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martedì 26 maggio 2020

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio. (20G00054) (GU n.134 del 26-5-2020) Vigente al: 10-6-2020

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15  novembre  2017,  relativa  ad  un  sistema  di
ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva
1999/35/CE del Consiglio. (20G00054)
(GU n.134 del 26-5-2020)
  Vigente al: 10-6-2020 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 19 e l'Allegato A n. 9;
  Vista la direttiva (UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema  di  ispezioni
per  l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza  di  navi  ro-ro   da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva
1999/35/CE del Consiglio;
  Vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del  29  aprile  1999,
relativa a un sistema  di  visite  obbligatorie  per  l'esercizio  in
condizioni di sicurezza di traghetti  roll-on/roll-off  e  di  unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
  Vista  la  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da  parte  dello
Stato di approdo;
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della
legislazione in materia portuale;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali;
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di  traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi
di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del  22
ottobre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi  resi  dal
Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli
articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da  passeggeri  e
alle  unita'  veloci  da  passeggeri,  battenti  bandiera   italiana,
adibite:
    a) a servizi di linea tra un porto nazionale e  un  porto  di  un
Paese terzo;
    b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di  mare  in
cui possono operare navi di  classe  A  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
                               Art. 2


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a)  «amministrazione  dello  Stato  di  bandiera»:  le  autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto  di  battere  la
nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri;
    b)  «autorita'   competente   centrale»:   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per  quanto  attiene  alle
attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela  dell'ambiente
marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera;
    c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto  e  gli
Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del  regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione;
    d) «certificati»:
      1) per le navi ro-ro  da  passeggeri  e  le  unita'  veloci  da
passeggeri  operanti  in  viaggi  internazionali,  i  certificati  di
sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della  SOLAS  1974  e
del codice per le unita'  veloci,  come  applicabile,  unitamente  ai
pertinenti elenchi dotazioni;
      2) per le navi ro-ro  da  passeggeri  e  le  unita'  veloci  da
passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati  di  sicurezza
rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.
45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni;
    e)  «codice  per  le  unita'  veloci»  (codice  HSC):  il  codice
internazionale di sicurezza per le unita'  veloci  adottato  dall'IMO
con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima  MSC.36(63)
del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di  sicurezza  per
le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione
MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata;
    f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle  Capitanerie
di porto -  Guardia  costiera,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'Allegato  I  del  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,
debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere
le ispezioni di cui al presente decreto;
    g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave  avente  dispositivi  che
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali  o  ferroviari  e
che trasporta piu' di dodici passeggeri;
    h) «servizio di  linea»:  una  serie  di  collegamenti  marittimi
effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da  passeggeri
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o  piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza
scali  intermedi  in  base  a  un  orario   pubblicato   oppure   con
collegamenti tanto regolari  o  frequenti  da  costituire  una  serie
sistematica evidente;
    i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona  che  si
fa carico di tutti i doveri e tutte le  responsabilita'  imposti  dal
codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e  della
prevenzione   dell'inquinamento   (codice   ISM),   nella    versione
aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il  capitolo  IX  della
SOLAS  1974,  il  proprietario  della  nave  ro-ro  da  passeggeri  o
dell'unita' veloce  da  passeggeri  o  qualsiasi  altro  organismo  o
persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto
la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro  da  passeggeri  o
dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa;
    l)  «SOLAS  1974»:   la   convenzione   internazionale   per   la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974,  resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n.  313,  compresi  i  relativi  protocolli  ed
emendamenti, nella versione aggiornata;
    m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come  definita  alla
regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di  dodici
passeggeri;
    n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti  di  mare
da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;
    o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435,
effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni
nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella
versione aggiornata (HSSC).
                               Art. 3


                         Ispezioni pre-avvio

  1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da  passeggeri
o  di  un'unita'  veloce  da  passeggeri  in  un  servizio  di  linea
rientrante nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  un
ispettore  designato  dall'autorita'   competente   locale   effettua
un'ispezione pre-avvio consistente in:
    a)  una  verifica  della  conformita'  ai   requisiti   riportati
nell'Allegato I;
    b)  un'ispezione,  conformemente  all'Allegato   II,   volta   ad
accertare che la nave  ro-ro  da  passeggeri  o  l'unita'  veloce  da
passeggeri  soddisfi  i  requisiti  necessari  per   l'esercizio   in
condizioni di sicurezza di un servizio di linea.
  2. Nei casi stabiliti con provvedimento  dell'autorita'  competente
centrale, l'autorita'  competente  locale  chiede  alla  societa'  di
gestione  di   fornire   prova   della   conformita'   ai   requisiti
dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque
nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la
stessa ispezione pre-avvio.
                               Art. 4


