DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di
ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva
1999/35/CE del Consiglio. (20G00054)
(GU n.134 del 26-5-2020)
Vigente al: 10-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in
particolare l'articolo 19 e l'Allegato A n. 9;
Vista la direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni
per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva
1999/35/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della
legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei
porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante
attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22
ottobre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal
Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli
articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da passeggeri e
alle unita' veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana,
adibite:
a) a servizi di linea tra un porto nazionale e un porto di un
Paese terzo;
b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di mare in
cui possono operare navi di classe A di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione dello Stato di bandiera»: le autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto di battere la
nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri;
b) «autorita' competente centrale»: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle
attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente
marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera;
c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto e gli
Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione;
d) «certificati»:
1) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da
passeggeri operanti in viaggi internazionali, i certificati di
sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della SOLAS 1974 e
del codice per le unita' veloci, come applicabile, unitamente ai
pertinenti elenchi dotazioni;
2) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da
passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati di sicurezza
rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni;
e) «codice per le unita' veloci» (codice HSC): il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci adottato dall'IMO
con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima MSC.36(63)
del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di sicurezza per
le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione
MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata;
f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle Capitanerie
di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui
all'Allegato I del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere
le ispezioni di cui al presente decreto;
g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave avente dispositivi che
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e
che trasporta piu' di dodici passeggeri;
h) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi
effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza
scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con
collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie
sistematica evidente;
i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si
fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal
codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della
prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione
aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della
SOLAS 1974, il proprietario della nave ro-ro da passeggeri o
dell'unita' veloce da passeggeri o qualsiasi altro organismo o
persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto
la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro da passeggeri o
dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa;
l) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, compresi i relativi protocolli ed
emendamenti, nella versione aggiornata;
m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come definita alla
regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di dodici
passeggeri;
n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare
da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;
o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni
nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella
versione aggiornata (HSSC).
Art. 3
Ispezioni pre-avvio
1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da passeggeri
o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di linea
rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto, un
ispettore designato dall'autorita' competente locale effettua
un'ispezione pre-avvio consistente in:
a) una verifica della conformita' ai requisiti riportati
nell'Allegato I;
b) un'ispezione, conformemente all'Allegato II, volta ad
accertare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da
passeggeri soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di un servizio di linea.
2. Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorita' competente
centrale, l'autorita' competente locale chiede alla societa' di
gestione di fornire prova della conformita' ai requisiti
dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque
nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la
stessa ispezione pre-avvio.
Art. 4
Eccezioni all'obbligo
dell'ispezione pre-avvio
1. In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorita' competente locale
puo' decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui
agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo
effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorita' competente locale
trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle
ispezioni conformemente all'articolo 9.
2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione
di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a
un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite
precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro
servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorita'
competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se
le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non e'
necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente
locale puo' confermare anticipatamente l'accordo in merito alla
pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni
operative.
4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente
necessita' di sostituire una nave ro-ro da passeggeri o un'unita'
veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non
ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l'autorita' competente
locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una nuova nave a
condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo
documentale, non emergono elementi che fanno ritenere che la nave
ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non abbiano i
requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza;
b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio di
cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.
Art. 5
Ispezioni periodiche
1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi:
a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II;
b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non
prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione di cui
alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato III e
riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero
sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare
che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in
condizioni di sicurezza.
2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell'articolo 3 e'
valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a).
3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita,
a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza alla
visita ai servizi di bordo.
4. L'autorita' competente locale sottopone le navi ro-ro da
passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al
comma 1, lettera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni,
alterazioni e modificazioni di rilievo oppure quando interviene un
cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso
di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorita'
competente locale, dopo aver valutato le ispezioni precedentemente
effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unita' veloce da
passeggeri e se le condizioni di sicurezza di esercizio non sono
compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare la
nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).
Art. 6
Rapporto d'ispezione
1. Al termine delle ispezioni eseguite ai sensi del presente
decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato X
del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia
al comandante.
2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca
dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
Art. 7
Rettifica delle deficienze,
fermo e sospensione dell'ispezione
1. Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono
confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della
normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non
costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo
per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un
immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o
dell'equipaggio, l'autorita' competente locale accerta, tramite
l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita' e
tempistiche stabilite in sede ispettiva.
2. Se, nel corso di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5,
l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa
nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente
pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o
costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei
passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di
impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento
di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorita'
competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui
all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita,
l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
3. Se una delle deficienze di cui al comma 2 non puo' essere
prontamente eliminata presso il porto in cui e' stata confermata o
rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla nave o
all'unita' veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla
pronta eliminazione della deficienza.
4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno dei
seguenti casi:
a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e' stato
eliminato in modo soddisfacente;
b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o
l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere ripreso
l'esercizio:
1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o
dell'equipaggio;
2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi.
5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o
di un'unita' veloce da passeggeri sono evidentemente non
corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore puo'
sospendere l'ispezione finche' la societa' di gestione non abbia
fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri
o l'unita' veloce da passeggeri non rappresenti piu' un evidente
pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca piu' un
rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per
garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni
internazionali applicabili alla specifica unita'.
