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lunedì 24 luglio 2023

Giudice di pace 2023-“ apparecchiatura di controllo della velocità "approvata", ma non "omologata", in violazione dell'art. 142 c. 6 del c.d.s., è infondato.“

 

Giudice di pace 2023-“ apparecchiatura di controllo della velocità "approvata", ma non "omologata", in violazione dell'art. 142 c. 6 del c.d.s., è infondato.“


Giudice di pace Belluno, Sent., 02-03-2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI FACE DI BELLUNO

Il Giudice di Pace di Belluno, dott. Gianni Bottoli, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso, spedito in data 18.11.2022, da:

(...)

(PARTE OPPONENTE)

contro

COMUNE DI OMISSIS, in persona del Sindaco, parte rappresentata e difesa dall'avv. Marco OMISSIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a OMISSIS, giusta procura in calce della comparsa di costituzione

(PARTE OPPOSTA)

avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di parte opposta, datato 6.10.2022, incontestatamente notificato all'opponente il 10.11.2022, in qualità di proprietario obbligato in solido, ex art. 196 C.d.s., in quanto, in data 18.9.2022, il conducente dì suo motociclo violava l'art. 142, c. 8, del C.d.s..

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Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI FACE DI BELLUNO

Il Giudice di Pace di Belluno, dott. Gianni Bottoli, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso, spedito in data 18.11.2022, da:

(...)

(PARTE OPPONENTE)

contro

COMUNE DI OMISSIS, in persona del Sindaco, parte rappresentata e difesa dall'avv. Marco OMISSIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a OMISSIS, giusta procura in calce della comparsa di costituzione

(PARTE OPPOSTA)

avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di parte opposta, datato 6.10.2022, incontestatamente notificato all'opponente il 10.11.2022, in qualità di proprietario obbligato in solido, ex art. 196 C.d.s., in quanto, in data 18.9.2022, il conducente dì suo motociclo violava l'art. 142, c. 8, del C.d.s..


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con ricorso parte opponente sostiene l'illegittimità dei verbali impugnati perché l'accertamento sarebbe avvenuto a mezzo di apparecchiatura di controllo della velocità: 1) "approvata", ma non "omologata", in violazione dell'art. 142 c. 6 del c.d.s.; 2) non tarata.

Con memoria si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto del ricorso.

Valutati tutti gli elementi di prova, si ritiene sussista dimostrazione sufficiente della violazione in oggetto e che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato per le ragioni che seguono,

La prova della violazione in oggetto risulta da verbale opposto, certificato di approvazione, certificato di taratura del 16.12.2021 effettuata presso un centro accreditato A..

Il motivo di ricorso con cui si contesta che l'accertamento sarebbe avvenuto a mezzo di apparecchiatura di controllo della velocità "approvata", ma non "omologata", in violazione dell'art. 142 c. 6 del c.d.s., è infondato.

La norma da ultimo richiamata stabilisce che costituiscono fonti di prova dell'inosservanza dei limiti di velocità le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, ma non limita il convincimento del giudice alle risultanze di tali apparecchiature.

La Cassazione ha ritenuto costituire fonti di prova dell'accertamento della violazione del limite massimo di velocità le risultanze delle apparecchiature , non solo omologate, ma "approvate od omologate", ai sensi dell'art. 45 del c.d.s. (cfr. Cass. 38276/2021, 21267/2014, 5889/2004).

In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Belluno, Giud. B. Margiotta, sent. datata 26.9.2022 nella causa di cui al R.G. 1100/2021; Trib. Treviso, Giud. G. Civiero, sent datata 22.6.2022 nella causa di cui al R.G. 1729/2022; Trib. Milano sez. I sent. 2566/2021).

Nel medesimo senso si sono poi orientate alcune circolari ministeriali, le quali chiariscono che i termini "approvazione" ed "omologazione" sono stati utilizzati dal legislatore come "sinonimi" (circ. n. 9 del 22.3.2017 del Ministero dell'Interno; circ. datata 20.4.2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e che mancando ad oggi specifiche norme tecniche che definiscano i requisiti e le caratteristiche dei dispositivi di rilevazione della velocità, per gli stessi risulta sufficiente la sola approvazione (circ. Min. delle Infrastrutture e dei trasporti n. 8176 del 11.11.2020).

Infine, si osservi che secondo la giurisprudenza della Cassazione, espressa con sentenza 2/08/2005, n. 16143: "Con riferimento al sindacato attribuito al giudice ordinario sugli atti posti in essere dalla P.A., il provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione ordinaria la sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità. Pertanto, in tema di violazioni del codice della strada, l'errore tecnico, imputato al Ministero dei Lavori Pubblici nell'esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità può essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso dì potere ), ma non domandando al giudice - eventualmente a mezzo di consulente tecnicoun sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A.. (Nella specie, è stata cassata la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione per eccesso di velocità , ritenendo illegittima, perchè in contrasto con gli artt. 345 regolamento del codice della strada e 142 codice della strada.('omologazione degli apparecchi di rilevazione (tipo "Telelaser"} operata dal Ministero dei Lavori Pubblici)."

Il motivo di ricorso con cui si contesta che l'accertamento sarebbe avvenuto a mezzo di apparecchiatura di controllo della velocità "non tarata" è infondato.

Si noti che l’apparecchio è stato sottoposto a verifica (taratura, ex art. 45 c.d.s., L. n. 273 del 1991 e C. Cost. sent. 113/2015) presso un centro accreditato A. meno di un anno prima rispetto alla violazione in oggetto e funzionava correttamente.

Sarebbe stato onere di parte opponente fornire la prova contraria (cfr. Cass, n. 29093 del 2020, n. 3538 del 2021 e n. 29625/2022), ma non lo ha fatto.

Pertanto, si ripete, si ritiene sussista dimostrazione sufficiente della violazione in oggetto e che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.

Valutati tutti i criteri di cui all’art. 195 del C.d.S., stimasi congrua, per la violazione in esame, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro. 173,00.

Per il resto il verbale opposto deve essere confermato in assenza di contestazioni.

Spese compensate visto il contrasto di giurisprudenza.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, o assorbita, il giudice di pace così provvede:

rigetta l’opposizione, irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 173,00, conferma il provvedimento opposto per il resto e compensa le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Belluno, il 15 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2023.

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D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 142 


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