                        Eccezioni all'obbligo
                      dell'ispezione pre-avvio

  1. In caso di ispezioni pre-avvio,  l'autorita'  competente  locale
puo' decidere di non applicare taluni requisiti o  procedure  di  cui
agli allegati I e II pertinenti  alle  visite  ai  servizi  di  bordo
effettuate nei sei mesi  precedenti.  L'autorita'  competente  locale
trasferisce  le  informazioni  pertinenti  nella  banca  dati   sulle
ispezioni conformemente all'articolo 9.
  2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione
di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a
un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite
precedentemente  effettuate  ai  fini  dell'esercizio  in  un   altro
servizio di linea disciplinato dal presente decreto.  Se  l'autorita'
competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e  se
le stesse sono pertinenti alle nuove  condizioni  operative,  non  e'
necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente
locale puo'  confermare  anticipatamente  l'accordo  in  merito  alla
pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove  condizioni
operative.
  4. Se, a causa di circostanze impreviste,  si  manifesta  l'urgente
necessita' di sostituire una nave ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'
veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non
ricorrono le condizioni di cui al  comma  2,  l'autorita'  competente
locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una  nuova  nave  a
condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a)  a  seguito  di  un'ispezione  visiva  e   di   un   controllo
documentale, non emergono elementi che fanno  ritenere  che  la  nave
ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da  passeggeri  non  abbiano  i
requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza;
    b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio  di
cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.
                               Art. 5


                        Ispezioni periodiche

  1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi:
    a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II;
    b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non
prima di quattro mesi e non oltre otto  mesi  dall'ispezione  di  cui
alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato  III  e
riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero
sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare
che la nave ro-ro da  passeggeri  o  l'unita'  veloce  da  passeggeri
continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in
condizioni di sicurezza.
  2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi  dell'articolo  3  e'
valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a).
  3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita,
a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza  alla
visita ai servizi di bordo.
  4.  L'autorita'  competente  locale  sottopone  le  navi  ro-ro  da
passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui  al
comma 1, lettera  a)  ogni  volta  che  esse  subiscono  riparazioni,
alterazioni e modificazioni di rilievo oppure  quando  interviene  un
cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia,  in  caso
di cambiamento di gestione o  di  passaggio  di  classe,  l'autorita'
competente locale, dopo aver valutato  le  ispezioni  precedentemente
effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri  o  sull'unita'  veloce  da
passeggeri e se le condizioni di  sicurezza  di  esercizio  non  sono
compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare  la
nave  ro-ro  da  passeggeri   o   l'unita'   veloce   da   passeggeri
dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).
                               Art. 6


                        Rapporto d'ispezione

  1. Al termine  delle  ispezioni  eseguite  ai  sensi  del  presente
decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato  X
del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia
al comandante.
  2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca
dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
                               Art. 7


