MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 marzo 2020, n. 85
Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica
complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS).
(20G00103)
(GU n.190 del 30-7-2020)
Vigente al: 14-8-2020
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito legge n. 205
del 2017) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina la data di decorrenza della soppressione della
forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005);
Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del
2017, in base al quale con il medesimo decreto, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista
dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di
maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 175, della legge n. 205 del
2017, il quale prevede che con il medesimo decreto sono poi
stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il trasferimento alla
forma di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite
presso la forma pensionistica complementare residuale istituita
presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 252
del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa;
Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005, e, in particolare,
l'articolo 9, comma 1, con il quale e' stata costituita, presso
l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita
prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23
agosto 2004, n. 243, alla quale far affluire le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano
definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dall'articolo
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante
«Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa
la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio
2007, in base al quale la forma di previdenza complementare a
contribuzione definita costituita presso l'INPS, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha
assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in forma
abbreviata FONDINPS;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, recante
«Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica
complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con
il quale e' stato ricostituito il predetto organo e sono stati
rinominati i suoi componenti, nonche' confermato l'incarico di
Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi
incarichi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi
comparti del settore privato in ordine alla individuazione della
forma pensionistica complementare cui far affluire le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 16
gennaio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Liquidazione di FONDINPS
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma
pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione
complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita
presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di
FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data di nomina del
Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS
continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e' sciolto il
Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS
cessa dalla carica.
5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore e
procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua
revoca ed eventuale sostituzione.
Art. 2
Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di
TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi prevista dall'articolo
8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252
del 2005.
1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS e' chiusa
alle nuove adesioni.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR
maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8, comma
7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005,
affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini»
in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi
pensione tenuto dalla COVIP.
3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo
COMETA che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma
9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al
comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo' essere trasferita,
su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica
complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Art. 3
Soggetti gia' iscritti a FONDINPS
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta,
d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita' per il
passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei
soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura
del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili:
a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti
ai datori di lavoro e agli iscritti;
b) le tempistiche e le modalita' per il trasferimento delle
posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi
flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;
c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro
e degli iscritti;
d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta
operativita', senza soluzione di continuita', tra le due forme
pensionistiche complementari;
e) il termine per il completamento delle attivita' indicate nel
piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Il piano di attivita', redatto anche in conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 4, e' trasmesso con immediatezza
alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
4. Ai soggetti gia' iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo
COMETA e' riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione
individuale ad altra forma pensionistica complementare da
esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla
ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b) e d).
Art. 4
Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS
1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti gia'
iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza dei meccanismi di
funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi
connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle
relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione
le seguenti disposizioni:
a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che
presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del
decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti
a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni
che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli
elementi identificativi del Fondo COMETA;
c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione delle
posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a
una descrizione delle relative caratteristiche;
d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di
trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4;
e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le
informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle
adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.
Art. 5
Ulteriori disposizioni
1. Una volta completate le attivita' indicate nel piano di cui
all'articolo 3, comma 1, e' trasferito al Fondo COMETA l'eventuale
attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti
passivi ancora in essere, nonche' la forma pensionistica FONDINPS e'
cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 marzo 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1358
DECRETO 31 marzo 2020, n. 85
Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica
complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS).
(20G00103)
(GU n.190 del 30-7-2020)
Vigente al: 14-8-2020
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito legge n. 205
del 2017) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina la data di decorrenza della soppressione della
forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005);
Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del
2017, in base al quale con il medesimo decreto, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista
dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di
maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 175, della legge n. 205 del
2017, il quale prevede che con il medesimo decreto sono poi
stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il trasferimento alla
forma di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite
presso la forma pensionistica complementare residuale istituita
presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 252
del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa;
Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005, e, in particolare,
l'articolo 9, comma 1, con il quale e' stata costituita, presso
l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita
prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23
agosto 2004, n. 243, alla quale far affluire le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano
definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dall'articolo
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante
«Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa
la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio
2007, in base al quale la forma di previdenza complementare a
contribuzione definita costituita presso l'INPS, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha
assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in forma
abbreviata FONDINPS;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, recante
«Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica
complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con
il quale e' stato ricostituito il predetto organo e sono stati
rinominati i suoi componenti, nonche' confermato l'incarico di
Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi
incarichi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi
comparti del settore privato in ordine alla individuazione della
forma pensionistica complementare cui far affluire le quote di TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 16
gennaio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Liquidazione di FONDINPS
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma
pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione
complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita
presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di
FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data di nomina del
Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS
continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e' sciolto il
Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS
cessa dalla carica.
5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore e
procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua
revoca ed eventuale sostituzione.
Art. 2
Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di
TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi prevista dall'articolo
8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252
del 2005.
1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS e' chiusa
alle nuove adesioni.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR
maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8, comma
7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005,
affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini»
in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi
pensione tenuto dalla COVIP.
3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo
COMETA che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma
9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al
comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo' essere trasferita,
su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica
complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Art. 3
Soggetti gia' iscritti a FONDINPS
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta,
d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita' per il
passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei
soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura
del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili:
a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti
ai datori di lavoro e agli iscritti;
b) le tempistiche e le modalita' per il trasferimento delle
posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi
flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;
c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro
e degli iscritti;
d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta
operativita', senza soluzione di continuita', tra le due forme
pensionistiche complementari;
e) il termine per il completamento delle attivita' indicate nel
piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Il piano di attivita', redatto anche in conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 4, e' trasmesso con immediatezza
alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
4. Ai soggetti gia' iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo
COMETA e' riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione
individuale ad altra forma pensionistica complementare da
esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla
ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b) e d).
Art. 4
Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS
1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti gia'
iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza dei meccanismi di
funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi
connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle
relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione
le seguenti disposizioni:
a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che
presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del
decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti
a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni
che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli
elementi identificativi del Fondo COMETA;
c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione delle
posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a
una descrizione delle relative caratteristiche;
d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di
trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4;
e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le
informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle
adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.
Art. 5
Ulteriori disposizioni
1. Una volta completate le attivita' indicate nel piano di cui
all'articolo 3, comma 1, e' trasferito al Fondo COMETA l'eventuale
attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti
passivi ancora in essere, nonche' la forma pensionistica FONDINPS e'
cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 marzo 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1358
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