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sabato 21 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 19 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652). (20A01770) (GU n.74 del 21-3-2020)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 marzo 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
652). (20A01770)
(GU n.74 del 21-3-2020)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020  e  n.  650  del  15  marzo  2020
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8  marzo  2020,  9  marzo  2020,  11  marzo  2020,  concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998,  recante  Approvazione
della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  in
materia di periodicita' mensile di pagamento delle pensioni;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015,  n.  65,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109,  che
dispone che «i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni  e
le  indennita'  di  accompagnamento  erogate  agli  invalidi  civili,
nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti  in  pagamento  il
primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o  non
bancabile, con un unico mandato di pagamento»;
  Considerato  l'ingente  numero   di   cittadini   che   in   Italia
percepiscono  le  prestazioni  previdenziali  corrisposte   dall'INPS
attraverso  consegna  di  contante  presso  gli  sportelli  di  Poste
Italiane S.p.a., pari a circa 241.173, ovvero attraverso libretto  di
risparmio postale, cui non e' collegato alcuno strumento  elettronico
di prelievo del contante, pari a circa  500.000,  per  un  totale  di
circa 741.173 unita', rispetto all'esiguo numero di cittadini  i  cui
trattamenti pensinisti sono erogati in contanti con l'intero  sistema
bancario italiano pari a 36.267 unita';
  Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare  che  il   pagamento   dei
trattamenti pensionistici, degli  assegni,  delle  pensioni  e  delle
indennita'  di  accompagnamento  erogate  agli  invalidi  civili   di
competenza dei prossimi mesi di aprile, maggio e giugno  avvenga  nel
rispetto della distanza interpersonale di un  metro  stabilita  dalle
disposizioni adottate allo scopo di favorire  il  contenimento  e  la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Ritenuto   pertanto   necessario    consentire    un    progressivo
scaglionamento e accesso contingentato dell'utenza presso gli  Uffici
di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento
dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e  delle
indennita' di accompagnamento erogate agli  invalidi  civili  di  cui
all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del 2014;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
del 17 marzo 2020;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni  e
delle Province autonome;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

               Anticipazione dei termini di pagamento
        delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS

  1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane  S.p.a.  la  gestione
dell'accesso ai propri  sportelli,  dei  titolari  del  diritto  alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili  con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e  gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti  dei
titolari delle prestazioni medesime,  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e  delle  indennita'  di
accompagnamento erogate agli invalidi  civili,  di  cui  all'art.  1,
comma 302,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  e  successive
integrazioni e modificazioni,  di  competenza  di  aprile,  maggio  e
giugno 2020 e' anticipato a decorrere:
    dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020;
    dal 27 al 30 aprile per la mensilita' di maggio 2020;
    dal 26 al 30 maggio per la mensilita' di giugno 2020.
  Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile
delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno
del mese di competenza dello stesso.
  2.  Poste  Italiane  S.p.a.   adotta   misure   di   programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari  del  diritto  alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire  il
rispetto delle misure di  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19,  anche  attraverso  la  programmazione  dell'accesso   agli
sportelli dei  predetti  soggetti  nell'arco  dei  giorni  lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
  3. In relazione ai pagamenti di  cui  al  comma  1,  continuano  ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse
al decesso del beneficiario della prestazione  o  al  verificarsi  di
altra causa di estinzione del diritto alla  prestazione,  nei  limiti
delle disponibilita' esistenti  sul  conto  corrente  postale  o  sul
libretto postale, nonche' le disposizioni che  regolano  il  recupero
dei trattamenti indebitamente erogati.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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