                     Rettifica delle deficienze,
                 fermo e sospensione dell'ispezione

  1. Se durante  un'ispezione  di  cui  agli  articoli  3  e  5  sono
confermate  o  rilevate  deficienze  rispetto  ai   requisiti   della
normativa  nazionale  e  internazionale  applicabile  tali   da   non
costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente  pericolo
per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un
immediato  rischio  per  la  salute  o  la  vita  dei  passeggeri   o
dell'equipaggio,  l'autorita'  competente  locale  accerta,   tramite
l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita'  e
tempistiche stabilite in sede ispettiva.
  2. Se, nel corso di un'ispezione  di  cui  agli  articoli  3  e  5,
l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa
nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un  evidente
pericolo  per  la  salute  o  la  sicurezza   della   navigazione   o
costituiscono un immediato rischio  per  la  salute  o  la  vita  dei
passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di  fermo  al  fine  di
impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia  del  provvedimento
di  fermo  al  comandante  e   informa   immediatamente   l'autorita'
competente locale, al  fine  del  diniego  delle  spedizioni  di  cui
all'articolo 181 del codice  della  navigazione,  e,  ove  istituita,
l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge  28
gennaio 1994, n. 84.
  3. Se una delle deficienze di  cui  al  comma  2  non  puo'  essere
prontamente eliminata presso il porto in cui e'  stata  confermata  o
rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla  nave  o
all'unita' veloce di  raggiungere  un  cantiere  navale  idoneo  alla
pronta eliminazione della deficienza.
  4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno  dei
seguenti casi:
    a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e'  stato
eliminato in modo soddisfacente;
    b) quando stabilisce che, a determinate  condizioni,  la  nave  o
l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere  ripreso
l'esercizio:
      1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei  passeggeri  o
dell'equipaggio;
      2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi.
  5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri  o
di  un'unita'   veloce   da   passeggeri   sono   evidentemente   non
corrispondenti ai requisiti ad  essa  applicabili,  l'ispettore  puo'
sospendere l'ispezione finche' la  societa'  di  gestione  non  abbia
fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri
o l'unita' veloce da passeggeri  non  rappresenti  piu'  un  evidente
pericolo per la salute o la  sicurezza  o  non  costituisca  piu'  un
rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e  per
garantire che sia conforme ai requisiti  previsti  dalle  convenzioni
internazionali applicabili alla specifica unita'.
  6. Nei casi in cui sospende  l'ispezione  ai  sensi  del  comma  5,
l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da  passeggeri  o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le
comunicazioni di cui  al  comma  2.  Il  provvedimento  di  fermo  e'
revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo  8,  comma
3.
  7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita'
competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una  nave  ro-ro
da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a  fermo
verso un'altra parte del porto, a condizione che lo  spostamento  sia
effettuato in condizioni di  sicurezza.  A  tal  fine,  le  autorita'
competenti locali e le autorita' di  sistema  portuale  agevolano  la
sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le
valutazioni sul traffico portuale non  influenzano  l'adozione  o  la
revoca dei provvedimenti di fermo.
  8.  Se,  a  seguito  della  presentazione   di   un   ricorso,   il
provvedimento di  fermo  di  cui  ai  commi  2  e  6  e'  revocato  o
modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
  9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da  passeggeri  sottoposta  a  provvedimento  di
fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.
  10. Avverso il provvedimento di  fermo  emanato  dall'ispettore  e'
esperibile  ricorso  giurisdizionale  al   tribunale   amministrativo
regionale competente per territorio  o  straordinario  al  Presidente
della Repubblica, da presentarsi  nelle  forme  e  con  le  modalita'
previste. La presentazione del ricorso non determina  la  sospensione
del provvedimento di fermo.
                               Art. 8


                       Disposizioni tariffarie

  1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli  3  e  5,  e'
adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle  ispezioni
sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o  del
suo  rappresentante  nel  territorio  nazionale,  in  solido  con  il
proprietario.
  2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo
rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi  alla  sosta
in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.
  3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non  e'  stato
effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi  di  cui  ai
commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il  loro
rimborso.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al comma  1  si  provvede,  ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, mediante tariffe determinate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione
dei termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio  di  copertura  del
costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
  5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 4 affluiscono ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai
fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al
comma 1.
                               Art. 9


                     Banca dati sulle ispezioni

  1. L'autorita' competente locale  inserisce  tempestivamente  nella
banca dati sulle ispezioni di cui  all'articolo  10  della  direttiva
(UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate  ai
sensi del presente decreto e quelle relative  alle  deficienze  e  ai
provvedimenti  di  fermo,  non  appena  e'   ultimato   il   rapporto
sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo.
  2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al  comma
1, l'autorita' competente locale provvede  alla  loro  convalida,  ai
fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni.
  3.  L'autorita'  competente  centrale  ha   accesso   a   qualsiasi
informazione, registrata nella banca dati sulle  ispezioni,  inerente
l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal  presente  decreto  e
dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
                               Art. 10


                              Sanzioni

  1. Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola  il
provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
  2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato:
    a) il comandante della nave e gli amministratori  della  societa'
di  gestione  che  non  rispettano  le  prescrizioni   dell'autorita'
competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere
di cui all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano  le  prescrizioni
contenute  nell'autorizzazione  allo  spostamento  in  porto  di  cui
all'articolo  7,  comma  7,  sono   soggetti   alla   pena   prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
    b) il comandante della nave e gli amministratori  della  societa'
di gestione che non rettificano le deficienze  rilevate  durante  una
ispezione nei tempi prescritti in  sede  ispettiva,  in  ottemperanza
all'articolo  7,  comma  1,  sono   soggetti   alla   pena   prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
  3. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il  Capo  del  compartimento
marittimo.
  4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione.
                               Art. 11


