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sabato 9 maggio 2020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 aprile 2020 Tracciabilita' degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise). (20A02484) (GU n.118 del 9-5-2020)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2020
Tracciabilita' degli oli lubrificanti di cui all'articolo  7-bis  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico  accise).
(20A02484)
(GU n.118 del 9-5-2020)



                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,
che, al fine di contrastare  il  mancato  pagamento  dell'accisa  sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili  per  riscaldamento  e
tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo  unico
n. 504 del 1995, un apposito art. 7-bis che  prevede  un  sistema  di
tracciabilita' della circolazione, nel  territorio  nazionale,  degli
oli lubrificanti e di  altri  specifici  prodotti  con  lo  scopo  di
impedirne  l'impiego  fraudolento  negli  usi   di   carburazione   o
combustione;
  Visto il comma 6, del predetto art. 7-bis, del testo unico  n.  504
del  1995,  il  quale  dispone  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  fissate  le  modalita'   di
attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7-bis;
  Visto il combinato disposto dei commi 1 e  7  dell'art.  7-bis  del
predetto testo unico n. 504 del 1995,  in  virtu'  del  quale,  fatto
salvo quanto  disposto,  in  materia  di  circolazione  dei  prodotti
energetici, dalle  disposizioni  doganali  e  da  quelle  contemplate
dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti,
di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710  19  99  e  le  preparazioni
lubrificanti di cui al  codice  NC  3403,  circolano  nel  territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo,  con  la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo  a  ciascun
trasferimento   dei   suddetti   prodotti,   emesso    dal    sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  annotato
sulla prescritta documentazione di trasporto;
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze
17  settembre  1996,  n.  557,   recante   norme   per   disciplinare
l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli  lubrificanti  e  su
taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi;
  Considerato che l'introduzione del predetto  Codice  amministrativo
di riscontro, finalizzata a contrastare  l'utilizzo  fraudolento,  in
carburazione  o  combustione,  di  prodotti  classificati  come   oli
lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire  la
libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea;
  Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione  o
combustione,  di  prodotti  classificati  come  oli  lubrificanti   o
preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la  circolazione
degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso;
  Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento,  attraverso
la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso
la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di
prodotti,  classificati  come   oli   lubrificanti   o   preparazioni
lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacita',  deve
reputarsi un'operazione carente di  ragionevolezza  economica  e  che
pertanto si ritiene opportuno circoscrivere  l'obbligo  di  emissione
del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti
di  prodotti  classificati  come  oli  lubrificanti  o   preparazioni
lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso;
  Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio
2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea,  che,  ai
fini dell'applicazione delle  disposizioni  armonizzate  relative  al
controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti  energetici,
utilizzati come  carburanti  o  combustibili,  di  cui  all'art.  20,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE,  individuano  in
210 litri la capacita' massima di un contenitore al  di  sopra  della
quale il prodotto in esso contenuto  debba  considerarsi  allo  stato
sfuso;
  Considerato che, per le finalita' del presente decreto, il predetto
limite di 210 litri puo' essere preso in considerazione anche al fine
di  connotare  lo  stato  sfuso  degli   oli   lubrificanti   qualora
trasportati in contenitori di capacita' superiore al medesimo limite;
  Visto il comma 7 del predetto art. 7-bis del testo unico n. 504 del
1995,  il   quale   stabilisce,   limitatamente   alle   preparazioni
lubrificanti  rientranti  nel  codice  NC  3403,  che  l'obbligo   di
emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui  al  medesimo
art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o  in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri;

                              Decreta:

