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sabato 7 settembre 2019

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 5 agosto 2019 Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale. (19A05525) (GU n.210 del 7-9-2019)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 agosto 2019
Individuazione  delle  zone  di  frontiera  o  di  transito  ai  fini
dell'attuazione della procedura accelerata di esame  della  richiesta
di protezione internazionale. (19A05525)
(GU n.210 del 7-9-2019)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 28-bis, comma  1-quater  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9,  comma  1,  lettera
b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che  demanda  ad
un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione  delle
zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la  procedura
accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis,
prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite
fino a cinque nuove sezioni delle  Commissioni  territoriali  per  il
riconoscimento della protezione internazionale;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale»;
  Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente  il
«Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle
persone (codice frontiere Schengen)»;
  Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il  «Regolamento
recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Considerato che l'esame delle domande di protezione  internazionale
presentate  nelle  zone  di  frontiera,  alle  quali  si  applica  la
procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  puo'  essere  assicurato  dalle
Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate  da
due nuove sezioni;
  Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al
fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art.
28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1

                         Oggetto del decreto

  1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito
nelle quali per le domande di  protezione  internazionale  presentate
nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate.
  2. Il presente decreto provvede, altresi', ad  istituire  ulteriori
sezioni delle commissione territoriali per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale,  ai  sensi  del  comma  1-quater,  ultimo
capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008,
n. 25, definendone gli ambiti di competenza.
                               Art. 2

        Individuazione delle zone di frontiera o di transito

  1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1,  comma  1,
sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:
    a) Trieste, Gorizia;
    b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi;
    c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
    d) Trapani, Agrigento;
    e) Citta' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.
                               Art. 3

Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
  Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni  territoriali  e
  ambiti di competenza
  1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art.  28-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  sono  istituite  le
seguenti sezioni delle Commissioni territoriali:
    a) Matera, insediata presso  la  Prefettura-Ufficio  territoriale
del Governo  di  Matera,  che  opera  nell'ambito  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bari, per la zona di frontiera di Matera;
    b) Ragusa, insediata presso  la  Prefettura-Ufficio  territoriale
del Governo  di  Ragusa,  che  opera  nell'ambito  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.
  2. L'esame delle domande di  protezione  internazionale  presentate
nelle zone  di  frontiera  o  di  transito  di  cui  all'art.  2,  e'
effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti  sulla
base della circoscrizione territoriale del luogo in cui e' presentata
la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce
parte integrante del presente decreto, accanto a  ciascuna  provincia
delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2  e'  indicata
la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.
                               Art. 4

      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

  1. Fino alla piena operativita'  delle  sezioni  delle  Commissioni
territoriali, istituite dall'art.  3,  comma  1,  la  competenza  per
l'esame delle domande di protezione internazionale  presentate  nelle
zone di  frontiera  o  di  transito  di  Matera  e  di  Ragusa  resta
attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di
Siracusa.
  2. Dell'attuazione del presente decreto  sono  incaricati  il  Capo
della Polizia - Direttore generale della  pubblica  sicurezza  ed  il
Capo del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
  3.  All'attuazione  del  presente  decreto  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori  oneri
per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali  istituite
dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse  di
cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 5 agosto 2019

                                    Il Ministro dell'interno: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 1996
                                                           Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

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