                  Modifiche al decreto legislativo
                        24 marzo 2011, n. 53

  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  2,  comma  1,  dopo  la  lettera  cc-ter),  sono
aggiunte le seguenti:
      «cc-quater)  "nave  ro-ro  da  passeggeri":  una  nave   avente
dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o
ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
      cc-quinquies) "unita' veloce da  passeggeri":  una  nave  quale
definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che  trasporta  piu'
di dodici passeggeri;
      cc-sexies)  "servizio  di  linea":  una  serie  di   traversate
effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da  passeggeri
in modo da assicurare il collegamento  tra  gli  stessi  due  o  piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza
scali  intermedi  in  base  a  un  orario   pubblicato   oppure   con
collegamenti tanto regolari  o  frequenti  da  costituire  una  serie
sistematica evidente.»;
    b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Il presente decreto si  applica  anche  alle  ispezioni
effettuate su  navi  ro-ro  da  passeggeri  e  su  unita'  veloci  da
passeggeri fuori da un porto o lontano da un  ancoraggio  durante  un
servizio di linea conformemente all'articolo 19.»;
    c)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  le   parole   «ai   sensi
dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»;
    d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 19 (Ispezione delle navi  ro-ro  da  passeggeri  e  delle
unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro
da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a  servizi  di
linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della  tempistica  e
degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.
      2. All'atto di pianificare le ispezioni di una  nave  ro-ro  da
passeggeri  o  di  un'unita'  veloce   da   passeggeri,   l'autorita'
competente locale e gli ispettori tengono in  debito  conto  i  piani
operativi  e  di  manutenzione  della  nave  ro-ro  da  passeggeri  o
dell'unita' veloce da passeggeri.
      3. Se una nave  ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'  veloce  da
passeggeri  e'  stata   sottoposta   a   un'ispezione   conformemente
all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati  sulle
ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed  8
e  per  calcolare  il  rispetto   dell'impegno   ispettivo   annuale.
L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale  di  ispezioni  annue
effettuate a norma dell'articolo 9.
      4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1  e
l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri  e  alle
unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea  sottoposte  a
ispezione a norma del presente articolo.
      5. L'autorita' competente locale garantisce che le  navi  ro-ro
da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che  sono  soggette  a
un'ispezione supplementare conformemente  all'articolo  8,  comma  1,
lettera b), sono selezionate  ai  fini  dell'ispezione  conformemente
all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera
c). Le ispezioni  effettuate  conformemente  al  presente  comma  non
incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato  XV,  punto
2.
      6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro  da  passeggeri  o  di
un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di  essere
accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato
membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera
di  uno  Stato  membro,  l'autorita'  competente  locale  invita,  su
richiesta, un  rappresentante  dello  Stato  di  bandiera  a  seguire
l'ispezione in qualita' di osservatore.»;
    e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
      «1. E' rifiutato l'accesso ai porti  e  ancoraggi  nazionali  a
tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale
di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente  al  MOU  di
Parigi in base alle informazioni registrate nella  banca  dati  sulle
ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE  e  sono  state
fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti  in
un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno  Stato  firmatario
del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di  uno  Stato  la  cui
percentuale  di   fermi   rientra   nella   lista   grigia   adottata
conformemente al MOU di Parigi in base alle  informazioni  registrate
nella banca  dati  sulle  ispezioni  e  pubblicata  ogni  anno  dalla
Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel  corso  dei
ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio  di  uno  Stato
membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  nei
casi previsti all'articolo 24, comma 4.
      1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in  cui  la
nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo
fermo e in cui  e'  stato  emesso  il  provvedimento  di  rifiuto  di
accesso.»;
    f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite  in  conformita'
all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo  24,
comma 1 e all'Allegato IX» e  le  parole  «,  del  28  ottobre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Le  predette
tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio  e
sono aggiornate almeno ogni  tre  anni.  Fino  all'adozione  di  tale
decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»;
    g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 20»;
    h)  dopo  l'Allegato  XIV,  e'   aggiunto   l'allegato   di   cui
all'Allegato IV del presente decreto.
                               Art. 12


                       Modifica degli allegati

  1. Gli allegati al presente decreto possono essere  modificati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai
sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
                               Art. 13


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 14


                      Disposizioni transitorie
                            e abrogazioni

  1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si
applicano  le  tariffe  di  cui  al  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati:
    a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
    b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare

                                  Franceschini, Ministro per i beni e
                                  le attivita'  culturali  e  per  il
                                  turismo

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                           Allegato I

                                      articolo 3, comma 1, lettera a)
                                    e articolo 5, comma 1, lettera b)


                         REQUISITI SPECIFICI
                  PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA

    Occorre verificare che:
      1. siano fornite al comandante adeguate informazioni  circa  la
disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da  terra  e
di altre informazioni che possano essergli d'aiuto  ai  fini  di  una
sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi  tali
sistemi di assistenza alla navigazione e di  informazione  realizzati
dagli Stati membri;
      2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi  da
2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines  for  passenger
safety instructions» del 17 luglio 1995;
      3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella  che
indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga:
        a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
        b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore  minime  di
riposo previsti per il personale di guardia;
      4.  non  sia  impedito  al  comandante  di  assumere  qualsiasi
decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio  professionale,
ai fini della sicurezza della  navigazione  e  delle  operazioni,  in
particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
      5.  il  comandante  tenga  un  registro  delle   attivita'   di
navigazione e degli incidenti  che  hanno  rilevanza  ai  fini  della
sicurezza della navigazione;
      6.  qualsiasi  danno  o  deformazione  permanente  di  porte  o
portelloni  o  del   fasciame   esterno   che   possa   compromettere
l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita'  veloce  da
passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di  chiusura  di  tali
porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello  Stato
di bandiera e a quella  dello  Stato  di  approdo  e  tempestivamente
riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
      7. sia messo a disposizione prima  della  partenza  della  nave
ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri  un  piano  di
viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano  di  viaggio  si
tenga conto delle indicazioni contenute nella  risoluzione  A.893(21)
del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning»  dell'Assemblea
dell'IMO;
      8.   le   informazioni   generali   relative   ai   servizi   e
all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e  disabili  a
bordo siano portate a conoscenza  dei  passeggeri  e  siano  messe  a
disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.
                                                          Allegato II

                                     articolo 3, comma 1, lettera b),
                       articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4


                     PROCEDURE PER LE ISPEZIONI

    1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi  di
legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in  particolare
per  quanto  riguarda   costruzione,   suddivisione   e   stabilita',
macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione
contro gli incendi, numero  massimo  di  passeggeri,  dispositivi  di
salvataggio e trasporto di  merci  pericolose,  radiocomunicazioni  e
navigazione. A tal fine, le ispezioni includono:
      l'avviamento del generatore d'emergenza;
      un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
      un'ispezione  della  fonte  di  alimentazione  d'emergenza   di
energia per gli impianti radio;
      una prova dell'impianto di altoparlanti;
      un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della
capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
      il funzionamento della pompa antincendio di emergenza  con  due
tubolature collegate all'unita' principale in funzione;
      la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per
l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e
ausiliari, nonche' per i ventilatori;
      la prova dei dispositivi di comando locale e a  distanza  della
chiusura delle serrande tagliafuoco;
      la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione  degli
incendi;
      la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
      il funzionamento delle pompe di sentina;
      la   chiusura   delle   porte   stagne   nelle    paratie    di
compartimentazione mediante i  dispositivi  di  comando  locale  e  a
distanza;
      un'esercitazione  che  dimostri  la  familiarita'  dei   membri
dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
      la messa a mare  di  almeno  un  battello  di  emergenza  e  di
un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi
di  propulsione  e  di  governo  e  il  recupero  di  tali  mezzi  di
salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
      il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i  battelli  di
emergenza corrispondono all'inventario;
      la prova della macchina del timone, inclusa  quella  ausiliare,
della nave o dell'unita' veloce.
    2. Le ispezioni vertono sul  controllo  della  dimestichezza  dei
membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di  emergenza,
la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri,
il servizio di coperta, le  operazioni  di  carico  e  le  operazioni
relative ai veicoli e dell'efficienza  delle  relative  funzioni.  Va
accertato che i  marittimi  siano  in  grado  di  comprendere  e,  se
necessario, di impartire ordini e istruzioni e  di  rispondere  nella
lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere
controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno
effettuato  con  esito  positivo  un   apposito   addestramento,   in
particolare per quanto riguarda:
      la gestione della folla;
      la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;
      la  formazione  in  materia  di  sicurezza  per  il   personale
demandato  ad  occuparsi   della   sicurezza   dei   passeggeri   nei
compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane  e
disabili, in caso di emergenza;
      la formazione alla gestione delle situazioni  di  crisi  e  del
comportamento umano.
    L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano
tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai
servizi di guardia.
    3.  I  certificati  di  competenza  dei  membri   dell'equipaggio
imbarcati sulle unita'  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
della presente decreto devono essere conformi alle  disposizioni  del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
                                                         Allegato III

                                      articolo 5, comma 1, lettera b)


                PROCEDURA PER EFFETTUARE LE ISPEZIONI
                    DURANTE UN SERVIZIO DI LINEA

    Nell'effettuare ispezioni durante un servizio di  linea,  occorre
verificare le seguenti informazioni:

1. Informazioni relative ai passeggeri
    Occorre verificare che non sia superato il numero  di  passeggeri
che le navi ro-ro da passeggeri o  le  unita'  veloci  da  passeggeri
(«navi»)  sono  abilitate  a  trasportare  e  che   il   sistema   di
registrazione delle informazioni sui passeggeri ottemperi al  decreto
legislativo  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2017/2109   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che  modifica
la direttiva 98/41/CE del Consiglio. Occorre altresi'  verificare  il
modo in cui le informazioni sul numero  totale  dei  passeggeri  sono
trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel
numero totale i passeggeri che effettuano una traversata di andata  e
ritorno senza scendere a terra.

