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sabato 19 dicembre 2020

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale. (20G00195) (GU n.314 del 19-12-2020) Vigente al: 20-12-2020

 

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173 


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre

2020,  n.  130,  recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di

immigrazione, protezione internazionale  e  complementare,  modifiche

agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter  e  588  del  codice  penale,

nonche' misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  agli  esercizi

pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di  contrasto

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del  Garante  nazionale

dei  diritti  delle  persone  private   della   liberta'   personale.

(20G00195) 

(GU n.314 del 19-12-2020)

  Vigente al: 20-12-2020   


 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

                              Promulga 

 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

 

  1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,  recante  disposizioni

urgenti in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e

complementare, modifiche agli articoli 131-bis,  391-bis,  391-ter  e

588 del codice penale,  nonche'  misure  in  materia  di  divieto  di

accesso  agli  esercizi   pubblici   ed   ai   locali   di   pubblico

trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di

disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private

della liberta' personale, e' convertito in legge con le modificazioni

riportate in allegato alla presente legge. 

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. 

 

    Data a Roma, addi' 18 dicembre 2020 

 

                             MATTARELLA 

 

 

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri 

 

                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 

 

 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

 

                                                             Allegato 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21

  OTTOBRE 2020, N. 130 

 

    All'articolo 1: 

      al comma 1: 

        alla lettera a) e' premessa la seguente: 

          «0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ",

entro il 30 novembre, nel limite delle  quote  stabilite  nell'ultimo

decreto emanato" sono soppresse»; 

        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 

          «a) all'articolo 5: 

          1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

          "1-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  38-bis,  possono

soggiornare nel territorio dello Stato  gli  studenti  stranieri  che

sono  entrati  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni   previste

dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio

rilasciato per l'intera durata del corso di studio e  della  relativa

dichiarazione di presenza"; 

          2) al comma 6, dopo  le  parole:  "Stati  contraenti"  sono

aggiunte le seguenti: ",  fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi

costituzionali o internazionali dello Stato italiano"»; 

        alla lettera b), capoverso 1-bis): 

          all'alinea,  la  parola:  «1-bis)»  e'   sostituita   dalla

seguente: «1-bis.»; 

          alla lettera a), le parole: «e 16,» sono  sostituite  dalle

seguenti: «e 16»; 

          alla lettera d), le  parole:  «per  richiesta  asilo»  sono

sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»; 

          alla lettera h), le parole: «per  assistenza  minori»  sono

sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»; 

          dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 

          «h-bis) permesso di soggiorno  per  cure  mediche,  di  cui

all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»; 

        alla lettera e): 

          al numero 1) e' premesso il seguente: 

          «01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite  le

seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,"»; 

          al numero 1), capoverso 1.1: 

          al primo periodo, dopo le parole:  «inumani  o  degradanti»

sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi  di  cui

all'articolo 5, comma 6»; 

          al terzo periodo, la parola: «propria» e' sostituita  dalla

seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino  alla  fine

del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sia  necessario  per

ragioni di  sicurezza  nazionale,  di  ordine  e  sicurezza  pubblica

nonche' di protezione della salute  nel  rispetto  della  Convenzione

relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio

1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio  1954,  n.  722,  e  della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»; 

          il numero 3) e' sostituito dal seguente: 

          «3) al comma 2, lettera d-bis): 

          3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute  di

particolare  gravita'"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "gravi

condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; 

          3.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "di   salute   di

particolare gravita'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  al

periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e

convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"»; 

        la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 

        «g) all'articolo 27-ter: 

          1) al comma 9-bis, le parole: "In  presenza  dei  requisiti

reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo

restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo  34,  comma  3,

lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo"; 

          2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla  documentazione

relativa  al  possesso  dei  requisiti  reddituali  e   al   rispetto

dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse»; 

        dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 

          «i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 

          "Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve

durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'  e

istituti  superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario

stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007,  n.  68,

si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di  universita'

e istituti superiori di insegnamento a livello universitario  di  cui

all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui  il

soggiorno in  Italia  dei  predetti  studenti  non  sia  superiore  a

centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo  6,

comma 8, del presente testo unico. 

          2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza

e'  accompagnata  da  una  dichiarazione  di  garanzia   del   legale

rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si  obbliga

a comunicare  entro  quarantotto  ore  al  questore  territorialmente

competente ogni variazione  relativa  alla  presenza  dello  studente

durante il suo soggiorno per motivi di studio.  Le  violazioni  delle

disposizioni  del  presente  comma  sono   soggette   alla   sanzione

amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis"»; 

      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

        «2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  83  del

codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza  pubblica,

in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni  Unite

sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay

il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre  1994,  n.

689, il Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  della

difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa

informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo'  limitare

o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo

che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio  governativo

non commerciale. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  trovano

comunque  applicazione  nell'ipotesi  di   operazioni   di   soccorso

immediatamente comunicate al centro di coordinamento  competente  per

il soccorso marittimo e allo Stato  di  bandiera  ed  effettuate  nel

rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la  ricerca

e il soccorso in mare, emesse sulla  base  degli  obblighi  derivanti

dalle convenzioni internazionali in  materia  di  diritto  del  mare,

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle liberta' fondamentali e delle norme  nazionali,  internazionali

ed europee in materia di diritto  di  asilo,  fermo  restando  quanto

previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione  delle  Nazioni

Unite  contro  la   criminalita'   transnazionale   organizzata   per

combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via

aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei  casi  di

inosservanza del divieto o del limite  di  navigazione  stabilito  ai

sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice  della

navigazione e la multa e' da euro 10.000 ad euro 50.000». 

    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 

      «Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 12 del testo unico  di  cui

al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di

assegnazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. All'articolo  12

del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

        a) al comma 8, primo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: "o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice

del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.

117, che  ne  abbiano  fatto  espressamente  richiesta  per  fini  di

interesse generale o per  finalita'  sociali  o  culturali,  i  quali

provvedono  con  oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento   delle

imbarcazioni  eventualmente  loro  affidate,  previa   autorizzazione

dell'autorita'  giudiziaria  competente.  Fino  all'operativita'  del

Registro unico nazionale del Terzo settore,  istituito  dall'articolo

45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117  del  2017,

si considerano enti del Terzo settore gli enti  di  cui  all'articolo

104, comma l, del medesimo codice"; 

        b) al comma 8-quinquies: 

          1) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  "assegnati"  sono

inserite le seguenti: "in via  prioritaria"  e  dopo  le  parole:  "o

trasferiti all'ente" sono inserite le  seguenti:  "o,  in  subordine,

agli enti del Terzo settore di cui al comma 8"; 

          2) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Resta

fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con

oneri  a  proprio  carico   allo   smaltimento   delle   imbarcazioni

eventualmente loro trasferite, previa  autorizzazione  dell'autorita'

giudiziaria competente" ». 

