MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 27 ottobre 2021
Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1,
A2, A, e di categoria B1, B e BE. (21A07153)
(GU n.292 del 9-12-2021)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada» che, tra l'altro, prevede che
l'idoneita' tecnica per il rilascio di una patente di guida si
consegue superando una prova di controllo delle cognizioni ed una
prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti e che i
predetti esami sono effettuati secondo direttive, modalita' e
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea;
Visto l'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
che dispone che la prova di controllo delle cognizioni di cui al
comma l dell'art. 121 deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le
patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria Al, A2 e A» e successive
modificazioni;
Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE»;
Considerato che il programma dell'esame teorico previsto dall'art.
1, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 gennaio 2013, per le
patenti di categoria A1, A2 ed A, e' assolutamente coincidente con
quello previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19
dicembre 2012, per le patenti di categoria B1, B e BE;
Considerato conseguentemente che sono identiche le modalita' di
esame disciplinate dall'art. 1, comma 2, dei rispettivi citati
decreti e che le stesse consistono in un questionario informatizzato
che propone al candidato quaranta affermazioni, estratte secondo un
metodo di casualita' da un database predisposto dall'attuale
Dipartimento per la mobilita' sostenibile: per ogni affermazione il
candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri
la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha
durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a quattro;
Considerato che e' in corso l'attivita' di integrale rivisitazione
del sopra richiamato database con l'obiettivo, da un lato, di
conformare lo stesso agli intervenuti aggiornamenti del Codice della
strada e, dall'altro, di operare una semplificazione linguistica
delle proposizioni sottoposte alla valutazione del candidato, al fine
di rendere piu' efficace ed effettivo l'esito del controllo delle
cognizioni a cui la prova d'esame e' deputata;
Considerato che sono altresi' in fase di realizzazione diverse ed
ulteriori misure finalizzate allo snellimento complessivo ed alla
velocizzazione delle procedure degli esami in parola, per migliorare
la generale performance del sistema e renderla effettivamente
coerente con i tempi di cui al citato art. 122 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e con le risorse umane di cui dispongono
gli uffici della Motorizzazione: in tal senso e' in corso
l'attivazione di un nuovo modello operativo che, al fine di
consentire ai candidati l'accesso all'aula di esame, prevede
l'esecuzione automatizzata, tramite software di riconoscimento
facciale, dell'attivita' di identificazione degli stessi per il
tramite di parametri biometrici;
Atteso che il lungo perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19
e la conseguente necessaria adozione di misure di prevenzione del
contagio, anche in termini di riduzione dei candidati compresenti in
aula per l'espletamento delle prove teoriche predette, ha determinato
un considerevole numero di pratiche arretrate che difficilmente
potranno essere evase nel rispetto dei termini di cui all'art. 122
del decreto legislativo n. 285 del 1992, ancorche', per taluni casi,
prorogati da puntuali disposizioni di legge;
Ritenuto che l'attuale permanenza del rischio di contagio da
COVID-19 in termini di esposizione, prossimita' e aggregazione
sull'intero territorio nazionale, suggerisca e solleciti, anche dopo
la formale cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'adozione
di misure intese ad ottimizzare il tempo di permanenza in luogo
chiuso dei candidati, fermi restando i necessari requisiti di
efficacia ed effettivita' del controllo delle cognizioni;
Ritenuto altresi' che - tanto per favorire il recupero delle
predette consistenti attivita' arretrate in materia di svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti di guida di categoria
A1, A2, A, B1, B e BE, quanto per incrementare la produttivita' dei
diversi fattori (personale esaminatore, postazioni telematiche
d'esame, servizi di vigilanza) e conseguentemente contrarre i tempi
d'attesa dell'utenza - sia necessario introdurre modifiche anche alle
stesse modalita' di svolgimento delle suddette prove teoriche,
disciplinate dai citati decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 19 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013, ferma restando
l'efficacia delle stesse, nell'ottica della predetta finalita' di
miglioramento generale delle performance del sistema in caso di
perturbazioni e pertanto, piu' in generale, di innalzamento della
capacita' di resilienza del modello di esercizio della funzione di
espletamento degli esami di teoria;
Ravvisata quindi la necessita' di procedere nel conseguire tutti
gli obiettivi richiamati e, per l'effetto, di introdurre modifiche ai
piu' volte citati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012
1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 dicembre 2012, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato,
tramite questionario, estratto da un database predisposto dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo un metodo di
casualita'. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni,
formulate in conformita' ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a
seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o
falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il
numero di risposte errate e' non superiore a tre.».
Art. 2
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato,
tramite questionario, estratto da un database predisposto dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo un metodo di
casualita'. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni,
formulate in conformita' ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a
seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o
falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il
numero di risposte errate e non superiore a tre.».
Art. 3
Entrata in vigore ed applicabilita'
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore, e' stabilita la data di applicabilita'
delle disposizioni del presente decreto.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2021
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2930
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