MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2020
Tracciabilita' degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).
(20A02484)
(GU n.118 del 9-5-2020)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
che, al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e
tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo unico
n. 504 del 1995, un apposito art. 7-bis che prevede un sistema di
tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, degli
oli lubrificanti e di altri specifici prodotti con lo scopo di
impedirne l'impiego fraudolento negli usi di carburazione o
combustione;
Visto il comma 6, del predetto art. 7-bis, del testo unico n. 504
del 1995, il quale dispone che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, siano fissate le modalita' di
attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7-bis;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del
predetto testo unico n. 504 del 1995, in virtu' del quale, fatto
salvo quanto disposto, in materia di circolazione dei prodotti
energetici, dalle disposizioni doganali e da quelle contemplate
dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti,
di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e le preparazioni
lubrificanti di cui al codice NC 3403, circolano nel territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun
trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato
sulla prescritta documentazione di trasporto;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
17 settembre 1996, n. 557, recante norme per disciplinare
l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su
taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi;
Considerato che l'introduzione del predetto Codice amministrativo
di riscontro, finalizzata a contrastare l'utilizzo fraudolento, in
carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli
lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire la
libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea;
Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione o
combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o
preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la circolazione
degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso;
Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento, attraverso
la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso
la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di
prodotti, classificati come oli lubrificanti o preparazioni
lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacita', deve
reputarsi un'operazione carente di ragionevolezza economica e che
pertanto si ritiene opportuno circoscrivere l'obbligo di emissione
del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti
di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni
lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso;
Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio
2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea, che, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni armonizzate relative al
controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti energetici,
utilizzati come carburanti o combustibili, di cui all'art. 20,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, individuano in
210 litri la capacita' massima di un contenitore al di sopra della
quale il prodotto in esso contenuto debba considerarsi allo stato
sfuso;
Considerato che, per le finalita' del presente decreto, il predetto
limite di 210 litri puo' essere preso in considerazione anche al fine
di connotare lo stato sfuso degli oli lubrificanti qualora
trasportati in contenitori di capacita' superiore al medesimo limite;
Visto il comma 7 del predetto art. 7-bis del testo unico n. 504 del
1995, il quale stabilisce, limitatamente alle preparazioni
lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, che l'obbligo di
emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui al medesimo
art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'emissione del
Codice amministrativo di riscontro, d'ora in avanti indicato come
CAR, previsto per ogni singola operazione di trasferimento dei
prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), del presente
articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a) e
b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora in avanti
indicato come TUA.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati ai commi 1 e 7
dell'art. 7-bis del TUA;
b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) applicativo LUB: l'applicazione telematica dell'ADM dedicata
all'emissione e alla gestione operativa del CAR;
d) soggetti mittenti: i soggetti operanti in un altro Stato
membro dell'Unione europea che intendono introdurre prodotti
lubrificanti nel territorio dello Stato;
e) soggetti autorizzati: i soggetti, in possesso della licenza
fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del
TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti
lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
f) operatori della logistica: i fornitori di servizi logistici,
non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art.
61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei mezzi
con cui sono trasportati i prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale;
g) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 19-bis
del TUA;
h) credenziali SPID: le credenziali rilasciate dal Sistema
pubblico di identita' digitale.
3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti
di cui al comma 2, lettera a), sono individuati con riferimento ai
codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n.
2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica
l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23
luglio 1987.
Art. 2
Registrazione degli operatori
1. I soggetti mittenti e i soggetti autorizzati che intendono,
rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello
stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente di
essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica
dell'ADM.
2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al
comma 1, a pena di inammissibilita', la denominazione, la sede e la
partita IVA dell'impresa, i dati identificativi del legale
rappresentante e l'ubicazione di eventuali propri depositi di
prodotti lubrificanti nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso
il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione.
Alla richiesta telematica e' allegata la copia di un valido documento
di identita' del legale rappresentante.
3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica
nella richiesta di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', il
codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM ai
sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonche' l'indirizzo
della propria casella di PEC gia' comunicata all'ADM.
4. Ricevuta la richiesta telematica di cui ai commi 2 e 3 e
verificata la completezza e la regolarita' degli elementi richiesti
ai sensi dei medesimi commi, l'ADM, qualora ne ricorrano le
condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato
un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come IU, avente
validita' annuale. L'IU e' trasmesso, unitamente ad un codice
operativo, al soggetto mittente per via telematica e al soggetto
autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in materia di
applicazione dell'accisa sui prodotti energetici o dell'imposta di
consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM puo' provvedere a disabilitare
l'IU con provvedimento motivato da comunicare al soggetto
interessato.