    All'articolo 2: 

      al comma 1: 

        alla lettera a) e' premessa la seguente: 

          «0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole:  "dispongono

l'audizione dell'interessato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ove

possibile, utilizzando le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  mediante  collegamenti

audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze  di  riservatezza

dei  dati  che  riguardano  l'identita'  e   le   dichiarazioni   del

richiedente, fermo restando  quanto  previsto  dagli  articoli  13  e

14,"»; 

        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 

          «a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 

          "Art. 28 (Esame prioritario).  -  1.  Il  presidente  della

Commissione territoriale, previo  esame  preliminare  delle  domande,

determina i  casi  di  trattazione  prioritaria,  secondo  i  criteri

enumerati al comma 2, e quelli per i  quali  applicare  la  procedura

accelerata,   ai   sensi   dell'articolo   28-bis.   La   Commissione

territoriale   informa   tempestivamente   il    richiedente    delle

determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente. 

          2.  La   domanda   e'   esaminata   in   via   prioritaria,

conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo

II, quando: 

          a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 

          b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie

di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,

ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 

          c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis"»; 

        alla lettera b), capoverso Art. 28-bis: 

          al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «ovvero  e'  stato

condannato» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  il  richiedente  e'

stato condannato»; 

          al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e

agli  stranieri  portatori   di   esigenze   particolari   ai   sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; 

        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 

          «d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente: 

          "Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un

provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero  presenta  una

prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un  provvedimento

che  ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal   territorio

nazionale, la domanda e' trasmessa  con  immediatezza  al  presidente

della Commissione  territoriale  competente,  che  procede  all'esame

preliminare  entro  tre  giorni,   valutati   anche   i   rischi   di

respingimento diretti e  indiretti,  e  contestualmente  ne  dichiara

l'inammissibilita' ove non siano stati  addotti  nuovi  elementi,  ai

sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)"»; 

        alla lettera  f),  numero  2.1,  le  parole:  «ed  e);»  sono

sostituite dalle seguenti: «ed e)». 

    All'articolo 3: 

      al comma 1, lettera c),  numero  3),  lettera  b),  la  parola:

«prorogabile» e' sostituita dalla seguente: «, prorogabile»; 

      al comma 2: 

        alla lettera a), capoverso Art. 5-bis: 

          al comma 1, dopo le parole: «decreto del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte le seguenti:  «,  in

particolare degli articoli 3, 5 e 7»; 

          al  comma  3,  dopo  le  parole:  «richiedente   protezione

internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri  di

cui agli  articoli  9  e  11  del  presente  decreto,  nonche'  nelle

strutture  del  sistema  di  accoglienza  e  integrazione,   di   cui

all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»; 

        alla lettera b): 

          al  numero  1.1,  le  parole:  «o  nelle  condizioni»  sono

sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»; 

          al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» e'  inserito

il seguente segno d'interpunzione: «,» e la  parola:  «rimpatri.»  e'

sostituita dalla seguente: «rimpatri»; 

          dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 

          «3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 

          "10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi  relativi

all'eta'  dichiarata  da  un  minore  si  applicano  le  disposizioni

dell'articolo 19-bis, comma 2"»; 

        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 

          «b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto  il

seguente: 

          "4-ter.  La  verifica   della   sussistenza   di   esigenze

particolari e di specifiche situazioni di  vulnerabilita',  anche  ai

fini del trasferimento prioritario del richiedente di  cui  al  comma

4-bis  e  dell'adozione  di  idonee  misure  di  accoglienza  di  cui

all'articolo 10, e' effettuata secondo le  linee  guida  emanate  dal

Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e  con

le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare  nei

centri di cui al presente articolo e all'articolo 11"»; 

      al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la  parola:  «2-bis)»

e'  sostituita  dalla  seguente:  «2-bis.»,   le   parole:   «garante

nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale»  e  le

parole: «detenute o» sono soppresse. 

    All'articolo 4: 

      al comma 1: 

        alla lettera b): 

          dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 

          «1-bis) al comma 4, dopo le  parole:  "Il  prefetto,"  sono

inserite le seguenti:  "informato  il  sindaco  del  comune  nel  cui

territorio e' situato il centro di prima accoglienza e"»; 

          al  numero  2),  capoverso  4-bis,  primo   periodo,   sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»; 

        alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le  parole:

«comma 1» e' inserito il seguente segno  d'interpunzione:  «,»  e  le

parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e

di sicurezza  nonche'  idonee  misure  di  prevenzione,  controllo  e

vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda  attiva

a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»; 

        la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 

        «e) all'articolo 22-bis: 

          1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono  inserite  le

seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e"; 

          2) al  comma  3,  dopo  la  parola:  "coinvolgimento"  sono

inserite le  seguenti:  "dei  richiedenti  protezione  internazionale

e".»; 

      al comma 2, le parole:  «n.  1  e  c)»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «numero 1), e c),»; 

      al comma 3: 

        alla lettera b): 

          al capoverso 1: 

          la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 

          «a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e

1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei

casi per i quali siano state applicate le cause di  esclusione  della

protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,

comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto  legislativo  19  novembre

2007, n. 251; 

          a-bis) cure mediche,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,

lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 

        alla  lettera  e),  dopo  le  parole:  «comma  12-quater»  e'

inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 

        alla lettera g), le parole: «decreto-legge»  sono  sostituite

dalle seguenti: «del decreto-legge»; 

          al capoverso 1-bis, le parole:  «precedente  periodo»  sono

sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 

          dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il seguente: 

          «1-ter.  L'accoglienza  dei  titolari   dei   permessi   di

soggiorno indicati alla  lettera  b)  del  comma  l  avviene  con  le

modalita' previste dalla  normativa  nazionale  e  internazionale  in

vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla

Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27

giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i  percorsi  di  protezione

dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»; 

        alla  lettera  c),  capoverso  2-bis),  alinea,  la   parola:

«2-bis)» e' sostituita dalla seguente: «2-bis.»; 

      al comma 5, capoverso 1,  sono  premesse  le  seguenti  parole:

«Art. 9-ter. -» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili  fino  al  massimo  di

trentasei mesi»; 

      al comma 6, le parole: «di cui  al  comma  4»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter  della  legge  5  febbraio

1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,». 

    All'articolo 5: 

      al comma 2: 

        all'alinea, le parole: «primo comma»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 1»; 

        le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

          «a)  formazione  linguistica  finalizzata  alla  conoscenza

della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune  europeo

di riferimento per la conoscenza delle lingue; 

          b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti

nella Costituzione della Repubblica italiana; 

          b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali; 

          c) orientamento all'inserimento lavorativo». 

    All'articolo 6: 

      al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono

sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore». 

    All'articolo 7: 

      al  comma  1,  le  parole:  «delle  proprie  funzioni  e»  sono

sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e». 

    All'articolo 8: 

      al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354»  e'

inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 

      alla rubrica,  la  parola:  «Modifica  »  e'  sostituita  dalla

seguente: «Modifiche». 