6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5,
l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le
comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo e'
revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma
3.
7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita'
competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro
da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a fermo
verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia
effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorita'
competenti locali e le autorita' di sistema portuale agevolano la
sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le
valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la
revoca dei provvedimenti di fermo.
8. Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il
provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 e' revocato o
modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di
fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.
10. Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore e'
esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio o straordinario al Presidente
della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita'
previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione
del provvedimento di fermo.
Art. 8
Disposizioni tariffarie
1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, e'
adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni
sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o del
suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il
proprietario.
2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo
rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta
in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.
3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non e' stato
effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai
commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il loro
rimborso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al
comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al
comma 1.
Art. 9
Banca dati sulle ispezioni
1. L'autorita' competente locale inserisce tempestivamente nella
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 10 della direttiva
(UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate ai
sensi del presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai
provvedimenti di fermo, non appena e' ultimato il rapporto
sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo.
2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma
1, l'autorita' competente locale provvede alla loro convalida, ai
fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni.
3. L'autorita' competente centrale ha accesso a qualsiasi
informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente
l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal presente decreto e
dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
Art. 10
Sanzioni
1. Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola il
provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) il comandante della nave e gli amministratori della societa'
di gestione che non rispettano le prescrizioni dell'autorita'
competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere
di cui all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione allo spostamento in porto di cui
all'articolo 7, comma 7, sono soggetti alla pena prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) il comandante della nave e gli amministratori della societa'
di gestione che non rettificano le deficienze rilevate durante una
ispezione nei tempi prescritti in sede ispettiva, in ottemperanza
all'articolo 7, comma 1, sono soggetti alla pena prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
3. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento
marittimo.
4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in
materia di sicurezza della navigazione.
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo
24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc-ter), sono
aggiunte le seguenti:
«cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente
dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o
ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
cc-quinquies) "unita' veloce da passeggeri": una nave quale
definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che trasporta piu'
di dodici passeggeri;
cc-sexies) "servizio di linea": una serie di traversate
effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri
in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza
scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con
collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie
sistematica evidente.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presente decreto si applica anche alle ispezioni
effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unita' veloci da
passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un
servizio di linea conformemente all'articolo 19.»;
c) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «ai sensi
dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»;
d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle
unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro
da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della tempistica e
degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.
2. All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da
passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'autorita'
competente locale e gli ispettori tengono in debito conto i piani
operativi e di manutenzione della nave ro-ro da passeggeri o
dell'unita' veloce da passeggeri.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri e' stata sottoposta a un'ispezione conformemente
all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati sulle
ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed 8
e per calcolare il rispetto dell'impegno ispettivo annuale.
L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue
effettuate a norma dell'articolo 9.
4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1 e
l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle
unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a
ispezione a norma del presente articolo.
5. L'autorita' competente locale garantisce che le navi ro-ro
da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che sono soggette a
un'ispezione supplementare conformemente all'articolo 8, comma 1,
lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione conformemente
all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera
c). Le ispezioni effettuate conformemente al presente comma non
incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato XV, punto
2.
6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di
un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di essere
accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato
membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera
di uno Stato membro, l'autorita' competente locale invita, su
richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire
l'ispezione in qualita' di osservatore.»;
e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a
tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale
di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di
Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle
ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state
fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in
un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario
del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui
percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata
conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate
nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla
Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei
ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato
membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei
casi previsti all'articolo 24, comma 4.
1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la
nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo
fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di
accesso.»;
f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite in conformita'
all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo 24,
comma 1 e all'Allegato IX» e le parole «, del 28 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono
sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette
tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e
sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale
decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»;
g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 20»;
h) dopo l'Allegato XIV, e' aggiunto l'allegato di cui
all'Allegato IV del presente decreto.
Art. 12
Modifica degli allegati
1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai
sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Disposizioni transitorie
e abrogazioni
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si
applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato I
articolo 3, comma 1, lettera a)
e articolo 5, comma 1, lettera b)
REQUISITI SPECIFICI
PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA
Occorre verificare che:
1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la
disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e
di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una
sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi tali
sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati
dagli Stati membri;
2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da
2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines for passenger
safety instructions» del 17 luglio 1995;
3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella che
indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga:
a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore minime di
riposo previsti per il personale di guardia;
4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi
decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio professionale,
ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in
particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
5. il comandante tenga un registro delle attivita' di
navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza della navigazione;
6. qualsiasi danno o deformazione permanente di porte o
portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere
l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da
passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali
porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello Stato
di bandiera e a quella dello Stato di approdo e tempestivamente
riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
7. sia messo a disposizione prima della partenza della nave
ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri un piano di
viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano di viaggio si
tenga conto delle indicazioni contenute nella risoluzione A.893(21)
del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning» dell'Assemblea
dell'IMO;
8. le informazioni generali relative ai servizi e
all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e disabili a
bordo siano portate a conoscenza dei passeggeri e siano messe a
disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.
