I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 12 settembre 2023, n. 40
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.
Al
Direttore generale vicario
Ai
Responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali
e, p.c.:
A:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488: "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- Legge 27 dicembre 1975, n. 780: "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale". Articolo 8.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
- D.M. 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti".
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1, comma 1126, lettera i), recante disposizioni in materia di assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), disciplinato dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023".
- D.M. 21 giugno 2023, n. 89 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione.
- D.M. 21 giugno 2023, n. 88 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
- Circ. 4 agosto 2000, n. 57 dell'Inail: "Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico".
- Circ. 14 luglio 2022, n. 26 dell'Inail: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2022".
Premessa
Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall' Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente [1] sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per l'anno 2022, non essendosi verificata la suddetta condizione, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione e agricoltura è stata approvata dal D.M. 9 giugno 2022, n. 106 e dal D.M. 15 giugno 2022, n. 108, con decorrenza 1° luglio 2022.
Per l'anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell'8,1% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114, e approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 21 giugno 2023, n. 89 e D.M. 21 giugno 2023, n. 88, relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura (allegati 1 e 2).
Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.
[1] Cfr articolo 11, comma primo, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
1. Prestazioni economiche
1.1. Rendite per inabilità permanente
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,53[2].
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima
euro 19.221,30
Retribuzione annua massima
euro 35.696,70
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima (euro 19.221,30), la retribuzione annua massima è così fissata [3]:
Comandanti e capi macchinisti
euro 51.403,25
Primi ufficiali di coperta e di macchina
euro 43.549,97
Altri ufficiali
euro 39.623,34
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95[4].
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo euro 19.221,30
massimo euro 35.696,70
Lavoratori autonomi
Su retribuzione annua convenzionale
euro 19.221,30[5]
1.2 Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industria e navigazione e agricoltura l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 11.612,92[6].
1.3 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato[7]
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 48,00
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomi
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 53,95[8]
1.4 Assegno per assistenza personale continuativa
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 632,94.
1.5 Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi [9], rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%)
SETTORE INDUSTRIA
SETTORE AGRICOLTURA
Da 50 a 59
euro 355,14
euro 444,83
Da 60 a 79
euro 498,27
euro 620,74
Da 80 a 89
euro 925,12
euro 1.065,70
Da 90 a 100
Euro 1.425,28
euro 1.510,28
100 + a.p.c.
euro 2.059,02
euro 2.143,55
[2] D.M. 21 giugno 2023, n. 89 del Ministro del lavoro e politiche sociali, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 1.
[3] D.M. 21 giugno 2023, n. 89 del Ministro del lavoro e politiche sociali, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 2.
[4] D.M. 21 giugno 2023, n. 88 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.
[5] Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori del settore industria.
[6] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lettera i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l'importo dell'assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.
[7] Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
[8] Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
[9] Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del d.P.R. n. 1124/1965 che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale [10], secondo i seguenti criteri:
2.1 Rendite per inabilità permanente
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
Per l'anno 2021 e precedenti
1,081
Per l'anno 2022 e I semestre 2023
1,000
In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95[11]
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
minimo euro 19.221,30
massimo euro 35.696,70
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982
Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993
Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993
Su retribuzione minimale del settore industria euro 19.221,30[12]
2.2 Integrazione rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2022 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
[10] Allegato 3.
[11] Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
[12] Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
3. Istruzioni operative alle sedi ai fini della riliquidazione
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale [13];
b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti [14], elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2023, dovranno essere adeguati [15] alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi [16] al 1° luglio 2023;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).
3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore
Con effetto dall'anno 2006 [17] è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2023, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; qualora le verifiche non siano state effettuate le prestazioni verranno azzerate nello stesso mese.
3.2 Pagamento e comunicazione del provvedimento di liquidazione. Indagine anagrafica.
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali, D.M. 21 giugno 2023, n. 88 e D.M. 21 giugno 2023, n. 89 sono liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di novembre 2023.
La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite
Per consentire in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione e agricoltura, vanno riferiti al 1° luglio 2023.
Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l'apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
[13] Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
[14] Legge 5 maggio 1976, n. 248.
[15] Legge 10 maggio 1982, n. 251.
[16] Circ. 11 luglio 1985, n. 41, dell'Inail.
[17] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.
