PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
652). (20A01770)
(GU n.74 del 21-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, recante Approvazione
della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in
materia di periodicita' mensile di pagamento delle pensioni;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che
dispone che «i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e
le indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili,
nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il
primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non
bancabile, con un unico mandato di pagamento»;
Considerato l'ingente numero di cittadini che in Italia
percepiscono le prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS
attraverso consegna di contante presso gli sportelli di Poste
Italiane S.p.a., pari a circa 241.173, ovvero attraverso libretto di
risparmio postale, cui non e' collegato alcuno strumento elettronico
di prelievo del contante, pari a circa 500.000, per un totale di
circa 741.173 unita', rispetto all'esiguo numero di cittadini i cui
trattamenti pensinisti sono erogati in contanti con l'intero sistema
bancario italiano pari a 36.267 unita';
Ritenuta la necessita' di assicurare che il pagamento dei
trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle
indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili di
competenza dei prossimi mesi di aprile, maggio e giugno avvenga nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro stabilita dalle
disposizioni adottate allo scopo di favorire il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario consentire un progressivo
scaglionamento e accesso contingentato dell'utenza presso gli Uffici
di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento
dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle
indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui
all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del 2014;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 17 marzo 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Anticipazione dei termini di pagamento
delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS
1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione
dell'accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei
titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1,
comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive
integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e
giugno 2020 e' anticipato a decorrere:
dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020;
dal 27 al 30 aprile per la mensilita' di maggio 2020;
dal 26 al 30 maggio per la mensilita' di giugno 2020.
Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile
delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno
del mese di competenza dello stesso.
2. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il
rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli
sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse
al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di
altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti
delle disponibilita' esistenti sul conto corrente postale o sul
libretto postale, nonche' le disposizioni che regolano il recupero
dei trattamenti indebitamente erogati.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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