Allegato II
articolo 3, comma 1, lettera b),
articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4
PROCEDURE PER LE ISPEZIONI
1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi di
legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in particolare
per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilita',
macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione
contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di
salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e
navigazione. A tal fine, le ispezioni includono:
l'avviamento del generatore d'emergenza;
un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
un'ispezione della fonte di alimentazione d'emergenza di
energia per gli impianti radio;
una prova dell'impianto di altoparlanti;
un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della
capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due
tubolature collegate all'unita' principale in funzione;
la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per
l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e
ausiliari, nonche' per i ventilatori;
la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della
chiusura delle serrande tagliafuoco;
la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli
incendi;
la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
il funzionamento delle pompe di sentina;
la chiusura delle porte stagne nelle paratie di
compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a
distanza;
un'esercitazione che dimostri la familiarita' dei membri
dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di
un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi
di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di
salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di
emergenza corrispondono all'inventario;
la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare,
della nave o dell'unita' veloce.
2. Le ispezioni vertono sul controllo della dimestichezza dei
membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza,
la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri,
il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni
relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va
accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se
necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella
lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere
controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno
effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in
particolare per quanto riguarda:
la gestione della folla;
la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
la formazione in materia di sicurezza per il personale
demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei
compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e
disabili, in caso di emergenza;
la formazione alla gestione delle situazioni di crisi e del
comportamento umano.
L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano
tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai
servizi di guardia.
3. I certificati di competenza dei membri dell'equipaggio
imbarcati sulle unita' che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente decreto devono essere conformi alle disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Allegato III
articolo 5, comma 1, lettera b)
PROCEDURA PER EFFETTUARE LE ISPEZIONI
DURANTE UN SERVIZIO DI LINEA
Nell'effettuare ispezioni durante un servizio di linea, occorre
verificare le seguenti informazioni:
1. Informazioni relative ai passeggeri
Occorre verificare che non sia superato il numero di passeggeri
che le navi ro-ro da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri
(«navi») sono abilitate a trasportare e che il sistema di
registrazione delle informazioni sui passeggeri ottemperi al decreto
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica
la direttiva 98/41/CE del Consiglio. Occorre altresi' verificare il
modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono
trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel
numero totale i passeggeri che effettuano una traversata di andata e
ritorno senza scendere a terra.
2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilita'
Occorre verificare, se del caso, che siano installate e
funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure
atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo
libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente
effettuata la valutazione della caricazione e della stabilita'; che,
ove prescritto, siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e
gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai
fini della valutazione della caricazione e della stabilita'; che i
piani di controllo in condizioni di avaria siano tenuti affissi e che
gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni
sul controllo delle avarie.
3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione
Occorre verificare la procedura di controllo dell'adempimento di
tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima
della partenza, che deve includere l'obbligo di segnalare
espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne all'acqua
e alle intemperie a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte
destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della
partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo
strettamente necessario per consentire la chiusura della celata
prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di
prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati
indicatori luminosi e un sistema di videosorveglianza che consenta di
controllare lo stato delle porte del ponte di comando. Qualunque
difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare
degli interruttori delle porte, deve essere individuato e segnalato.
4. Avvertenze di sicurezza
Occorre verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le
istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano
comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate;
che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del
viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al
pubblico, ivi compresi i ponti aperti, ai quali i passeggeri hanno
accesso.
5. Annotazioni sul giornale di bordo
Occorre esaminare il giornale di bordo per accertare che sia
annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre
porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte
stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone
ecc.; controllare anche che siano annotati i dati relativi al
pescaggio, al bordo libero e alla stabilita', nonche' la lingua
comune dell'equipaggio.
6. Merci pericolose
Occorre verificare che ogni carico di merci pericolose o
inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai
regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la
compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose e
inquinanti unitamente ad un manifesto o ad un piano di stivaggio che
indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di
merci sulle navi passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti
siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e
segregate. Occorre verificare che gli autoveicoli che trasportano
merci pericolose e inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e
fissati; che, qualora siano trasportate merci pericolose e
inquinanti, una copia del relativo manifesto o piano di stivaggio sia
disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di
segnalazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e
sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro
marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o inquinanti
marini; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al
trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la
ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e
che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che
l'impianto di ventilazione sul ponte degli autoveicoli e'
funzionante.
7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci
Occorre verificare il sistema con cui sono fissati gli
autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio
dei singoli veicoli); che vi siano punti di attacco sufficienti a
disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli
adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsioni di maltempo;
l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli;
accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del
carico.
8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli
Occorre verificare che i locali di categoria speciale e i locali
da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati
mediante un sistema di videosorveglianza in modo da rilevare
eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e
l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Occorre altresi' verificare
che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano
esposti i segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti
adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave e'
in navigazione.