6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale
variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica di cui al
comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.
Art. 3
Codice amministrativo di riscontro
1. Il CAR scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da un altro
Stato membro dell'Unione europea, dal luogo di introduzione degli
stessi nel territorio nazionale:
a) fino all'impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi
prodotti;
b) fino all'Ufficio delle dogane presso il quale sono espletate le
formalita' per l'esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;
c) fino all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo
in cui i prodotti lubrificanti, destinati ad un altro Stato membro
dell'Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.
2. La procedura telematica per la richiesta del CAR e' completata
non prima delle quarantotto ore precedenti all'introduzione dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e comunque almeno
dodici ore prima dell'introduzione stessa; ciascuna richiesta di CAR
si riferisce ad una singola operazione di trasferimento di prodotti
lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un
eventuale rimorchio.
3. Fermi restando i vincoli temporali indicati al comma 2, nel caso
in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio, siano
spedite piu' partite di prodotti lubrificanti che devono essere
ricevute da soggetti diversi, e' emesso un CAR per ciascuna delle
medesime partite movimentate.
4. Il CAR e' annotato, prima dell'introduzione dei prodotti
lubrificanti nel territorio nazionale, sul documento di trasporto
relativo alla movimentazione degli stessi.
Art. 4
Modalita' di emissione del CAR
1. Per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), il CAR e' richiesto, mediante
l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato che deve ricevere i
medesimi prodotti. A tal fine lo stesso soggetto autorizzato accede
con le proprie credenziali SPID all'applicativo LUB, indicando:
a) l'IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti;
b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere,
indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui
alla lettera b);
d) l'ubicazione dell'impianto, relativo alla licenza di
esercizio, cui si riferisce l'IU di cui all'art. 2, comma 4, presso
il quale intende ricevere i prodotti di cui alla lettera b).
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la procedura telematica
di cui al comma 1, finalizzata all'emissione del CAR, e' integrata
dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il
proprio codice operativo all'applicativo LUB, verifica l'esattezza
dei dati indicati dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 e
completa la richiesta di cui al medesimo comma 1, indicando:
a) il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel
territorio nazionale;
b) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla
lettera a);
c) il tipo e la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che
saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti;
d) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira'
nel territorio nazionale;
e) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore
della logistica al quale saranno consegnati, per il proseguimento
della movimentazione nel territorio nazionale, i prodotti
lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), che il soggetto
autorizzato intende ricevere;
f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
3. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui ai commi 1
e 2, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei
prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato intende ricevere;
il medesimo CAR ha validita' di quarantotto ore decorrenti dall'ora
prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale. L'applicativo LUB mette a disposizione del soggetto
autorizzato e del soggetto mittente il predetto CAR e un documento
contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2. La circolazione dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta
della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
4. Per la movimentazione dei prodotti lubrificanti effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), il CAR e' richiesto dal
soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l'applicativo LUB. A
tal fine il medesimo soggetto accede con il proprio IU e con il
proprio codice operativo all'applicativo LUB, indicando:
a) i dati identificativi del destinatario dei prodotti
lubrificanti e, per le sole movimentazioni di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), la partita IVA del destinatario;
b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se
si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui
alla lettera b);
d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti nel territorio
nazionale, la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che
saranno utilizzati per il loro trasferimento;
e) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla
lettera d);
f) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira'
nel territorio nazionale;
g) l'Ufficio delle dogane di esportazione, nel caso di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), ovvero l'Ufficio delle dogane di
uscita, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
h) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore
della logistica al quale saranno consegnati per la circolazione sul
territorio nazionale i prodotti lubrificanti;
i) durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
5. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui al comma
4, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei
prodotti lubrificanti; il medesimo CAR ha validita' di quarantotto
ore decorrenti dall'ora prevista per l'introduzione dei prodotti
lubrificanti nel territorio nazionale. L'applicativo LUB mette a
disposizione del soggetto mittente il predetto CAR e un documento
contenente gli elementi di cui al comma 4. La circolazione dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta
della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
6. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti, effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1 avviene anche con l'utilizzo della rete
ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato
per le movimentazioni di cui al comma 9, provvede ad indicare, ai
fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e
dell'eventuale rimorchio, qualora utilizzati per una parte della
movimentazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale,
anche l'identificativo del container o del tank-container adoperato
per il trasporto.
