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sabato 5 ottobre 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (19A06150) (GU n.234 del 5-10-2019)




DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019

Autorizzazione ad avviare procedure di  reclutamento  e  ad  assumere
unita' di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (19A06150)
(GU n.234 del 5-10-2019)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria  ed  in  particolare  l'art.  66  che   reca
disposizioni  in  materia   di   assunzioni   delle   amministrazioni
pubbliche;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita'  economica  ed  in  particolare  l'art.  9  che   reca
disposizioni  in  materia   di   assunzioni   delle   amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018;
  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
secondo cui le amministrazioni indicate  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui
al presente  comma  il  personale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56  secondo
cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici  non  economici,
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  procedere,  a  decorrere
dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle
universita' si applica la normativa di settore»;
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019  con  il
quale  si  dispone  che «Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1   sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art.  35,  comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla  base  del  piano  dei
fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma  399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno  2019  e'
consentito il cumulo delle  risorse,  corrispondenti  a  economie  da
cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire  dal  budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni  e
della programmazione finanziaria e contabile.»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti  dove
e' previsto che la percentuale sui  posti  di  dirigente  disponibili
riservata al corso-concorso non puo' essere  inferiore  al  cinquanta
per cento;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
dicembre 2017, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo  di  formazione  dirigenziale  per   il   reclutamento   di
centoventitre' dirigenti  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,  secondo
cui: «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  ed   in
particolare l'art. 22, comma 15, laddove viene disposto  che  per  il
triennio  2018-2020,  le  pubbliche  amministrazioni,  al   fine   di
valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti  facolta'  assunzionali,  procedure  selettive  per  la
progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,  fermo
restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti  per  l'accesso
dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure  selettive
riservate non puo' superare il 20 per cento di  quelli  previsti  nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria;
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa  di  cui  al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico.  Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato  in  attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  le
procedure di cui al comma 7, a  valere  sul  dieci  per  cento  delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli  anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario  ecceda  la  soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere  rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le  esigenze  di
ricollocamento  dello  stesso  personale  presso  le  amministrazioni
interessate»;
  Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio  2018  inviata
al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento  relativo
alla situazione del personale in soprannumero;
  Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto  art.  3,
comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  219  del   2016,   che   le
amministrazioni di cui al presente provvedimento  dovranno  mantenere
la suddetta percentuale  del  10%,  prevista  al  fine  di  garantire
l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo  indeterminato
delle  Camere  di  commercio,  su  futuri  budget  ove  sorgesse   la
necessita' di dover riallocare il suddetto personale;
  Visto l'art. 2209-quinquies, comma 3, del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 secondo cui «Il piano di  programmazione  triennale
scorrevole dei transiti individua, per  ciascuna  amministrazione,  i
posti annualmente riservati al transito del personale  militare,  per
effetto del comma 2,  assicurando  comunque,  a  decorrere  dall'anno
2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero  di  posti
riservati  pari  al  cinque  per  cento  delle  complessive  facolta'
assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'art.
2259-ter,  comma  3,  lettera  b),  numero  5).  L'elenco  dei  posti
riservati e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  della
difesa.»;
  Visto l'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del medesimo
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  che  prevede,  a  decorrere
dall'anno 2016, l'avvio,  per  le  unita'  di  personale  civile  del
Ministero della difesa  risultanti  in  eccedenza,  «di  processi  di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i
contingenti e le misure percentuali e con  i  criteri  stabiliti  con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  in   misura   non
inferiore al 15 per cento  delle  complessive  facolta'  assunzionali
delle  predette  amministrazioni  e  fatto  salvo   quanto   disposto
dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i
posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti  a
favore del personale militare secondo le modalita'  di  cui  all'art.
2209-quinquies.»;
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta' da  parte  del  Ministero  della  difesa,  che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri
budget ove sorgesse la necessita' di dover  riallocare  il  personale
interessato;
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  art.  1,  comma  607,  in
particolare l'art. 1, comma 607, il quale dispone che «Omissis.... il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e'
autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il  reclutamento,
a decorrere  dall'anno  2018,  nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica,  di  258  unita'  di  personale,   dotate   di   competenze
professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui
5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area  III,  posizione
economica F1.»;
  Vista la legge di bilancio 30 dicembre  2018,  n.  145  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
  Viste le disposizioni  di  legge  che  recano  l'autorizzazione  ad
assunzioni straordinarie, in deroga al regime del turn over, a favore
delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto;
  Visto l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al  fine
di ripristinare gradualmente  la  durata  triennale  della  validita'
delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego,  fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori  previsti  da  leggi  regionali,
