N. 277 SENTENZA 5 novembre - 20 dicembre 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Animali - Norme della Regione Basilicata per il controllo del
randagismo - Cani ricoverati presso i canili - Cessione gratuita a
privati ed enti se non reclamati entro trenta giorni dalla cattura,
previo espletamento dei "controlli sanitari" - Difformita' da norme
statali espressive di principi fondamentali in materia di tutela
della salute - Illegittimita' costituzionale.
Animali - Norme della Regione Basilicata - Attivita' di tutela degli
animali e prevenzione del randagismo consentite alle associazioni
animaliste - Limitazione del loro svolgimento alle sole
associazioni di volontariato animalista "riconosciute ai sensi
della legge 266/1991" - Irragionevole differenziazione tra i
soggetti del "terzo settore" - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
Animali - Norme della Regione Basilicata - Disciplina in materia di
randagismo e di tutela degli animali da affezione - Finalita' di
"reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono" -
Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di
ordine pubblico e sicurezza - Non fondatezza della questione.
Animali - Norme della Regione Basilicata - Denuncia di smarrimento di
animali da compagnia o d'affezione - Obbligo di presentazione anche
alle "Forze dell'ordine" - Denunciata lesione della competenza
esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46, artt. 1,
comma 1, lettera c), 6, comma 1, lettere d) ed e), 7, 8, 10, comma
4, 19, comma 1, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, lettere g) e h), e
terzo.
(GU n.52 del 27-12-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma
1, lettera c), 6, comma 1, lettere d) ed e), 7, 8, 10, comma 4, 19,
comma 1, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge
della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in
materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di
affezione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 30 gennaio-6 febbraio 2019, depositato in
cancelleria il 5 febbraio 2019, iscritto al n. 14 del registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice
relatore Giuliano Amato;
udito l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato
il 30 gennaio-6 febbraio 2019 e depositato in cancelleria il 5
febbraio 2019 (reg. ric. n. 14 del 2019), ha promosso, in riferimento
agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere g) e h), e terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 1, comma 1, lettera c), 6, comma 1, lettere d) ed e), 7, 8, 10,
comma 4, 19, comma 1, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3,
della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46
(Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da
compagnia o di affezione).
2.- In primo luogo, la parte ricorrente impugna l'art. 6, comma
1, lettera e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, secondo
cui «[l]e aziende sanitarie locali provvedono alla soppressione,
esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1»,
articolo ove si prevede che «[i]l responsabile degli animali da
compagnia o d'affezione e' tenuto a denunciare lo smarrimento o la
sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al Servizio
veterinario ufficiale o alle Forze dell'Ordine».
2.1.- Secondo la difesa statale la disposizione regionale
impugnata consentirebbe alle aziende sanitarie locali di procedere
alla soppressione, con metodi eutanasici, di cani e gatti in carenza
della denuncia di smarrimento o sottrazione degli animali al servizio
veterinario ufficiale e alle forze dell'ordine, entro il termine di
cinque giorni dallo smarrimento o sottrazione.
Tale previsione contrasterebbe con i principi fondamentali in
materia di «tutela della salute», di cui all'art. 2, commi 2 e 6,
della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo), con conseguente
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La legislazione statale,
infatti, stabilisce che «i cani vaganti ritrovati, catturati o
comunque provenienti dalle strutture di cui al comma l dell'art. 4,
non possono essere soppressi» (art. 2, comma 2), mentre gli animali
ricoverati in tali strutture «possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'» (art. 2,
comma 6).
3.- In secondo luogo, la difesa statale impugna l'art. 10, comma
4, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018. Ivi, si prevede che
«se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento
dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai
privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed
animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero».
3.1.- Siffatta disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto contrasterebbe con i principi fondamentali in
materia di «tutela della salute», posti dall'art. 2, comma 5, della
legge n. 281 del 1991, secondo cui «se non reclamati entro il termine
di sessanta giorni i cani possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili».
La disciplina regionale, quindi, derogherebbe, sia per il termine
piu' breve, sia per la procedura, alle disposizioni statali di
principio, riducendo cosi' le garanzie a tutela della salute.
4.- La legge impugnata sarebbe altresi' lesiva dell'art. 3 Cost.,
in riferimento a numerose disposizioni che consentirebbero alle sole
associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), ossia le
organizzazioni di volontariato, le attivita' previste per le
associazioni animaliste zoofile e di protezione animale di cui alla
legge n. 281 del 1991.