    All'articolo 9: 

      al comma 1, capoverso Art. 391-ter,  primo  comma,  le  parole:

«Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei  casi»  e

le parole: «al fine renderlo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al

fine di renderlo». 

    All'articolo 10: 

      al comma 1, lettera a),  la  cifra:  «2.000,00»  e'  sostituita

dalla seguente: «2.000»; 

      alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle

seguenti: «Modifiche all'». 

    All'articolo 11: 

      al comma 1, lettera a): 

        al numero 1), capoverso 1, le  parole:  «o  condannate»  sono

sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»; 

        al  numero  2),  capoverso,  le  parole:  «La  violazione  di

divieti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «6.  La  violazione  dei

divieti». 

    All'articolo 12: 

      al comma 1, al primo  periodo,  la  parola:  «implementare»  e'

sostituita dalla seguente: «rafforzare» e,  al  secondo  periodo,  le

parole: «all'articolo  1,  della»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«all'articolo 1 della»; 

      al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16,  della»

sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»; 

      al comma 4, dopo  le  parole:  «dalle  sanzioni  amministrative

pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi  del  comma

3»  e  la  parola:  «riassegnate»  e'  sostituita   dalla   seguente:

«riassegnati». 

    All'articolo 13: 

      al comma 1: 

        alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura»

sono sostituite dalle seguenti: «contro  la  tortura»  e  le  parole:

«ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai

sensi della legge»; 

        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 

          «c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 

          "5.1.  Il  Garante  nazionale  puo'  delegare   i   garanti

territoriali per l'esercizio  delle  proprie  funzioni  relativamente

alle  strutture  sanitarie,  sociosanitarie  e  assistenziali,   alle

comunita' terapeutiche e di accoglienza, per  adulti  e  per  minori,

nonche' alle strutture di cui alla lettera e)  del  comma  5,  quando

particolari circostanze  lo  richiedano.  La  delega  ha  una  durata

massima di sei mesi"»; 

        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 

          «c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: "Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo  4  del

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi  previste,  il

Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e  nei

limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  presente  comma,

modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi  e  funzionali

alle  necessita'  dell'ufficio,  nell'ambito   delle   determinazioni

adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo"». 

    All'articolo 14: 

      al comma 3,  le  parole:  «all'U.d.V.»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «all'unita'  di  voto»  e  le  parole:  «con  le  ordinarie

procedure contabili previste a legislazione vigente» sono  sostituite

dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della  legge  31

dicembre 2009, n. 196». 

    All'articolo 15: 

      al  comma  1,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» e' sostituita dalla

seguente: «civile.».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 


Testo  del  decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.  130  (in  Gazzetta

Ufficiale 21 ottobre 2020,  n.  261),  coordinato  con  la  legge  di

conversione 18 dicembre 2020,  n.  173  (in  questa  stessa  Gazzetta

Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di

immigrazione, protezione internazionale  e  complementare,  modifiche

agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter  e  588  del  codice  penale,

nonche' misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  agli  esercizi

pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di  contrasto

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del  Garante  nazionale

dei  diritti  delle  persone  private  della  liberta'   personale.».

(20A07086) 

(GU n.314 del 19-12-2020)

  Vigente al: 19-12-2020   


 

Avvertenza: 

 

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati. 

 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi. 

 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). 

 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione. 

 

                               Art. 1 

 

 

          Disposizioni in materia di permesso di soggiorno 

                      e controlli di frontiera 

 

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

  (( 0a) all'articolo 3, comma 4, quarto  periodo,  le  parole:  «  ,

entro il 30 novembre, nel limite delle  quote  stabilite  nell'ultimo

decreto emanato » sono soppresse )); 

    (( a) all'articolo 5: )) 

  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

        (( «1-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  38-  bis,  possono

soggiornare nel territorio dello Stato  gli  studenti  stranieri  che

sono  entrati  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni   previste

dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio

rilasciato per l'intera durata del corso di studio e  della  relativa

dichiarazione di presenza» )); 

        2) al comma 6, dopo le parole:  «  Stati  contraenti  »  sono

aggiunte le seguenti: « , fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi

costituzionali o internazionali dello Stato italiano » )); 

    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

      (( «1-bis. )) Sono convertibili in permesso  di  soggiorno  per

motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i  seguenti  permessi

di soggiorno: 

        a) permesso di soggiorno  per  protezione  speciale,  di  cui

all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le  cause

di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli

articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), (( e  16  ))  del

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 

        b) permesso di soggiorno per calamita', di  cui  all'articolo

20-bis;  

        c) permesso di  soggiorno  per  residenza  elettiva,  di  cui

all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 

        d) permesso di soggiorno per acquisto  della  cittadinanza  o

dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  c),

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,

ad eccezione dei casi in cui  lo  straniero  era  precedentemente  in

possesso di un permesso (( per richiesta di asilo )); 

        e) permesso di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,  di  cui

all'articolo 27, comma 1, lettera p); 

        f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui

all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 

        g)  permesso  di  soggiorno  per  motivi  religiosi,  di  cui

all'articolo 5, comma 2; 

        h) permesso di soggiorno (( per assistenza di minori  )),  di

cui all'articolo 31, comma 3; 

  ((  h-bis)  permesso  di  soggiorno  per  cure  mediche,   di   cui

all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) » )); 

    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 

    d)  all'articolo  12,  i  commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono

abrogati; 

    e) all'articolo 19: 

      (( 01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite  le

seguenti: (( « di orientamento sessuale, di identita'  di  genere,  »

)); 

      1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 

        «1.1. Non sono ammessi  il  respingimento  o  l'espulsione  o

l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano

fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a

tortura o a trattamenti inumani o degradanti (( o  qualora  ricorrano

gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 )). Nella valutazione  di

tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in  tale  Stato,  di

violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono  altresi'

ammessi il respingimento o l'espulsione  di  una  persona  verso  uno

Stato   qualora   esistano   fondati   motivi   di    ritenere    che

l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del

diritto al rispetto della (( sua )) vita privata e familiare, a  meno

che esso (( sia necessario per ragioni  di  sicurezza  nazionale,  di

ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della  salute  nel

rispetto della  Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati,

firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva  dalla  legge  24

luglio  1954,  n.  722,  e  della  Carta  dei  diritti   fondamentali

dell'Unione europea )). Ai fini  della  valutazione  del  rischio  di

violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della  natura

e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del  suo

effettivo  inserimento  sociale  in  Italia,  della  durata  del  suo

soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza  di  legami

familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 

      2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 

        «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della  domanda  di  protezione

internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la

Commissione territoriale  trasmette  gli  atti  al  Questore  per  il

rilascio di un permesso di soggiorno  per  protezione  speciale.  Nel

caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso  di

soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e  1.1,  il

Questore,  previo  parere  della  Commissione  territoriale  per   il

riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un  permesso

di soggiorno per protezione speciale.»; 

