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sabato 21 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 15 marzo 2020 Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. (20A01768) (GU n.74 del 21-3-2020)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 15 marzo 2020
Disposizioni urgenti per l'importazione  di  strumenti  e  apparecchi
sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.
(20A01768)
(GU n.74 del 21-3-2020)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045;
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  194,  recante
«Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  19  dicembre  2012,
recante «Aggiornamento degli importi  delle  tariffe  e  dei  diritti
spettanti al  Ministero  della  salute  per  le  prestazioni  rese  a
richiesta ed utilita' dei  soggetti  interessati»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 26 del
1° febbraio 2020;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64;
  Considerata l'esigenza di facilitare l'importazione di strumenti  e
apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e  dispositivi  di
protezione  individuale,   necessari   a   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e  destinati  ad  enti  sanitari,  servizi
ospedalieri e istituti di ricerca medica;
  Vista la richiesta dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  di
sdoganare nel minor tempo possibile il materiale utile  al  contrasto
della suddetta emergenza epidemiologica;

                              E m a n a
                       la seguente ordinanza:

                               Art. 1

  1. Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai
fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di
dispositivi medici  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  non
aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in  ragione
dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi  ospedalieri
ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle
Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le  operazioni
di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto
per il rilascio del nulla osta  sanitario  da  parte  del  competente
USMAF.
  2. Per la  celerita'  delle  connesse  operazioni  doganali,  della
specifica finalita' della merce  di  cui  al  comma  precedente  deve
essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione.
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2020

                                                Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 418

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