7. La copia stampata del documento di cui ai commi 3 e 5 ovvero la
visualizzazione del medesimo mediante idoneo dispositivo elettronico,
e' esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
8. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale si protrae oltre le quarantotto ore dall'ora prevista per
l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio, cosi'
come indicata al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e), il
soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di
cui al comma 9 provvede a prolungare la validita' del CAR accedendo
all'applicativo LUB, indicando la posizione geografica del veicolo e
dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione
nonche' le circostanze che hanno causato il protrarsi della
circolazione nel territorio nazionale.
9. Nel caso in cui la movimentazione di prodotti lubrificanti,
effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), avvenga
nell'ambito di reti di imprese o di rapporti stabili di fornitura, i
dati previsti dal comma 2 possono essere indicati, ai fini
dell'emissione del CAR, in luogo del soggetto mittente, dal soggetto
autorizzato dal quale i medesimi prodotti devono essere ricevuti; a
tal fine il predetto soggetto autorizzato, tramite la PEC, comunica
all'Ufficio dell'ADM competente in relazione all'ubicazione
dell'impianto presso cui intende ricevere i prodotti lubrificanti,
l'intenzione di volere usufruire della procedura di cui al presente
comma.
Art. 5
Annullamento del CAR
1. Se non deve piu' aver luogo la circolazione, nel territorio
nazionale, dei prodotti lubrificanti, il CAR emesso puo' essere
annullato prima della data e dell'ora previste per l'introduzione
degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale. A tal fine:
a) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
la richiesta di annullamento del CAR e' presentata, attraverso
l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 2 e
validata dal soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 4, comma 1;
nei casi previsti dall'art. 4, comma 9, la predetta richiesta e'
presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato
dal quale i prodotti dovevano essere ricevuti;
b) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e
c), la richiesta di annullamento del CAR e' presentata, mediante
l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 4.
2. Completata la procedura telematica di cui al comma 1,
l'applicativo LUB provvede ad annullare il relativo CAR dandone
notizia a sistema ai soggetti interessati.
Art. 6
Modifica del CAR
1. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti
lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, prima
dell'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti
a cui fa riferimento il CAR gia' emesso, procedere, a causa di eventi
eccezionali e comprovabili, alla sostituzione del veicolo o del
rimorchio utilizzato per il trasferimento dei prodotti lubrificanti
ovvero alla variazione del luogo di introduzione nel territorio
nazionale, dell'itinerario o dell'Ufficio delle dogane di
esportazione ovvero di uscita, cosi' come indicati, ai fini
dell'emissione del predetto CAR, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettere a), c) e d) e comma 4, lettere d), f) e g), il soggetto
mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui
all'art. 4, comma 9, puo' accedere all'applicativo LUB fino a sei ore
prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale e provvedere alla modifica dei predetti elementi gia'
inseriti nell'applicativo LUB.
2. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti
lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1,
successivamente all'introduzione nel territorio nazionale dei
prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR gia' emesso,
procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla
modifica dei dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e) e
comma 4, lettera d) limitatamente agli elementi relativi al mezzo di
trasporto e lettere f), g) e h), il soggetto mittente o il soggetto
autorizzato per le movimentazioni di cui all'art. 4, comma 9,
provvede, attraverso l'applicativo LUB, alla modifica dei suddetti
elementi, dopo aver indicato nell'applicativo stesso la posizione
geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la
predetta movimentazione.
3. Le variazioni intervenute agli elementi gia' indicati ai fini
dell'emissione del CAR sono rese disponibili nell'applicativo LUB
affinche' i soggetti interessati alle movimentazioni possano averne
conoscenza.
Art. 7
Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica
1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo
di trasporto durante la circolazione, nel territorio nazionale, dei
prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono
tenuti a fornire:
a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati, in caso di
movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d),
relativamente al nuovo mezzo di trasporto;
b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni di cui
all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di
trasporto.
2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le informazioni
di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della logistica,
provvedono, attraverso l'applicativo LUB, al conseguente
aggiornamento degli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del
CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai
fini dell'annotazione delle stesse sul documento di trasporto. Copia
stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con
le modifiche di cui al presente articolo, scorta i prodotti
lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
Art. 8
Appuramento del CAR
1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la circolazione
nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si intende
regolarmente conclusa con l'inserimento, nell'applicativo LUB, della
nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte
del soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera
a) e con la successiva validazione della stessa nota da parte
dell'applicativo LUB. Tale nota e' inviata entro le ventiquattro ore
successive alla presa in carico dei prodotti lubrificanti nelle
scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato e
riporta l'ubicazione del medesimo deposito, i quantitativi di
prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici di
nomenclatura combinata.
