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venerdì 31 luglio 2020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 31 marzo 2020, n. 85 Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS). (20G00103) (GU n.190 del 30-7-2020)

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 marzo 2020, n. 85

Regolamento concernente la  soppressione  della  forma  pensionistica
complementare   residuale   istituita   presso   l'INPS   (FONDINPS).
(20G00103)

(GU n.190 del 30-7-2020)


 Vigente al: 14-8-2020 




          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito  legge  n.  205
del 2017) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, determina la data di  decorrenza  della  soppressione  della
forma pensionistica complementare residuale istituita  presso  l'INPS
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005);
  Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 174, della  legge  n.  205  del
2017,  in  base  al  quale  con  il  medesimo  decreto,  sentite   le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire  le   quote   di   TFR   maturando   nell'ipotesi   prevista
dall'articolo  8,  comma  7,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di
maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e  dotate  di  un  assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo  8,  comma  9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Visto, altresi', l'articolo 1, comma 175, della legge  n.  205  del
2017,  il  quale  prevede  che  con  il  medesimo  decreto  sono  poi
stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il  trasferimento  alla
forma di cui al comma  174  delle  posizioni  individuali  costituite
presso  la  forma  pensionistica  complementare  residuale  istituita
presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  252
del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa;
  Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005,  e,  in  particolare,
l'articolo 9, comma 1, con  il  quale  e'  stata  costituita,  presso
l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita
prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge  23
agosto 2004, n.  243,  alla  quale  far  affluire  le  quote  di  TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Visto l'articolo 1, comma 765, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto,  siano
definite le modalita' di attuazione di quanto previsto  dall'articolo
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Visto  il  decreto  interministeriale  30  gennaio  2007,   recante
«Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore  circa
la  destinazione  del  TFR  maturando  e   disciplina   della   forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»;
  Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio
2007, in base  al  quale  la  forma  di  previdenza  complementare  a
contribuzione   definita   costituita   presso   l'INPS,   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha
assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in  forma
abbreviata FONDINPS;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  2012,   recante
«Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica
complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con
il quale e' stato  ricostituito  il  predetto  organo  e  sono  stati
rinominati  i  suoi  componenti,  nonche'  confermato  l'incarico  di
Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi
incarichi;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Sentite le organizzazioni dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi
comparti del settore privato  in  ordine  alla  individuazione  della
forma pensionistica complementare cui far affluire le  quote  di  TFR
maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Sentita la COVIP;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza  di  sezione  del  16
gennaio 2020;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                      Liquidazione di FONDINPS

  1. Alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  la  forma
pensionistica  complementare  residuale  denominata  «Fondo  pensione
complementare I.N.P.S.», in forma  abbreviata  «FONDINPS»,  istituita
presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione.
  2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la  COVIP  nomina  il  Commissario  liquidatore  di
FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data  di  nomina  del
Commissario  liquidatore,  il  Comitato  amministratore  di  FONDINPS
continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo.
  3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per  estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e'  sciolto  il
Comitato amministratore di FONDINPS e  il  Responsabile  di  FONDINPS
cessa dalla carica.
  5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore  e
procedere, in ogni momento,  con  provvedimento  motivato,  alla  sua
revoca ed eventuale sostituzione.

                               Art. 2

Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote  di
  TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi  prevista  dall'articolo
  8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo  n.  252
  del 2005.

  1. A decorrere dal primo giorno del secondo  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  FONDINPS  e'  chiusa
alle nuove adesioni.
  2. A decorrere dalla data di cui  al  comma  1,  le  quote  di  TFR
maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8,  comma
7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n.  252  del  2005,
affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata  «Fondo
nazionale pensione  complementare  per  i  lavoratori  dell'industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini»
in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo  dei  fondi
pensione tenuto dalla COVIP.
  3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del  Fondo
COMETA che presenta le caratteristiche di cui all'articolo  8,  comma
9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
  4. La posizione individuale dei nuovi iscritti  taciti  di  cui  al
comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo'  essere  trasferita,
su richiesta  di  questi  ultimi,  ad  un'altra  forma  pensionistica
complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

                               Art. 3

                  Soggetti gia' iscritti a FONDINPS

  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il  Commissario  liquidatore  di  FONDINPS  adotta,
d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita'  per  il
passaggio  a  quest'ultimo  Fondo  delle  posizioni  individuali  dei
soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura
del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
  2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili:
    a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche  inerenti
ai datori di lavoro e agli iscritti;
    b) le tempistiche e  le  modalita'  per  il  trasferimento  delle
posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei  nuovi
flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;
    c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di  lavoro
e degli iscritti;
    d) i flussi informativi finalizzati  ad  assicurare  la  corretta
operativita', senza  soluzione  di  continuita',  tra  le  due  forme
pensionistiche complementari;
    e) il termine per il completamento delle attivita'  indicate  nel
piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3. Il  piano  di  attivita',  redatto  anche  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 4,  e'  trasmesso  con  immediatezza
alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
  4. Ai soggetti gia' iscritti  a  FONDINPS  e  trasferiti  al  Fondo
COMETA e' riconosciuto il diritto di  trasferimento  della  posizione
individuale   ad   altra   forma   pensionistica   complementare   da
esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei  mesi  successivi  alla
ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma  1,
lettere b) e d).

                               Art. 4

  Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS

  1. Al fine di  assicurare  un'adeguata  tutela  dei  soggetti  gia'
iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza  dei  meccanismi  di
funzionamento del  Fondo  COMETA  e  dei  diritti  e  degli  obblighi
connessi all'adesione allo stesso, in  sede  di  trasferimento  delle
relative posizioni individuali al Fondo COMETA  trovano  applicazione
le seguenti disposizioni:
    a) le posizioni in essere sono  trasferite  in  un  comparto  che
presenti le caratteristiche di  cui  all'articolo  8,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 252 del 2005;
    b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli  iscritti
a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni
che hanno determinato la chiusura di  FONDINPS  e  che  fornisca  gli
elementi identificativi del Fondo COMETA;
    c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione  delle
posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente  a
una descrizione delle relative caratteristiche;
    d)  gli  iscritti  sono  informati  in  merito  al   diritto   di
trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4;
    e) sono messi a disposizione degli  iscritti  i  documenti  e  le
informazioni previste dalle  disposizioni  COVIP  relativamente  alle
adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.

                               Art. 5

                       Ulteriori disposizioni

  1. Una volta completate le attivita'  indicate  nel  piano  di  cui
all'articolo 3, comma 1, e' trasferito al  Fondo  COMETA  l'eventuale
attivo residuo e il Fondo COMETA  succede  negli  eventuali  rapporti
passivi ancora in essere, nonche' la forma pensionistica FONDINPS  e'
cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 31 marzo 2020

                                              Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali
                                                    Catalfo         

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Gualtieri


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1358

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