proroga al 30 settembre 2019 la validita' delle graduatorie approvate
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013,  stabilendo  che  le  stesse
possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle  seguenti
condizioni:
    1) frequenza obbligatoria da parte dei  soggetti  inseriti  nelle
graduatorie di corsi di formazione  e  aggiornamento  organizzati  da
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente;
    2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie,
di un apposito esame-colloquio diretto a  verificarne  la  perdurante
idoneita';
  Visto il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del
2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate  successivamente
al 31 dicembre 2013, stabilisce:
    a. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2014  e'
estesa fino al 30 settembre 2019;
    b. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2015  e'
estesa fino al 31 marzo 2020;
    c. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e'
estesa fino al 30 settembre 2020;
    d. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e'
estesa fino al 31 marzo 2021;
    e. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e'
estesa fino al 31 dicembre 2021;
    f. la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire
dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  decorrente
dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria;
  Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in  particolare  l'art.
1, comma 1131, che ha  modificato,  l'art.  1  del  decreto-legge  29
novembre 2011, n. 216, convertito con modificazione  dalla  legge  24
febbraio 2012, n. 14 con il quale  si  dispone  che  il  termine  per
procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,  2010,  2011,
2012 e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2019, nonche' l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,
n. 11, con il quale si dispone che  il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017,  e'
prorogato al  31  dicembre  2019  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2019;
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125;
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145  del
2018 che ha abrogato la relativa  lettera  b),  secondo  cui  per  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, gli enti pubblici non  economici  e  gli  enti  di  ricerca,
l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   e'   subordinata   alla    verifica
dell'avvenuta immissione in servizio, nella  stessa  amministrazione,
di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie  vigenti  di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee  necessita'  organizzative
adeguatamente motivate;
  Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio
2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato;
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di  cui  all'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione»;
  Considerato che, in relazione alle  motivazioni  esplicitate  dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui  al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del  2013,
fermo restando  che  prima  di  indire  nuovi  concorsi  deve  essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, seguira' un'espressa autorizzazione da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in  assenza  le
procedure di  autorizzazione  a  bandire  si  intendono  riferite  al
concorso unico;
  Visto l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del  2018,  il
quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e  le  agenzie
fiscali, in relazione alle ordinarie facolta'  assunzionali  riferite
al predetto anno, non possono effettuare assunzioni  di  personale  a
tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed  economica  anteriore
al 15 novembre 2019;
  Ritenuto utile precisare che il suddetto differimento si  riferisce
esclusivamente alle facolta' di assunzione relative  al  budget  2019
derivante dalle cessazioni 2018 e non  interessa  i  budget  relativi
agli anni precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti
da disposizioni speciali di legge;
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di
fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di  vertice,
e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
delegato, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre  amministrazioni
pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina  dei  propri
ordinamenti;
  Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo  cui  il  divieto  di  cui
all'art. 6, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo per la pianificazione di personale di  cui  all'art.  6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione  dell'8  maggio  2018,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante  «Linee
di indirizzo per la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare
il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria  in  materia
di piani dei fabbisogni  applicabile  ai  piani  adottati  come  atti
presupposti del presente provvedimento;
  Visti i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati  dalle
amministrazioni destinatarie  del  presente  provvedimento  ai  sensi
degli art. 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165  del  2001,  come
modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del  2017  e  le
relative note integrative, nonche'  le  richieste  di  autorizzazione
all'avvio di procedure concorsuali e di assuzione;
  Tenuto conto del carattere di urgenza delle richieste di  avvio  di
procedure  concorsuali  e  di  assunzione  -  anche  alla  luce   dei
prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge n. 4  del  2019,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al  trattamento  di
pensione;
  Tenuto conto, altresi', del fatto che le procedure informatiche per
l'acquisizione dei dati del piano  dei  fabbisogni,  nell'ambito  del
sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165  del  2001,
sono   in   corso   di   implementazione   e   conseguentemente    le
amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento;
  Ritenuto, per le  suddette  motivazioni,  di  accogliere  anche  le
richieste pervenute dalle amministrazioni che non hanno provveduto  a
trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni  di  personale,
condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di
reclutamento e alle  assunzioni  alla  predisposizione  dei  relativi
piani triennali dei fabbisogni di personale;
  Considerato che gli oneri per il rinnovo del  contratto  collettivo
nazionale  relativo  al  triennio  2016-2018  per  il  personale  non
dirigente del comparto funzioni centrali, trovano copertura ai  sensi
dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  e
che  conseguentemente  i  budget  assunzionali  riferiti  al   citato
personale e relativi agli anni 2016 e  2017  sono  stati,  in  alcuni
casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo  il  valore  finanziario
delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi
a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di  non
alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente;
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;
  Di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze;