  (( 3) al comma 2, lettera d-bis) )): 

  3.1) al primo  periodo,  le  parole:  «  condizioni  di  salute  di

particolare gravita' » sono sostituite dalle  seguenti:  ((  «  gravi

condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie» )); 

  3.2) al secondo periodo, le parole:  «  di  salute  di  particolare

gravita' » sono sostituite dalle seguenti: (( «  di  cui  al  periodo

precedente » )) e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( «  e

convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» )); 

    f) all'articolo 20-bis: 

      1) al comma 1, le parole « contingente ed  eccezionale  »  sono

sostituite dalla seguente: « grave »; 

      2) al comma 2, le parole « per un periodo ulteriore di sei mesi

» sono soppresse, la parola  «  eccezionale  »  e'  sostituita  dalla

seguente: « grave » le parole « , ma non puo'  essere  convertito  in

permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse; 

    (( g) all'articolo 27-ter )): 

      1) al comma 9-bis, le  parole:  «  In  presenza  dei  requisiti

reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo

restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo

» sono sostituite dalla seguente: (( « Lo » )); 

      2) al comma 9-ter, le parole: «  ,  oltre  alla  documentazione

relativa  al  possesso  dei  requisiti  reddituali  e   al   rispetto

dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, » sono soppresse; 

  h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine  i  seguenti

periodi:  «  Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto  non  puo'

legittimare il rifiuto del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Si

applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.

241.»; 

    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

      «3. Il permesso di soggiorno per cure  mediche  ha  una  durata

pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile

finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e  consente  lo

svolgimento di attivita' lavorativa.». 

  (( i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 

  «Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve  durata

per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti

superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le

disposizioni della legge 28 maggio 2007, n.  68,  si  applicano  agli

studenti  delle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e  istituti

superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo

2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno  in

Italia dei predetti  studenti  non  sia  superiore  a  centocinquanta

giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6,  comma  8,  del

presente testo unico. 

  2. Nei casi di cui al comma 1,  la  dichiarazione  di  presenza  e'

accompagnata  da   una   dichiarazione   di   garanzia   del   legale

rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a

comunicare  entro  quarantotto  ore  al   questore   territorialmente

competente ogni variazione  relativa  alla  presenza  dello  studente

durante il suo soggiorno per motivi di studio.  Le  violazioni  delle

disposizioni  del  presente  comma  sono   soggette   alla   sanzione

amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis» )). 

  (( 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  83  del  codice

della navigazione, per motivi di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  in

conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul

diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il

10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,

il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa  e

con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   previa

informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo'  limitare

o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo

che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio  governativo

non commerciale. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  trovano

comunque  applicazione  nell'ipotesi  di   operazioni   di   soccorso

immediatamente comunicate al centro di coordinamento  competente  per

il soccorso marittimo e allo Stato  di  bandiera  ed  effettuate  nel

rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la  ricerca

e il soccorso in mare, emesse sulla  base  degli  obblighi  derivanti

dalle convenzioni internazionali in  materia  di  diritto  del  mare,

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle liberta' fondamentali e delle norme  nazionali,  internazionali

ed europee in materia di diritto  di  asilo,  fermo  restando  quanto

previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione  delle  Nazioni

Unite  contro  la   criminalita'   transnazionale   organizzata   per

combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via

aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei  casi  di

inosservanza del divieto o del limite  di  navigazione  stabilito  ai

sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice  della

navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000 )). 

                            (( Art. 1 bis 

 

Modifiche  all'articolo  12  del  testo  unico  di  cui  al   decreto

  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di  assegnazione  di

  beni sequestrati o confiscati 

 

  1. All'articolo 12 del testo unico delle  disposizioni  concernenti

la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

parole: « o a enti del Terzo settore,  disciplinati  dal  codice  del

Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,

che ne abbiano fatto espressamente richiesta per  fini  di  interesse

generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono  con

oneri  a  proprio  carico   allo   smaltimento   delle   imbarcazioni

eventualmente loro  affidate,  previa  autorizzazione  dell'autorita'

giudiziaria competente.  Fino  all'operativita'  del  registro  unico

nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo  45  del  citato

codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si  considerano

enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del

medesimo codice»; 

  b) al comma 8-quinquies: 

      1) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «  assegnati  »  sono

inserite le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le  parole:  «  o

trasferiti all'ente » sono inserite le seguenti: « o,  in  subordine,

agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 »; 

  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Resta fermo che

gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con  oneri  a

proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro

trasferite,   previa   autorizzazione   dell'autorita'    giudiziaria

competente.» )). 

                               Art. 2 

 

 

Disposizioni in materia di  procedure  per  il  riconoscimento  della

                      protezione internazionale 

 

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

  (( 0a) all'articolo  12,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dispongono

l'audizione dell'interessato » sono inserite le  seguenti:  «  ,  ove

possibile, utilizzando le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  mediante  collegamenti

audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze  di  riservatezza

dei  dati  che  riguardano  l'identita'  e   le   dichiarazioni   del

richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e  14,»

)); 

    (( a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della  Commissione

territoriale, previo esame preliminare  delle  domande,  determina  i

casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma

2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata,  ai  sensi

dell'articolo   28-bis.   La   Commissione    territoriale    informa

tempestivamente  il  richiedente  delle  determinazioni   procedurali

assunte ai sensi del periodo precedente. 

      2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai

principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: 

        a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 

        b) e' presentata da un richiedente appartenente  a  categorie

di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,

ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 

        c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.» )); 

    b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura  provvede

senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria  alla

Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque  giorni

nei casi di: 

        a) domanda reiterata ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  1,

lettera b); 

        b)   domanda   presentata   da   richiedente   sottoposto   a

procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12,  comma

1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo

19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono  le  condizioni  di  cui

all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo

18 agosto  2015,  n.  142,  ((  o  quando  il  richiedente  e'  stato

condannato )) anche con sentenza non definitiva per uno dei  predetti

reati, previa audizione del richiedente. 

      2. La Questura provvede senza ritardo alla  trasmissione  della

documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro

sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede

all'audizione e decide entro i successivi due  giorni,  nei  seguenti

casi: 

        a)  richiedente  per  il   quale   e'   stato   disposto   il

trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto

legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui

all'articolo 14 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,

qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b); 

        b) domanda di  protezione  internazionale  presentata  da  un

richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di  transito  di

cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso  o  tentato

di eludere i relativi controlli.  In  tali  casi  la  procedura  puo'

essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; 

        c) richiedente proveniente da un Paese designato  di  origine

sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis; 

        d) domanda manifestamente infondata, ai  sensi  dell'articolo

28-ter; 

        e) richiedente che presenti la  domanda,  dopo  essere  stato

fermato in condizioni di  soggiorno  irregolare,  al  solo  scopo  di

ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o

respingimento. 

