MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 marzo 2020
Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche
contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)». (20A01766)
(GU n.73 del 20-3-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
nCoV)", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26
dell'1 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19";
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020;
Vista la nota del Ministero della salute prot. 3201 dell'11 marzo
2020, concernenti l'arrivo in Italia di un volo speciale con a bordo
materiale sanitario e un gruppo di esperti e medici cinesi;
Ritenuto di consentire ai predetti medici ed esperti di collaborare
con le autorita' nazionali, evitando, come richiesto dal Ministero
della salute, ogni forma di quarantena al loro arrivo a Roma;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della
salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)", e' consentito l'atterraggio in Italia del
volo speciale operato da China Eastern n. NMU787 MU78812MAR 286359
PVG1715 1915PVG JJ.
2. Ai passeggeri del volo di cui al comma 1 non si applicano le
misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni
nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.
3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma
1 sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle
competenti autorita' cinesi, comprovante la negativita' al COVID-19.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. n. 391
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