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sabato 21 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 marzo 2020 Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)». (20A01766) (GU n.73 del 20-3-2020)



MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 marzo 2020
Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante  «Misure  profilattiche
contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)». (20A01766)
(GU n.73 del 20-3-2020)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045;
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
recante "Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  Serie  Generale,  n.  26
dell'1 febbraio 2020;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  "Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19",  convertito,  con  modificazioni  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19";
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  "Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020;
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 3201  dell'11  marzo
2020, concernenti l'arrivo in Italia di un volo speciale con a  bordo
materiale sanitario e un gruppo di esperti e medici cinesi;
  Ritenuto di consentire ai predetti medici ed esperti di collaborare
con le autorita' nazionali, evitando, come  richiesto  dal  Ministero
della salute, ogni forma di quarantena al loro arrivo a Roma;

                                EMANA
                       la seguente ordinanza:

                               Art. 1

  1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza  del  Ministro  della
salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)", e' consentito l'atterraggio in Italia del
volo speciale operato da China Eastern n.  NMU787  MU78812MAR  286359
PVG1715 1915PVG JJ.
  2. Ai passeggeri del volo di cui al comma 1  non  si  applicano  le
misure di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettere  h)  e  i),  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni
nella legge 5 marzo 2020, n.  13,  nonche'  la  disposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.
  3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di  cui  al  comma
1 sono tenuti  a  presentare  una  certificazione,  rilasciata  dalle
competenti autorita' cinesi, comprovante la negativita' al COVID-19.
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 12 marzo 2020

                                                Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 391 

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