2. In caso di mancata consegna dei prodotti lubrificanti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b) ovvero in caso di mancata
accettazione, in tutto o in parte, dei prodotti lubrificanti
recapitati, il soggetto autorizzato segnala, tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall'emissione del CAR,
il mancato buon esito del trasferimento mediante l'applicativo LUB.
3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la
circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si
conclude con la presentazione dei prodotti medesimi rispettivamente
presso l'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita dal
territorio nazionale, cosi' come indicato ai fini dell'emissione del
CAR o modificato ai sensi dell'art. 6; il predetto Ufficio provvede
all'appuramento del medesimo CAR.
Art. 9
Casi di esclusione
1. Il CAR non e' richiesto per la circolazione nel territorio
nazionale:
a) di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro
dell'Unione europea, che siano contenuti nei motori dei veicoli ai
fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari o in altre
attrezzature;
b) delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403
qualora le stesse, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del TUA, siano
trasportate in contenitori di capacita' inferiore o pari a 20 litri;
c) dei prodotti di cui all'art. 7-bis, comma 1, del TUA, qualora
confezionati in contenitori aventi capacita' inferiore o pari a 210
litri.
2. Il CAR non e' altresi' richiesto per le movimentazioni dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale che avvengano a mezzo
oleodotto.
Art. 10
Procedura di riserva nei casi
di non funzionamento dell'applicativo LUB
1. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i
soggetti autorizzati, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti
dall'art. 4, comma 1, nell'apposito modello cartaceo, disponibile sul
sito internet dell'ADM, integrandolo con i dati previsti dall'art. 4,
comma 2, che sono messi a disposizione del medesimo soggetto
autorizzato da parte del soggetto mittente. Tale modello, debitamente
compilato, e' trasmesso, mediante l'indirizzo di PEC di cui all'art.
2, comma 3, alla casella di posta elettronica certificata
dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); il medesimo Ufficio delle
dogane provvede a trasmettere, al soggetto autorizzato e al soggetto
mittente, un CAR provvisorio, che e' annotato dal medesimo soggetto
mittente sulla prevista documentazione di trasporto. Lo stesso CAR
provvisorio, unitamente ai dati indicati nel modello, e' inserito dal
soggetto autorizzato nell'applicativo LUB non appena quest'ultimo
torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento
previsto dall'art. 8.
2. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e
c), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante,
i soggetti mittenti, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti
dall'art. 4, comma 4, nell'apposito modello cartaceo disponibile sul
sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato in ogni
parte, e' trasmesso alla casella di posta elettronica certificata
dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), mediante l'indirizzo di posta
elettronica di cui all'art. 2, comma 2; il medesimo Ufficio delle
dogane provvede a trasmettere, al soggetto mittente, un CAR
provvisorio, che e' annotato sulla prevista documentazione di
trasporto. Il soggetto mittente provvede ad inserire,
nell'applicativo LUB, il CAR provvisorio e i dati gia' indicati nel
modello cartaceo non appena lo stesso applicativo torna ad essere
disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
3. Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato ai sensi
dei commi 1 e 2 e riportante l'annotazione del CAR provvisorio,
scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio
nazionale.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, restano fermi, per la
trasmissione mediante PEC e posta elettronica, effettuata
rispettivamente ai sensi dei medesimi commi 1 e 2, i termini
temporali indicati all'art. 3, comma 2.
Art. 11
Scambio di informazioni
1. I dati contenuti nell'applicativo LUB sono resi accessibili alla
Guardia di finanza ai fini dello svolgimento dei controlli di
competenza, mediante accesso federato e attraverso la messa a
disposizione di specifici servizi web. I medesimi dati possono
essere, altresi', oggetto di controllo incrociato con quelli,
rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati
per la movimentazione dei prodotti energetici, che, in possesso delle
societa', degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e
trafori, sono dagli stessi messi, su richiesta, a disposizione
dell'ADM e della predetta Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1,
comma 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 12
Disposizioni varie
1. L'ADM provvede a dare comunicazione sul proprio sito internet
dell'avvenuta attivazione dell'applicativo LUB.
2. Con determinazione dell'ADM possono essere disciplinate
modalita' particolari di emissione del CAR per la tracciabilita' di
movimentazioni occasionali, nel territorio nazionale, di prodotti
lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione
europea, che devono essere ricevuti da un soggetto nazionale diverso
da un soggetto autorizzato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
Il Ministro: Gualtieri
DECRETO 22 aprile 2020
Tracciabilita' degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).