      3. Lo Stato  italiano  puo'  dichiararsi  competente  all'esame

delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento

(UE) n. 604/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26

giugno 2013. 

      4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di  frontiera

o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.

Con il medesimo  decreto  possono  essere  istituite  fino  a  cinque

ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui  all'articolo

4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. 

      5. I  termini  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere

superati ove necessario per assicurare un esame adeguato  e  completo

della domanda, fatti salvi i termini massimi  previsti  dall'articolo

27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1,  lettera  b),  e  al

comma 2, lettera a), i termini di cui  all'articolo  27,  commi  3  e

3-bis, sono ridotti ad un terzo. 

      6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai

minori non accompagnati (( e agli  stranieri  portatori  di  esigenze

particolari ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18

agosto 2015, n. 142.» )); 

    c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:

«1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai

richiedenti portatori di esigenze particolari indicate  nell'articolo

17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; 

    (( d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase  di  esecuzione  di  un

provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero  presenta  una

prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un  provvedimento

che  ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal   territorio

nazionale, la domanda e' trasmessa  con  immediatezza  al  Presidente

della  Commissione  territoriale  competente  che  procede  all'esame

preliminare  entro  tre  giorni,   valutati   anche   i   rischi   di

respingimento diretti e  indiretti,  e  contestualmente  ne  dichiara

l'inammissibilita' ove non siano stati  addotti  nuovi  elementi,  ai

sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» )); 

    e) all'articolo 32: 

      1) il comma 1-bis e' abrogato; 

      2) al comma 3: 

        2.1) al primo periodo,  la  parola  «annuale»  e'  sostituita

dalla seguente: «biennale»; 

        2.2) al secondo periodo, le  parole  «  ma  non  puo'  essere

convertito in permesso di soggiorno  per  motivi  di  lavoro  »  sono

sostituite dalle seguenti: « , fatto salvo quanto previsto in  ordine

alla  convertibilita'  dall'articolo  6,  comma  1-bis,  del  decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »; 

      3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 

        «3.1. Nelle ipotesi di rigetto della  domanda  di  protezione

internazionale, ove ricorrano i requisiti  di  cui  all'articolo  19,

comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.

286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al  Questore  per

il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. 

        3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione  internazionale

non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di

cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, la Commissione territoriale ne informa il  Procuratore  della

Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  competente,  per

l'eventuale attivazione delle misure  di  assistenza  in  favore  del

minore.»; 

    f) all'articolo 35-bis: 

      1) al comma 2, quarto periodo, le  parole  «  comma  2  »  sono

sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »; 

      2) al comma 3: 

        2.1) alla lettera d), le parole « commi 1-ter e 2, lettera c)

» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) (( ed e) )) »; 

        2.2) dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente:  «  d-bis)

avverso il provvedimento relativo alla domanda  di  cui  all'articolo

28-bis, comma 1, lettera b). »; 

      3) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «

Nei casi previsti dal comma 3, lettere  a),  b),  c),  d)  e  d-bis),

l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato  puo'  tuttavia

essere sospesa, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni  e

assunte, ove occorra, sommarie informazioni,  con  decreto  motivato,

adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  17

febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13

aprile  2017,  n.  46,  e  pronunciato  entro  cinque  giorni   dalla

presentazione dell'istanza  di  sospensione  e  senza  la  preventiva

convocazione della controparte.»; 

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. La  proposizione

del ricorso o  dell'istanza  cautelare  ai  sensi  del  comma  4  non

sospende  l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento   che   dichiara

inammissibile, per la seconda volta,  la  domanda  di  riconoscimento

della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,  comma  1,

lettera   b),   ovvero   dichiara   inammissibile   la   domanda   di

riconoscimento   della   protezione    internazionale,    ai    sensi

dell'articolo 29-bis.». 

                               Art. 3 

 

 

Disposizioni in materia  di  trattenimento  e  modifiche  al  decreto

                 legislativo 18 agosto 2015, n. 142 

 

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo  10-ter,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Lo  straniero  e'  tempestivamente  informato  dei

diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida  del

decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove

non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»; 

    b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo  periodo,  e'

inserito il seguente: 

      «Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  14,  comma

2.»; 

    c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 

      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:

« A tal fine  effettua  richiesta  di  assegnazione  del  posto  alla

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere

del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,

di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»; 

      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «  1.1.  Il

trattenimento dello straniero di cui non e'  possibile  eseguire  con

immediatezza  l'espulsione  o  il  respingimento  alla  frontiera  e'

disposto con priorita' per coloro che siano considerati una  minaccia

per l'ordine e la sicurezza pubblica o che  siano  stati  condannati,

anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,

comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma  5-bis,  nonche'  per

coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i  quali  sono  vigenti

accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che

provengano da essi.»; 

      3) al comma 5: 

        a) al quinto periodo le parole « centottanta  giorni  »  sono

sostituite dalle seguenti: « novanta giorni  ed  e'  prorogabile  per

altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino  di  un  Paese

con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»; 

        b) al sesto periodo la parola « centottanta »  e'  sostituita

dalla seguente: « novanta » e dopo le parole « trenta giorni  »  sono

inserite le seguenti: (( « , prorogabile )) per altri  trenta  giorni

qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia

sottoscritto accordi in materia di rimpatri». 

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

    a) l'articolo 5-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  5-bis

(Iscrizione   anagrafica).   -   1.   Il    richiedente    protezione

internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di

cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di  cui  all'articolo

4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente,  a

norma  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (( , in particolare degli  articoli

3, 5 e 7 )). 

    2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e

11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai  sensi  dell'articolo  5

del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223.

E'  fatto  obbligo  al  responsabile  di  dare  comunicazione   delle

variazioni della convivenza al competente ufficio di  anagrafe  entro

venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 

    3. La comunicazione, da parte del responsabile  della  convivenza

anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o

dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione

internazionale (( , ospitato nei centri di cui agli articoli 9  e  11

del  presente  decreto,  nonche'  nelle  strutture  del  sistema   di

accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del

decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  ))  costituisce

motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 

    4. Ai richiedenti protezione internazionale  che  hanno  ottenuto

l'iscrizione  anagrafica,  e'  rilasciata,  sulla  base  delle  norme

vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata  al  territorio

nazionale e della durata di tre anni.»; 

    b) all'articolo 6: 

      1) al comma 2: 

        1.1) alla lettera a), dopo le parole:  «  legge  14  febbraio

1970, n. 95 », sono inserite le seguenti: (( « , o  nelle  condizioni

)) di cui agli articoli 12, comma 1,  lettere  b)  e  c),  e  16  del

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 »; 

        1.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 

          «a-bis) si  trova  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo

29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; »; 

        1.3) alla lettera c), dopo le parole « attivita'  illecite  »

sono aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  i  reati  previsti  dagli

articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera  d-bis)  del

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»; 

      2) al comma 3-bis), le parole:  «  centottanta  giorni  »  sono

sostituite dalle seguenti: « novanta giorni (( , ))  prorogabili  per

altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino  di  un  Paese

con  cui  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  in  materia  di  ((

rimpatri» )); 

      3) al comma 6, primo periodo, le parole « commi 1 e  3  »  sono

sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ». 

