GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 18.29.42
Consulta: perquisizioni autorizzate al telefono, serve convalida =
(AGI) - Roma, 26 nov. - Anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono devono essere convalidate. Lo ha sancito la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimita' di un articolo del Testo unico sugli stupefacenti, nel quale non si prevedeva la convalida di tali provvedimenti. Con una sentenza depositata oggi, i 'giudici delle leggi' osservano che, con la norma sottoposta all'esame della Corte, "il legislatore ha potenziato l'operativita' della polizia giudiziaria onde realizzare una piu' efficace attivita' tanto di prevenzione quanto di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, prevedendo una ricerca sommaria, suscettibile di evolvere, tuttavia, in accertamenti piu' penetranti, sino, se necessario, alla perquisizione". In particolare, l'articolo in questione, stabiliva che gli ufficiali di polizia giudiziaria, "quando ricorrono motivi di particolare necessita' e urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore". La questione rimessa al vaglio della Consulta riguardava quindi la parte della norma in cui veniva consentito al pubblico ministero di autorizzare oralmente l'esecuzione di perquisizioni, "senza necessita' di una successiva documentazione formale delle ragioni" per le quali l'autorizzazione era stata rilasciata. I giudici hanno ritenuto la norma in questione "incompatibile" con alcuni articoli della Costituzione: "Le perquisizioni personali - si legge nella sentenza - possono essere disposte solo "per atto motivato" dell'autorita' giudiziaria. Tale garanzia e' estesa alle perquisizioni eseguite nel domicilio" e la "motivazione dell'atto e' evidentemente funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere, cosi' da poterle, all'occorrenza, anche contestare, le ragioni per quali e' stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla liberta' personale e domiciliare", mentre "un'autorizzazione telefonica, che, di per se', non lascia alcuna traccia accessibile delle sue ragioni, ne' per l'interessato ne' per il giudice, non soddisfa tale requisito". La soluzione, dunque, conclude la Corte, "e' quella di richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore". (AGI)Oll 261828 NOV 20 NNNN
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