Il Direttore generale
Andrea Tardiola
Allegato 1
D.M. 21 giugno 2023, n. 89
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e in particolare, l'articolo 116, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
VISTO l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 della predetta legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa;
VISTO l'articolo 124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante "Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia" concernente gli assegni continuativi mensili;
VISTO l'articolo 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;
VISTO l'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno "una volta tanto" da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall'articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha rideterminato l'importo di tale assegno;
VISTO l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante "Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
VISTO il novellato articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "Rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";
VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero";
VISTO il proprio decreto n. 106/2022 del 9 giugno 2022 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza l°luglio 2022 per il settore, fra l'altro dell'industria;
VISTA la deliberazione n. 114 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 15 maggio 2023, recante: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023" e in particolare, la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 10 maggio 2023, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 10 marzo 2023, allegate alla richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, laddove viene indicato, tra l'altro, che "non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge n. 41/1986 e che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumo dei tabacchi) accertato dall'Istat è risultato pari, per l'anno 2021 a 104,2 e, per l'anno 2022 a 112,6 (base 2015=100). Pertanto il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2023 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall'Inail è pari a 1,081 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2021 (media annua) è pari all'8,1%";
VISTA la citata relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 10 maggio 2023 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 10 marzo 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 114/2023, laddove viene indicato, tra l'altro, che dal 1° luglio 2023, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati, secondo il suddetto coefficiente (1,081), anche l'assegno per assistenza personale continuativa e l'assegno una tantum in caso di morte;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell'INAIL;
VISTA la nota prot. n. 154525 del 30 maggio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;
VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 8 giugno 2023 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento
Decreta
Articolo 1
Retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua
1. Ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - la retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 91,53 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.
2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 39.623,34 per gli altri ufficiali.
3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2021 e precedenti
1,081
anno 2022 e I semestre 2023
1,000
Articolo 2
Assegno per l'assistenza personale continuativa
1. Ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in euro 632,94.
Articolo 3
Assegno una tantum
2. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in euro 11.612,92.
Articolo 4
Assegni continuativi mensili
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,081 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
euro 355,14
dal 60 al 79%
euro 498,27
dall'80 all'89%
euro 925,12
dal 90 al 100%
euro 1.425,28
100% + a.p.c
euro 2.059,02
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche https://www.lavoro.gov.it sezione Documenti e Norme > Pubblicità legale.
Roma, 21 GIU 2023
Marina Elvira Calderone
Allegato 2
D.M. 21 giugno 2023, n. 88
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed in particolare l'articolo 234, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante "norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed integrato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
VISTO l'articolo 218 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 come sostituito dall'articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa;
VISTO l'articolo 235 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'art. 2, legge 12 marzo 1968, n. 235, recante "Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia", concernente assegni continuativi mensili;
VISTO l'articolo 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;
VISTO l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante "Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale";
VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica" convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 secondo cui "per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico";
VISTO l'articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha rideterminato l'importo dell'assegno una volta tanto;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
VISTO il novellato articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "Rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero";
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
VISTO il proprio decreto n. 108/2022 del 15 giugno 2022 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2022 per il settore agricoltura;
VISTA la deliberazione n. 114 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 15 maggio 2023, recante: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023" e in particolare, la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 10 maggio 2023, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 10 marzo 2023, allegate alla richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, laddove viene indicato, tra l'altro, che ""non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge n. 41/1986 e che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumo dei tabacchi) accertato dall'Istat è risultato pari, per l'anno 2021 a 104,2 e, per l'anno 2022 a 112,6 (base 2015=100).Pertanto il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2023 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall'Inail è pari a 1,081 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2021 (media annua) è pari all'8,1%";
VISTA la citata relazione del Direttore generale dell'INAIL del 10 maggio 2023 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 10 marzo 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 114/2023, laddove è indicato, tra l'altro, che dal 1° luglio 2023, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251 sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,081), anche l'assegno per assistenza personale continuativa e l'assegno una tantum in caso di morte;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell'INAIL;
VISTA la nota prot. n. 154525 del 30 maggio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;
TENUTO CONTO che in data 8 giugno 2023 si è tenuta la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel corso della quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento
Decreta
Articolo 1
Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
1. Ai sensi dell'articolo 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2023, in euro 29.010,95.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo Unico, o loro superstiti è di euro 19.221,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
Articolo 2
Assegno per l'assistenza personale continuativa
1. Ai sensi dell'articolo 218 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in euro 632,94.
Articolo 3
Assegno una tantum
1. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in euro 11.612,92.
Articolo 4
Assegni continuativi mensili
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,081 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
euro 444,83
dal 60 al 79%
euro 620,74
dall'80 all'89%
euro 1.065,70
dal 90 al 100%
euro 1.510,28
100% + a.p.c
euro2.143,55
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://www.lavoro.gov.it sezione Documenti e Norme > Pubblicità legale.
Roma, 21 GIU 2023
Marina Elvira Calderone
Allegato 3
Alla Circolare n. 40/2023
Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1° luglio 2023
Criteri di riliquidazione
1. Gestione industria
1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive
Le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2023 - calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate1 - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2023, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti2, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 19.221,30 ed euro 35.696,70.
Artigiani
Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo di legge fissato per la generalità dei lavoratori, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e, quindi, da assimilare alle effettive.
Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva")3.
1 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116.
2 D.M. 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione.
3 Circ. 23 ottobre 1996, n. 70 dell'Inail.
1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali
Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2023, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 19.221,30 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2023 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 35.696,70.
Studenti e alunni
In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 2023 - conformemente a quanto disposto4 - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail del 14 luglio 2022, n. 26 valide fino al 30 giugno 2023:
a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 19.222,96;
b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti: euro 20.234,45
c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro 21.921,98.
