LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale,
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale.
(20G00195)
(GU n.314 del 19-12-2020)
Vigente al: 20-12-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e
588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della liberta' personale, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
OTTOBRE 2020, N. 130
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ",
entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato" sono soppresse»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che
sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa
dichiarazione di presenza";
2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono
aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano"»;
alla lettera b), capoverso 1-bis):
all'alinea, la parola: «1-bis)» e' sostituita dalla
seguente: «1-bis.»;
alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle
seguenti: «e 16»;
alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono
sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;
alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono
sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;
alla lettera e):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite le
seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,"»;
al numero 1), capoverso 1.1:
al primo periodo, dopo le parole: «inumani o degradanti»
sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6»;
al terzo periodo, la parola: «propria» e' sostituita dalla
seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sia necessario per
ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica
nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute di
particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "gravi
condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie";
3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di
particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al
periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"»;
la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,
lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo";
2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla documentazione
relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse»;
dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve
durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68,
si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di universita'
e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il
soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a
centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6,
comma 8, del presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza
e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga
a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente
competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle
disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis"»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del
codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica,
in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay
il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n.
689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo
non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano
comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso
immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per
il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel
rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la ricerca
e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali
ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto
previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di
inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai
sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della
navigazione e la multa e' da euro 10.000 ad euro 50.000».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di
assegnazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. All'articolo 12
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di
interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle
imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del
Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo
45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,
si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo
104, comma l, del medesimo codice";
b) al comma 8-quinquies:
1) al primo periodo, dopo la parola: "assegnati" sono
inserite le seguenti: "in via prioritaria" e dopo le parole: "o
trasferiti all'ente" sono inserite le seguenti: "o, in subordine,
agli enti del Terzo settore di cui al comma 8";
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con
oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni
eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria competente" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "dispongono
l'audizione dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti
audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza
dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni del
richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e
14,"»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della
Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande,
determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri
enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura
accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione
territoriale informa tempestivamente il richiedente delle
determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
2. La domanda e' esaminata in via prioritaria,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo
II, quando:
a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;
b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie
di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis"»;
alla lettera b), capoverso Art. 28-bis:
al comma 1, lettera b), le parole: «ovvero e' stato
condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o il richiedente e'
stato condannato»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento
che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al presidente
della Commissione territoriale competente, che procede all'esame
preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di
respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)"»;
alla lettera f), numero 2.1, le parole: «ed e);» sono
sostituite dalle seguenti: «ed e)».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola:
«prorogabile» e' sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso Art. 5-bis:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «, in
particolare degli articoli 3, 5 e 7»;
al comma 3, dopo le parole: «richiedente protezione
internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri di
cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonche' nelle
strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»;
alla lettera b):
al numero 1.1, le parole: «o nelle condizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;
al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» e'
sostituita dalla seguente: «rimpatri»;
dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi
all'eta' dichiarata da un minore si applicano le disposizioni
dell'articolo 19-bis, comma 2"»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il
seguente:
"4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita', anche ai
fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma
4-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui
all'articolo 10, e' effettuata secondo le linee guida emanate dal
Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con
le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
centri di cui al presente articolo e all'articolo 11"»;
al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bis)»
e' sostituita dalla seguente: «2-bis.», le parole: «garante
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le
parole: «detenute o» sono soppresse.
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, dopo le parole: "Il prefetto," sono
inserite le seguenti: "informato il sindaco del comune nel cui
territorio e' situato il centro di prima accoglienza e"»;
al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;
alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole:
«comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le
parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e
di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e
vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva
a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) all'articolo 22-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono inserite le
seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e";
2) al comma 3, dopo la parola: "coinvolgimento" sono
inserite le seguenti: "dei richiedenti protezione internazionale
e".»;
al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 1), e c),»;
al comma 3:
alla lettera b):
al capoverso 1:
la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e
1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei
casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della
protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge»;
al capoverso 1-bis, le parole: «precedente periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con le
modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in
vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27
giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione
dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;
alla lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola:
«2-bis)» e' sostituita dalla seguente: «2-bis.»;
al comma 5, capoverso 1, sono premesse le seguenti parole:
«Art. 9-ter. -» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di
trentasei mesi»;
al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio
1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,».
All'articolo 5:
al comma 2:
all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1»;
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza
della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue;
b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti
nella Costituzione della Repubblica italiana;
b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
c) orientamento all'inserimento lavorativo».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono
sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono
sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «Modifica » e' sostituita dalla
seguente: «Modifiche».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole:
«Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e
le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al
fine di renderlo».
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), la cifra: «2.000,00» e' sostituita
dalla seguente: «2.000»;
alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle
seguenti: «Modifiche all'».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono
sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;
al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di
divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei
divieti».