2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilita'
    Occorre  verificare,  se  del  caso,  che  siano   installate   e
funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure
atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e  che  il  bordo
libero di  suddivisione  non  sia  sommerso;  che  sia  correttamente
effettuata la valutazione della caricazione e della stabilita';  che,
ove prescritto, siano pesati i veicoli adibiti al trasporto  merci  e
gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave  ai
fini della valutazione della caricazione e della  stabilita';  che  i
piani di controllo in condizioni di avaria siano tenuti affissi e che
gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di  istruzioni
sul controllo delle avarie.

3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione
    Occorre verificare la procedura di controllo dell'adempimento  di
tutte le precauzioni necessarie per la  sicurezza  della  nave  prima
della  partenza,  che   deve   includere   l'obbligo   di   segnalare
espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne  all'acqua
e alle intemperie a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte
destinato al trasporto degli autoveicoli  siano  chiuse  prima  della
partenza  della  nave  oppure  che  restino  aperte  solo  il   tempo
strettamente necessario  per  consentire  la  chiusura  della  celata
prodiera; verificare i dispositivi  di  chiusura  dei  portelloni  di
prora,  di  poppa  e  laterali;  verificare  che   siano   installati
indicatori luminosi e un sistema di videosorveglianza che consenta di
controllare lo stato delle porte  del  ponte  di  comando.  Qualunque
difetto di funzionamento degli indicatori  luminosi,  in  particolare
degli interruttori delle porte, deve essere individuato e segnalato.

4. Avvertenze di sicurezza
    Occorre verificare che le usuali avvertenze  di  sicurezza  e  le
istruzioni  e  indicazioni  sulle  procedure   di   emergenza   siano
comunicate nella forma e nella lingua, o nelle  lingue,  appropriate;
che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del
viaggio e  siano  udibili  in  tutti  i  compartimenti  riservati  al
pubblico, ivi compresi i ponti aperti, ai quali  i  passeggeri  hanno
accesso.

5. Annotazioni sul giornale di bordo
    Occorre esaminare il giornale di  bordo  per  accertare  che  sia
annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e  delle  altre
porte stagne e resistenti  alle  intemperie,  le  prove  delle  porte
stagne di compartimentazione, le  prove  delle  macchine  del  timone
ecc.; controllare  anche  che  siano  annotati  i  dati  relativi  al
pescaggio, al bordo libero  e  alla  stabilita',  nonche'  la  lingua
comune dell'equipaggio.

6. Merci pericolose
    Occorre  verificare  che  ogni  carico  di  merci  pericolose   o
inquinanti  sia  trasportato  in  modo  conforme  alle  leggi  e   ai
regolamenti applicabili  e,  in  particolare,  che  sia  prevista  la
compilazione di una dichiarazione concernente le merci  pericolose  e
inquinanti unitamente ad un manifesto o ad un piano di stivaggio  che
indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito  il  carico  di
merci sulle navi passeggeri e che le merci  pericolose  o  inquinanti
siano debitamente contrassegnate,  etichettate,  stivate,  fissate  e
segregate. Occorre verificare che  gli  autoveicoli  che  trasportano
merci pericolose e inquinanti siano  adeguatamente  contrassegnati  e
fissati;  che,  qualora  siano   trasportate   merci   pericolose   e
inquinanti, una copia del relativo manifesto o piano di stivaggio sia
disponibile a terra;  che  il  comandante  conosca  gli  obblighi  di
segnalazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
le  istruzioni  sulle   procedure   di   emergenza   da   seguire   e
sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in  caso  di  sinistro
marittimo in  cui  siano  coinvolte  merci  pericolose  o  inquinanti
marini;  che  l'impianto  di  ventilazione  dei  ponti  destinati  al
trasporto  dei  veicoli  sia  costantemente  in  funzione,   che   la
ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi  e
che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che
l'impianto  di  ventilazione   sul   ponte   degli   autoveicoli   e'
funzionante.

7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci
    Occorre  verificare  il  sistema  con  cui   sono   fissati   gli
autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in  blocchi  o  rizzaggio
dei singoli veicoli); che vi siano punti  di  attacco  sufficienti  a
disposizione; le sistemazioni  per  il  fissaggio  degli  autoveicoli
adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsioni di maltempo;
l'eventuale metodo  di  fissaggio  degli  autobus  e  dei  motocicli;
accertare che la nave sia dotata di un manuale per il  fissaggio  del
carico.

8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli
    Occorre verificare che i locali di categoria speciale e i  locali
da carico ro-ro siano costantemente  sorvegliati  oppure  controllati
mediante  un  sistema  di  videosorveglianza  in  modo  da   rilevare
eventuali  spostamenti  degli  autoveicoli  in  caso  di  maltempo  e
l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Occorre altresi' verificare
che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano
esposti i segnali di divieto  ai  passeggeri  di  accedere  ai  ponti
adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave  e'
in navigazione.

9. Chiusura delle porte stagne
    Occorre verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle
porte  stagne  di  compartimentazione  stabilita   dalle   istruzioni
operative della nave; che  siano  regolarmente  effettuate  le  prove
prescritte; che il dispositivo di  manovra  delle  porte  stagne  sul
ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile,  sul  comando
«locale»; che le porte siano tenute chiuse  in  caso  di  visibilita'
limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni
sulla corretta manovra delle porte e che  esso  sia  consapevole  dei
potenziali pericoli di una manovra errata.

10. Ronde antincendio
    Occorre  verificare  che  sia  mantenuto  un  servizio  di  ronda
efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di
incendio.  Cio'  dovrebbe  includere  il  controllo  dei  locali   di
categoria speciale in cui non  siano  installati  impianti  fissi  di
rilevazione e segnalazione degli incendi. Tali locali possono  essere
sorvegliati come indicato al punto 8.

11. Comunicazioni in caso di emergenza
    Occorre verificare che secondo il ruolo  di  appello  vi  sia  un
numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i
passeggeri  in  caso  di  emergenza  e  che  essi  siano   facilmente
identificabili e in grado di  comunicare  con  i  passeggeri  in  una
situazione d'emergenza, tenuto conto  di  uno  o  piu'  dei  seguenti
fattori, secondo le circostanze:
      a) la  lingua  o  le  lingue  piu'  adatte  in  funzione  delle
nazionalita' prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata
rotta;
      b) la probabilita'  che  la  capacita'  di  fornire  istruzioni
basilari in lingua inglese usando  un  vocabolario  elementare  possa
servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza
nel  caso  in  cui  non  vi  sia  una  lingua  comune  tra  i  membri
dell'equipaggio e i passeggeri;
      c) l'eventuale necessita' di comunicare in altri  modi  durante
un'emergenza (ad esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o
richiamando  l'attenzione  sui  luoghi  in  cui  sono  dislocate   le
istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi  di  salvataggio  o  i
percorsi di  evacuazione  quando  la  comunicazione  verbale  non  e'
praticabile);
      d) la completezza delle  istruzioni  di  sicurezza  previamente
impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
      e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza  possono  essere
comunicate durante  un'emergenza  o  un'esercitazione  per  impartire
direttive essenziali  ai  passeggeri  e  aiutare  l'equipaggio  nelle
funzioni di assistenza ai passeggeri.

12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio
    Occorre verificare che sia stabilita una  lingua  di  lavoro  che
assicuri l'efficienza dell'equipaggio in materia di sicurezza  e  che
tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

13. Dotazioni di sicurezza
    Occorre verificare che i mezzi  di  salvataggio  e  le  dotazioni
antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti  fissi
di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano
mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa antincendio siano
tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano  in  possesso  di
libretti  contenenti  istruzioni  equivalenti;  che  i  giubbotti  di
salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano  facilmente
identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il
carico di veicoli  non  ostacoli  in  funzionamento  delle  dotazioni
antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza,  delle  valvole
di scarico a mare ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

14. Strumentazione nautica e installazioni radio
    Occorre  verificare  che  siano  funzionanti  le   strumentazioni
nautiche e le installazioni radio, incluse le  apparecchiature  EPIRB
(Emergency position-indicating radio beacons).

15. Illuminazione d'emergenza supplementare
    Occorre verificare  che  sia  installato  un  impianto  fisso  di
illuminazione d'emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge
e che le avarie di tale impianto siano registrate.

16. Mezzi di sfuggita
    Occorre verificare che i mezzi di sfuggita, comprese  le  vie  di
fuga, siano contrassegnati in conformita' delle norme  applicabili  e
illuminati attraverso  un  impianto  alimentato  sia  dal  generatore
principale che da quello di emergenza; che  siano  prese  misure  per
mantenere sgombri dagli autoveicoli  i  percorsi  alle  vie  di  fuga
situate sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in  particolare
quelle dai negozi duty-free che siano state trovate ostruite da merci
in eccesso, siano tenute sgombre.