  (( 3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 

  «10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta'

dichiarata da un minore si applicano  le  disposizioni  dell'articolo

19-bis, comma 2» )); 

  (( b-bis) all'articolo 9,  dopo  il  comma  4-bis  e'  aggiunto  il

seguente: 

  «4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e  di

specifiche  situazioni  di  vulnerabilita',   anche   ai   fini   del

trasferimento prioritario del richiedente di cui al  comma  4-bis,  e

dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo  10

e' effettuata secondo le linee  guida  emanate  dal  Ministero  della

salute, d'intesa  con  il  Ministero  dell'interno  e  con  le  altre

amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di

cui al presente articolo e all'articolo 11.» )). 

  3. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  b),  numero  1)  si

applicano nel limite dei posti disponibili dei centri  di  permanenza

per  il  rimpatrio  o  delle  strutture  diverse  e  idonee,  di  cui

all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,

n. 286. 

  4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Lo  straniero  e'

trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati  adeguati  standard

igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali  da  assicurare  la

necessaria informazione relativa al suo  status,  l'assistenza  e  il

pieno  rispetto  della  sua   dignita',   secondo   quanto   disposto

dall'articolo  21,  comma  8,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394.  Oltre  a   quanto   previsto

dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la  liberta'  di

corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»; 

    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « ((  2-bis.  ))  Lo

straniero  trattenuto  puo'  rivolgere  istanze  o  reclami  orali  o

scritti, anche in busta chiusa, al  ((  Garante  nazionale  ))  e  ai

garanti regionali o locali dei diritti delle  persone  private  della

liberta' personale.». 

  5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.

146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.

10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 

    «f-bis) formula  specifiche  raccomandazioni  all'amministrazione

interessata, se accerta la fondatezza delle  istanze  e  dei  reclami

proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla  lettera

e). L'amministrazione interessata, in caso di  diniego,  comunica  il

dissenso motivato nel termine di trenta giorni;». 

                               Art. 4 

 

Disposizioni in materia di  accoglienza  dei  richiedenti  protezione

  internazionale e dei titolari di protezione 

 

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8  (Sistema  di

accoglienza).  -  1.  Il  sistema  di  accoglienza  per   richiedenti

protezione internazionale si basa sulla leale  collaborazione  tra  i

livelli di governo interessati, secondo  le  forme  di  coordinamento

nazionale e regionale previste dall'articolo 16. 

    2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri  di

cui  agli  articoli  9  e  11,   fermo   restando   quanto   previsto

dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,

per le procedure di  soccorso  e  di  identificazione  dei  cittadini

stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 

    3. L'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  e'

assicurata, nei limiti dei posti  disponibili,  nelle  strutture  del

Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies

del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»; 

    b) all'articolo 9: 

      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  ,

che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di

contenimento della capienza massima»; 

  (( 1-bis) al comma 4,  dopo  le  parole:  «  Il  prefetto,  »  sono

inserite le seguenti: « informato  il  sindaco  del  comune  nel  cui

territorio e' situato il centro di prima accoglienza e » )); 

      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Espletati

gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito,  nei

limiti  dei  posti  disponibili,  nelle  strutture  del  Sistema   di

accoglienza  e  integrazione  di  cui   all'articolo   1-sexies   del

decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita'  a

quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 (( ,  del  presente  decreto

)). Il richiedente che rientra nelle categorie  di  cui  all'articolo

17, sulla  base  delle  specifiche  esigenze  di  vulnerabilita',  e'

trasferito  nelle  strutture  di  cui  al  primo   periodo   in   via

prioritaria.»; 

    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «  1.

Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 (( , )) e  nelle  strutture

di cui all'articolo 11, devono essere  assicurati  adeguati  standard

igienico-sanitari (( , abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure

di   prevenzione,   controllo   e   vigilanza   relativamente    alla

partecipazione o alla propaganda attiva a  favore  di  organizzazioni

terroristiche internazionali )), secondo i  criteri  e  le  modalita'

stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si

esprime  entro  trenta  giorni.  Sono  altresi'  erogati,  anche  con

modalita'  di  organizzazione  su  base  territoriale,   oltre   alle

prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,

l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione

linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua

italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio,  secondo

le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di  gara  di  cui

all'articolo 12. Sono inoltre  assicurati  il  rispetto  della  sfera

privata, comprese le differenze di genere,  delle  esigenze  connesse

all'eta', la tutela della salute fisica e  mentale  dei  richiedenti,

l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti  entro

il primo  grado,  l'apprestamento  delle  misure  necessarie  per  le

persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.

Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche

di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti

e del personale che opera presso i centri.»; 

    d) all'articolo 11, comma 3,  le  parole  «  nei  centri  di  cui

all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti:  «  nelle  strutture

del Sistema  di  accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo

1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il  trasferimento

del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'

effettuato in via prioritaria »; 

  (( e) all'articolo 22-bis )): 

      1) al comma 1, dopo la parola: « impiego  »  sono  inserite  le

seguenti: (( « di richiedenti protezione internazionale e » )); 

      2) al comma 3, dopo la parola: « coinvolgimento » sono inserite

le seguenti: (( «dei richiedenti protezione internazionale e » )); 

  2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere b), (( numero 1), e  c),

)) sono svolte  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica. 

  3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.

416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.

39, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Sistema

di accoglienza e integrazione)»; 

  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 

      «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza  per  i

titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non

accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al

comma 2, possono accogliere nell'ambito  dei  medesimi  servizi,  nei

limiti  dei  posti  disponibili,  anche  i   richiedenti   protezione

internazionale e,  qualora  non  accedano  a  sistemi  di  protezione

specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: 

        (( a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e

1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei

casi per i quali siano state applicate le cause di  esclusione  della

protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,

comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto  legislativo  19  novembre

2007, n. 251; 

        a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera

d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 )); 

        b) protezione sociale, di cui  all'articolo  18  del  decreto

legislativo n. 286 del 1998; 

        c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto

legislativo n. 286 del 1998; 

        d)  calamita',  di  cui  all'articolo  20-bis   del   decreto

legislativo n. 286 del 1998; 

        e) particolare sfruttamento lavorativo, di  cui  all'articolo

22, comma 12-quater (( , )) del decreto legislativo n. 286 del 1998; 

        f) atti di particolare valore  civile,  di  cui  all'articolo

42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 

        g) casi speciali, di cui all'articolo  1,  comma  9,  ((  del

decreto-legge  ))  4  ottobre   2018,   n.   113,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 

