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martedì 22 novembre 2022

Migranti: Corte Ue, nessun rimpatrio se pone rischi per malattia =

 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022 11.33.25

Migranti: Corte Ue, nessun rimpatrio se pone rischi per malattia =

Migranti: Corte Ue, nessun rimpatrio se pone rischi per malattia = (AGI) - Bruxelles, 22 nov. - Un cittadino di un Paese terzo che sia nell'Ue in modo irregolare non puo' essere allontanato o rimpatriato se e' gravemente malato e, non avendo terapie adeguate nello Stato di destinazione, rischiasse di essere esposto ad un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore associato alla sua malattia. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue sul caso specifico di un cittadino russo che, affetto da una rara forma di cancro del sangue e attualmente nei Paesi Bassi dove viene curato con la somministrazione di cannabis terapeutica, un trattamento non autorizzato in Russia, ha fatto ricorso contro la decisione di rimpatrio che e' stata adottata nei suoi confronti. Nella sentenza di oggi, la Corte dichiara, in base alla propria giurisprudenza e a quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, che "il diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio o proceda all'allontanamento di un cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno e' irregolare e che e' affetto da una grave malattia, se sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che il suo rimpatrio possa esporlo, a causa dell'indisponibilita' di cure adeguate nel Paese di destinazione, ad un rischio reale di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla sua malattia". Questo presuppone che venga accertato che nel Paese di destinazione non possa essergli legalmente somministrata la terapia e che, per questo, sarebbe esposto "a un dolore di tale intensita' da essere in contrasto con la dignita' umana in quanto potrebbe provocargli disturbi psichici gravi e irreversibili, o addirittura condurlo al suicidio". Rispetto al concetto di rapidita', poi, la Corte precisa che se gli Stati membri fissano un termine entro cui debba prodursi il dolore, questo limite deve essere puramente indicativo e non puo' dispensare l'autorita' nazionale competente da un esame concreto della situazione della persona. Infine, per quanto riguarda il rispetto della vita privata della persona interessata, concetto in cui rientrano le terapie mediche di un cittadino di un Paese terzo, anche in caso di soggiorno irregolare, "la Corte statuisce che l'autorita' nazionale competente puo' adottare una decisione di rimpatrio o procedere all'allontanamento di un cittadino di un Paese terzo unicamente dopo aver preso in considerazione le sue condizioni di salute". (AGI)Bxt/Bra 221133 NOV 22 NNNN

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