17. Pulizia dei locali macchine
    Occorre verificare  che  sia  mantenuta  la  pulizia  nei  locali
macchine secondo le procedure di manutenzione.

18. Eliminazione dei rifiuti
    Occorre verificare se i sistemi di trattamento e di  eliminazione
dei rifiuti sono soddisfacenti.

19. Manutenzione programmata
    Tutte le compagnie devono  avere  procedure  specifiche,  con  un
sistema di manutenzione programmata, per tutte le aree afferenti alla
sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di  prora  e  le  aperture
laterali, i relativi sistemi di  chiusura,  che  comprenda  anche  la
manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni  di  sicurezza.  I
piani devono prevedere il controllo periodico di tutti  gli  elementi
in modo da mantenere i livelli  di  sicurezza  piu'  elevati.  Devono
essere previste procedure per la registrazione delle avarie  e  della
conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse al fine di assicurare
che il comandante e la persona designata a  terra  all'interno  della
struttura di gestione della compagnia siano a conoscenza delle avarie
e ricevano notifica del fatto che queste sono state riparate entro un
dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di
chiusura dei portelloni di prora esterni ed  interni  deve  includere
gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza,  tutti  gli  ombrinali
nello spazio tra la celata prodiera e il  portellone  interno  e,  in
particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

20. Controlli da effettuare in corso di viaggio
    Nel corso di un viaggio occorre verificare che la  nave  non  sia
sovraffollata, che vi sia disponibilita' di posti a sedere  e  che  i
passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano  ingombrati  da
passeggeri privi di posto a sedere o  da  bagagli.  Occorre  altresi'
verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima
della partenza della  nave  e  che  i  passeggeri  non  possano  piu'
accedervi fino al momento immediatamente precedente all'attracco.
                                                          Allegato IV

                                     Articolo 11, comma 1, lettera d)


                                                         «Allegato XV

ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E  DELLE  UNITA'  VELOCI  DA
  PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA.

    1.1.  Prima  dell'avvio  dell'attivita'  di  una  nave  ro-ro  da
passeggeri o di un'unita' veloce da  passeggeri  in  un  servizio  di
linea cui si applica  il  presente  decreto,  l'autorita'  competente
locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3,  comma  1,
del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  novembre  2017,  per
garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti  necessari  per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea.
    1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o  un'unita'  veloce  da
passeggeri e' destinata a essere adibita  a  un  servizio  di  linea,
l'autorita' competente  locale  puo'  tenere  conto  delle  ispezioni
effettuate da un  altro  Stato  membro  negli  ultimi  otto  mesi  in
relazione a detta  nave  ro-ro  da  passeggeri  o  unita'  veloce  da
passeggeri ai fini dell'esercizio  in  un  altro  servizio  di  linea
disciplinato dal presente decreto legislativo, a  condizione  che  in
ogni  caso  l'autorita'  competente  locale  sia  soddisfatta   della
pertinenza di tali  ispezioni  precedenti  per  le  nuove  condizioni
operative e che durante dette ispezioni  i  necessari  requisiti  per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei  servizi  di  linea  siano
stati rispettati.
    Non e' necessario praticare le ispezioni  di  cui  al  punto  1.1
prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea.
    1.3. Laddove, in seguito a  circostanze  impreviste,  vi  sia  la
necessita' urgente  di  introdurre  rapidamente  una  nave  ro-ro  da
passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per  la  sostituzione  al
fine di assicurare la continuita' del servizio e il  punto  1.2.  non
sia  applicabile,  l'autorita'  competente  locale  puo'   consentire
l'avvio dell'esercizio della nave  o  dell'unita'  a  condizione  che
siano soddisfatte le condizioni seguenti:
      a) un'ispezione visiva e un  controllo  documentale  non  danno
adito  a  preoccupazioni  quanto  al  fatto  che  la  nave  ro-ro  da
passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi  i  requisiti
per un esercizio in condizioni di sicurezza; e
      b) l'autorita' competente locale  espleta  l'ispezione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
15 novembre 2017, entro un mese.
    2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e  non  oltre
otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua:
      a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato
II della direttiva  (UE)  2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE)  n.  428/2010
della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi;
      b) un'ispezione durante un servizio di linea.  Detta  ispezione
interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto  legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento  europeo
e del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  e  riguarda,  secondo  il
giudizio professionale dell'ispettore, un  numero  sufficiente  delle
voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo,
per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita'  veloce  da
passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari  per  un
esercizio in condizioni di sicurezza.
    3. Se  una  nave  ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'  veloce  da
passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto
2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I.
    Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale
ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».

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