9. Chiusura delle porte stagne
Occorre verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle
porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni
operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove
prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul
ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando
«locale»; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilita'
limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni
sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei
potenziali pericoli di una manovra errata.
10. Ronde antincendio
Occorre verificare che sia mantenuto un servizio di ronda
efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di
incendio. Cio' dovrebbe includere il controllo dei locali di
categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di
rilevazione e segnalazione degli incendi. Tali locali possono essere
sorvegliati come indicato al punto 8.
11. Comunicazioni in caso di emergenza
Occorre verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un
numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i
passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente
identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una
situazione d'emergenza, tenuto conto di uno o piu' dei seguenti
fattori, secondo le circostanze:
a) la lingua o le lingue piu' adatte in funzione delle
nazionalita' prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata
rotta;
b) la probabilita' che la capacita' di fornire istruzioni
basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa
servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza
nel caso in cui non vi sia una lingua comune tra i membri
dell'equipaggio e i passeggeri;
c) l'eventuale necessita' di comunicare in altri modi durante
un'emergenza (ad esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o
richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le
istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i
percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non e'
praticabile);
d) la completezza delle istruzioni di sicurezza previamente
impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere
comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire
direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle
funzioni di assistenza ai passeggeri.
12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio
Occorre verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che
assicuri l'efficienza dell'equipaggio in materia di sicurezza e che
tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.
13. Dotazioni di sicurezza
Occorre verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni
antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi
di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano
mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa antincendio siano
tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di
libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di
salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente
identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il
carico di veicoli non ostacoli in funzionamento delle dotazioni
antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole
di scarico a mare ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.
14. Strumentazione nautica e installazioni radio
Occorre verificare che siano funzionanti le strumentazioni
nautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB
(Emergency position-indicating radio beacons).
15. Illuminazione d'emergenza supplementare
Occorre verificare che sia installato un impianto fisso di
illuminazione d'emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge
e che le avarie di tale impianto siano registrate.
16. Mezzi di sfuggita
Occorre verificare che i mezzi di sfuggita, comprese le vie di
fuga, siano contrassegnati in conformita' delle norme applicabili e
illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore
principale che da quello di emergenza; che siano prese misure per
mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi alle vie di fuga
situate sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare
quelle dai negozi duty-free che siano state trovate ostruite da merci
in eccesso, siano tenute sgombre.
17. Pulizia dei locali macchine
Occorre verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali
macchine secondo le procedure di manutenzione.
18. Eliminazione dei rifiuti
Occorre verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione
dei rifiuti sono soddisfacenti.
19. Manutenzione programmata
Tutte le compagnie devono avere procedure specifiche, con un
sistema di manutenzione programmata, per tutte le aree afferenti alla
sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture
laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la
manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I
piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi
in modo da mantenere i livelli di sicurezza piu' elevati. Devono
essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della
conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse al fine di assicurare
che il comandante e la persona designata a terra all'interno della
struttura di gestione della compagnia siano a conoscenza delle avarie
e ricevano notifica del fatto che queste sono state riparate entro un
dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di
chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere
gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali
nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in
particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.
20. Controlli da effettuare in corso di viaggio
Nel corso di un viaggio occorre verificare che la nave non sia
sovraffollata, che vi sia disponibilita' di posti a sedere e che i
passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da
passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Occorre altresi'
verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima
della partenza della nave e che i passeggeri non possano piu'
accedervi fino al momento immediatamente precedente all'attracco.
Allegato IV
Articolo 11, comma 1, lettera d)
«Allegato XV
ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE UNITA' VELOCI DA
PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA.
1.1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da
passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di
linea cui si applica il presente decreto, l'autorita' competente
locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, per
garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti necessari per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea.
1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri e' destinata a essere adibita a un servizio di linea,
l'autorita' competente locale puo' tenere conto delle ispezioni
effettuate da un altro Stato membro negli ultimi otto mesi in
relazione a detta nave ro-ro da passeggeri o unita' veloce da
passeggeri ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea
disciplinato dal presente decreto legislativo, a condizione che in
ogni caso l'autorita' competente locale sia soddisfatta della
pertinenza di tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni
operative e che durante dette ispezioni i necessari requisiti per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano
stati rispettati.
Non e' necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1
prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea.
1.3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste, vi sia la
necessita' urgente di introdurre rapidamente una nave ro-ro da
passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per la sostituzione al
fine di assicurare la continuita' del servizio e il punto 1.2. non
sia applicabile, l'autorita' competente locale puo' consentire
l'avvio dell'esercizio della nave o dell'unita' a condizione che
siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno
adito a preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da
passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti
per un esercizio in condizioni di sicurezza; e
b) l'autorita' competente locale espleta l'ispezione di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2017, entro un mese.
2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre
otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua:
a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato
II della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE) n. 428/2010
della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi;
b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione
interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e riguarda, secondo il
giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle
voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo,
per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da
passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un
esercizio in condizioni di sicurezza.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto
2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I.
Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale
ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di
ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva
1999/35/CE del Consiglio. (20G00054)
(GU n.134 del 26-5-2020)
Vigente al: 10-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in
particolare l'articolo 19 e l'Allegato A n. 9;
Vista la direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni
per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva
1999/35/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della
legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei
porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante
attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22
ottobre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal
Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli
articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da passeggeri e
alle unita' veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana,
adibite:
a) a servizi di linea tra un porto nazionale e un porto di un
Paese terzo;
b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di mare in
cui possono operare navi di classe A di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione dello Stato di bandiera»: le autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto di battere la
nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri;
b) «autorita' competente centrale»: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle
attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente
marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera;
c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto e gli
Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione;
d) «certificati»:
1) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da
passeggeri operanti in viaggi internazionali, i certificati di
sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della SOLAS 1974 e
del codice per le unita' veloci, come applicabile, unitamente ai
pertinenti elenchi dotazioni;
2) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da
passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati di sicurezza
rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni;
e) «codice per le unita' veloci» (codice HSC): il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci adottato dall'IMO
con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima MSC.36(63)
del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di sicurezza per
le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione
MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata;
f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle Capitanerie
di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui
all'Allegato I del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere
le ispezioni di cui al presente decreto;
g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave avente dispositivi che
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e
che trasporta piu' di dodici passeggeri;
h) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi
effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza
scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con
collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie
sistematica evidente;
i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si
fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal
codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della
prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione
aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della
SOLAS 1974, il proprietario della nave ro-ro da passeggeri o
dell'unita' veloce da passeggeri o qualsiasi altro organismo o
persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto
la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro da passeggeri o
dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa;
l) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, compresi i relativi protocolli ed
emendamenti, nella versione aggiornata;
m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come definita alla
regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di dodici
passeggeri;
n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare
da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;
o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni
nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella
versione aggiornata (HSSC).
Art. 3
Ispezioni pre-avvio
1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da passeggeri
o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di linea
rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto, un
ispettore designato dall'autorita' competente locale effettua
un'ispezione pre-avvio consistente in:
a) una verifica della conformita' ai requisiti riportati
nell'Allegato I;
b) un'ispezione, conformemente all'Allegato II, volta ad
accertare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da
passeggeri soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di un servizio di linea.
2. Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorita' competente
centrale, l'autorita' competente locale chiede alla societa' di
gestione di fornire prova della conformita' ai requisiti
dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque
nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la
stessa ispezione pre-avvio.
Art. 4
Eccezioni all'obbligo
dell'ispezione pre-avvio
1. In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorita' competente locale
puo' decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui
agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo
effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorita' competente locale
trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle
ispezioni conformemente all'articolo 9.
2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione
di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a
un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite
precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro
servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorita'
competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se
le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non e'
necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente
locale puo' confermare anticipatamente l'accordo in merito alla
pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni
operative.
4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente
necessita' di sostituire una nave ro-ro da passeggeri o un'unita'
veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non
ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l'autorita' competente
locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una nuova nave a
condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo
documentale, non emergono elementi che fanno ritenere che la nave
ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non abbiano i
requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza;
b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio di
cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.
Art. 5
Ispezioni periodiche
1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi:
a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II;
b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non
prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione di cui
alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato III e
riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero
sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare
che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in
condizioni di sicurezza.
2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell'articolo 3 e'
valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a).
3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita,
a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza alla
visita ai servizi di bordo.
4. L'autorita' competente locale sottopone le navi ro-ro da
passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al
comma 1, lettera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni,
alterazioni e modificazioni di rilievo oppure quando interviene un
cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso
di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorita'
competente locale, dopo aver valutato le ispezioni precedentemente
effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unita' veloce da
passeggeri e se le condizioni di sicurezza di esercizio non sono
compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare la
nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).
Art. 6
Rapporto d'ispezione
1. Al termine delle ispezioni eseguite ai sensi del presente
decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato X
del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia
al comandante.
2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca
dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
Art. 7
Rettifica delle deficienze,
fermo e sospensione dell'ispezione
1. Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono
confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della
normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non
costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo
per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un
immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o
dell'equipaggio, l'autorita' competente locale accerta, tramite
l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita' e
tempistiche stabilite in sede ispettiva.
2. Se, nel corso di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5,
l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa
nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente
pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o
costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei
passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di
impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento
di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorita'
competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui
all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita,
l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
3. Se una delle deficienze di cui al comma 2 non puo' essere
prontamente eliminata presso il porto in cui e' stata confermata o
rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla nave o
all'unita' veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla
pronta eliminazione della deficienza.
4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno dei
seguenti casi:
a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e' stato
eliminato in modo soddisfacente;
b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o
l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere ripreso
l'esercizio:
1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o
dell'equipaggio;
2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi.
5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o
di un'unita' veloce da passeggeri sono evidentemente non
corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore puo'
sospendere l'ispezione finche' la societa' di gestione non abbia
fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri
o l'unita' veloce da passeggeri non rappresenti piu' un evidente
pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca piu' un
rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per
garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni
internazionali applicabili alla specifica unita'.
