MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante:
«Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», del
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante:
«Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.». (20A02431)
(GU n.112 del 2-5-2020)
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 53 del 2 marzo 2020, il decreto-legge 8 marzo
2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione
Straordinaria n. 60 dell'8 marzo 2020 ed il decreto-legge 9 marzo
2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione
Straordinaria n. 62 del 9 marzo 2020, sono stati abrogati dall'art.
1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei
termini per l'adozione di decreti legislativi.».
Si comunica altresi' che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2,
della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110
del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020,
n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».
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