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lunedì 24 luglio 2023

Tar 2023- L'art. 10 T.U.L.P.S. stabilisce che: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".

 


Tar 2023- L'art. 10 T.U.L.P.S. stabilisce che: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". 



T.A.R. Sicilia OMISSIS Sez. IV, Sent., (ud. 10/07/2023) 17-07-2023, n. 2239 

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE


ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Scuole e personale di sostegno

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di OMISSIS (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore de "-OMISSIS-", rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in x; 

contro 

Questura della Provincia di OMISSIS e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, domiciliataria ex lege in OMISSIS, Via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento 

della revoca della licenza per l'esercizio di trattenimenti danzanti in sala da ballo; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura della Provincia di OMISSIS e del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-, impugna il decreto Cat. 10.A/2016/D.P.A.S.I. del 10 giugno 2016, con cui la Questura di OMISSIS ha disposto la revoca della licenza rilasciatagli in data 20 febbraio 2006 per l'esercizio di trattenimenti danzanti presso la sala da ballo -OMISSIS-, sita in OMISSIS. 

Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere. 

In particolare, il provvedimento sarebbe stato adottato all'esito di una insufficiente istruttoria e non sarebbe adeguatamente motivato, non essendo gli elementi ivi rappresentati idonei a fondare il prospettato pericolo di abuso della licenza o di infiltrazioni della criminalità organizzata. 

Resistono al ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di OMISSIS, deducendone l'infondatezza nel merito. 

Alla pubblica udienza di smaltimento del 10 luglio 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è infondato. 

L'art. 10 T.u.l.s.p. stabilisce che: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". 

Il terzo comma del successivo art. 11 dispone, inoltre, che "Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione". 

Circa la natura giuridica del potere esercitato dalla Questura, la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di "un potere ampiamente discrezionale, che ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico, di tal ché la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata a prescindere dalla colpa del titolare dell'esercizio (cfr. C.d.S, sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1563; C.d.S., sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 aprile 2007, n. 1387). La discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza consente al Questore di valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell'attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di una efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (così C. d. S., sez. III, 27/07/2012, n. 4278)" (C.G.A.R.S. sez. giur., 21 febbraio 2019, n. 167). 

Tanto premesso, osserva il Collegio che la determinazione ricognitiva del Questore della Provincia di OMISSIS sulla possibilità di abuso della licenza da parte dei ricorrenti non sia irragionevole e sproporzionata rispetto al fine perseguito di tutela della pubblica sicurezza. 

Invero, il percorso logico-argomentativo che conduce alla determinazione di revoca muove dalle seguenti articolate premesse, che riflettono le risultanze del sopralluogo e dell'attività istruttoria successivamente svolta dall'Amministrazione: 

a) l'accertata violazione del limite massimo di capienza (stabilito in cento unità, contro le duecentocinquanta effettivamente riscontrate all'interno del locale) e, conseguentemente, l'elusione degli obblighi in materia di prevenzione incendi da osservare in caso di capienza superiore alle cento unità; 

b) la riscontrata assenza della prescritta squadra antincendio durante il corso della serata danzante; 

c) la non conformità di una uscita di sicurezza, priva del maniglione antipanico; 

d) l'accertata assenza, in capo al locatario, della necessaria autorizzazione rilasciata dal Questore (essendo titolare del solo permesso S.); 

e) la violazione delle disposizioni di cui al D.M. 6 ottobre 2009, riguardanti l'impiego di un addetto ai servizi di controllo e la riconoscibilità dello stesso mediante tesserino; 

f) la presenza dei fratelli -OMISSIS-, addetto alla cassa dell'esercizio, e di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, all'ingresso della discoteca, durante i controlli degli operatori di polizia; 

g) il sequestro preventivo d'urgenza del locale; 

h) il deferimento dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-per il reato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (l'odierno ricorrente anche ai sensi degli artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.); 

i-j) la comunicazione intempestiva dei contratti di locazione transitoria, stipulati tra il mese di novembre 2015 e dicembre 2015 e aventi ad oggetto la temporanea cessione della gestione dell'esercizio, di guisa da eludere l'obbligo di comunicare "l'intendimento di cedere il locale, e non l'avvenuta cessione, con congruo preavviso", non consentendo alla Questura il preventivo accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della licenza in capo al cessionario, gestore occasionale; 

k) l'omessa comunicazione alla Questura di un contratto di affitto d'azienda risalente al 2014 (acquisito solo all'esito dei controlli del 2015), col quale il ricorrente aveva ceduto l'intera azienda - esercizio di ristorazione e annessa discoteca - ad una terza società, per un periodo ininterrotto di diciotto mesi; 

l) la falsa rappresentazione di una capienza di n. 500 persone in numerose denunzie fatte dei gestori occasionali alla S. (non comunicate, invece, alla Questura), dimostrativa dell'omessa sorveglianza, da parte del ricorrente, sull'osservanza dei limiti di capienza stabiliti a tutela della pubblica sicurezza. 

