Translate

sabato 21 marzo 2020

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2020 Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. (20A01669) (GU n.73 del 20-3-2020)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 marzo 2020
Disposizioni   di   prevenzione   incendi   per   gli   impianti   di
climatizzazione inseriti nelle attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi. (20A01669)
(GU n.73 del 20-3-2020)


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,
n.  151,  concernente  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del  regolamento  (UE)  n.
517/2014  sui  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992,  recante
«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  218  del  16
settembre 1992;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione e  l'esercizio  delle  attivita'  ricettive  turistico  -
alberghiere», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 116 del 20 maggio 1994;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  22  febbraio  2006,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o  locali
destinati ad  uffici»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.  248  del  2005,
recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con  superficie  superiore  a  400  mq»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012; 
  Appurato che le limitazioni delle regole  tecniche  di  prevenzione
incendi per la sola possibilita' di impiego  di  fluidi  refrigeranti
non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli  impianti  di
climatizzazione e condizionamento, presenti  all'interno  delle  aree
aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti
impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente
efficienti  dal  punto  di  vista  energetico  ed  a  minore  impatto
ambientale; 
  Ravvisata pertanto la  necessita'  di  aggiornare  le  disposizioni
tecniche   riguardanti   gli   impianti    di    climatizzazione    e
condizionamento  previste  nelle  regole  tecniche   di   prevenzione
incendi; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535;

                              Decreta:

                               Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla costruzione, all'esercizio  e  alla  manutenzione
degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita', sia nuove
che  esistenti,  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi  e
progettati  applicando  le  regole  tecniche  allegate   ai   decreti
ministeriali citati in premessa.
                               Art. 2


                        Disposizioni tecniche

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  tecniche   di
prevenzione   incendi,   negli   impianti   di   climatizzazione    e
condizionamento di cui all'art. 1, laddove e'  prescritto  l'utilizzo
di fluidi frigorigeni non  infiammabili  o  non  infiammabili  e  non
tossici, e' ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1  o  A2L
secondo la norma ISO 817  «Refrigerants  -  designations  and  safety
classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione,
l'installazione, l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  a
regola dell'arte.
  2.  Gli  impianti  di  climatizzazione  e  condizionamento  di  cui
all'art.  1  sono  considerati  impianti  rilevanti  ai  fini   della
sicurezza  antincendi.  La  documentazione  prevista  al  punto   3.2
dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012
relativa alla dichiarazione di conformita' viene prodotta comprensiva
del manuale di uso e manutenzione.
  3. Il manuale di uso e manutenzione viene  predisposto,  in  lingua
italiana, a  cura  dell'impresa  di  installazione  dell'impianto  di
climatizzazione e condizionamento, in accordo alle  previsioni  delle
norme tecniche  applicabili,  tenendo  conto  dei  dati  forniti  dai
fabbricanti  dei  componenti  installati  e  contiene  il  piano  dei
controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
                               Art. 3


                         Disposizioni finali

  1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la  data
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 10 marzo 2020

                                               Il Ministro: Lamorgese 

Nessun commento: