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sabato 5 ottobre 2019
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (19A06150) (GU n.234 del 5-10-2019)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere
unita' di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (19A06150)
(GU n.234 del 5-10-2019)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria ed in particolare l'art. 66 che reca
disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica ed in particolare l'art. 9 che reca
disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni
pubbliche;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018;
Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
secondo cui le amministrazioni indicate all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui
al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 secondo
cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici,
ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere
dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle
universita' si applica la normativa di settore»;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il
quale si dispone che «Le assunzioni di cui al comma 1 sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e'
consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da
cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e
della programmazione finanziaria e contabile.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove
e' previsto che la percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta
per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di
centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo
cui: «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il
decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in
particolare l'art. 22, comma 15, laddove viene disposto che per il
triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di
valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo
restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive
riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli previsti nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di
ricollocamento dello stesso personale presso le amministrazioni
interessate»;
Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata
al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento relativo
alla situazione del personale in soprannumero;
Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere
la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire
l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato
delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la
necessita' di dover riallocare il suddetto personale;
Visto l'art. 2209-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 secondo cui «Il piano di programmazione triennale
scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i
posti annualmente riservati al transito del personale militare, per
effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno
2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti
riservati pari al cinque per cento delle complessive facolta'
assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'art.
2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti
riservati e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
difesa.»;
Visto l'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del medesimo
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede, a decorrere
dall'anno 2016, l'avvio, per le unita' di personale civile del
Ministero della difesa risultanti in eccedenza, «di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non
inferiore al 15 per cento delle complessive facolta' assunzionali
delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto
dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i
posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a
favore del personale militare secondo le modalita' di cui all'art.
2209-quinquies.»;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri
budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale
interessato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 607, in
particolare l'art. 1, comma 607, il quale dispone che «Omissis.... il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento,
a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione
organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze
professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui
5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione
economica F1.»;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Viste le disposizioni di legge che recano l'autorizzazione ad
assunzioni straordinarie, in deroga al regime del turn over, a favore
delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto;
Visto l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al fine
di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita'
delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali,
proroga al 30 settembre 2019 la validita' delle graduatorie approvate
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, stabilendo che le stesse
possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle
graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie,
di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante
idoneita';
Visto il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del
2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate successivamente
al 31 dicembre 2013, stabilisce:
a. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2014 e'
estesa fino al 30 settembre 2019;
b. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2015 e'
estesa fino al 31 marzo 2020;
c. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e'
estesa fino al 30 settembre 2020;
d. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e'
estesa fino al 31 marzo 2021;
e. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e'
estesa fino al 31 dicembre 2021;
f. la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire
dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente
dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 1131, che ha modificato, l'art. 1 del decreto-legge 29
novembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14 con il quale si dispone che il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011,
2012 e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2019, nonche' l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle
cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, e'
prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2019;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145 del
2018 che ha abrogato la relativa lettera b), secondo cui per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica
dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione,
di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio
2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in
materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere
alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di
reclutamento e selezione»;
Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013,
fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, seguira' un'espressa autorizzazione da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in assenza le
procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al
concorso unico;
Visto l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018, il
quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie
fiscali, in relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite
al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a
tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore
al 15 novembre 2019;
Ritenuto utile precisare che il suddetto differimento si riferisce
esclusivamente alle facolta' di assunzione relative al budget 2019
derivante dalle cessazioni 2018 e non interessa i budget relativi
agli anni precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti
da disposizioni speciali di legge;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di
fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice,
e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni
pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri
ordinamenti;
Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui
all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare
il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria in materia
di piani dei fabbisogni applicabile ai piani adottati come atti
presupposti del presente provvedimento;
Visti i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati dalle
amministrazioni destinatarie del presente provvedimento ai sensi
degli art. 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le
relative note integrative, nonche' le richieste di autorizzazione
all'avvio di procedure concorsuali e di assuzione;
Tenuto conto del carattere di urgenza delle richieste di avvio di
procedure concorsuali e di assunzione - anche alla luce dei
prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni
dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al trattamento di
pensione;
Tenuto conto, altresi', del fatto che le procedure informatiche per
l'acquisizione dei dati del piano dei fabbisogni, nell'ambito del
sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono in corso di implementazione e conseguentemente le
amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento;
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di accogliere anche le
richieste pervenute dalle amministrazioni che non hanno provveduto a
trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale,
condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di
reclutamento e alle assunzioni alla predisposizione dei relativi
piani triennali dei fabbisogni di personale;
Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non
dirigente del comparto funzioni centrali, trovano copertura ai sensi
dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
che conseguentemente i budget assunzionali riferiti al citato
personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni
casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario
delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi
a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di non
alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;
Di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata sul
budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione di
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 1
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 2
Protezione civile
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile e' autorizzata sul budget assunzionale 2019
derivante dalle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non
dirigenziale dell'anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato unita' di personale indicate nella
tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 3
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sul
budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nella tabella 3 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145
del 2018.
