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venerdì 10 dicembre 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DECRETO 27 ottobre 2021 Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE. (21A07153) (GU n.292 del 9-12-2021)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 27 ottobre 2021 

Modifiche alle modalita' di  espletamento  della  prova  di  verifica

delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria  A1,

A2, A, e di categoria B1, B e BE. (21A07153) 

(GU n.292 del 9-12-2021)


 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

  Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,

recante «Nuovo codice della strada» che,  tra  l'altro,  prevede  che

l'idoneita' tecnica per il  rilascio  di  una  patente  di  guida  si

consegue superando una prova di controllo  delle  cognizioni  ed  una

prova di verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  e  che  i

predetti  esami  sono  effettuati  secondo  direttive,  modalita'   e

programmi stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea; 

  Visto l'art. 122 del citato decreto legislativo n.  285  del  1992,

che dispone che la prova di controllo  delle  cognizioni  di  cui  al

comma l dell'art. 121 deve avvenire entro  sei  mesi  dalla  data  di

presentazione della domanda per il conseguimento della patente; 

  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante

«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  le

patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30

gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo  delle

cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il

conseguimento delle patenti di categoria Al, A2  e  A»  e  successive

modificazioni; 

  Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25

del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo

delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti

per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE»; 

  Considerato che il programma dell'esame teorico previsto  dall'art.

1, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 gennaio  2013,  per  le

patenti di categoria A1, A2 ed A, e'  assolutamente  coincidente  con

quello previsto dall'art. 1, comma 1,  del  decreto  ministeriale  19

dicembre 2012, per le patenti di categoria B1, B e BE; 

  Considerato conseguentemente che sono  identiche  le  modalita'  di

esame disciplinate  dall'art.  1,  comma  2,  dei  rispettivi  citati

decreti e che le stesse consistono in un questionario  informatizzato

che propone al candidato quaranta affermazioni, estratte  secondo  un

metodo  di  casualita'  da  un  database   predisposto   dall'attuale

Dipartimento per la mobilita' sostenibile: per ogni  affermazione  il

candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che  consideri

la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha

durata di trenta minuti  e  si  intende  superata  se  il  numero  di

risposte errate e' non superiore a quattro; 

  Considerato che e' in corso l'attivita' di integrale  rivisitazione

del sopra  richiamato  database  con  l'obiettivo,  da  un  lato,  di

conformare lo stesso agli intervenuti aggiornamenti del Codice  della

strada e, dall'altro,  di  operare  una  semplificazione  linguistica

delle proposizioni sottoposte alla valutazione del candidato, al fine

di rendere piu' efficace ed effettivo  l'esito  del  controllo  delle

cognizioni a cui la prova d'esame e' deputata; 

  Considerato che sono altresi' in fase di realizzazione  diverse  ed

ulteriori misure finalizzate allo  snellimento  complessivo  ed  alla

velocizzazione delle procedure degli esami in parola, per  migliorare

la  generale  performance  del  sistema  e  renderla   effettivamente

coerente  con  i  tempi  di  cui  al  citato  art.  122  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992 e con le risorse umane di cui  dispongono

gli  uffici  della  Motorizzazione:  in  tal  senso   e'   in   corso

l'attivazione  di  un  nuovo  modello  operativo  che,  al  fine   di

consentire  ai  candidati  l'accesso  all'aula  di   esame,   prevede

l'esecuzione  automatizzata,  tramite  software   di   riconoscimento

facciale, dell'attivita'  di  identificazione  degli  stessi  per  il

tramite di parametri biometrici; 

  Atteso che il lungo perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19

e la conseguente necessaria adozione di  misure  di  prevenzione  del

contagio, anche in termini di riduzione dei candidati compresenti  in

aula per l'espletamento delle prove teoriche predette, ha determinato

un considerevole  numero  di  pratiche  arretrate  che  difficilmente

potranno essere evase nel rispetto dei termini di  cui  all'art.  122

del decreto legislativo n. 285 del 1992, ancorche', per taluni  casi,

prorogati da puntuali disposizioni di legge; 

  Ritenuto che  l'attuale  permanenza  del  rischio  di  contagio  da

COVID-19  in  termini  di  esposizione,  prossimita'  e  aggregazione

sull'intero territorio nazionale, suggerisca e solleciti, anche  dopo

la formale cessazione dello stato di emergenza sanitaria,  l'adozione

di misure intese ad ottimizzare  il  tempo  di  permanenza  in  luogo

chiuso  dei  candidati,  fermi  restando  i  necessari  requisiti  di

efficacia ed effettivita' del controllo delle cognizioni; 

  Ritenuto altresi' che  -  tanto  per  favorire  il  recupero  delle

predette consistenti attivita' arretrate in  materia  di  svolgimento

degli esami per il conseguimento delle patenti di guida di  categoria

A1, A2, A, B1, B e BE, quanto per incrementare la  produttivita'  dei

diversi  fattori  (personale  esaminatore,   postazioni   telematiche

d'esame, servizi di vigilanza) e conseguentemente contrarre  i  tempi

d'attesa dell'utenza - sia necessario introdurre modifiche anche alle

stesse  modalita'  di  svolgimento  delle  suddette  prove  teoriche,

disciplinate dai citati decreti del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti 19 dicembre 2012 ed  8  gennaio  2013,  ferma  restando

l'efficacia delle stesse, nell'ottica  della  predetta  finalita'  di

miglioramento generale delle  performance  del  sistema  in  caso  di

perturbazioni e pertanto, piu' in  generale,  di  innalzamento  della

capacita' di resilienza del modello di esercizio  della  funzione  di

espletamento degli esami di teoria; 

  Ravvisata quindi la necessita' di procedere  nel  conseguire  tutti

gli obiettivi richiamati e, per l'effetto, di introdurre modifiche ai

piu' volte citati decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 19 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

            Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro 

        delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 

 

  1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti 19 dicembre 2012, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:

«2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato,

tramite  questionario,  estratto  da  un  database  predisposto   dal

Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del  Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo  un  metodo  di

casualita'.  Ciascun  questionario  consta  di  trenta  affermazioni,

formulate in conformita' ai contenuti di cui al  comma  1.  Per  ogni

affermazione il candidato deve  barrare  la  lettera  "V"  o  "F",  a

seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o

falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il

numero di risposte errate e' non superiore a tre.». 

                               Art. 2 

 

            Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro 

         delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 

 

  1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti 8 gennaio 2013, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.

La prova di cui al comma 1 si  svolge,  con  sistema  informatizzato,

tramite  questionario,  estratto  da  un  database  predisposto   dal

Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del  Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo  un  metodo  di

casualita'.  Ciascun  questionario  consta  di  trenta  affermazioni,

formulate in conformita' ai contenuti di cui al  comma  1.  Per  ogni

affermazione il candidato deve  barrare  la  lettera  "V"  o  "F",  a

seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o

falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il

numero di risposte errate e non superiore a tre.». 

                               Art. 3 

 

                 Entrata in vigore ed applicabilita' 

 

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

  2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore, e' stabilita  la  data  di  applicabilita'

delle disposizioni del presente decreto. 

                               Art. 4 

 

                         Disposizioni finali 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico

della  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti  disposti  dal  presente

decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie

gia' previste a legislazione vigente. 

  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli

adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 27 ottobre 2021 

 

                                              Il Ministro: Giovannini 


Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della infrastrutture  e

dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del

territorio e del mare, n. 2930 

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