                               Art. 1


                 Campo di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'emissione  del
Codice amministrativo di riscontro, d'ora  in  avanti  indicato  come
CAR, previsto  per  ogni  singola  operazione  di  trasferimento  dei
prodotti lubrificanti di cui al comma 2,  lettera  a),  del  presente
articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a)  e
b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora  in  avanti
indicato come TUA.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati  ai  commi  1  e  7
dell'art. 7-bis del TUA;
    b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    c) applicativo LUB: l'applicazione telematica  dell'ADM  dedicata
all'emissione e alla gestione operativa del CAR;
    d) soggetti mittenti: i  soggetti  operanti  in  un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  che   intendono   introdurre   prodotti
lubrificanti nel territorio dello Stato;
    e) soggetti autorizzati: i soggetti, in  possesso  della  licenza
fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1,  lettera  d),  del
TUA,  che  intendono  ricevere  nel  territorio  nazionale   prodotti
lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
    f) operatori della logistica: i fornitori di  servizi  logistici,
non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai  sensi  dell'art.
61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei  mezzi
con cui sono  trasportati  i  prodotti  lubrificanti  nel  territorio
nazionale;
    g) PEC: la posta elettronica certificata di cui  all'art.  19-bis
del TUA;
    h)  credenziali  SPID:  le  credenziali  rilasciate  dal  Sistema
pubblico di identita' digitale.
  3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti
di cui al comma 2, lettera a), sono individuati  con  riferimento  ai
codici di nomenclatura  combinata  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2031/2001  della  Commissione  del  6  agosto  2001,   che   modifica
l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del  Consiglio  del  23
luglio 1987.
                               Art. 2


                    Registrazione degli operatori

  1. I soggetti mittenti e  i  soggetti  autorizzati  che  intendono,
rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello
stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente  di
essere  registrati  utilizzando   l'apposita   procedura   telematica
dell'ADM.
  2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al
comma 1, a pena di inammissibilita', la denominazione, la sede  e  la
partita  IVA  dell'impresa,  i   dati   identificativi   del   legale
rappresentante  e  l'ubicazione  di  eventuali  propri  depositi   di
prodotti lubrificanti nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso
il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni  comunicazione.
Alla richiesta telematica e' allegata la copia di un valido documento
di identita' del legale rappresentante.
  3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica
nella richiesta di cui al comma 1, a  pena  di  inammissibilita',  il
codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM  ai
sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonche'  l'indirizzo
della propria casella di PEC gia' comunicata all'ADM.
  4. Ricevuta la richiesta telematica  di  cui  ai  commi  2  e  3  e
verificata la completezza e la regolarita' degli  elementi  richiesti
ai  sensi  dei  medesimi  commi,  l'ADM,  qualora  ne  ricorrano   le
condizioni, rilascia al soggetto mittente e al  soggetto  autorizzato
un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come  IU,  avente
validita'  annuale.  L'IU  e'  trasmesso,  unitamente  ad  un  codice
operativo, al soggetto mittente per  via  telematica  e  al  soggetto
autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3.
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in  materia  di
applicazione dell'accisa sui prodotti energetici  o  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM puo' provvedere a  disabilitare
l'IU  con  provvedimento   motivato   da   comunicare   al   soggetto
interessato.
  6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale
variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica  di  cui  al
comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi. 
                               Art. 3


                 Codice amministrativo di riscontro

  1. Il CAR scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da  un  altro
Stato membro dell'Unione europea, dal  luogo  di  introduzione  degli
stessi nel territorio nazionale:
  a) fino all'impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi
prodotti;
  b) fino all'Ufficio delle dogane presso il quale sono espletate  le
formalita' per l'esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;
  c) fino all'Ufficio delle dogane competente in relazione  al  luogo
in cui i prodotti lubrificanti, destinati ad un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.
  2. La procedura telematica per la richiesta del CAR  e'  completata
non  prima  delle quarantotto  ore  precedenti  all'introduzione  dei
prodotti lubrificanti nel  territorio  nazionale  e  comunque  almeno
dodici ore prima dell'introduzione stessa; ciascuna richiesta di  CAR
si riferisce ad una singola operazione di trasferimento  di  prodotti
lubrificanti  effettuata  con  un  singolo  veicolo,  munito  di   un
eventuale rimorchio.
  3. Fermi restando i vincoli temporali indicati al comma 2, nel caso
in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio,  siano
spedite piu' partite  di  prodotti  lubrificanti  che  devono  essere
ricevute da soggetti diversi, e' emesso un  CAR  per  ciascuna  delle
medesime partite movimentate.
  4.  Il  CAR  e'  annotato,  prima  dell'introduzione  dei  prodotti
lubrificanti nel territorio nazionale,  sul  documento  di  trasporto
relativo alla movimentazione degli stessi.
                               Art. 4