Le disposizioni censurate, nella specie, sono: l'art. 6, comma 1,
lettera d), ove si prevede che le aziende sanitarie locali possano
stipulare accordi di collaborazione con i privati e le associazioni
di volontariato animaliste (di cui al successivo art. 7) per la
gestione delle colonie feline; l'art. 7, secondo cui le associazioni
«di volontariato animalista [...] riconosciute ai sensi della legge
266/1991 [...] possono collaborare alla realizzazione degli
interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della
popolazione di cani e gatti che vivono in liberta'» (comma 1),
potendo partecipare e collaborare alle attivita' del canile (comma
2), con priorita' nell'affidamento della gestione dei canili (comma
3); l'art. 8, laddove si stabilisce che i Comuni e i servizi
veterinari possano avvalersi della collaborazione delle guardie
volontarie e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle
associazioni di volontariato di cui all'art. 7; l'art. 21, commi 3 e
4, che contiene un riferimento alle sole associazioni di volontariato
tra gli enti abilitati a stipulare accordi di collaborazione con i
Comuni per la gestione delle colonie feline e il censimento delle
zone sede delle stesse; l'art. 23, comma 2, il quale prevede che le
associazioni animaliste idonee a essere cessionarie di cani e gatti
siano esclusivamente le organizzazioni di volontariato; l'art. 34,
comma 3, in forza del quale gli interventi di cui al piano operativo
per la tutela del benessere degli animali, predisposto della Regione,
possono essere attuati tramite specifiche convenzioni tra gli enti
locali e le sole associazioni di volontariato animalista.
4.1.- La difesa statale sottolinea, a tal proposito, che la
tutela degli animali e la prevenzione del randagismo rientrerebbero
tra le attivita' d'interesse generale di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106», che possono essere svolte senza fini di lucro dagli
enti del Terzo settore, senza distinzioni tra associazioni di
volontariato, di promozione sociale, nonche' (una volta operativo il
registro unico) altre tipologie di enti, anche non costituiti in
forma associativa. La legge n. 281 del 1991, inoltre, non porrebbe
alcuna limitazione di tipo soggettivo, facendo riferimento ad
associazioni «protezioniste», «animaliste» e «zoofile».
La limitazione alle sole organizzazioni di volontariato, quindi,
realizzerebbe una discriminazione ingiustificata, in particolare in
danno delle associazioni di promozione sociale che, in base agli
artt. 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), avrebbero le stesse finalita' e
diritto al medesimo trattamento, cosi' come altre tipologie di enti
del Terzo settore.
5.- Oggetto d'impugnazione e' anche l'art. 1, comma 1, lettera
c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, secondo cui la
Regione detta norme in materia di randagismo e di tutela degli
animali da affezione «al fine di reprimere ogni tipo di
maltrattamento compreso l'abbandono».
5.1.- La disciplina regionale, in tal modo, avrebbe realizzato un
illegittimo sconfinamento nella materia «ordine pubblico e
sicurezza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Infatti, le condotte di maltrattamento e di abbandono configurano
ipotesi di reato, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 544-ter e
727 del codice penale e, pertanto, la connessa attivita' di
repressione rientrerebbe tra i compiti istituzionali affidati allo
Stato.
6.- Infine, viene impugnato l'art. 19, comma 1, della legge reg.
Basilicata n. 46 del 2018, ove si dispone che la denuncia di
smarrimento dell'animale debba essere presentata, oltre che al
servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze dell'Ordine».
6.1.- Oltre alla genericita' di tale locuzione, la difesa statale
asserisce che la Regione avrebbe travalicato le proprie competenze,
individuando nelle forze di polizia il soggetto competente alla
ricezione delle denunce.
In tal modo, sarebbe stata invasa la competenza esclusiva statale
in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali», ex art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost. Infatti, come chiarito anche dalla sentenza di
questa Corte n. 134 del 2004, le forme di collaborazione e di
coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello
Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e
autoritativamente dalle Regioni, neppure nell'esercizio della loro
potesta' legislativa, ma devono trovare fondamento o presupposto in
leggi statali, oppure in accordi tra gli enti interessati.
7.- La Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio.
8.- Con atto depositato in cancelleria il 25 luglio 2019, su
conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso
limitatamente alla questione relativa all'art. 6, comma 1, lettera
e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, in virtu'
dell'abrogazione di tale disposizione da parte dell'art. 21 della
legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori
disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione
Basilicata).