All'articolo 12:
al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» e'
sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le
parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 1 della»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;
al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative
pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma
3» e la parola: «riassegnate» e' sostituita dalla seguente:
«riassegnati».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura»
sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole:
«ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai
sensi della legge»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti
territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente
alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle
comunita' terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori,
nonche' alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando
particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata
massima di sei mesi"»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi previste, il
Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma,
modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali
alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni
adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo"».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle
seguenti: «all'unita' di voto» e le parole: «con le ordinarie
procedure contabili previste a legislazione vigente» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» e' sostituita dalla
seguente: «civile.».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta
Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), coordinato con la legge di
conversione 18 dicembre 2020, n. 173 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale,
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale.».
(20A07086)
(GU n.314 del 19-12-2020)
Vigente al: 19-12-2020
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno
e controlli di frontiera
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: « ,
entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato » sono soppresse ));
(( a) all'articolo 5: ))
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38- bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che
sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa
dichiarazione di presenza» ));
2) al comma 6, dopo le parole: « Stati contraenti » sono
aggiunte le seguenti: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano » ));
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
(( «1-bis. )) Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi
di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), (( e 16 )) del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo
20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o
dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in
possesso di un permesso (( per richiesta di asilo ));
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno (( per assistenza di minori )), di
cui all'articolo 31, comma 3;
(( h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) » ));
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono
abrogati;
e) all'articolo 19:
(( 01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le
seguenti: (( « di orientamento sessuale, di identita' di genere, »
));
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti (( o qualora ricorrano
gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 )). Nella valutazione di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della (( sua )) vita privata e familiare, a meno
che esso (( sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel
rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea )). Ai fini della valutazione del rischio di
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo
effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso
di soggiorno per protezione speciale.»;
(( 3) al comma 2, lettera d-bis) )):
3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute di
particolare gravita' » sono sostituite dalle seguenti: (( « gravi
condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» ));
3.2) al secondo periodo, le parole: « di salute di particolare
gravita' » sono sostituite dalle seguenti: (( « di cui al periodo
precedente » )) e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( « e
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» ));
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole « contingente ed eccezionale » sono
sostituite dalla seguente: « grave »;
2) al comma 2, le parole « per un periodo ulteriore di sei mesi
» sono soppresse, la parola « eccezionale » e' sostituita dalla
seguente: « grave » le parole « , ma non puo' essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse;
(( g) all'articolo 27-ter )):
1) al comma 9-bis, le parole: « In presenza dei requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
» sono sostituite dalla seguente: (( « Lo » ));
2) al comma 9-ter, le parole: « , oltre alla documentazione
relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, » sono soppresse;
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo
svolgimento di attivita' lavorativa.».
(( i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata
per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le
disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli
studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo
2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in
Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del
presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza e'
accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a
comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente
competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle
disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis» )).
(( 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice
della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in
conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il
10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo
non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano
comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso
immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per
il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel
rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la ricerca
e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali
ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto
previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di
inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai
sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della
navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000 )).
(( Art. 1 bis
Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di
beni sequestrati o confiscati
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con
oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni
eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria competente. Fino all'operativita' del registro unico
nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del
medesimo codice»;
b) al comma 8-quinquies:
1) al primo periodo, dopo la parola: « assegnati » sono
inserite le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le parole: « o
trasferiti all'ente » sono inserite le seguenti: « o, in subordine,
agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Resta fermo che
gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a
proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro
trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente.» )).
Art. 2
Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «dispongono
l'audizione dell'interessato » sono inserite le seguenti: « , ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti
audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza
dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni del
richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,»
));
(( a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione
territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i
casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma
2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi
dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa
tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali
assunte ai sensi del periodo precedente.
2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;
b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie
di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.» ));
b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura provvede
senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni
nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma
1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, (( o quando il richiedente e' stato
condannato )) anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti
reati, previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti
casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da un
richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di
cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato
di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo'
essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine
sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo
28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di
ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame
delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera
o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.
Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque
ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo
4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere
superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo
della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo
27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e
3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai
minori non accompagnati (( e agli stranieri portatori di esigenze
particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.» ));
c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo
17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
(( d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento
che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al Presidente
della Commissione territoriale competente che procede all'esame
preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di
respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» ));
e) all'articolo 32:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, la parola «annuale» e' sostituita
dalla seguente: «biennale»;
2.2) al secondo periodo, le parole « ma non puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono
sostituite dalle seguenti: « , fatto salvo quanto previsto in ordine
alla convertibilita' dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per
il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale
non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di
cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del
minore.»;
f) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole « comma 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera d), le parole « commi 1-ter e 2, lettera c)
» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) (( ed e) )) »;
2.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: « d-bis)
avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo
28-bis, comma 1, lettera b). »;
3) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «
Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' tuttavia
essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e
assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato,
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione della controparte.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. La proposizione
del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara
inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento
della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 29-bis.».
