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sabato 7 settembre 2019
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 5 agosto 2019 Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale. (19A05525) (GU n.210 del 7-9-2019)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 agosto 2019
Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini
dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta
di protezione internazionale. (19A05525)
(GU n.210 del 7-9-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 28-bis, comma 1-quater del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera
b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che demanda ad
un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle
zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura
accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis,
prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite
fino a cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il
«Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen)»;
Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Considerato che l'esame delle domande di protezione internazionale
presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la
procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' essere assicurato dalle
Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate da
due nuove sezioni;
Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al
fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art.
28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito
nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate
nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate.
2. Il presente decreto provvede, altresi', ad istituire ulteriori
sezioni delle commissione territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, ai sensi del comma 1-quater, ultimo
capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, definendone gli ambiti di competenza.
Art. 2
Individuazione delle zone di frontiera o di transito
1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1, comma 1,
sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:
a) Trieste, Gorizia;
b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi;
c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
d) Trapani, Agrigento;
e) Citta' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.
Art. 3
Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali e
ambiti di competenza
1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite le
seguenti sezioni delle Commissioni territoriali:
a) Matera, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo di Matera, che opera nell'ambito della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bari, per la zona di frontiera di Matera;
b) Ragusa, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo di Ragusa, che opera nell'ambito della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.
2. L'esame delle domande di protezione internazionale presentate
nelle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2, e'
effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti sulla
base della circoscrizione territoriale del luogo in cui e' presentata
la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce
parte integrante del presente decreto, accanto a ciascuna provincia
delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 e' indicata
la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.
Art. 4
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Fino alla piena operativita' delle sezioni delle Commissioni
territoriali, istituite dall'art. 3, comma 1, la competenza per
l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle
zone di frontiera o di transito di Matera e di Ragusa resta
attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di
Siracusa.
2. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed il
Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
3. All'attuazione del presente decreto il Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e
logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri
per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali istituite
dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse di
cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 agosto 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 1996
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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