6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5,
l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le
comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo e'
revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma
3.
7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita'
competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro
da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a fermo
verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia
effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorita'
competenti locali e le autorita' di sistema portuale agevolano la
sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le
valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la
revoca dei provvedimenti di fermo.
8. Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il
provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 e' revocato o
modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di
fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.
10. Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore e'
esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio o straordinario al Presidente
della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita'
previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione
del provvedimento di fermo.
Art. 8
Disposizioni tariffarie
1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, e'
adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni
sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o del
suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il
proprietario.
2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo
rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta
in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.
3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non e' stato
effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai
commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il loro
rimborso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al
comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al
comma 1.
Art. 9
Banca dati sulle ispezioni
1. L'autorita' competente locale inserisce tempestivamente nella
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 10 della direttiva
(UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate ai
sensi del presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai
provvedimenti di fermo, non appena e' ultimato il rapporto
sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo.
2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma
1, l'autorita' competente locale provvede alla loro convalida, ai
fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni.
3. L'autorita' competente centrale ha accesso a qualsiasi
informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente
l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal presente decreto e
dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
Art. 10
Sanzioni
1. Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola il
provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) il comandante della nave e gli amministratori della societa'
di gestione che non rispettano le prescrizioni dell'autorita'
competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere
di cui all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione allo spostamento in porto di cui
all'articolo 7, comma 7, sono soggetti alla pena prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) il comandante della nave e gli amministratori della societa'
di gestione che non rettificano le deficienze rilevate durante una
ispezione nei tempi prescritti in sede ispettiva, in ottemperanza
all'articolo 7, comma 1, sono soggetti alla pena prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
3. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento
marittimo.
4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in
materia di sicurezza della navigazione.
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo
24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc-ter), sono
aggiunte le seguenti:
«cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente
dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o
ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
cc-quinquies) "unita' veloce da passeggeri": una nave quale
definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che trasporta piu'
di dodici passeggeri;
cc-sexies) "servizio di linea": una serie di traversate
effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri
in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza
scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con
collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie
sistematica evidente.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presente decreto si applica anche alle ispezioni
effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unita' veloci da
passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un
servizio di linea conformemente all'articolo 19.»;
c) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «ai sensi
dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»;
d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle
unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro
da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della tempistica e
degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.
2. All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da
passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'autorita'
competente locale e gli ispettori tengono in debito conto i piani
operativi e di manutenzione della nave ro-ro da passeggeri o
dell'unita' veloce da passeggeri.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri e' stata sottoposta a un'ispezione conformemente
all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati sulle
ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed 8
e per calcolare il rispetto dell'impegno ispettivo annuale.
L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue
effettuate a norma dell'articolo 9.
4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1 e
l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle
unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a
ispezione a norma del presente articolo.
5. L'autorita' competente locale garantisce che le navi ro-ro
da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che sono soggette a
un'ispezione supplementare conformemente all'articolo 8, comma 1,
lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione conformemente
all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera
c). Le ispezioni effettuate conformemente al presente comma non
incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato XV, punto
2.
6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di
un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di essere
accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato
membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera
di uno Stato membro, l'autorita' competente locale invita, su
richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire
l'ispezione in qualita' di osservatore.»;
e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a
tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale
di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di
Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle
ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state
fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in
un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario
del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui
percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata
conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate
nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla
Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei
ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato
membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei
casi previsti all'articolo 24, comma 4.
1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la
nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo
fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di
accesso.»;
f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite in conformita'
all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo 24,
comma 1 e all'Allegato IX» e le parole «, del 28 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono
sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette
tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e
sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale
decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»;
g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 20»;
h) dopo l'Allegato XIV, e' aggiunto l'allegato di cui
all'Allegato IV del presente decreto.
Art. 12
Modifica degli allegati
1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai
sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Disposizioni transitorie
e abrogazioni
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si
applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato I
articolo 3, comma 1, lettera a)
e articolo 5, comma 1, lettera b)
REQUISITI SPECIFICI
PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA
Occorre verificare che:
1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la
disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e
di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una
sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi tali
sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati
dagli Stati membri;
2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da
2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines for passenger
safety instructions» del 17 luglio 1995;
3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella che
indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga:
a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore minime di
riposo previsti per il personale di guardia;
4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi
decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio professionale,
ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in
particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
5. il comandante tenga un registro delle attivita' di
navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza della navigazione;
6. qualsiasi danno o deformazione permanente di porte o
portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere
l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da
passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali
porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello Stato
di bandiera e a quella dello Stato di approdo e tempestivamente
riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
7. sia messo a disposizione prima della partenza della nave
ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri un piano di
viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano di viaggio si
tenga conto delle indicazioni contenute nella risoluzione A.893(21)
del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning» dell'Assemblea
dell'IMO;
8. le informazioni generali relative ai servizi e
all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e disabili a
bordo siano portate a conoscenza dei passeggeri e siano messe a
disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.
