MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 15 marzo 2020
Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi
sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.
(20A01768)
(GU n.74 del 21-3-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante
«Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012,
recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti
spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a
richiesta ed utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 26 del
1° febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64;
Considerata l'esigenza di facilitare l'importazione di strumenti e
apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale, necessari a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e destinati ad enti sanitari, servizi
ospedalieri e istituti di ricerca medica;
Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di
sdoganare nel minor tempo possibile il materiale utile al contrasto
della suddetta emergenza epidemiologica;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai
fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non
aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione
dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri
ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle
Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni
di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto
per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente
USMAF.
2. Per la celerita' delle connesse operazioni doganali, della
specifica finalita' della merce di cui al comma precedente deve
essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. n. 418
ORDINANZA 15 marzo 2020
Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi
sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.
(20A01768)
(GU n.74 del 21-3-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante
«Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012,
recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti
spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a
richiesta ed utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 26 del
1° febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64;
Considerata l'esigenza di facilitare l'importazione di strumenti e
apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale, necessari a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e destinati ad enti sanitari, servizi
ospedalieri e istituti di ricerca medica;
Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di
sdoganare nel minor tempo possibile il materiale utile al contrasto
della suddetta emergenza epidemiologica;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai
fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non
aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione
dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri
ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle
Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni
di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto
per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente
USMAF.
2. Per la celerita' delle connesse operazioni doganali, della
specifica finalita' della merce di cui al comma precedente deve
essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. n. 418
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