                               Decreta:

                               Art. 1

                Presidenza del Consiglio dei ministri

  1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  sul
budget assunzionale 2019 derivante dalle  risorse  da  cessazione  di
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 1
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 2

                          Protezione civile

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile  e'  autorizzata  sul  budget  assunzionale   2019
derivante dalle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non
dirigenziale dell'anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato unita'  di  personale  indicate  nella
tabella 2 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 3

               Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  sul
budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse  da  cessazione  del
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018,  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella   3   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n.  145
del 2018.
                               Art. 4

     Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca

  1. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, ad indire procedure di reclutamento, nel triennio  2019-
2021, per le unita' di personale indicate nella tabella  4  allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale  dirigenziale
sul budget 2018 derivante dalle risorse da cessazione  del  personale
dirigenziale dell'anno 2017, indicate nella tabella 4  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato  ad  assumere  a  tempo   indeterminato   personale   non
dirigenziale, sul budget 2018 derivante dalle risorse  da  cessazione
2017 del personale non dirigenziale, come da tabella 4 allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  4. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale  dirigenziale
e non dirigenziale,  sul  budget  2019  derivante  dalle  risorse  da
cessazione 2018 di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da
tabella 4 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 5

           Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2015 derivante dalle  risorse  da  cessazioni
dell'anno 2014 del personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella
tabella 5 allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2016 derivante dalle  risorse  da  cessazioni
dell'anno 2015 del personale non dirigenziale, ad  assumere  a  tempo
indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  5
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2017 derivante dalle  risorse  da  cessazioni
dell'anno 2016 del personale non dirigenziale, ad  assumere  a  tempo
indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  5
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
.
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2018 derivante dal cumulo  delle  risorse  da
cessazioni  dell'anno  2017  del   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale,  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'   di
personale indicate nella tabella 5 allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.
                               Art. 6

           Ministero delle politiche agricole alimentari,
             forestali e del turismo - Ruolo agricoltura

  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo - Ruolo agricoltura e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento  e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  sul   budget
derivante dal cumulo delle risorse da  cessazione  dell'anno  2016  -
budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le  unita'
di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo - Ruolo agricoltura e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento  e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  sul   budget
derivante dal cumulo delle risorse da  cessazione  dell'anno  2017  -
budget 2018 e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale
e non dirigenziale, le unita' di personale indicate nella  tabella  6
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 7

            Ministero delle politiche agricole alimentari
               e forestali e del turismo - Ruolo ICQRF

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
del turismo- Ruolo ICQRF e'  autorizzato  sul  budget  derivante  dal
cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016
- budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella   7   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo - Ruolo ICQRF e' autorizzato  sul  budget  derivante  dal
cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 - budget  2018  del  personale
non dirigenziale  e  dell'anno  2018  -  budget  2019  del  personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate
nella tabella  7  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 8

                    Ministero degli affari esteri
                 e della cooperazione internazionale

  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165  la  dotazione   organica   del   personale   non   dirigenziale,
appartenente alle aree professionali del  CCNL  -  Comparto  funzioni
centrali, del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' determinata secondo  la  tabella  8  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato sul budget derivante dal  cumulo  delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 e  dell'anno  2017  -  budget
2018  del  personale  della  carriera  diplomatica,   del   personale
dirigenziale e del personale non dirigenziale  ad  assumere  a  tempo
indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  8
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.
                               Art. 9

               Ministero dell'ambiente e della tutela
                      del territorio e del mare

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e' autorizzato sul budget assunzionale 2019 derivante dal cumulo
delle cessazioni dell'anno 2018  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella  tabella  9
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 10

Ministero della  giustizia-  Dipartimento  giustizia  minorile  e  di
                              comunita'

  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e
di comunita' e' autorizzato sul budget  assunzionale  2019  derivante
dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale
e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella  tabella
10  allegata,  che  costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 11

                           Corte dei conti

  1. La Corte dei conti e' autorizzata sul budget  assunzionale  2019
derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno  2018  del  personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate
nella tabella 11  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
  2. La Corte dei conti e' autorizzata sul budget  assunzionale  2019
derivante  dalle  cessazioni  dell'anno   2018   del   personale   di
magistratura, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella  11
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018. 
                               Art. 12

                 Ministero dello sviluppo economico

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato sul  budget
assunzionale 2019  derivante  dalle  cessazioni  dell'anno  2018  del
personale dirigeziale e non  dirigenziale,  ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 12 allegata, che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 13

                       Ministero dell'interno

  1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, ad indire procedure di
reclutamento  nel  triennio  2019-2021  per   unita'   di   personale
appartenente indicate nella  tabella  13  allegata,  che  costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato sul budget assunzionale
derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018  -  budget  2019
del personale della carriera prefettizia, del personale  dirigenziale
e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad  assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella  tabella
13  allegata,  che  costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 14

                Ente nazionale per l'aviazione civile

  1. L'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  e'  autorizzata,  sul
budget assunzionale derivante dal cumulo delle  cessazioni  dell'anno
2016 - budget 2017 del personale non dirigenziale, dell'anno  2017  -
budget 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno
2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale,  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  tabella  14  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n.  145
del 2018.
                               Art. 15