Allegato II
articolo 3, comma 1, lettera b),
articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4
PROCEDURE PER LE ISPEZIONI
1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi di
legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in particolare
per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilita',
macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione
contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di
salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e
navigazione. A tal fine, le ispezioni includono:
l'avviamento del generatore d'emergenza;
un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
un'ispezione della fonte di alimentazione d'emergenza di
energia per gli impianti radio;
una prova dell'impianto di altoparlanti;
un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della
capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due
tubolature collegate all'unita' principale in funzione;
la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per
l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e
ausiliari, nonche' per i ventilatori;
la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della
chiusura delle serrande tagliafuoco;
la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli
incendi;
la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
il funzionamento delle pompe di sentina;
la chiusura delle porte stagne nelle paratie di
compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a
distanza;
un'esercitazione che dimostri la familiarita' dei membri
dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di
un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi
di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di
salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di
emergenza corrispondono all'inventario;
la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare,
della nave o dell'unita' veloce.
2. Le ispezioni vertono sul controllo della dimestichezza dei
membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza,
la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri,
il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni
relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va
accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se
necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella
lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere
controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno
effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in
particolare per quanto riguarda:
la gestione della folla;
la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
la formazione in materia di sicurezza per il personale
demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei
compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e
disabili, in caso di emergenza;
la formazione alla gestione delle situazioni di crisi e del
comportamento umano.
L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano
tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai
servizi di guardia.
3. I certificati di competenza dei membri dell'equipaggio
imbarcati sulle unita' che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente decreto devono essere conformi alle disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Allegato III
articolo 5, comma 1, lettera b)
PROCEDURA PER EFFETTUARE LE ISPEZIONI
DURANTE UN SERVIZIO DI LINEA
Nell'effettuare ispezioni durante un servizio di linea, occorre
verificare le seguenti informazioni:
1. Informazioni relative ai passeggeri
Occorre verificare che non sia superato il numero di passeggeri
che le navi ro-ro da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri
(«navi») sono abilitate a trasportare e che il sistema di
registrazione delle informazioni sui passeggeri ottemperi al decreto
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica
la direttiva 98/41/CE del Consiglio. Occorre altresi' verificare il
modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono
trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel
numero totale i passeggeri che effettuano una traversata di andata e
ritorno senza scendere a terra.
2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilita'
Occorre verificare, se del caso, che siano installate e
funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure
atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo
libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente
effettuata la valutazione della caricazione e della stabilita'; che,
ove prescritto, siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e
gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai
fini della valutazione della caricazione e della stabilita'; che i
piani di controllo in condizioni di avaria siano tenuti affissi e che
gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni
sul controllo delle avarie.
3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione
Occorre verificare la procedura di controllo dell'adempimento di
tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima
della partenza, che deve includere l'obbligo di segnalare
espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne all'acqua
e alle intemperie a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte
destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della
partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo
strettamente necessario per consentire la chiusura della celata
prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di
prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati
indicatori luminosi e un sistema di videosorveglianza che consenta di
controllare lo stato delle porte del ponte di comando. Qualunque
difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare
degli interruttori delle porte, deve essere individuato e segnalato.
4. Avvertenze di sicurezza
Occorre verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le
istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano
comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate;
che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del
viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al
pubblico, ivi compresi i ponti aperti, ai quali i passeggeri hanno
accesso.
5. Annotazioni sul giornale di bordo
Occorre esaminare il giornale di bordo per accertare che sia
annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre
porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte
stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone
ecc.; controllare anche che siano annotati i dati relativi al
pescaggio, al bordo libero e alla stabilita', nonche' la lingua
comune dell'equipaggio.
6. Merci pericolose
Occorre verificare che ogni carico di merci pericolose o
inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai
regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la
compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose e
inquinanti unitamente ad un manifesto o ad un piano di stivaggio che
indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di
merci sulle navi passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti
siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e
segregate. Occorre verificare che gli autoveicoli che trasportano
merci pericolose e inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e
fissati; che, qualora siano trasportate merci pericolose e
inquinanti, una copia del relativo manifesto o piano di stivaggio sia
disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di
segnalazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e
sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro
marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o inquinanti
marini; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al
trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la
ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e
che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che
l'impianto di ventilazione sul ponte degli autoveicoli e'
funzionante.
7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci
Occorre verificare il sistema con cui sono fissati gli
autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio
dei singoli veicoli); che vi siano punti di attacco sufficienti a
disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli
adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsioni di maltempo;
l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli;
accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del
carico.
8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli
Occorre verificare che i locali di categoria speciale e i locali
da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati
mediante un sistema di videosorveglianza in modo da rilevare
eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e
l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Occorre altresi' verificare
che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano
esposti i segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti
adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave e'
in navigazione.