                   Modalita' di emissione del CAR

  1. Per la movimentazione di  prodotti  lubrificanti  effettuata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), il CAR e' richiesto, mediante
l'applicativo LUB, dal  soggetto  autorizzato  che  deve  ricevere  i
medesimi prodotti. A tal fine lo stesso soggetto  autorizzato  accede
con le proprie credenziali SPID all'applicativo LUB, indicando:
    a) l'IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti;
    b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere,
indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
    c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui
alla lettera b);
    d)  l'ubicazione  dell'impianto,   relativo   alla   licenza   di
esercizio, cui si riferisce l'IU di cui all'art. 2, comma  4,  presso
il quale intende ricevere i prodotti di cui alla lettera b).
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la procedura telematica
di cui al comma 1, finalizzata all'emissione del  CAR,  e'  integrata
dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il
proprio codice operativo all'applicativo  LUB,  verifica  l'esattezza
dei dati indicati dal soggetto  autorizzato  di  cui  al  comma  1  e
completa la richiesta di cui al medesimo comma 1, indicando:
    a) il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel
territorio nazionale;
    b) la data e  l'ora  previste  per  l'introduzione  di  cui  alla
lettera a);
    c) il tipo e la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio  che
saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti;
    d) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira'
nel territorio nazionale;
    e) la denominazione e la  partita  IVA  dell'eventuale  operatore
della logistica al quale saranno  consegnati,  per  il  proseguimento
della   movimentazione   nel   territorio   nazionale,   i   prodotti
lubrificanti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  che  il  soggetto
autorizzato intende ricevere;
    f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
  3. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui ai commi 1
e 2, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei
prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato  intende  ricevere;
il medesimo CAR ha validita' di quarantotto ore  decorrenti  dall'ora
prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel  territorio
nazionale.  L'applicativo  LUB  mette  a  disposizione  del  soggetto
autorizzato e del soggetto mittente il predetto CAR  e  un  documento
contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2.  La  circolazione  dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la  scorta
della copia stampata  del  predetto  documento;  in  alternativa,  il
medesimo documento deve essere visualizzabile  durante  il  trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
  4. Per la movimentazione dei prodotti  lubrificanti  effettuata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), il CAR e' richiesto  dal
soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l'applicativo  LUB.  A
tal fine il medesimo soggetto accede con  il  proprio  IU  e  con  il
proprio codice operativo all'applicativo LUB, indicando:
    a)  i  dati  identificativi   del   destinatario   dei   prodotti
lubrificanti e, per le sole movimentazioni di cui all'art.  3,  comma
1, lettera c), la partita IVA del destinatario;
    b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se
si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
    c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui
alla lettera b);
    d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti  nel  territorio
nazionale, la  targa  del  veicolo  e  dell'eventuale  rimorchio  che
saranno utilizzati per il loro trasferimento;
    e) la data e  l'ora  previste  per  l'introduzione  di  cui  alla
lettera d);
    f) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira'
nel territorio nazionale;
    g) l'Ufficio delle  dogane  di  esportazione,  nel  caso  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), ovvero  l'Ufficio  delle  dogane  di
uscita, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
    h) la denominazione e la  partita  IVA  dell'eventuale  operatore
della logistica al quale saranno consegnati per la  circolazione  sul
territorio nazionale i prodotti lubrificanti;
    i) durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
  5. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui  al  comma
4, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla  movimentazione  dei
prodotti lubrificanti; il medesimo CAR  ha  validita'  di quarantotto
ore decorrenti dall'ora  prevista  per  l'introduzione  dei  prodotti
lubrificanti nel territorio  nazionale.  L'applicativo  LUB  mette  a
disposizione del soggetto mittente il predetto  CAR  e  un  documento
contenente gli elementi di  cui  al  comma  4.  La  circolazione  dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la  scorta
della copia stampata  del  predetto  documento;  in  alternativa,  il
medesimo documento deve essere visualizzabile  durante  il  trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
  6. Se la circolazione  dei  prodotti  lubrificanti,  effettuata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1 avviene anche con  l'utilizzo  della  rete
ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato
per le movimentazioni di cui al comma 9,  provvede  ad  indicare,  ai
fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo  e
dell'eventuale rimorchio, qualora  utilizzati  per  una  parte  della
movimentazione dei prodotti lubrificanti  nel  territorio  nazionale,
anche l'identificativo del container o del  tank-container  adoperato
per il trasporto.
  7. La copia stampata del documento di cui ai commi 3 e 5 ovvero  la
visualizzazione del medesimo mediante idoneo dispositivo elettronico,
e' esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
  8. Se la circolazione  dei  prodotti  lubrificanti  nel  territorio
nazionale si protrae oltre le quarantotto ore dall'ora  prevista  per
l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo  territorio,  cosi'
come indicata al comma 2, lettera b) e al comma  4,  lettera  e),  il
soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni  di
cui al comma 9 provvede a prolungare la validita' del  CAR  accedendo
all'applicativo LUB, indicando la posizione geografica del veicolo  e
dell'eventuale rimorchio utilizzati per  la  predetta  movimentazione
nonche'  le  circostanze  che  hanno  causato  il   protrarsi   della
circolazione nel territorio nazionale.
  9. Nel caso in cui  la  movimentazione  di  prodotti  lubrificanti,
effettuata ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  avvenga
nell'ambito di reti di imprese o di rapporti stabili di fornitura,  i
dati  previsti  dal  comma  2  possono  essere  indicati,   ai   fini
dell'emissione del CAR, in luogo del soggetto mittente, dal  soggetto
autorizzato dal quale i medesimi prodotti devono essere  ricevuti;  a
tal fine il predetto soggetto autorizzato, tramite la  PEC,  comunica
all'Ufficio   dell'ADM   competente   in   relazione   all'ubicazione
dell'impianto presso cui intende ricevere  i  prodotti  lubrificanti,
l'intenzione di volere usufruire della procedura di cui  al  presente
comma.
                               Art. 5