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2019, ha impugnato gli artt.
1, comma 1, lettera c), 6, comma 1, lettere d) ed e), 7, 8, 10, comma
4, 19, comma 1, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della
legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni
in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di
affezione).
2.- Oggetto di censura e' anzitutto l'art. 6, comma 1, lettera
e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, che, al fine di
consentire alle aziende sanitarie locali la soppressione dei cani e
dei gatti raccolti, rinvia alle condizioni di cui all'art. 19, comma
1, della stessa legge, ove si stabilisce l'obbligo di denuncia di
smarrimento o di sottrazione dell'animale d'affezione entro cinque
giorni dall'evento.
2.1.- Tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali in materia
di «tutela della salute», di cui all'art. 2, commi 2 e 6, della legge
14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo); in virtu' di tali principi,
infatti, la soppressione degli animali vaganti ritrovati e ricoverati
nelle apposite strutture sarebbe consentita «soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosita'».
2.2.- La disposizione impugnata e' stata abrogata dall'art. 21
della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori
disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione
Basilicata). A seguito di tale abrogazione la difesa statale ha
rinunciato al ricorso limitatamente alla questione in esame.
2.3.- Poiche', in mancanza di costituzione in giudizio della
Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via
principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo (ex plurimis, ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n.
27 del 2016, n. 199 e n. 134 del 2015), il processo va dichiarato
estinto limitatamente alla questione relativa all'art. 6, comma 1,
lettera e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018.
3.- Con una seconda questione e' impugnato l'art. 10, comma 4,
della stessa legge, secondo cui, «se non reclamati entro 30 giorni
dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani
possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed
Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono
obbligatoriamente di un ricovero».
3.1.- Asserisce l'Avvocatura generale dello Stato che siffatta
disciplina lederebbe i principi fondamentali nella materia della
«tutela della salute» di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 281
del 1991, ove si indica un termine piu' lungo, pari a sessanta
giorni, e una diversa procedura per la cessione dei cani vaganti
catturati.
3.2.- La questione e' fondata.
3.2.1.- La disciplina dettata dalla legge n. 281 del 1991
concerne principalmente la materia dell'assistenza e della polizia
veterinaria, ascrivibile alla «tutela della salute», sebbene per
taluni profili possano essere interessati anche ulteriori titoli di
competenza (sentenza n. 193 del 2013 e, in vigenza della precedente
formulazione del Titolo V della Costituzione, sentenza n. 123 del
1992).
A tal proposito, l'art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991
stabilisce che i cani vaganti catturati, nonche' i cani ospitati
presso le apposite strutture, se non reclamati entro il termine di
sessanta giorni, possano essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previa
profilassi contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
Tale disciplina persegue l'evidente finalita' di garantire che la
cessione degli animali abbandonati avvenga nel rispetto di regole
uniformi sul territorio nazionale, onde assicurare l'espletamento
delle opportune procedure veterinarie nonche' tutelare la salute
degli animali presso coloro a cui vengono affidati. Si tratta,
dunque, di aspetti che certamente possono essere considerati
espressione di un principio fondamentale in materia di «tutela della
salute» (e, con specifico riferimento al termine, costituiscono anche
un'uniforme regolazione di profili di diritto privato, concernendo la
derelictio del cane, come gia' sottolineato dalla sentenza n. 123 del
1992).
3.2.2.- La disposizione regionale impugnata si discosta in modo
evidente dalla disciplina statale di principio, stabilendo un termine
inferiore decorso il quale i cani possono essere ceduti. Inoltre,
vengono regolati diversamente gli adempimenti da espletarsi prima
della cessione, ossia la profilassi veterinaria e la verifica delle
garanzie di buon trattamento che devono fornire i privati cessionari.
La previsione di un termine piu' breve, in particolare, potrebbe
compromettere il corretto svolgimento del trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili,
che, tra l'altro, non e' espressamente richiamato dalla legislazione
regionale, la quale fa generico riferimento al previo espletamento
dei controlli sanitari.
3.2.3.- Ne deriva, in conclusione, che l'intervento del
legislatore regionale e' idoneo a pregiudicare quelle esigenze di
uniformita' espresse dalla legislazione statale di principio, con
conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4,
della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018
4.- La parte ricorrente ha impugnato altresi' gli artt. 6, comma
1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3,
della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018.
