MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).
(20A00618)
(GU n.21 del 27-1-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 82 dell'8 aprile 2014;
Visto il decreto 8 aprile 2015, recante l'individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133
dell'11 giugno 2015;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia determinata da
un nuovo Coronavirus e della notifica all'Organizzazione mondiale
della sanita' di casi all'interno di alcuni Paesi;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa indicano, comunque, l'esistenza della trasmissione interumana
dell'infezione;
Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura
che consente all'autorita' competente di perseguire lo scopo di
contenere la diffusione delle malattie infettive diffusive;
Vista la circolare della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio
2020;
Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario
internazionale (2005), e' stata attivata una procedura sanitaria,
gestita dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera -
Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del
Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo
degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro
eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che e' stata
rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina
(e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);
Dato atto, altresi', che e' stato predisposto materiale informativo
da affiggere negli aeroporti per informare i viaggiatori
internazionali e che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, e'
dedicato un apposito spazio nella pagina «Eventi epidemici
all'estero» del portale del Ministero della salute;
Ritenuta la necessita' di potenziare il servizio di informazione al
cittadino fornita dal numero di pubblica utilita' 1500 del Ministero
della salute;
Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in
Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in
cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su
disposizioni del Ministero della salute;
Considerato, altresi', che, al fine di assicurare la celerita'
delle procedure e la sicurezza delle stesse, puo' essere necessario
effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili
sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente
USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;
Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per
prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione
dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra la
popolazione, anche in considerazione delle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per
tutti i soggetti interessati;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente, per il
periodo di tempo necessario e sufficiente, il contingente di
personale a disposizione del Ministero della salute, anche ricorrendo
a personale esterno all'Amministrazione;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo
diretto da Paesi comprendenti aree in cui si e' verificata una
trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV),
le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e privati, che
gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto delle
misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonche' di quelle ulteriori
adottate dai competenti uffici del Ministero della salute.
2. Ai fini di cui alla presente ordinanza e per i conseguenti
accresciuti compiti, il Ministero della salute e' autorizzato, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a
conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche
in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo
nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi,
a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali.
3. Il personale incaricato ai sensi del comma 2 e' impiegato per
far fronte, in particolare, alle esigenze di servizio del numero di
pubblica utilita' 1500, per i controlli sanitari attivati dagli
USMAF-SASN e per i servizi di competenza degli uffici 3 -
Coordinamento tecnico degli uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al
personale navigante USMAF - SASN e 5 - Prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
4. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 e' riconosciuto,
secondo la disciplina applicabile al personale dipendente del
Ministero della salute e negli stessi limiti, il rimborso delle spese
effettive sostenute e documentate di viaggio, vitto e alloggio, per
attivita' svolte a richiesta del Ministero medesimo.
5. Al personale sanitario del Ministero della salute effettivamente
impiegato nelle attivita' di risposta rapida al numero di pubblica
utilita' 1500 e nei controlli sanitari presso gli aeroporti di
Fiumicino e di Malpensa, previa attestazione del responsabile della
struttura, e' corrisposta, per il periodo di vigenza della presente
ordinanza una indennita' giornaliera lorda, comprensiva di oneri
riflessi, pari a euro 70,00, per servizio presso la propria sede, e
ad euro 100,00, per servizi presso altre sedi.
6. Per far fronte alla spesa, stimata in euro 2.100.000,00, a
valere sull'esercizio finanziario corrente, con imputazione sul
capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie (CCM), si provvede mediante corrispondente riduzione
di spesa ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
Art. 2
1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di
sorveglianza di cui all'art. 1, anche al fine di rendere
rintracciabili i passeggeri, vengono trattati dall'autorita'
sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta
trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato
alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) correlabile al
volo cui essa si riferisce.
Art. 3
1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a
decorrere dalla data odierna.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 158
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