(20A02484)
(GU n.118 del 9-5-2020)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
che, al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e
tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo unico
n. 504 del 1995, un apposito art. 7-bis che prevede un sistema di
tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, degli
oli lubrificanti e di altri specifici prodotti con lo scopo di
impedirne l'impiego fraudolento negli usi di carburazione o
combustione;
Visto il comma 6, del predetto art. 7-bis, del testo unico n. 504
del 1995, il quale dispone che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, siano fissate le modalita' di
attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7-bis;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del
predetto testo unico n. 504 del 1995, in virtu' del quale, fatto
salvo quanto disposto, in materia di circolazione dei prodotti
energetici, dalle disposizioni doganali e da quelle contemplate
dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti,
di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e le preparazioni
lubrificanti di cui al codice NC 3403, circolano nel territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun
trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato
sulla prescritta documentazione di trasporto;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
17 settembre 1996, n. 557, recante norme per disciplinare
l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su
taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi;
Considerato che l'introduzione del predetto Codice amministrativo
di riscontro, finalizzata a contrastare l'utilizzo fraudolento, in
carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli
lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire la
libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea;
Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione o
combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o
preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la circolazione
degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso;
Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento, attraverso
la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso
la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di
prodotti, classificati come oli lubrificanti o preparazioni
lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacita', deve
reputarsi un'operazione carente di ragionevolezza economica e che
pertanto si ritiene opportuno circoscrivere l'obbligo di emissione
del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti
di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni
lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso;
Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio
2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea, che, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni armonizzate relative al
controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti energetici,
utilizzati come carburanti o combustibili, di cui all'art. 20,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, individuano in
210 litri la capacita' massima di un contenitore al di sopra della
quale il prodotto in esso contenuto debba considerarsi allo stato
sfuso;
Considerato che, per le finalita' del presente decreto, il predetto
limite di 210 litri puo' essere preso in considerazione anche al fine
di connotare lo stato sfuso degli oli lubrificanti qualora
trasportati in contenitori di capacita' superiore al medesimo limite;
Visto il comma 7 del predetto art. 7-bis del testo unico n. 504 del
1995, il quale stabilisce, limitatamente alle preparazioni
lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, che l'obbligo di
emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui al medesimo
art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'emissione del
Codice amministrativo di riscontro, d'ora in avanti indicato come
CAR, previsto per ogni singola operazione di trasferimento dei
prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), del presente
articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a) e
b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora in avanti
indicato come TUA.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati ai commi 1 e 7
dell'art. 7-bis del TUA;
b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) applicativo LUB: l'applicazione telematica dell'ADM dedicata
all'emissione e alla gestione operativa del CAR;
d) soggetti mittenti: i soggetti operanti in un altro Stato
membro dell'Unione europea che intendono introdurre prodotti
lubrificanti nel territorio dello Stato;
e) soggetti autorizzati: i soggetti, in possesso della licenza
fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del
TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti
lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
f) operatori della logistica: i fornitori di servizi logistici,
non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art.
61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei mezzi
con cui sono trasportati i prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale;
g) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 19-bis
del TUA;
h) credenziali SPID: le credenziali rilasciate dal Sistema
pubblico di identita' digitale.
3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti
di cui al comma 2, lettera a), sono individuati con riferimento ai
codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n.
2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica
l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23
luglio 1987.
Art. 2
Registrazione degli operatori
1. I soggetti mittenti e i soggetti autorizzati che intendono,
rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello
stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente di
essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica
dell'ADM.
2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al
comma 1, a pena di inammissibilita', la denominazione, la sede e la
partita IVA dell'impresa, i dati identificativi del legale
rappresentante e l'ubicazione di eventuali propri depositi di
prodotti lubrificanti nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso
il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione.
Alla richiesta telematica e' allegata la copia di un valido documento
di identita' del legale rappresentante.
3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica
nella richiesta di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', il
codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM ai
sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonche' l'indirizzo
della propria casella di PEC gia' comunicata all'ADM.
4. Ricevuta la richiesta telematica di cui ai commi 2 e 3 e
verificata la completezza e la regolarita' degli elementi richiesti
ai sensi dei medesimi commi, l'ADM, qualora ne ricorrano le
condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato
un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come IU, avente
validita' annuale. L'IU e' trasmesso, unitamente ad un codice
operativo, al soggetto mittente per via telematica e al soggetto
autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in materia di
applicazione dell'accisa sui prodotti energetici o dell'imposta di
consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM puo' provvedere a disabilitare
l'IU con provvedimento motivato da comunicare al soggetto
interessato.
