DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
(20G00112)
(GU n.190 del 30-7-2020)
Vigente al: 30-7-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione
del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta
rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del
virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che
sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle
disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione
del virus;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare le
disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
nonche' la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' di alcuni termini
correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020» sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre
2020».
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto
previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni
vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente.
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle
individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della
proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31
luglio 2020.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i
presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi
previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni,
ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di
emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuita' nella
gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»;
b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»;
c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di
spesa.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato 1
(articolo 1, comma 3)
|---|---------------------------------------------------------------|
|1 |Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|2 |Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge |
| |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
| |legge 24 aprile 2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|3 |Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 |
| |marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |24 aprile 2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|4 |Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| |n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|5 |Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|6 |Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|7 |Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|8 |Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| |n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|9 |Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|10 |Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| |n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|11 |Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|12 |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|13 |Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|14 |Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,|
| |con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|15 |Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|16 |Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,|
| |con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|17 |Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| |n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|18 |Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge |
| |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
| |legge 24 aprile 2020, n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|19 |Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| |n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|20 |Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |
| |n. 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|21 |Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, |
| |n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno |
| |2020, n. 41 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|22 |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41|
|---|---------------------------------------------------------------|
|23 |Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41|
|---|---------------------------------------------------------------|
|24 |Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge |
| |8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla |
| |legge 6 giugno 2020, n. 41 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|25 |Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, |
| |n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno |
| |2020, n. 40 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|26 |Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, |
| |n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno |
| |2020, n. 40 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|27 |Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, |
| |n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno |
| |2020, n. 40 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|28 |Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 |
| |aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |5 giugno 2020, n. 40 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|29 |Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, |
| |n. 70 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|30 |Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, |
| |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| |2020, n. 77 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|31 |Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |
| |n. 77 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|32 |Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge|
| |19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
| |legge 17 luglio 2020, n.77. L'articolo 90, comma 1, primo |
| |periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, |
| |con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e' |
| |prorogato fino al 14 settembre 2020 |
|---|---------------------------------------------------------------|
|33 |Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77|
|---|---------------------------------------------------------------|
|34 |Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, |
| |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| |2020, n. 77 |
|---|---------------------------------------------------------------|
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