      1-bis.  Possono  essere  altresi'  accolti,  nel  l'ambito  dei

servizi di cui al (( comma 1 )), gli stranieri  affidati  ai  servizi

sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita'  di  cui

all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 

  (( 1-ter. L'accoglienza dei  titolari  dei  permessi  di  soggiorno

indicati alla lettera  b)  del  comma  1  avviene  con  le  modalita'

previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per  le

categorie vulnerabili, con particolare riferimento  alla  Convenzione

del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,  fatta  a

Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27  giugno

2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione  dedicati

alle vittime di tratta e di violenza domestica» )); 

    c) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  ((  «2-bis.  ))

Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: 

      a)  servizi  di  primo  livello,  cui  accedono  i  richiedenti

protezione internazionale, tra i quali  si  comprendono,  oltre  alle

prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,

l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione

linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua

italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; 

      b) servizi di secondo  livello,  finalizzati  all'integrazione,

tra cui si comprendono,  oltre  quelli  previsti  al  primo  livello,

l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui  accedono

le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.». 

  4. La definizione di  «  Sistema  di  protezione  per  titolari  di

protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati  »,

di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.

416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.

39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di  regolamento,  si

intende sostituita dalla seguente: «  Sistema  di  accoglienza  e  di

integrazione». 

  5.  Alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  l'articolo  9-ter  e'

sostituito dal seguente: (( «Art.  9-ter.  -  ))  1.  Il  termine  di

definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in

(( ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi ))

dalla data di presentazione della domanda.». 

  6. Il termine (( di cui all'articolo 9-ter della legge  5  febbraio

1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del  presente  articolo,  ))

trova applicazione per le domande di  cittadinanza  presentate  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. 

  7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.

113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.

132, e' abrogato. 

                               Art. 5 

 

 

                 Supporto a percorsi di integrazione 

 

  1. Per i beneficiari  di  misure  di  accoglienza  nel  Sistema  di

accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del

decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del

periodo di accoglienza previsto dalle  norme  sul  funzionamento  del

medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione,  a

cura delle Amministrazioni competenti  e  nei  limiti  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

nei rispettivi bilanci. 

  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al ((  comma  1  )),

per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo  29,

comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  individua

le linee di intervento per realizzare forme di  effettiva  inclusione

sociale  volte  a  favorire  l'autonomia  individuale  dei  cittadini

stranieri beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare

riguardo a: 

  (( a) formazione  linguistica  finalizzata  alla  conoscenza  della

lingua italiana almeno di livello A1 del  Quadro  comune  europeo  di

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

  b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali  sanciti  nella

Costituzione della Repubblica Italiana; 

  b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali; 

  c) orientamento all'inserimento lavorativo )). 

  3. Il Tavolo di coordinamento nazionale  di  cui  all'articolo  29,

comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  formula

proposte  in  relazione  alle  iniziative  da  avviare,  in  tema  di

integrazione dei titolari di protezione internazionale. 

                               Art. 6 

 

 

             Disposizioni in materia di delitti commessi 

               nei centri di permanenza per i rimpatri 

 

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 

    «7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone  o

alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei  centri

di cui al presente articolo o durante  la  permanenza  in  una  delle

strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali e'  obbligatorio  o

facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di

procedura penale, quando non e'  possibile  procedere  immediatamente

all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'  pubblica,  si

considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice

di  procedura  penale  colui  il   quale,   anche   sulla   base   di

documentazione video o fotografica, (( risulta essere autore  ))  del

fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. 

    7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si  procede  sempre

con  giudizio  direttissimo,  salvo  che  siano  necessarie  speciali

indagini.». 

                               Art. 7 

 

 

          Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 

 

  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice

penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  le

parole «  di  un  pubblico  ufficiale  nell'esercizio  delle  proprie

funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di un ufficiale o agente

di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia

giudiziaria  nell'esercizio  ((  delle   proprie   funzioni,   e   ))

nell'ipotesi di cui all'articolo 343». 

                               Art. 8 

 

 

       (( Modifiche )) all'articolo 391-bis del codice penale 

 

  1.  All'articolo  391-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «  Agevolazione  delle

comunicazioni  dei  detenuti  sottoposti  alle  restrizioni  di   cui

all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni

in elusione delle prescrizioni»; 

  b) al primo comma le  parole  «  da  uno  a  quattro  anni  »  sono

sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »; 

  c) al secondo comma le parole  «  da  due  a  cinque  anni  »  sono

sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »; 

  d) dopo il secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «  La  pena

prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle

restrizioni di cui all'articolo 41- bis della legge 26  luglio  1975,

n. 354 (( ,  ))  il  quale  comunica  con  altri  in  elusione  delle

prescrizioni all'uopo imposte.». 

                               Art. 9 

 

Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter  in  materia  di

  contrasto  all'introduzione  e  all'utilizzo  di   dispositivi   di

  comunicazione in carcere 

 

  1. Dopo  l'articolo  391-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il

seguente: 

    «Art.  391-ter  (Accesso  indebito  a  dispositivi  idonei   alla

comunicazione da parte di soggetti detenuti). - (( Fuori dei casi  ))

previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura  a  un

detenuto un apparecchio telefonico  o  altro  dispositivo  idoneo  ad

effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso  indebito

dei predetti strumenti o introduce in un istituto  penitenziario  uno

dei predetti strumenti (( al fine di renderlo ))  disponibile  a  una

persona detenuta e' punito con la pena  della  reclusione  da  uno  a

quattro anni. 

    Si applica la pena della reclusione da due a cinque  anni  se  il

fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un  incaricato  di

pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita  la  professione

forense. 

    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista

dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve

o utilizza un apparecchio telefonico o altro  dispositivo  idoneo  ad

effettuare comunicazioni.». 

                               Art. 10 

 

 

         (( Modifiche all' )) articolo 588 del codice penale 

 

  1. All'articolo 588 del codice penale 

  a) al primo comma la parola « 309 » e' sostituita  dalla  seguente:

(( « 2.000 » )); 

  b) al secondo comma le parole « da tre mesi a cinque  anni  »  sono

sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni ». 