6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale
variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica di cui al
comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.
Art. 3
Codice amministrativo di riscontro
1. Il CAR scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da un altro
Stato membro dell'Unione europea, dal luogo di introduzione degli
stessi nel territorio nazionale:
a) fino all'impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi
prodotti;
b) fino all'Ufficio delle dogane presso il quale sono espletate le
formalita' per l'esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;
c) fino all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo
in cui i prodotti lubrificanti, destinati ad un altro Stato membro
dell'Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.
2. La procedura telematica per la richiesta del CAR e' completata
non prima delle quarantotto ore precedenti all'introduzione dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e comunque almeno
dodici ore prima dell'introduzione stessa; ciascuna richiesta di CAR
si riferisce ad una singola operazione di trasferimento di prodotti
lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un
eventuale rimorchio.
3. Fermi restando i vincoli temporali indicati al comma 2, nel caso
in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio, siano
spedite piu' partite di prodotti lubrificanti che devono essere
ricevute da soggetti diversi, e' emesso un CAR per ciascuna delle
medesime partite movimentate.
4. Il CAR e' annotato, prima dell'introduzione dei prodotti
lubrificanti nel territorio nazionale, sul documento di trasporto
relativo alla movimentazione degli stessi.
Art. 4
Modalita' di emissione del CAR
1. Per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), il CAR e' richiesto, mediante
l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato che deve ricevere i
medesimi prodotti. A tal fine lo stesso soggetto autorizzato accede
con le proprie credenziali SPID all'applicativo LUB, indicando:
a) l'IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti;
b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere,
indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui
alla lettera b);
d) l'ubicazione dell'impianto, relativo alla licenza di
esercizio, cui si riferisce l'IU di cui all'art. 2, comma 4, presso
il quale intende ricevere i prodotti di cui alla lettera b).
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la procedura telematica
di cui al comma 1, finalizzata all'emissione del CAR, e' integrata
dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il
proprio codice operativo all'applicativo LUB, verifica l'esattezza
dei dati indicati dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 e
completa la richiesta di cui al medesimo comma 1, indicando:
a) il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel
territorio nazionale;
b) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla
lettera a);
c) il tipo e la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che
saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti;
d) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira'
nel territorio nazionale;
e) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore
della logistica al quale saranno consegnati, per il proseguimento
della movimentazione nel territorio nazionale, i prodotti
lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), che il soggetto
autorizzato intende ricevere;
f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
3. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui ai commi 1
e 2, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei
prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato intende ricevere;
il medesimo CAR ha validita' di quarantotto ore decorrenti dall'ora
prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale. L'applicativo LUB mette a disposizione del soggetto
autorizzato e del soggetto mittente il predetto CAR e un documento
contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2. La circolazione dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta
della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
4. Per la movimentazione dei prodotti lubrificanti effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), il CAR e' richiesto dal
soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l'applicativo LUB. A
tal fine il medesimo soggetto accede con il proprio IU e con il
proprio codice operativo all'applicativo LUB, indicando:
a) i dati identificativi del destinatario dei prodotti
lubrificanti e, per le sole movimentazioni di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), la partita IVA del destinatario;
b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se
si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui
alla lettera b);
d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti nel territorio
nazionale, la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che
saranno utilizzati per il loro trasferimento;
e) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla
lettera d);
f) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguira'
nel territorio nazionale;
g) l'Ufficio delle dogane di esportazione, nel caso di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), ovvero l'Ufficio delle dogane di
uscita, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
h) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore
della logistica al quale saranno consegnati per la circolazione sul
territorio nazionale i prodotti lubrificanti;
i) durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.
5. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui al comma
4, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei
prodotti lubrificanti; il medesimo CAR ha validita' di quarantotto
ore decorrenti dall'ora prevista per l'introduzione dei prodotti
lubrificanti nel territorio nazionale. L'applicativo LUB mette a
disposizione del soggetto mittente il predetto CAR e un documento
contenente gli elementi di cui al comma 4. La circolazione dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta
della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
6. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti, effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1 avviene anche con l'utilizzo della rete
ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato
per le movimentazioni di cui al comma 9, provvede ad indicare, ai
fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e
dell'eventuale rimorchio, qualora utilizzati per una parte della
movimentazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale,
anche l'identificativo del container o del tank-container adoperato
per il trasporto.