                        Annullamento del CAR

  1. Se non deve piu' aver  luogo  la  circolazione,  nel  territorio
nazionale, dei prodotti  lubrificanti,  il  CAR  emesso  puo'  essere
annullato prima della data e  dell'ora  previste  per  l'introduzione
degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale. A tal fine:
    a) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera  a),
la richiesta  di  annullamento  del  CAR  e'  presentata,  attraverso
l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 2 e
validata dal soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 4, comma 1;
nei casi previsti dall'art. 4, comma  9,  la  predetta  richiesta  e'
presentata, attraverso l'applicativo LUB,  dal  soggetto  autorizzato
dal quale i prodotti dovevano essere ricevuti;
    b) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e
c), la richiesta di annullamento  del  CAR  e'  presentata,  mediante
l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 4.
  2.  Completata  la  procedura  telematica  di  cui  al   comma   1,
l'applicativo LUB provvede  ad  annullare  il  relativo  CAR  dandone
notizia a sistema ai soggetti interessati.
                               Art. 6


                          Modifica del CAR

   1. Se  risulta  necessario,  per  la  movimentazione  di  prodotti
lubrificanti  effettuata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,   prima
dell'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti  lubrificanti
a cui fa riferimento il CAR gia' emesso, procedere, a causa di eventi
eccezionali e comprovabili,  alla  sostituzione  del  veicolo  o  del
rimorchio utilizzato per il trasferimento dei  prodotti  lubrificanti
ovvero alla variazione  del  luogo  di  introduzione  nel  territorio
nazionale,   dell'itinerario   o   dell'Ufficio   delle   dogane   di
esportazione  ovvero  di  uscita,  cosi'  come  indicati,   ai   fini
dell'emissione del predetto CAR,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,
lettere a), c) e d) e comma 4, lettere  d),  f)  e  g),  il  soggetto
mittente o il soggetto  autorizzato  per  le  movimentazioni  di  cui
all'art. 4, comma 9, puo' accedere all'applicativo LUB fino a sei ore
prima dell'introduzione  dei  prodotti  lubrificanti  nel  territorio
nazionale e provvedere  alla  modifica  dei  predetti  elementi  gia'
inseriti nell'applicativo LUB.
  2.  Se  risulta  necessario,  per  la  movimentazione  di  prodotti
lubrificanti   effettuata   ai   sensi   dell'art.   3,   comma    1,
successivamente  all'introduzione  nel   territorio   nazionale   dei
prodotti lubrificanti a  cui  fa  riferimento  il  CAR  gia'  emesso,
procedere,  a  causa  di  eventi  eccezionali  e  comprovabili,  alla
modifica dei dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e)  e
comma 4, lettera d) limitatamente agli elementi relativi al mezzo  di
trasporto e lettere f), g) e h), il soggetto mittente o  il  soggetto
autorizzato per  le  movimentazioni  di  cui  all'art.  4,  comma  9,
provvede, attraverso l'applicativo LUB, alla  modifica  dei  suddetti
elementi, dopo aver indicato  nell'applicativo  stesso  la  posizione
geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati  per  la
predetta movimentazione.
  3. Le variazioni intervenute agli elementi gia'  indicati  ai  fini
dell'emissione del CAR sono  rese  disponibili  nell'applicativo  LUB
affinche' i soggetti interessati alle movimentazioni  possano  averne
conoscenza. 
                               Art. 7


  Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica

  1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo
di trasporto durante la circolazione, nel territorio  nazionale,  dei
prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1,  sono
tenuti a fornire:
    a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati,  in  caso  di
movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  a),
le informazioni di  cui  all'art.  4,  comma  2,  lettere  c)  e  d),
relativamente al nuovo mezzo di trasporto;
    b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni  di  cui
all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di
trasporto.
  2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le  informazioni
di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della  logistica,
provvedono,   attraverso   l'applicativo    LUB,    al    conseguente
aggiornamento degli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del
CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai
fini dell'annotazione delle stesse sul documento di trasporto.  Copia
stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con
le  modifiche  di  cui  al  presente  articolo,  scorta  i   prodotti
lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile  durante  il  trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
                               Art. 8


                         Appuramento del CAR

  1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la circolazione
nel  territorio  nazionale  dei  prodotti  lubrificanti  si   intende
regolarmente conclusa con l'inserimento, nell'applicativo LUB,  della
nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti  da  parte
del soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 3, comma 1,  lettera
a) e con  la  successiva  validazione  della  stessa  nota  da  parte
dell'applicativo LUB. Tale nota e' inviata entro le ventiquattro  ore
successive alla presa  in  carico  dei  prodotti  lubrificanti  nelle
scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato  e
riporta  l'ubicazione  del  medesimo  deposito,  i  quantitativi   di
prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici  di
nomenclatura combinata.
  2. In caso di mancata consegna dei  prodotti  lubrificanti  di  cui
all'art.  4,  comma  1,  lettera  b)  ovvero  in  caso   di   mancata
accettazione,  in  tutto  o  in  parte,  dei  prodotti   lubrificanti
recapitati,  il  soggetto  autorizzato  segnala,  tempestivamente   e
comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall'emissione  del  CAR,
il mancato buon esito del trasferimento mediante l'applicativo LUB.
  3. Nei casi di cui all'art.  3,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  la
circolazione nel territorio nazionale dei  prodotti  lubrificanti  si
conclude con la presentazione dei prodotti  medesimi  rispettivamente
presso l'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero  di  uscita  dal
territorio nazionale, cosi' come indicato ai fini dell'emissione  del
CAR o modificato ai sensi dell'art. 6; il predetto  Ufficio  provvede
all'appuramento del medesimo CAR.
                               Art. 9


                         Casi di esclusione

  1. Il CAR non e'  richiesto  per  la  circolazione  nel  territorio
nazionale:
    a) di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro
dell'Unione europea, che siano contenuti nei motori  dei  veicoli  ai
fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari  o  in  altre
attrezzature;
    b) delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC  3403
qualora le stesse, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del TUA,  siano
trasportate in contenitori di capacita' inferiore o pari a 20 litri;
    c) dei prodotti di cui all'art. 7-bis, comma 1, del TUA,  qualora
confezionati in contenitori aventi capacita' inferiore o pari  a  210
litri.
  2. Il CAR non e'  altresi'  richiesto  per  le  movimentazioni  dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale che avvengano a  mezzo
oleodotto.
                               Art. 10


                    Procedura di riserva nei casi
              di non funzionamento dell'applicativo LUB

