PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
651). (20A01769)
(GU n.74 del 21-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Vista la nota GAB n. 3504 del 17 marzo 2020 del Ministero della
salute;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni (Sistema tessera sanitaria);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e
successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle
ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC),
anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);
Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il quale prevede, in particolare:
al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di
farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio sanitario
nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato
elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato
elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto
delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e
province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano
prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra
regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni
farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome
diverse da quelle di residenza;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo
del citato art. 1, comma 382, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi
disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE (INI);
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di adottare misure
atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il piu'
ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalita' di
erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonche'
attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta
medesima;
Considerata la necessita' di garantire la piena funzionalita' dei
servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio
nazionale, al fine di assicurare il lavoro agile per ridurre la
mobilita' sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con
quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative
disposizioni attuative;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dispone:
Art. 1
Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria
cartaceo della ricetta elettronica
1. Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte
del medico prescrittore, l'assistito puo' chiedere al medico il
rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del
numero di ricetta elettronica, di cui al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta
elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la
casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta
elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con
applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi
e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il
numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del
numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo
medico il numero telefonico.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto
dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di
accoglienza regionali (SAR), viene spedito da parte del medico
prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo
compreso nel corpo del messaggio stesso.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il medico prescrittore
invia all'assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il
numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico
prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta elettronica o
l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta
elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile,
alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia
l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il medico prescrittore
comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di
telefono fisso o mobile indicato dall'assistito.
5. Laddove l'assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario
elettronico (FSE), ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, la ricetta
elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, e'
inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE
delle ricette dematerializzate e' contemporaneo alla prescrizione
della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).
6. Per l'erogazione della ricetta elettronica, la struttura di
erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente al
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui
la ricetta stessa e' intestata.
7. Per le finalita' di rendicontazione alla ASL di competenza, la
farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione
farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le
informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della
prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale
ricetta come «erogata». Contestualmente la farmacia annulla le
fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e
con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo diversa indicazione
regionale.
Art. 2
Disposizioni per le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci
distribuiti in modalita' diverse dal regime convenzionale, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove
possibile, le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2011, n. 264.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali
che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le
farmacie con le medesime modalita' previste per l'erogazione dei
farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei
vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie.
Art. 3
Disposizioni in materia
di servizi di comunicazione elettronica
1. Al fine di poter garantire la piena funzionalita' dei servizi di
comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a
supporto delle iniziative volte a contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica le imprese autorizzate a fornire reti e
servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a:
a) garantire, sul territorio nazionale, la piu' ampia
disponibilita' di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad
assicurare in forma generalizzata la fruibilita' delle applicazioni
per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita' sul territorio
dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni
attuative;
b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti gia'
stipulati, le richieste di connettivita' ed erogazione e
implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o
qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di
contrasto;
c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei
servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai
servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto
legislativo n. 259 del 2003;
d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di
nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorita' agli
interventi nelle zone ove non sia gia' disponibile un servizio di
comunicazione elettronica di tale tipologia.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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