MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 marzo 2020
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di
climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi. (20A01669)
(GU n.73 del 20-3-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante
«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16
settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico -
alberghiere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 116 del 20 maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali
con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione
incendi per la sola possibilita' di impiego di fluidi refrigeranti
non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di
climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree
aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti
impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente
efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto
ambientale;
Ravvisata pertanto la necessita' di aggiornare le disposizioni
tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e
condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione
incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione
degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita', sia nuove
che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e
progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti
ministeriali citati in premessa.
Art. 2
Disposizioni tecniche
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di
prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e
condizionamento di cui all'art. 1, laddove e' prescritto l'utilizzo
di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non
tossici, e' ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L
secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety
classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a
regola dell'arte.
2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui
all'art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della
sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2
dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
relativa alla dichiarazione di conformita' viene prodotta comprensiva
del manuale di uso e manutenzione.
3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua
italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di
climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle
norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai
fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei
controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2020
Il Ministro: Lamorgese
DECRETO 10 marzo 2020
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di
climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi. (20A01669)
(GU n.73 del 20-3-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante
«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16
settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico -
alberghiere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 116 del 20 maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali
con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione
incendi per la sola possibilita' di impiego di fluidi refrigeranti
non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di
climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree
aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti
impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente
efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto
ambientale;
Ravvisata pertanto la necessita' di aggiornare le disposizioni
tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e
condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione
incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione
degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita', sia nuove
che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e
progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti
ministeriali citati in premessa.
Art. 2
Disposizioni tecniche
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di
prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e
condizionamento di cui all'art. 1, laddove e' prescritto l'utilizzo
di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non
tossici, e' ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L
secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety
classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a
regola dell'arte.
2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui
all'art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della
sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2
dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
relativa alla dichiarazione di conformita' viene prodotta comprensiva
del manuale di uso e manutenzione.
3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua
italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di
climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle
norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai
fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei
controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2020
Il Ministro: Lamorgese
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