4.1.- Tali disposizioni, in particolare, limitano alle sole
associazioni di volontariato animalista riconosciute ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), ossia
le organizzazioni di volontariato, la legittimazione a essere parti
di accordi di collaborazione e la facolta' di concorrere
all'erogazione di servizi in materia di tutela degli animali, quali,
ad esempio, la gestione dei canili e delle colonie feline. La qual
cosa comporterebbe una violazione dell'art. 3 Cost., risolvendosi in
una discriminazione degli altri enti del Terzo settore, in
particolare delle associazioni di promozione sociale che, in base
agli artt. 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale), avrebbero le stesse
finalita' e diritto al medesimo trattamento.
4.2.- Le questioni sono fondate.
4.2.1.- Le disposizioni regionali impugnate regolano talune
attivita' riconducibili alla tutela degli animali e alla prevenzione
del randagismo, limitandone tuttavia l'esercizio alle sole
organizzazioni di volontariato riconosciute, ora disciplinate dal
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106» (da qui: codice del terzo settore).
Tuttavia, proprio il codice del terzo settore, all'art. 5,
riconduce le attivita' in questione a quelle d'interesse generale che
possono essere svolte da tutti i vari soggetti del Terzo settore. E
anche l'art. 4 della legge n. 281 del 1991, con particolare
riferimento all'affidamento della gestione dei canili e delle colonie
feline, non pone alcuna limitazione in tal senso, consentendo
l'affidamento in convenzione in via generale alle associazioni
«protezioniste», «animaliste» e «zoofile» (nonche' ai privati), senza
nulla specificare riguardo alla tipologia di tali associazioni.
Dunque, sebbene le Regioni possano regolare le attivita' dei
soggetti del Terzo settore nelle materie attribuite alla propria
competenza, come nel caso in esame, limitare alle sole organizzazioni
di volontariato animalista lo svolgimento delle attivita' consentite
a tutte le associazioni animaliste risulta senz'altro
discriminatorio. Non e' possibile rinvenire, infatti, una ragione
alla base dell'esclusione delle altre tipologie di soggetti (si veda
la sentenza n. 166 del 2018), tenuto conto che la differenziazione si
fonda esclusivamente sullo status giuridico di dette organizzazioni,
che di per se' non e' indice di alcuna ragionevole giustificazione
della disciplina restrittiva della concorrenza dettata dalla Regione
(sentenza n. 285 del 2016).
4.2.2.- Ne consegue l'illegittimita' delle impugnate disposizioni
nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato
animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo
svolgimento delle attivita' consentite alle associazioni animaliste
dalla stessa legge regionale.
5.- Ulteriore questione e' promossa in relazione all'art. 1,
comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018,
secondo cui la Regione detta norme in materia di randagismo e di
tutela degli animali da affezione «al fine di reprimere ogni tipo di
maltrattamento compreso l'abbandono».
5.1.- Asserisce la parte ricorrente che cio' comporterebbe una
lesione della competenza esclusiva statale in materia di «ordine
pubblico e sicurezza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
h), Cost., tenuto conto che le condotte di maltrattamento e di
abbandono configurano ipotesi di reato (artt. 544-ter e 727 del
codice penale) e, pertanto, la connessa attivita' di repressione
rientrerebbe tra i compiti istituzionali affidati alle forze di
polizia.
5.2.- La questione non e' fondata.
5.2.1.- Come chiarito dalla costante giurisprudenza
costituzionale, la materia «ordine pubblico e sicurezza» si riferisce
all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al
mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali
si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale (ex
multis, sentenze n. 118 del 2013, n. 300 e n. 35 del 2011, n. 226 e
n. 21 del 2010 e n. 383 del 2005). Il che puo' riscontrarsi anche
nello specifico settore in esame, come nel caso di norme statali tese
a salvaguardare l'incolumita' pubblica dall'aggressione da parte
degli animali addestrati all'aggressivita' (tra tutte, sentenza n.
222 del 2006). Le Regioni, quindi, non possono adottare direttamente
misure per la tutela dell'incolumita' pubblica e della pubblica
sicurezza, ma possono solo cooperare a tal fine attraverso
disposizioni poste nell'esercizio delle proprie attribuzioni
costituzionali (tra tutte, sentenza n. 63 del 2016). Cio' comporta
che le discipline regionali non devono porre strumenti di politica
criminale, ne' provocare «interferenze, anche potenziali, con la
disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati» (sentenza
n. 35 del 2012).