                    Agenzia per l'Italia digitale

  1. All'Agenzia per  l'Italia  digitale  e'  autorizzato  il  budget
assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno  2017  -
budget 2018 del personale dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019
del personale dirigenziale e non dirigenziale,  come  indicato  nella
tabella 15 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 16

         Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

  1.  L'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali   e'
autorizzata,  sul  budget  assunzionale  derivante  dalle  cessazioni
dell'anno 2018  -  budget  2019  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella  16
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 17

                Agenzia per la promozione all'estero
          e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

  1.     L'Agenzia     per     la     promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e'  autorizzata,  sul
budget assunzionale derivante dal cumulo delle  cessazioni  dell'anno
2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale,  ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella
tabella 17 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 18

                        Agenzia delle entrate

  1. L'Agenzia per le entrate e' autorizzata, sul budget assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate
nella tabella 18  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 19

               Istituto nazionale per l'assicurazione
                   contro gli infortuni sul lavoro

  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro e' autorizzato, sul budget  assunzionale  derivante  dalle
cessazioni  dell'anno  2017  -  budget   2018   del   personale   non
dirigenziale  e  dell'anno  2018  -   budget   2019   del   personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate
nella tabella 19  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 20

                        Agenzia delle dogane

  1. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata, sul  budget  assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate
nella tabella 20  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 21

                       Automobil Club d'Italia

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  n.  101  del  2013,  l'Automobil  Club   d'Italia   e'
autorizzato,  ad  indire  procedure  di  reclutamento  nel   triennio
2019-2021  per  unita'  di   personale   appartenente   a   personale
dirigenziale e non dirigenziale indicate nella tabella  21  allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
                               Art. 22

          Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

  1.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle   Ferrovie   e'
autorizzata,  sul  budget  assunzionale  derivante  dalle  cessazioni
dell'anno 2014 - budget 2015 del  personale  dirigenziale,  dell'anno
2015 - budget 2016 del personale non dirigenziale, dell'anno  2017  -
budget 2018 del  personale  non  dirigenziale  ad  assumere  a  tempo
indeterminato le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  22
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.
                               Art. 23

         Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

  2.  L'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo   e'
autorizzato  il  budget  assunzionale  derivante  dal  cumulo   delle
cessazioni  dell'anno  2016  -  budget   2017   del   personale   non
dirigenziale  e  dell'anno  2017  -   budget   2018   del   personale
dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno 2018 -  budget  2019  del
personale dirigenziale, come indicato nella tabella 23 allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n.  145
del 2018.
                               Art. 24

              Agenzia per le erogazioni in agricoltura

  1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'  autorizzata,  sul
budget assunzionale  derivante  dalle  cessazioni  dell'anno  2018  -
budget 2019 del personale non dirigenziale  ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 24 allegata, che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
                               Art. 25

                        Disposizioni generali

  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  o  profili  diversi
rispetto  a  quelli  autorizzati  con  il  presente  decreto   ovvero
all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare  richiesta  di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,   che
valuteranno la richiesta, nel  rispetto  della  normativa  vigente  e
delle risorse finanziarie autorizzate. La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sottoporra' alle
valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste
finalizzate alla deroga  di  cui  all'art.  4,  comma  3-sexies,  del
decreto-legge n. 101 del  2013  per  l'eventuale  autorizzazione.  In
assenza  di  autorizzazione  le  procedure  a  bandire  previste  dal
presente decreto si intendono riferite al concorso unico.
  2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101  del  2013,  che  l'avvio  delle  procedure  concorsuali   e   lo
scorrimento delle graduatorie di  altre  amministrazioni  autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi  speciali,
sono subordinati all'avvenuta immissione in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate.
  3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70.
  4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica,
tanto alla data di emanazione  del  bando,  quanto  alla  data  delle
assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli
incrementi di dotazione organica sono consentiti  esclusivamente  ove
previsti dalla legge.
  5. Per i budget di assunzione relativi all'anno  2019  resta  fermo
l'art. 1, comma 399, della legge n.  145  del  2018  che  stabilisce,
salvo deroghe, per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  i
ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie  fiscali  che
le assunzioni, consentite in relazione ai  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni  relative  all'anno  2018,  possono  essere  disposte  con
decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre  2019.
Il suddetto differimento non interessa i budget  relativi  agli  anni
precedenti o  le  facolta'  di  assunzione  aggiuntive  derivanti  da
disposizioni speciali di legge.
  6. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020,  per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed  il  lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere, anche con  riferimento  al  personale  acquisito  mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425,  della  legge
n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 20 agosto 2019

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                          Bongiorno                 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Tria

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1859
                                                             Allegato

                              TABELLA 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

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