MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 giugno 2021
Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i
soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni nell'esercizio della
pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della
slitta e dello slittino. (21A04625)
(GU n.185 del 4-8-2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia
di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006, recante
«Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i
soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica
dello sci alpino e dello snowboard», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2006, n. 162;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante
«Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»
e, in particolare, l'art. 17, comma 1, il quale stabilisce che,
nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del
telemark, della slitta e dello slittino, e' fatto obbligo ai soggetti
di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo;
Visto, altresi', l'art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 40, il quale prevede che il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce, con
proprio decreto, le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi
dei soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni per l'esercizio della
pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della
slitta e dello slittino e determina le modalita' di omologazione, gli
accertamenti della conformita' della produzione e l'effettuazione dei
controlli;
Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita'
di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai
dispositivi di protezione individuale;
Visto il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio;
Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN
1077:2008 relative ai «Caschi per la pratica dello sci alpino e per
lo snowboard»;
Decreta:
Art. 1
1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore
ai diciotto anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e
dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI
EN 1077:2008 e successivi aggiornamenti.
Art. 2
1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli
utilizzatori, i caschi protettivi, da indossarsi nell'esercizio della
pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della
slitta e dello slittino dai soggetti minori di diciotto anni, sono
realizzati conformemente alle prescrizioni tecniche delle norme
armonizzate di riferimento, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 3
1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio
dell'Unione europea presenta, a richiesta delle autorita' competenti,
la dichiarazione e l'attestato di conformita', come previsto dal
regolamento (UE) 2016/425 e dalla normativa interna di settore sui
dispositivi di protezione individuale.
Art. 4
1. Chiunque importa, produce o immette in commercio caschi
protettivi non conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle
norme UNI EN 1077:2008 e suoi successivi aggiornamenti, e' soggetto
alla sanzione amministrativa prevista dal comma 5, dell'art. 17 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Art. 5
1. Fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE) 2016/425,
le attivita' di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al
presente decreto sono esercitate dalle Autorita' competenti di cui
all'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
2. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, programmi di ricerca e studio finalizzati al
miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la
protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore a
diciotto anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa
internazionale, di cui all'art. 1 del presente articolo, al progresso
tecnico in materia di sicurezza dei caschi.
Art. 6
1. Il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006 e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2021
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2133
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