7. La copia stampata del documento di cui ai commi 3 e 5 ovvero la
visualizzazione del medesimo mediante idoneo dispositivo elettronico,
e' esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
8. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale si protrae oltre le quarantotto ore dall'ora prevista per
l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio, cosi'
come indicata al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e), il
soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di
cui al comma 9 provvede a prolungare la validita' del CAR accedendo
all'applicativo LUB, indicando la posizione geografica del veicolo e
dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione
nonche' le circostanze che hanno causato il protrarsi della
circolazione nel territorio nazionale.
9. Nel caso in cui la movimentazione di prodotti lubrificanti,
effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), avvenga
nell'ambito di reti di imprese o di rapporti stabili di fornitura, i
dati previsti dal comma 2 possono essere indicati, ai fini
dell'emissione del CAR, in luogo del soggetto mittente, dal soggetto
autorizzato dal quale i medesimi prodotti devono essere ricevuti; a
tal fine il predetto soggetto autorizzato, tramite la PEC, comunica
all'Ufficio dell'ADM competente in relazione all'ubicazione
dell'impianto presso cui intende ricevere i prodotti lubrificanti,
l'intenzione di volere usufruire della procedura di cui al presente
comma.
Art. 5
Annullamento del CAR
1. Se non deve piu' aver luogo la circolazione, nel territorio
nazionale, dei prodotti lubrificanti, il CAR emesso puo' essere
annullato prima della data e dell'ora previste per l'introduzione
degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale. A tal fine:
a) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
la richiesta di annullamento del CAR e' presentata, attraverso
l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 2 e
validata dal soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 4, comma 1;
nei casi previsti dall'art. 4, comma 9, la predetta richiesta e'
presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato
dal quale i prodotti dovevano essere ricevuti;
b) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e
c), la richiesta di annullamento del CAR e' presentata, mediante
l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 4.
2. Completata la procedura telematica di cui al comma 1,
l'applicativo LUB provvede ad annullare il relativo CAR dandone
notizia a sistema ai soggetti interessati.
Art. 6
Modifica del CAR
1. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti
lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, prima
dell'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti
a cui fa riferimento il CAR gia' emesso, procedere, a causa di eventi
eccezionali e comprovabili, alla sostituzione del veicolo o del
rimorchio utilizzato per il trasferimento dei prodotti lubrificanti
ovvero alla variazione del luogo di introduzione nel territorio
nazionale, dell'itinerario o dell'Ufficio delle dogane di
esportazione ovvero di uscita, cosi' come indicati, ai fini
dell'emissione del predetto CAR, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettere a), c) e d) e comma 4, lettere d), f) e g), il soggetto
mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui
all'art. 4, comma 9, puo' accedere all'applicativo LUB fino a sei ore
prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale e provvedere alla modifica dei predetti elementi gia'
inseriti nell'applicativo LUB.
2. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti
lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1,
successivamente all'introduzione nel territorio nazionale dei
prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR gia' emesso,
procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla
modifica dei dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e) e
comma 4, lettera d) limitatamente agli elementi relativi al mezzo di
trasporto e lettere f), g) e h), il soggetto mittente o il soggetto
autorizzato per le movimentazioni di cui all'art. 4, comma 9,
provvede, attraverso l'applicativo LUB, alla modifica dei suddetti
elementi, dopo aver indicato nell'applicativo stesso la posizione
geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la
predetta movimentazione.
3. Le variazioni intervenute agli elementi gia' indicati ai fini
dell'emissione del CAR sono rese disponibili nell'applicativo LUB
affinche' i soggetti interessati alle movimentazioni possano averne
conoscenza.
Art. 7
Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica
1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo
di trasporto durante la circolazione, nel territorio nazionale, dei
prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono
tenuti a fornire:
a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati, in caso di
movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d),
relativamente al nuovo mezzo di trasporto;
b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni di cui
all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di
trasporto.
2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le informazioni
di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della logistica,
provvedono, attraverso l'applicativo LUB, al conseguente
aggiornamento degli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del
CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai
fini dell'annotazione delle stesse sul documento di trasporto. Copia
stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con
le modifiche di cui al presente articolo, scorta i prodotti
lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.
Art. 8
Appuramento del CAR
1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la circolazione
nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si intende
regolarmente conclusa con l'inserimento, nell'applicativo LUB, della
nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte
del soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera
a) e con la successiva validazione della stessa nota da parte
dell'applicativo LUB. Tale nota e' inviata entro le ventiquattro ore
successive alla presa in carico dei prodotti lubrificanti nelle
scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato e
riporta l'ubicazione del medesimo deposito, i quantitativi di
prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici di
nomenclatura combinata.