Art. 3
Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Lo straniero e' tempestivamente informato dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»;
b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, e'
inserito il seguente:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma
2.»;
c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
« A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1.1. Il
trattenimento dello straniero di cui non e' possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera e'
disposto con priorita' per coloro che siano considerati una minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonche' per
coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti
accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che
provengano da essi.»;
3) al comma 5:
a) al quinto periodo le parole « centottanta giorni » sono
sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ed e' prorogabile per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;
b) al sesto periodo la parola « centottanta » e' sostituita
dalla seguente: « novanta » e dopo le parole « trenta giorni » sono
inserite le seguenti: (( « , prorogabile )) per altri trenta giorni
qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 5-bis
(Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo
4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a
norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (( , in particolare degli articoli
3, 5 e 7 )).
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e
11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle
variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza
anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o
dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione
internazionale (( , ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11
del presente decreto, nonche' nelle strutture del sistema di
accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, )) costituisce
motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto
l'iscrizione anagrafica, e' rilasciata, sulla base delle norme
vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata al territorio
nazionale e della durata di tre anni.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: « legge 14 febbraio
1970, n. 95 », sono inserite le seguenti: (( « , o nelle condizioni
)) di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 »;
1.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; »;
1.3) alla lettera c), dopo le parole « attivita' illecite »
sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli
articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»;
2) al comma 3-bis), le parole: « centottanta giorni » sono
sostituite dalle seguenti: « novanta giorni (( , )) prorogabili per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di ((
rimpatri» ));
3) al comma 6, primo periodo, le parole « commi 1 e 3 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ».
(( 3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta'
dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo
19-bis, comma 2» ));
(( b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il
seguente:
«4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di
specifiche situazioni di vulnerabilita', anche ai fini del
trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e
dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10
e' effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della
salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre
amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di
cui al presente articolo e all'articolo 11.» )).
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) si
applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza
per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui
all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Lo straniero e'
trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard
igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali da assicurare la
necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « (( 2-bis. )) Lo
straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa, al (( Garante nazionale )) e ai
garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della
liberta' personale.».
5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione
interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami
proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera
e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».
Art. 4
Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e dei titolari di protezione
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sistema di
accoglienza). - 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti
protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i
livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento
nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di
cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini
stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e'
assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima»;
(( 1-bis) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, » sono
inserite le seguenti: « informato il sindaco del comune nel cui
territorio e' situato il centro di prima accoglienza e » ));
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Espletati
gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito, nei
limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di
accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 (( , del presente decreto
)). Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo
17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilita', e'
trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via
prioritaria.»;
c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1.
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 (( , )) e nelle strutture
di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard
igienico-sanitari (( , abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure
di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla
partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni
terroristiche internazionali )), secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche con
modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre alle
prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria,
l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione
linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo
le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui
all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera
privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse
all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti,
l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro
il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le
persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche
di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti
e del personale che opera presso i centri.»;
d) all'articolo 11, comma 3, le parole « nei centri di cui
all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle strutture
del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento
del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'
effettuato in via prioritaria »;
(( e) all'articolo 22-bis )):
1) al comma 1, dopo la parola: « impiego » sono inserite le
seguenti: (( « di richiedenti protezione internazionale e » ));
2) al comma 3, dopo la parola: « coinvolgimento » sono inserite
le seguenti: (( «dei richiedenti protezione internazionale e » ));
2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere b), (( numero 1), e c),
)) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Sistema
di accoglienza e integrazione)»;
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei
limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione
internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
(( a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e
1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei
casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della
protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ));
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo
22, comma 12-quater (( , )) del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo
42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, (( del
decreto-legge )) 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nel l'ambito dei
servizi di cui al (( comma 1 )), gli stranieri affidati ai servizi
sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
(( 1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno
indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita'
previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le
categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno
2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati
alle vittime di tratta e di violenza domestica» ));
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (( «2-bis. ))
Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti
protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle
prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria,
l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione
linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione,
tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono
le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».
4. La definizione di « Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati »,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si
intende sostituita dalla seguente: « Sistema di accoglienza e di
integrazione».
5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter e'
sostituito dal seguente: (( «Art. 9-ter. - )) 1. Il termine di
definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in
(( ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi ))
dalla data di presentazione della domanda.».
6. Il termine (( di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio
1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, ))
trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, e' abrogato.