                               Art. 11 

 

 

Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi  pubblici

                e ai locali di pubblico trattenimento 

 

  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) All'articolo 13: 

      1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

        «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato  una  o

piu' denunzie (( o siano state condannate )) anche con  sentenza  non

definitiva nel corso degli ultimi  tre  anni  per  la  vendita  o  la

cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di  cui  all'articolo

73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica

9 ottobre 1990, n.  309,  per  fatti  commessi  all'interno  o  nelle

immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,

locali pubblici o aperti al pubblico,  ovvero  in  uno  dei  pubblici

esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il

Questore,  valutati  gli   elementi   derivanti   dai   provvedimenti

dell'Autorita'  giudiziaria  e  sulla  base  degli  accertamenti   di

polizia, puo' disporre, per  ragioni  di  sicurezza,  il  divieto  di

accesso agli stessi locali  o  a  esercizi  analoghi,  specificamente

indicati, ovvero di stazionamento  nelle  immediate  vicinanze  degli

stessi.»; 

      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: (( «6. La  violazione

dei divieti )) e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3  e'  punita

con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa  da  8.000  a

20.000 euro.». 

    b) all'articolo 13-bis: 

      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 

        «1. Fuori dei casi di  cui  all'articolo  13,  nei  confronti

delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per  reati  commessi

in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici  esercizi  o  in

locali di pubblico trattenimento  ovvero  nelle  immediate  vicinanze

degli stessi, o per delitti  non  colposi  contro  la  persona  o  il

patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice

penale, qualora dalla condotta possa  derivare  un  pericolo  per  la

sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici

esercizi  o   locali   di   pubblico   trattenimento   specificamente

individuati in ragione dei  luoghi  in  cui  sono  stati  commessi  i

predetti reati ovvero delle persone con  le  quali  l'interessato  si

associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre,

per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei

confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva,

per taluno dei predetti reati. 

        1-bis. Il Questore puo' disporre il  divieto  di  accesso  ai

pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti  nel

territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per

i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o  di

fermo  convalidato  dall'autorita'  giudiziaria,  ovvero  condannate,

anche con sentenza non definitiva. 

        1-ter. In ogni caso, la  misura  disposta  dal  Questore,  ai

sensi  dei  commi  1  e  1-bis,  ricomprende  anche  il  divieto   di

stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi  e  dei

locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»; 

      2) al comma 2, le parole « al comma 1 » sono  sostituite  dalle

seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »; 

      3) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono  sostituite  dalle

seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »; 

      4) al comma 4, le parole « dal comma 1 » sono sostituite  dalle

seguenti: « dai commi 1 e 1-bis »; 

      5) al comma 6, le parole « del divieto » sono sostituite  dalle

seguenti: « dei divieti e delle prescrizioni » e le parole «  da  sei

mesi ad un anno e con  la  multa  da  5.000  a  20.000  euro  »  sono

sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e con la multa da

8.000 a 20.000 euro ». 

                               Art. 12 

 

 

          Ulteriori modalita' per il contrasto al traffico 

                    di stupefacenti via internet 

 

  1. Al fine di (( rafforzare )) le misure di prevenzione e contrasto

dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante

l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione  telematica

ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico,

l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la   sicurezza   delle

telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma  2,  della  legge  3

agosto 1998, n. 269, forma un  elenco  costantemente  aggiornato  dei

siti web che, sulla base  di  elementi  oggettivi,  devono  ritenersi

utilizzati per l'effettuazione sulla rete  internet  di  uno  o  piu'

reati di cui al  presente  comma.  A  tal  fine,  ferme  restando  le

iniziative e le determinazioni dell'autorita'  giudiziaria,  l'organo

per   la   sicurezza   delle    telecomunicazioni,    su    richiesta

dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza  di  cui

(( all'articolo 1 della )) legge 15 gennaio  1991,  n.  16,  provvede

all'inserimento  nell'elenco  ed  a  notificare   ai   fornitori   di

connettivita' alla rete internet i siti web per i quali  deve  essere

inibito l'accesso. 

  2. I fornitori di  connettivita'  alla  rete  internet  provvedono,

entro il termine di  sette  giorni,  a  impedire  l'accesso  ai  siti

segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative

soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal  decreto

del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio  2007,  recante  requisiti

tecnici  degli  strumenti  di   filtraggio   che   i   fornitori   di

connettivita' alla  rete  Internet  devono  utilizzare,  al  fine  di

impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai

siti  segnalati  dal  Centro  nazionale   per   il   contrasto   alla

pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  29

gennaio 2007. 

  3. La violazione degli obblighi di cui al comma  2,  salvo  che  il

fatto costituisca reato, e' punita con  una  sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro  50.000  a  euro  250.000.  All'irrogazione  della

sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero  dello

sviluppo  economico,  a  seguito   delle   comunicazioni   da   parte

dell'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   delle

telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la  violazione.

Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui ((  all'articolo

16 della )) legge 24 novembre 1981, n. 689. 

  4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ((

irrogate ai sensi del comma 3 )) sono versati  ad  apposito  capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere (( riassegnati  )),

in egual misura, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dello  sviluppo  economico

destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione  dei

beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui  al

comma 1 e al comma 3. 

                               Art. 13 

 

Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale  dei  diritti

  delle persone private della liberta' personale 

 

  1. All'articolo 7 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) alla rubrica e al comma 1  le  parole  «  detenute  o  »  sono

soppresse; 

    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.  Il  Garante

nazionale opera quale meccanismo nazionale di  prevenzione  ai  sensi

dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione  ((  contro

la  tortura  ))  e  altre  pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o

degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e (( ratificato ai  sensi

della legge )) 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita  i  poteri,  gode

delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da  17

a 23 del predetto Protocollo.»; 

    (( c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 

      «5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti territoriali

per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente  alle  strutture

sanitarie,   socio-sanitarie   e   assistenziali,   alle    comunita'

terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonche'  alle

strutture di cui alla lettera e)  del  comma  5,  quando  particolari

circostanze lo richiedano. La delega ha una  durata  massima  di  sei

mesi» )); 

  (( c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nell'ambito  delle   funzioni   attribuite   dall'articolo   4   del

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi  previste,  il

Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e  nei

limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  presente  comma,

modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi  e  funzionali

alle  necessita'  dell'ufficio,  nell'ambito   delle   determinazioni

adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo» )). 

  2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,  comma  2,  primo

periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,  con

modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  10,  il  Garante

nazionale in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e' prorogato per un periodo di due  anni  oltre  la  scadenza

naturale. 

                               Art. 14 

 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri

a carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate

provvedono  all'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente

decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente. 

  2.  Nell'ambito  del  Sistema  di  cui  all'articolo  1-sexies  del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con  modificazioni

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del

numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero

dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica

della  necessaria  sussistenza  delle  disponibilita'  finanziarie  a

legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui  al  comma

1. 

  3. L'invarianza della spesa e' assicurata,  ove  necessario,  anche

mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di

bilancio  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero

dell'interno, nell'ambito  del  pertinente  Programma  relativo  alle

spese per la gestione dei flussi migratori di cui  ((  all'unita'  di

voto )) 5.1, da adottare (( ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 )). 

                               Art. 15 

 

 

                      Disposizioni transitorie 

 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a),  e)

ed f) si applicano  anche  ai  procedimenti  pendenti  alla  data  di

entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni

territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,

con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo  384,  ((  secondo

comma )), del codice di procedura (( civile. )) 

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a),  b,

c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni

territoriali. 

                               Art. 16 

 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

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