2. In caso di mancata consegna dei prodotti lubrificanti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b) ovvero in caso di mancata
accettazione, in tutto o in parte, dei prodotti lubrificanti
recapitati, il soggetto autorizzato segnala, tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall'emissione del CAR,
il mancato buon esito del trasferimento mediante l'applicativo LUB.
3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la
circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si
conclude con la presentazione dei prodotti medesimi rispettivamente
presso l'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita dal
territorio nazionale, cosi' come indicato ai fini dell'emissione del
CAR o modificato ai sensi dell'art. 6; il predetto Ufficio provvede
all'appuramento del medesimo CAR.
Art. 9
Casi di esclusione
1. Il CAR non e' richiesto per la circolazione nel territorio
nazionale:
a) di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro
dell'Unione europea, che siano contenuti nei motori dei veicoli ai
fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari o in altre
attrezzature;
b) delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403
qualora le stesse, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del TUA, siano
trasportate in contenitori di capacita' inferiore o pari a 20 litri;
c) dei prodotti di cui all'art. 7-bis, comma 1, del TUA, qualora
confezionati in contenitori aventi capacita' inferiore o pari a 210
litri.
2. Il CAR non e' altresi' richiesto per le movimentazioni dei
prodotti lubrificanti nel territorio nazionale che avvengano a mezzo
oleodotto.
Art. 10
Procedura di riserva nei casi
di non funzionamento dell'applicativo LUB
1. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i
soggetti autorizzati, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti
dall'art. 4, comma 1, nell'apposito modello cartaceo, disponibile sul
sito internet dell'ADM, integrandolo con i dati previsti dall'art. 4,
comma 2, che sono messi a disposizione del medesimo soggetto
autorizzato da parte del soggetto mittente. Tale modello, debitamente
compilato, e' trasmesso, mediante l'indirizzo di PEC di cui all'art.
2, comma 3, alla casella di posta elettronica certificata
dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); il medesimo Ufficio delle
dogane provvede a trasmettere, al soggetto autorizzato e al soggetto
mittente, un CAR provvisorio, che e' annotato dal medesimo soggetto
mittente sulla prevista documentazione di trasporto. Lo stesso CAR
provvisorio, unitamente ai dati indicati nel modello, e' inserito dal
soggetto autorizzato nell'applicativo LUB non appena quest'ultimo
torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento
previsto dall'art. 8.
2. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e
c), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante,
i soggetti mittenti, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti
dall'art. 4, comma 4, nell'apposito modello cartaceo disponibile sul
sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato in ogni
parte, e' trasmesso alla casella di posta elettronica certificata
dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), mediante l'indirizzo di posta
elettronica di cui all'art. 2, comma 2; il medesimo Ufficio delle
dogane provvede a trasmettere, al soggetto mittente, un CAR
provvisorio, che e' annotato sulla prevista documentazione di
trasporto. Il soggetto mittente provvede ad inserire,
nell'applicativo LUB, il CAR provvisorio e i dati gia' indicati nel
modello cartaceo non appena lo stesso applicativo torna ad essere
disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
3. Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato ai sensi
dei commi 1 e 2 e riportante l'annotazione del CAR provvisorio,
scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio
nazionale.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, restano fermi, per la
trasmissione mediante PEC e posta elettronica, effettuata
rispettivamente ai sensi dei medesimi commi 1 e 2, i termini
temporali indicati all'art. 3, comma 2.
Art. 11
Scambio di informazioni
1. I dati contenuti nell'applicativo LUB sono resi accessibili alla
Guardia di finanza ai fini dello svolgimento dei controlli di
competenza, mediante accesso federato e attraverso la messa a
disposizione di specifici servizi web. I medesimi dati possono
essere, altresi', oggetto di controllo incrociato con quelli,
rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati
per la movimentazione dei prodotti energetici, che, in possesso delle
societa', degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e
trafori, sono dagli stessi messi, su richiesta, a disposizione
dell'ADM e della predetta Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1,
comma 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 12
Disposizioni varie
1. L'ADM provvede a dare comunicazione sul proprio sito internet
dell'avvenuta attivazione dell'applicativo LUB.
2. Con determinazione dell'ADM possono essere disciplinate
modalita' particolari di emissione del CAR per la tracciabilita' di
movimentazioni occasionali, nel territorio nazionale, di prodotti
lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione
europea, che devono essere ricevuti da un soggetto nazionale diverso
da un soggetto autorizzato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
Il Ministro: Gualtieri
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