Art. 5
Supporto a percorsi di integrazione
1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di
accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del
periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del
medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a
cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
nei rispettivi bilanci.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al (( comma 1 )),
per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua
le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione
sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini
stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare
riguardo a:
(( a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della
lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue;
b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella
Costituzione della Repubblica Italiana;
b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
c) orientamento all'inserimento lavorativo )).
3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula
proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di
integrazione dei titolari di protezione internazionale.
Art. 6
Disposizioni in materia di delitti commessi
nei centri di permanenza per i rimpatri
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o
alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri
di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle
strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si
considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice
di procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, (( risulta essere autore )) del
fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.».
Art. 7
Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale
1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice
penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le
parole « di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie
funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di un ufficiale o agente
di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio (( delle proprie funzioni, e ))
nell'ipotesi di cui all'articolo 343».
Art. 8
(( Modifiche )) all'articolo 391-bis del codice penale
1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Agevolazione delle
comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni
in elusione delle prescrizioni»;
b) al primo comma le parole « da uno a quattro anni » sono
sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;
c) al secondo comma le parole « da due a cinque anni » sono
sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: « La pena
prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle
restrizioni di cui all'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (( , )) il quale comunica con altri in elusione delle
prescrizioni all'uopo imposte.».
Art. 9
Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di
contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di
comunicazione in carcere
1. Dopo l'articolo 391-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla
comunicazione da parte di soggetti detenuti). - (( Fuori dei casi ))
previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un
detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad
effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito
dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno
dei predetti strumenti (( al fine di renderlo )) disponibile a una
persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a
quattro anni.
Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il
fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di
pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione
forense.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista
dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve
o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad
effettuare comunicazioni.».
Art. 10
(( Modifiche all' )) articolo 588 del codice penale
1. All'articolo 588 del codice penale
a) al primo comma la parola « 309 » e' sostituita dalla seguente:
(( « 2.000 » ));
b) al secondo comma le parole « da tre mesi a cinque anni » sono
sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni ».
Art. 11
Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici
e ai locali di pubblico trattenimento
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All'articolo 13:
1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o
piu' denunzie (( o siano state condannate )) anche con sentenza non
definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la
cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo
73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle
immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,
locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici
esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il
Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti
dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di
polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di
accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente
indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli
stessi.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: (( «6. La violazione
dei divieti )) e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a
20.000 euro.».
b) all'articolo 13-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti
delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi
in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in
locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze
degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la
sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente
individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i
predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si
associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre,
per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei
confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva,
per taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai
pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel
territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per
i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di
fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria, ovvero condannate,
anche con sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai
sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di
stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei
locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»;
2) al comma 2, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
3) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
4) al comma 4, le parole « dal comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « dai commi 1 e 1-bis »;
5) al comma 6, le parole « del divieto » sono sostituite dalle
seguenti: « dei divieti e delle prescrizioni » e le parole « da sei
mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro » sono
sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e con la multa da
8.000 a 20.000 euro ».
Art. 12
Ulteriori modalita' per il contrasto al traffico
di stupefacenti via internet
1. Al fine di (( rafforzare )) le misure di prevenzione e contrasto
dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle
telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei
siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi
utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o piu'
reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, l'organo
per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta
dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui
(( all'articolo 1 della )) legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede
all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di
connettivita' alla rete internet i siti web per i quali deve essere
inibito l'accesso.
2. I fornitori di connettivita' alla rete internet provvedono,
entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti
segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative
soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti
tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di
connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla
pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 2007.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il
fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della
sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello
sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle
telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione.
Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui (( all'articolo
16 della )) legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ((
irrogate ai sensi del comma 3 )) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere (( riassegnati )),
in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico
destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei
beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e al comma 3.
Art. 13
Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti
delle persone private della liberta' personale
1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1 le parole « detenute o » sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante
nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi
dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione (( contro
la tortura )) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e (( ratificato ai sensi
della legge )) 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode
delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17
a 23 del predetto Protocollo.»;
(( c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti territoriali
per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunita'
terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonche' alle
strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari
circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei
mesi» ));
(( c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi previste, il
Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma,
modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali
alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni
adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo» )).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante
nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza
naturale.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente
decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del
numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica
della necessaria sussistenza delle disponibilita' finanziarie a
legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma
1.
3. L'invarianza della spesa e' assicurata, ove necessario, anche
mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle
spese per la gestione dei flussi migratori di cui (( all'unita' di
voto )) 5.1, da adottare (( ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 )).
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e)
ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, (( secondo
comma )), del codice di procedura (( civile. ))
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni
territoriali.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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