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giovedì 5 agosto 2021

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 30 giugno 2021 Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino. (21A04625) (GU n.185 del 4-8-2021)

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2021 

Caratteristiche tecniche  dei  caschi  protettivi  prescritti  per  i

soggetti di eta' inferiore  ai  diciotto  anni  nell'esercizio  della

pratica dello sci alpino  e  dello  snowboard,  del  telemark,  della

slitta e dello slittino. (21A04625) 

(GU n.185 del 4-8-2021)


 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

                           di concerto con 

 

   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in  materia

di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo»; 

  Visto il decreto del Ministro della salute 2  marzo  2006,  recante

«Caratteristiche tecniche dei  caschi  protettivi  prescritti  per  i

soggetti di eta' inferiore ai 14 anni  nell'esercizio  della  pratica

dello sci  alpino  e  dello  snowboard»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2006, n. 162; 

  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  40,  recante

«Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante

misure in materia di sicurezza nelle discipline  sportive  invernali»

e, in particolare, l'art. 17,  comma  1,  il  quale  stabilisce  che,

nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard,  del

telemark, della slitta e dello slittino, e' fatto obbligo ai soggetti

di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo; 

  Visto, altresi', l'art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo

28 febbraio 2021, n. 40, il  quale  prevede  che  il  Ministro  della

salute, di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, sentito il competente organo  del  CONI,  stabilisce,  con

proprio decreto, le caratteristiche tecniche  dei  caschi  protettivi

dei soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni per l'esercizio della

pratica dello sci alpino  e  dello  snowboard,  del  telemark,  della

slitta e dello slittino e determina le modalita' di omologazione, gli

accertamenti della conformita' della produzione e l'effettuazione dei

controlli; 

  Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita'

di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI; 

  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione

della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento

delle  legislazioni  nazionali  degli  Stati   membri   relative   ai

dispositivi di protezione individuale; 

  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10,  di  attuazione

delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e  96/58/CEE   relative   ai

dispositivi di protezione individuale; 

  Visto il regolamento  (UE)  2016/425  del  Parlamento  europeo  sui

dispositivi di protezione  individuale  e  che  abroga  la  direttiva

89/686/CEE del Consiglio; 

  Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme  UNI  EN

1077:2008 relative ai «Caschi per la pratica dello sci alpino  e  per

lo snowboard»; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta'  inferiore

ai diciotto anni nell'esercizio della  pratica  dello  sci  alpino  e

dello snowboard, del telemark, della slitta e dello  slittino  devono

essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme  UNI

EN 1077:2008 e successivi aggiornamenti. 

                               Art. 2 

 

  1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli

utilizzatori, i caschi protettivi, da indossarsi nell'esercizio della

pratica dello sci alpino  e  dello  snowboard,  del  telemark,  della

slitta e dello slittino dai soggetti minori di  diciotto  anni,  sono

realizzati  conformemente  alle  prescrizioni  tecniche  delle  norme

armonizzate di riferimento, di cui all'art. 1 del presente decreto. 

                               Art. 3 

 

  1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE. 

  2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel  territorio

dell'Unione europea presenta, a richiesta delle autorita' competenti,

la dichiarazione e l'attestato  di  conformita',  come  previsto  dal

regolamento (UE) 2016/425 e dalla normativa interna  di  settore  sui

dispositivi di protezione individuale. 

                               Art. 4 

 

  1.  Chiunque  importa,  produce  o  immette  in  commercio   caschi

protettivi non conformi alle prescrizioni  tecniche  contenute  nelle

norme UNI EN 1077:2008 e suoi successivi aggiornamenti,  e'  soggetto

alla sanzione amministrativa prevista dal comma 5, dell'art.  17  del

decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 

                               Art. 5 

 

  1. Fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE)  2016/425,

le attivita' di controllo sul rispetto delle prescrizioni di  cui  al

presente decreto sono esercitate dalle Autorita'  competenti  di  cui

all'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 

  2. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere,

di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  programmi  di   ricerca   e   studio   finalizzati   al

miglioramento  delle  caratteristiche  tecniche  dei  caschi  per  la

protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore  a

diciotto anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa

internazionale, di cui all'art. 1 del presente articolo, al progresso

tecnico in materia di sicurezza dei caschi. 

                               Art. 6 

 

  1. Il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006 e' abrogato. 

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 30 giugno 2021 

 

                                     Il Ministro delle infrastrutture 

                                      e della mobilita' sostenibili   

                                                Giovannini            

Il Ministro della salute 

        Speranza         


Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2133 

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