DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2023
Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate. (23A05069) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2023
Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle
forze di polizia e delle forze armate. (23A05069)
(GU n.216 del 15-9-2023)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni, recante «Istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16
giugno 1998, n. 191»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma
2, laddove e' stabilito al:
a) primo periodo che «Nel limite complessivo di spesa di 53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle forze di polizia e
delle forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;
b) secondo periodo che «La misura della riduzione e le modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
del numero dei destinatari.»;
c) terzo periodo che «La riduzione di cui al presente comma e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
d) quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo
da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di
disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono
incrementati dalle seguenti misure:
1) 48.050 euro per l'anno 2019;
2) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
3) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
4) 5.476.172 per l'anno 2022;
5) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;
Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso
di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.
290 del 6 dicembre 2021, con il quale nel disciplinare la riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali, di cui all'articolo art. 45, comma 2, del
decreto legislativo n. 95 del 2017, per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia per l'anno 2021, ha elevato il limite
del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974
euro;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,
numeri 56 e 57, recanti rispettivamente «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
forze armate «Triennio 2019-2021»» e «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento
militare «Triennio 2019-2021»», con i quali e' stato previsto un
incremento del trattamento economico del personale non dirigente del
Comparto difesa e sicurezza pari al 4,26% a decorrere dal 2021;
Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, il limite del
reddito complessivo da lavoro dipendente, degli aventi diritto alla
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali, da 28.974 euro a 30.208 euro, per
effetto dell'incremento del trattamento economico derivante dai
sopracitati provvedimenti di concertazione;
Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento integrativo di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 21 del 2020;
Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2023 che, in
base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di
imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente
riferito all'anno 2022 non superiore a euro 30.208, e' pari a 90.397
unita';
Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni,
coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a
legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;
Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di
spesa per l'anno 2023 pari a euro 51.650.000, recato dal citato art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;
Considerata, altresi', la necessita' di evitare disparita' di
trattamento tra il personale del menzionato Comparto, compreso il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022 con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno
e del Ministro della giustizia;
Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Destinatari della riduzione d'imposta
1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al
personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2023, che
ha percepito nell'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore a euro 30.208.
Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre
2023, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 571
euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al
comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale,
riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2023 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2023 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro della difesa
Crosetto
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2410
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