Art. 4
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
1. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, ad indire procedure di reclutamento, nel triennio 2019-
2021, per le unita' di personale indicate nella tabella 4 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale
sul budget 2018 derivante dalle risorse da cessazione del personale
dirigenziale dell'anno 2017, indicate nella tabella 4 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale, sul budget 2018 derivante dalle risorse da cessazione
2017 del personale non dirigenziale, come da tabella 4 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale
e non dirigenziale, sul budget 2019 derivante dalle risorse da
cessazione 2018 di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da
tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 5
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2015 derivante dalle risorse da cessazioni
dell'anno 2014 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella
tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2016 derivante dalle risorse da cessazioni
dell'anno 2015 del personale non dirigenziale, ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 5
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2017 derivante dalle risorse da cessazioni
dell'anno 2016 del personale non dirigenziale, ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 5
allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
sul budget assunzionale 2018 derivante dal cumulo delle risorse da
cessazioni dell'anno 2017 del personale dirigenziale e non
dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 6
Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo - Ruolo agricoltura
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo - Ruolo agricoltura e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget
derivante dal cumulo delle risorse da cessazione dell'anno 2016 -
budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unita'
di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo - Ruolo agricoltura e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget
derivante dal cumulo delle risorse da cessazione dell'anno 2017 -
budget 2018 e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale
e non dirigenziale, le unita' di personale indicate nella tabella 6
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 7
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e del turismo - Ruolo ICQRF
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo- Ruolo ICQRF e' autorizzato sul budget derivante dal
cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016
- budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nella tabella 7 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo - Ruolo ICQRF e' autorizzato sul budget derivante dal
cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 - budget 2018 del personale
non dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 8
Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 la dotazione organica del personale non dirigenziale,
appartenente alle aree professionali del CCNL - Comparto funzioni
centrali, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' determinata secondo la tabella 8 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato sul budget derivante dal cumulo delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 e dell'anno 2017 - budget
2018 del personale della carriera diplomatica, del personale
dirigenziale e del personale non dirigenziale ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 8
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 9
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' autorizzato sul budget assunzionale 2019 derivante dal cumulo
delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale e non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 9
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 10
Ministero della giustizia- Dipartimento giustizia minorile e di
comunita'
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e
di comunita' e' autorizzato sul budget assunzionale 2019 derivante
dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale
e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella
10 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 11
Corte dei conti
1. La Corte dei conti e' autorizzata sul budget assunzionale 2019
derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
2. La Corte dei conti e' autorizzata sul budget assunzionale 2019
derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 del personale di
magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 11
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 12
Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato sul budget
assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 del
personale dirigeziale e non dirigenziale, ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 13
Ministero dell'interno
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, ad indire procedure di
reclutamento nel triennio 2019-2021 per unita' di personale
appartenente indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato sul budget assunzionale
derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019
del personale della carriera prefettizia, del personale dirigenziale
e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere
a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella
13 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 14
Ente nazionale per l'aviazione civile
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile e' autorizzata, sul
budget assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno
2016 - budget 2017 del personale non dirigenziale, dell'anno 2017 -
budget 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno
2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unita' di personale indicate nella tabella 14 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145
del 2018.
Art. 15
Agenzia per l'Italia digitale
1. All'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzato il budget
assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 -
budget 2018 del personale dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019
del personale dirigenziale e non dirigenziale, come indicato nella
tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 16
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e'
autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni
dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 16
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 17
Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. L'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata, sul
budget assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno
2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella
tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 18
Agenzia delle entrate
1. L'Agenzia per le entrate e' autorizzata, sul budget assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale
dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 19
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e' autorizzato, sul budget assunzionale derivante dalle
cessazioni dell'anno 2017 - budget 2018 del personale non
dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 20
Agenzia delle dogane
1. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata, sul budget assunzionale
derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale
dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 21
Automobil Club d'Italia
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 101 del 2013, l'Automobil Club d'Italia e'
autorizzato, ad indire procedure di reclutamento nel triennio
2019-2021 per unita' di personale appartenente a personale
dirigenziale e non dirigenziale indicate nella tabella 21 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 22
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e'
autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni
dell'anno 2014 - budget 2015 del personale dirigenziale, dell'anno
2015 - budget 2016 del personale non dirigenziale, dell'anno 2017 -
budget 2018 del personale non dirigenziale ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 22
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 23
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
2. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e'
autorizzato il budget assunzionale derivante dal cumulo delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 del personale non
dirigenziale e dell'anno 2017 - budget 2018 del personale
dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019 del
personale dirigenziale, come indicato nella tabella 23 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145
del 2018.
Art. 24
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata, sul
budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 -
budget 2019 del personale non dirigenziale ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 25
Disposizioni generali
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per
unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi
rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero
all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che
valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e
delle risorse finanziarie autorizzate. La Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sottoporra' alle
valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste
finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-sexies, del
decreto-legge n. 101 del 2013 per l'eventuale autorizzazione. In
assenza di autorizzazione le procedure a bandire previste dal
presente decreto si intendono riferite al concorso unico.
2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo
scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali,
sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati
con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica,
tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle
assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli
incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove
previsti dalla legge.
5. Per i budget di assunzione relativi all'anno 2019 resta fermo
l'art. 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 che stabilisce,
salvo deroghe, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i
ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali che
le assunzioni, consentite in relazione ai risparmi derivanti dalle
cessazioni relative all'anno 2018, possono essere disposte con
decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre 2019.
Il suddetto differimento non interessa i budget relativi agli anni
precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti da
disposizioni speciali di legge.
6. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge
n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 agosto 2019
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
1859
Allegato
TABELLA 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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