9. Chiusura delle porte stagne
Occorre verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle
porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni
operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove
prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul
ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando
«locale»; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilita'
limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni
sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei
potenziali pericoli di una manovra errata.
10. Ronde antincendio
Occorre verificare che sia mantenuto un servizio di ronda
efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di
incendio. Cio' dovrebbe includere il controllo dei locali di
categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di
rilevazione e segnalazione degli incendi. Tali locali possono essere
sorvegliati come indicato al punto 8.
11. Comunicazioni in caso di emergenza
Occorre verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un
numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i
passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente
identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una
situazione d'emergenza, tenuto conto di uno o piu' dei seguenti
fattori, secondo le circostanze:
a) la lingua o le lingue piu' adatte in funzione delle
nazionalita' prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata
rotta;
b) la probabilita' che la capacita' di fornire istruzioni
basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa
servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza
nel caso in cui non vi sia una lingua comune tra i membri
dell'equipaggio e i passeggeri;
c) l'eventuale necessita' di comunicare in altri modi durante
un'emergenza (ad esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o
richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le
istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i
percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non e'
praticabile);
d) la completezza delle istruzioni di sicurezza previamente
impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere
comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire
direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle
funzioni di assistenza ai passeggeri.
12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio
Occorre verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che
assicuri l'efficienza dell'equipaggio in materia di sicurezza e che
tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.
13. Dotazioni di sicurezza
Occorre verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni
antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi
di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano
mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa antincendio siano
tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di
libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di
salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente
identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il
carico di veicoli non ostacoli in funzionamento delle dotazioni
antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole
di scarico a mare ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.
14. Strumentazione nautica e installazioni radio
Occorre verificare che siano funzionanti le strumentazioni
nautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB
(Emergency position-indicating radio beacons).
15. Illuminazione d'emergenza supplementare
Occorre verificare che sia installato un impianto fisso di
illuminazione d'emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge
e che le avarie di tale impianto siano registrate.
16. Mezzi di sfuggita
Occorre verificare che i mezzi di sfuggita, comprese le vie di
fuga, siano contrassegnati in conformita' delle norme applicabili e
illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore
principale che da quello di emergenza; che siano prese misure per
mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi alle vie di fuga
situate sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare
quelle dai negozi duty-free che siano state trovate ostruite da merci
in eccesso, siano tenute sgombre.
17. Pulizia dei locali macchine
Occorre verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali
macchine secondo le procedure di manutenzione.
18. Eliminazione dei rifiuti
Occorre verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione
dei rifiuti sono soddisfacenti.
19. Manutenzione programmata
Tutte le compagnie devono avere procedure specifiche, con un
sistema di manutenzione programmata, per tutte le aree afferenti alla
sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture
laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la
manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I
piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi
in modo da mantenere i livelli di sicurezza piu' elevati. Devono
essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della
conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse al fine di assicurare
che il comandante e la persona designata a terra all'interno della
struttura di gestione della compagnia siano a conoscenza delle avarie
e ricevano notifica del fatto che queste sono state riparate entro un
dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di
chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere
gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali
nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in
particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.
20. Controlli da effettuare in corso di viaggio
Nel corso di un viaggio occorre verificare che la nave non sia
sovraffollata, che vi sia disponibilita' di posti a sedere e che i
passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da
passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Occorre altresi'
verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima
della partenza della nave e che i passeggeri non possano piu'
accedervi fino al momento immediatamente precedente all'attracco.
Allegato IV
Articolo 11, comma 1, lettera d)
«Allegato XV
ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE UNITA' VELOCI DA
PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA.
1.1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da
passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di
linea cui si applica il presente decreto, l'autorita' competente
locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, per
garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti necessari per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea.
1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri e' destinata a essere adibita a un servizio di linea,
l'autorita' competente locale puo' tenere conto delle ispezioni
effettuate da un altro Stato membro negli ultimi otto mesi in
relazione a detta nave ro-ro da passeggeri o unita' veloce da
passeggeri ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea
disciplinato dal presente decreto legislativo, a condizione che in
ogni caso l'autorita' competente locale sia soddisfatta della
pertinenza di tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni
operative e che durante dette ispezioni i necessari requisiti per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano
stati rispettati.
Non e' necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1
prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea.
1.3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste, vi sia la
necessita' urgente di introdurre rapidamente una nave ro-ro da
passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per la sostituzione al
fine di assicurare la continuita' del servizio e il punto 1.2. non
sia applicabile, l'autorita' competente locale puo' consentire
l'avvio dell'esercizio della nave o dell'unita' a condizione che
siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno
adito a preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da
passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti
per un esercizio in condizioni di sicurezza; e
b) l'autorita' competente locale espleta l'ispezione di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2017, entro un mese.
2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre
otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua:
a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato
II della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE) n. 428/2010
della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi;
b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione
interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e riguarda, secondo il
giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle
voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo,
per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da
passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un
esercizio in condizioni di sicurezza.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto
2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I.
Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale
ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».
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