DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121
Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria
e limitazioni della circolazione stradale. (23G00131)
(GU n.213 del 12-9-2023)
Vigente al: 13-9-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in
particolare l'articolo 37;
Ritenuta la necessita' di assicurare la piena esecuzione delle
sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre
2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa
C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati
raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione
delle emissioni inquinanti;
Ritenuta, dunque, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni affinche' le suddette Regioni provvedano
all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualita' dell'aria,
apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti
attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione
stradale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa
C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad
aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria, modificando ove
necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei
risultati prodotti dalle iniziative gia' assunte per la riduzione
delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal comma 2.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni
possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel
periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno,
anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2
e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a
far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone
la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative
deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via
prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un
adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone
presso le quali risulta superato uno o piu' dei valori limite del
materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere
dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle
autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad
alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» e' inserita nei piani
della qualita' dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che
adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente
provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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