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sabato 21 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 19 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 651). (20A01769) (GU n.74 del 21-3-2020)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 marzo 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
651). (20A01769)
(GU n.74 del 21-3-2020)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020  e  n.  650  del  15  marzo  2020
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Vista la nota GAB n. 3504 del 17 marzo  2020  del  Ministero  della
salute;
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni (Sistema tessera sanitaria);
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  2  novembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  novembre  2011,  n.  264,  e
successive modificazioni, concernente  la  dematerializzazione  delle
ricette mediche, tramite il Sistema di  accoglienza  centrale  (SAC),
anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);
  Visto  l'art.  13  del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il quale prevede, in particolare:
    al  comma  1,  la  sostituzione  delle  prescrizioni  mediche  di
farmaceutica e di  specialistica  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  in  formato  cartaceo  con  le  prescrizioni  in   formato
elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
    al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato
elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto
delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e
province autonome, le ASL e le strutture  convenzionate  che  erogano
prestazioni sanitarie, fatto salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra
regioni  e   province   autonome   del   rimborso   di   prescrizioni
farmaceutiche relative a cittadini di  regioni  e  province  autonome
diverse da quelle di residenza;
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute del 4 agosto  2017,  attuativo
del citato art. 1, comma 382, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente i  servizi  resi
disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE (INI);
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8  marzo  2020,  9  marzo  2020,  11  marzo  2020,  concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Ritenuto, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  di  adottare  misure
atte a limitare la circolazione  dei  cittadini  attraverso  il  piu'
ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalita' di
erogazione dei medicinali diverse dal regime  convenzionale,  nonche'
attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta
medesima;
  Considerata la necessita' di garantire la piena  funzionalita'  dei
servizi  di  comunicazione  elettronica  su   tutto   il   territorio
nazionale, al fine di assicurare  il  lavoro  agile  per  ridurre  la
mobilita' sul territorio dei cittadini lavoratori,  in  coerenza  con
quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  relative
disposizioni attuative;
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

                              Dispone:

                               Art. 1

           Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria
                 cartaceo della ricetta elettronica

  1. Al momento della generazione della ricetta elettronica da  parte
del medico prescrittore,  l'assistito  puo'  chiedere  al  medico  il
rilascio del promemoria dematerializzato  ovvero  l'acquisizione  del
numero di ricetta  elettronica,  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12
novembre 2011, n. 264, tramite:
    a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio  di  posta
elettronica, laddove l'assistito indichi al  medico  prescrittore  la
casella di posta elettronica certificata  (PEC)  o  quella  di  posta
elettronica ordinaria (PEO);
    b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o  con
applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi
e immagini, laddove l'assistito indichi  al  medico  prescrittore  il
numero di telefono mobile;
    c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore  del
numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo
medico il numero telefonico.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il  promemoria  prodotto
dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite  Sistemi  di
accoglienza regionali  (SAR),  viene  spedito  da  parte  del  medico
prescrittore in forma di allegato a un messaggio  e  non  come  testo
compreso nel corpo del messaggio stesso.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il  medico  prescrittore
invia all'assistito un messaggio  SMS  contenente  esclusivamente  il
numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa,  il  medico
prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta  elettronica  o
l'immagine  del  codice  a  barre  dello  stesso  numero  di  ricetta
elettronica, utilizzando un'applicazione  per  la  telefonia  mobile,
alla quale  risultano  registrati  sia  il  medico  prescrittore  sia
l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il  medico  prescrittore
comunica il numero di ricetta elettronica  prescritta  al  numero  di
telefono fisso o mobile indicato dall'assistito.
  5.  Laddove  l'assistito  abbia  attivato  il  Fascicolo  sanitario
elettronico (FSE), ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, la  ricetta
elettronica, quale strumento alternativo al promemoria  cartaceo,  e'
inserita nel FSE medesimo. Il  processo  di  indicizzazione  nel  FSE
delle ricette dematerializzate  e'  contemporaneo  alla  prescrizione
della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).
  6. Per l'erogazione della  ricetta  elettronica,  la  struttura  di
erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente  al
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui
la ricetta stessa e' intestata.
  7. Per le finalita' di rendicontazione alla ASL di  competenza,  la
farmacia   registra   l'avvenuta   erogazione   della    prescrizione
farmaceutica,  trasmettendo  al  SAC  (anche  tramite  il   SAR)   le
informazioni  della  erogazione,  sia  parziale  che  totale,   della
prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede  a  contrassegnare  tale
ricetta  come  «erogata».  Contestualmente  la  farmacia  annulla  le
fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben  visibile  e
con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo  diversa  indicazione
regionale.
                               Art. 2

                     Disposizioni per le regioni
             e le Province autonome di Trento e Bolzano

  1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci
distribuiti in modalita' diverse dal regime convenzionale, le regioni
e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  applicano,  ove
possibile,  le  modalita'  previste  dall'art.  1  del  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2011, n. 264.
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali
che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche  presso  le
farmacie con le medesime  modalita'  previste  per  l'erogazione  dei
farmaci in regime convenzionale e secondo  i  criteri  stabiliti  nei
vigenti accordi locali stipulati con le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative delle farmacie.
                               Art. 3

                       Disposizioni in materia
               di servizi di comunicazione elettronica

  1. Al fine di poter garantire la piena funzionalita' dei servizi di
comunicazione  elettronica  su  tutto  il  territorio  nazionale,   a
supporto   delle   iniziative   volte   a   contrastare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica  le  imprese  autorizzate  a  fornire  reti  e
servizi  di  comunicazione  elettronica,   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a:
    a)  garantire,  sul   territorio   nazionale,   la   piu'   ampia
disponibilita' di servizi a banda larga  e  ultra  larga,  idonea  ad
assicurare in forma generalizzata la fruibilita'  delle  applicazioni
per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita'  sul  territorio
dei cittadini  lavoratori,  in  coerenza  con  quanto  stabilito  dal
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  e  relative   disposizioni
attuative;
    b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a  contratti  gia'
stipulati,  le   richieste   di   connettivita'   ed   erogazione   e
implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o
qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni  di
contrasto;
    c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei
servizi di comunicazione  elettronica  e  l'accesso  ininterrotto  ai
servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto
legislativo n. 259 del 2003;
    d) soddisfare prioritariamente le  richieste  di  attivazioni  di
nuovi servizi a banda  larga  e  ultra  larga  dando  priorita'  agli
interventi nelle zone ove non sia gia'  disponibile  un  servizio  di
comunicazione elettronica di tale tipologia.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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