Lavoratori portuali
Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:
a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica5.
Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2023, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2022; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 35.696,70 e sul minimale di euro 19.221,30;
b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica.
Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro 35.696,706;
c) rendite relative a:
- lavoratori portuali del ramo industriale;
- carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova;
- lavoratori del porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica;
- lavoratori merci varie;
Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro 35.696,70.
4 Decreto ministeriale 12 dicembre 1968, articolo 2.
5 Decreto ministeriale 13 novembre 1987 e Circ. 17 ottobre 1988, n. 52 dell'Inail.
6 Cfr. lettera alle strutture territoriali 12 dicembre 1996.
Allievi di corsi aziendali
Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,307.
Lavorazioni meccanico-agricole
Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate8 sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30.
Lavori domestici e familiari
Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta.
Qualora le Sedi evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.
Familiari partecipanti all'impresa familiare
Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare9, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,081) alla retribuzione convenzionale giornaliera in essere al 1° luglio 2022, pari a euro 64,33, se più favorevole, sul minimale di euro 19.221,30.
Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati
Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali10, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria.
Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi
Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30.
7 Decreto ministeriale 26 ottobre 1970.
8 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo I.
9 Circ. 30 giugno 1989, n. 42 e Circ. 27 aprile 1990, n. 24 dell'Inail.
10Circ. 29 maggio 2023, n. 21 dell'Inail.
2. Gestione agricoltura
Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 6 della presente circolare.
Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 29.010,95.
3. Gestione per conto dello Stato
I criteri di riliquidazione sopra descritti sono applicati11 alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo12, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.
In particolare si precisa che:
3.1 le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania13 sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30;
3.2 le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato14;
3.3 le rendite agli studenti di scuole o Istituti di istruzione statale15 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
3.4 le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 19.221,30) e del massimale (euro 35.696,70) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della relativa convenzione16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 29.010,95);
3.5 le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30.
Per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti di ciascun anno, entro i nuovi limiti minimo e massimo;
3.6 le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont17 sono riliquidate come segue:
- a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro18;
- per coloro la cui retribuzione non è stata determinata, a suo tempo, ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni19, secondo i seguenti criteri:
a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 19.221,30;
b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro 19.221,30 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 35.696,70;
c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 19.221,30;
3.7 le rendite attribuite:
- ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 196820;
- ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 196821;
- ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 197022;
- ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo23;
- ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria24;
sono riliquidate come segue:
- per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, si applica la rivalutazione con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70;
- per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 29.010,95;
- per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati addetti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 19.221,30, o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 35.696,70;
b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e vivevano in ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 29.010,95;
c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non vivevano in ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 19.221,30.
11 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 190.
12 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 127.
13 Legge del 10 maggio 1982, n. 251, articolo 10.
14 D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 320, e successive modifiche.
15 Decreto ministeriale 12 dicembre 1968.
16 Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia e Circ. 28 febbraio 1980, n. 10 dell'Inail.
17 Legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22.
18 Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
19 Decreto ministeriale 5 febbraio 1966.
20 Decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
21 Legge 12 febbraio 1969, n. 6.
22 Legge 12 dicembre 1970, n. 979.
23 L. 26 maggio 1971, n. 288.
24 L. 23 marzo 1973, n. 36.
3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 197625 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,3026;
3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 198027 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.10 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme28 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.11 le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 198729 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.12 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 199430 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.13 le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva31 sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
25 Legge 29 maggio 1976, n. 336, e legge 30 ottobre 1976, n. 730.
26 Legge 29 maggio 1976, n. 336, articolo 39.
27 Legge 22 dicembre 1980, n. 874.
28 Legge 21 novembre 1985, n. 662.
29 Legge 19 novembre 1987, n. 470.
30 Legge 21 gennaio 1995, n. 22.
31 Circ. 2 settembre 1981, n. 42 dell'Inail.
32 Legge 19 ottobre 1970, n. 744, e decreto ministeriale 6 novembre 1973.
3.14 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari32 sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30 o sulla retribuzione di euro 29.010,95 prevista per il settore agricoltura, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circ. 30 novembre 1970, n. 113 e Circ. 2 gennaio 1975, n. 1 dell'Inail.
Pertanto, qualora l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria di euro 19.221,30 o alla retribuzione convenzionale di euro 29.010,95 per il settore agricoltura, le medesime rendite devono essere integrate dalle Sedi, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;
3.15 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio33 sono soggette all'operatività dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 35.696,70.
La riliquidazione deve essere operata dalle Sedi come di seguito indicato:
- per le rendite per le quali, al 1° luglio 2023, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita e quella erogata dall'Agence fédérale des risques professionnels;
- per le rendite unificate34 attualmente segnalate come "prestazioni particolari"35.
Le stesse Sedi devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° luglio 2023, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.
33 Legge 27 luglio 1962, n. 1115.
34 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80.
35 Lettere alle Direzioni regionali 23 luglio 1998 e 1° dicembre 1998.
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