  1. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),
qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente  non  funzionante,  i
soggetti autorizzati, registrati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
inseriscono,  ai  fini  dell'emissione  del  CAR,  i  dati  richiesti
dall'art. 4, comma 1, nell'apposito modello cartaceo, disponibile sul
sito internet dell'ADM, integrandolo con i dati previsti dall'art. 4,
comma  2,  che  sono  messi  a  disposizione  del  medesimo  soggetto
autorizzato da parte del soggetto mittente. Tale modello, debitamente
compilato, e' trasmesso, mediante l'indirizzo di PEC di cui  all'art.
2,  comma  3,  alla  casella   di   posta   elettronica   certificata
dell'Ufficio delle dogane territorialmente  competente  sull'impianto
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);  il  medesimo  Ufficio  delle
dogane provvede a trasmettere, al soggetto autorizzato e al  soggetto
mittente, un CAR provvisorio, che e' annotato dal  medesimo  soggetto
mittente sulla prevista documentazione di trasporto.  Lo  stesso  CAR
provvisorio, unitamente ai dati indicati nel modello, e' inserito dal
soggetto autorizzato nell'applicativo  LUB  non  appena  quest'ultimo
torna  ad  essere  disponibile  e  comunque  prima   dell'appuramento
previsto dall'art. 8.
  2. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere  b)  e
c), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non  funzionante,
i soggetti mittenti,  registrati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
inseriscono,  ai  fini  dell'emissione  del  CAR,  i  dati  richiesti
dall'art. 4, comma 4, nell'apposito modello cartaceo disponibile  sul
sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato  in  ogni
parte, e' trasmesso alla casella  di  posta  elettronica  certificata
dell'Ufficio  delle  dogane  territorialmente  competente  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), mediante l'indirizzo di  posta
elettronica di cui all'art. 2, comma 2;  il  medesimo  Ufficio  delle
dogane  provvede  a  trasmettere,  al  soggetto  mittente,   un   CAR
provvisorio,  che  e'  annotato  sulla  prevista  documentazione   di
trasporto.   Il   soggetto    mittente    provvede    ad    inserire,
nell'applicativo LUB, il CAR provvisorio e i dati gia'  indicati  nel
modello cartaceo non appena lo stesso  applicativo  torna  ad  essere
disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
  3. Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato  ai  sensi
dei commi 1 e 2  e  riportante  l'annotazione  del  CAR  provvisorio,
scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio
nazionale.
  4. Nei casi  di  cui  ai  commi  1  e  2,  restano  fermi,  per  la
trasmissione   mediante   PEC   e   posta   elettronica,   effettuata
rispettivamente ai  sensi  dei  medesimi  commi  1  e  2,  i  termini
temporali indicati all'art. 3, comma 2. 
                               Art. 11


                       Scambio di informazioni

  1. I dati contenuti nell'applicativo LUB sono resi accessibili alla
Guardia di  finanza  ai  fini  dello  svolgimento  dei  controlli  di
competenza,  mediante  accesso  federato  e  attraverso  la  messa  a
disposizione di  specifici  servizi  web.  I  medesimi  dati  possono
essere,  altresi',  oggetto  di  controllo  incrociato  con   quelli,
rilevati sui transiti degli automezzi che possono  essere  utilizzati
per la movimentazione dei prodotti energetici, che, in possesso delle
societa', degli enti e dei consorzi  concessionari  di  autostrade  e
trafori, sono  dagli  stessi  messi,  su  richiesta,  a  disposizione
dell'ADM e della predetta Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,
comma 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                               Art. 12


                         Disposizioni varie

  1. L'ADM provvede a dare comunicazione sul  proprio  sito  internet
dell'avvenuta attivazione dell'applicativo LUB.
  2.  Con  determinazione  dell'ADM   possono   essere   disciplinate
modalita' particolari di emissione del CAR per la  tracciabilita'  di
movimentazioni occasionali, nel  territorio  nazionale,  di  prodotti
lubrificanti,  provenienti  da  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, che devono essere ricevuti da un soggetto nazionale  diverso
da un soggetto autorizzato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 22 aprile 2020

                                               Il Ministro: Gualtieri 

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