5.2.2.- Nessuna delle circostanze sopra descritte e' rilevabile
nel caso di specie.
Premesso che la disposizione impugnata ha carattere d'indirizzo,
non individuando alcuna puntuale attivita' degli organi regionali, le
Regioni, come gia' sottolineato, nell'esercizio delle proprie
competenze in materia sanitaria e nel rispetto dei principi
fondamentali posti dal legislatore statale, possono dettare misure e
obblighi al fine di prevenire il randagismo e di tutelare il
benessere animale. La qual cosa comporta che la legislazione
regionale possa anche disciplinare le sanzioni amministrative tese a
reprimere le violazioni di tali misure e obblighi (sentenza n. 123
del 1992).
Il richiamo alla repressione dell'abbandono e del maltrattamento
degli animali di all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg.
Basilicata n. 46 del 2018, dunque, rientra in tale ambito, senza che
possa venire in considerazione l'attivita' di repressione dei reati,
la quale spetta certamente allo Stato, ma in alcun modo potrebbe
essere lesa dalla previsione regionale in questione. Nulla esclude,
d'altronde, che sanzioni amministrative e penali possano anche
concorrere, come gia' nello schema della legge n. 281 del 1991, che
all'art. 5 sanziona in via amministrativa l'abbandono di animali, in
parallelo alla contravvenzione prevista dall'art. 727 cod. pen.
Non puo' quindi attribuirsi alla disposizione impugnata alcuna
sovrapposizione all'attivita' di prevenzione dei reati propria degli
organi statali.
6.- Da ultimo, oggetto di censura e' l'art. 19, comma 1, della
legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui prevede che
la denuncia di smarrimento dell'animale da compagnia o d'affezione da
parte del responsabile degli stessi animali debba essere presentata,
oltre che al servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze
dell'Ordine».
6.1.- Secondo la difesa statale, la Regione avrebbe invaso la
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali», di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost., individuando, tra l'altro con espressione generica
e poco chiara, nelle forze di polizia il soggetto competente alla
ricezione delle denunce.
6.2.- La questione non e' fondata.
6.2.1.- Va precisato che la disposizione regionale impugnata,
effettivamente generica riguardo alla locuzione «Forze dell'Ordine»,
risulta censurata esclusivamente per quanto concerne l'obbligo di
denuncia nei casi di smarrimento, non, quindi, per l'ipotesi di
sottrazione, pur disciplinata dalla stessa disposizione. La
sottrazione puo' delinearsi quale fattispecie penalmente rilevante,
nella specie integrando i reati di furto (art. 624 cod. pen.) o
appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), per cui una denuncia
alle forze di polizia appare un'eventualita' del tutto fisiologica.
Nondimeno, anche lo smarrimento di un animale, come di qualsiasi
bene, puo' essere oggetto di denuncia alle forze dell'ordine, che in
tal caso sarebbero certamente obbligate a ricevere la stessa. Lo
smarrimento, d'altronde, ben potrebbe essere una sottrazione non
ancora nota al titolare. A cio' si aggiunga che la previsione della
citata contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., relativa
all'abbandono di animali, rende possibile, anche nei casi di
smarrimento, una segnalazione alle forze di polizia, se non altro da
parte dell'autorita' sanitaria. Ne' possono escludersi altre ipotesi
di necessaria segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza, come
in caso di smarrimento di animali aggressivi, idoneo a causare rischi
per l'incolumita' pubblica.
L'obbligo di denuncia posto dalla legge regionale in capo al
responsabile dell'animale, quindi, di per se' non comporta
l'attribuzione di competenze ulteriori alle forze di polizia, che
sarebbero in ogni caso tenute a ricevere le denunce di smarrimento in
virtu' delle funzioni istituzionali gia' previste dalle norme
statali, in cui trova quindi fondamento il coinvolgimento di organi
dello Stato censurato dal ricorrente (tra le tante, sentenze n. 104
del 2010, n. 10 del 2008 e n. 454 del 2007).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma
4, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46
(Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da
compagnia o di affezione);
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, comma
1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3,
della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui
limitano alle sole associazioni di volontariato animalista
«riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle
attivita' consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge
regionale;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg.
Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n.
46 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera e), della
legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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