Oltre alle surriferite violazioni, nel provvedimento si espongono una serie di elementi in grado di fondare il convincimento per cui la gestione effettiva delle serate danzanti facesse capo, in realtà, ai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, i quali si celavano dietro il cessionario formale - il sig. -OMISSIS-- nei rapporti intrattenuti con il ricorrente, e dietro la società -OMISSIS- s.r.l. (in realtà, estranea alle vicende per cui è causa) nei rapporti intrattenuti con la S.. 

In particolare, con riferimento alle serate dell'8 e 12 novembre 2015 organizzate presso la sala -OMISSIS-, l'agente incaricato per il disbrigo pratiche presso la S. ha dichiarato che il mandato era stato conferito, per conto della società -OMISSIS- s.r.l., da -OMISSIS- -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-, quest'ultimo socio di -OMISSIS- -OMISSIS- nella gestione di altre discoteche di OMISSIS e ambedue indagati, unitamente alla moglie e al figlio di -OMISSIS-, dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all' art. 416 bis c.p., benchè le misure cautelari personali e reali emesse a loro carico fossero state revocate. 

Il coinvolgimento attivo dei fratelli nell'organizzazione delle serate presso la sala -OMISSIS- emerge, altresì, dalle dichiarazioni di constatazione rese dagli ispettori S., secondo cui "il locale era personalmente gestito dai fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, che si presentavano quali sedicenti rappresentanti della società -OMISSIS- s.r.l." alla quale "risultano fittiziamente intestati i nulla osta S. per le due serate, atteso che il legale rappresentante ella società -OMISSIS- s.r.l. … ha smentito .. di avere mai organizzato presso la discoteca -OMISSIS- serate danzanti" e dal sopralluogo del 20 dicembre 2015, durante il quale viene riscontrata la presenza di -OMISSIS- in qualità di addetto alla cassa e di -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di sorvegliante all'ingresso del locale. In tale ultima occasione, peraltro, i due fratelli erano avvicinati dal ricorrente e dal cessionario, per essere informati sui provvedimenti che la polizia si accingeva ad adottare (interruzione della serata e sequestro preventivo d'urgenza). Circostanza, quest'ultima, che denoterebbe la sussistenza di rapporti di conoscenza tra i diversi soggetti. 

Del tutto coerentemente con l'istruttoria compiuta, la Questura ha, quindi, formulato un giudizio di complessiva inaffidabilità del ricorrente ai fini della titolarità della licenza di polizia, ritenendo sussistente un oggettivo pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata (vieppiù considerato che, in passato, la stessa sala aveva rappresentato la sede di incontri tra esponenti della mafia catanese; vicenda nella quale lo stesso ricorrente era stato coinvolto) nonché il pericolo di abuso del titolo di polizia da parte del titolare (che, ritardando la trasmissione dei contratti di locazione, avrebbe intralciato lo svolgimento degli opportuni controlli da parte della Questura). 

Ritiene il Collegio non condivisibile la doglianza di parte ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato si fonderebbe su una - indimostrata - presunzione di conoscenza e implicita acquiescenza all'effettiva gestione delle serate da parte dei fratelli -OMISSIS-. 

Invero, anche a volersi ipotizzare l'inesigibilità, in capo al cedente, di approfondite indagini sul locatario occasionale e sul suo eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, permane tuttavia l'obbligo di segnalare alla Questura l'intento di cedere a terzi il locale, con un preavviso idoneo a consentire l'espletamento dei relativi controlli, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al cessionario di turno. 

La reiterata elusione del predetto obbligo, come esplicitato nel provvedimento gravato, assume autonoma rilevanza quale condotta sintomatica di un uso non corretto della licenza, in quanto tale valutabile - insieme alle ulteriori risultanze dell'istruttoria - ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10 T.u.l.p.s. 

Parimenti, non può attribuirsi carattere inficiante dell'apparato motivazionale e dell'attività istruttoria ivi riflessa alla circostanza che le vicende penali in cui risultano coinvolti il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- non siano ancora sfociate in pronunce sul "merito" della contestata reità: invero, la mera revoca delle misure cautelari personali e patrimoniali, nelle more dello svolgimento del giudizio, non preclude all'Autorità di P.S. di valutare autonomamente i fatti che hanno originato il procedimento penale. 

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che la revoca non presuppone necessariamente "l'inconfutabile accertamento della commissione di reati", potendo tali presupposti "emergere anche laddove si riscontri che la licenza viene gestita nell'interesse di altri, specie se legati al mondo della criminalità organizzata, e se il locale pubblico diviene punto di riferimento di soggetti malavitosi. Tali condotte rappresentano espressione dell'abuso del titolo di polizia previsto dall'art. 10 del TULPS come presupposto per la revoca" (T.A.R. OMISSIS, Sez. IV, 30 luglio 2020, n. 1964). 

Né rileva l'assoluzione del ricorrente per il reato di associazione mafiosa. 

L'Amministrazione ha, infatti, il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica "indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze, quand'anche verificatesi prima dell'adozione del provvedimento di divieto, non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto" (T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 6 giugno 2022, n. 3820). 

Sono determinanti anche episodi privi di rilievo penale, quali meri "segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 379, nonché, da ultimo, TAR Piemonte, Torino, sez. I, 5 giugno 2018, n. 693). 

Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di OMISSIS (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Elefante, Presidente 

Pierluigi Buonomo, Referendario 

Manuela Bucca, Referendario, Estensore 


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