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sabato 2 settembre 2023

Tar 2023- impiegato quale addetto all'ufficio denunce non riponeva la dovuta attenzione alle pratiche in trattazione, ritardando, senza giustificato motivo

 

Tar 2023- impiegato quale addetto all'ufficio denunce non riponeva la dovuta attenzione alle pratiche in trattazione, ritardando, senza giustificato motivo


T.A.R. Campania Omissis Sez. VI, Sent., (ud. 20/07/2023) 30-08-2023, n. 4918 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4385 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale in carica; il Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Omissis, via Diaz 11; 

per l'annullamento 

1.- della determinazione di rigetto nr. -OMISSIS- prot.llo datata 30.08.2019 e notificatagli in data 31.08.2019 del Comando Gruppo Carabinieri di Omissis; 

2.- del provvedimento nr. -OMISSIS- di prot.llo reso dal Comando Compagnia Carabinieri di Omissis Omissis - datato 03.05.2019, e notificatogli in data 07.05.2019; 

3.- della contestazione degli addebiti nr. -OMISSIS- di prot.llo datata 07.02.2019 e notificatagli in data 22.02.2019 del Comando Compagnia Carabinieri di Omissis Omissis; 

4.- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, ed in quanto lesivi dei diritti del ricorrente. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Campania; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 luglio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Rappresenta il ricorrente che in data 22 febbraio 2019, il Comando Compagnia Carabinieri di Omissis Omissis notificava nei suoi confronti la contestazione degli addebiti nr. -OMISSIS- di prot.llo datata 07.02.2019 con la quale veniva informato dell'avvio di un procedimento disciplinare essendogli contestato il seguente addebito : "impiegato quale addetto all'ufficio denunce non riponeva la dovuta attenzione alle pratiche in trattazione, ritardando, senza giustificato motivo, la lavorazione e la predisposizione per l'inoltro di alcune comunicazioni di notizia di reato all'a.g. competete, tra cui emerge una querela ricevuta e ratificata il 15.11.2018 risultata ancora pendente alla data del 25.01.2019". 

In tale condotta l'amministrazione ravvedava la violazione degli artt. 713, 716 e 734 del D.P.R. n. 90 del 2010.". 

Il procedimento disciplinare si concludeva con il Provv. n. -OMISSIS- datato 3 maggio 2019, con la quale veniva inflitta al carabiniere la consegna di gg.2(due). 

L'interessato presentava ricorso gerarchico al Comandante del Gruppo Carabinieri di Omissis che, tuttavia, veniva respinto. 

Con il ricorso in esame sono impugnati gli atti del procedimento disciplinare avverso i quali il ricorrente propone articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere. 

Deduce il ricorrente che non è dato comprendere quali siano le denunce - querele non evase tra le pratiche così come indicate a pagina 2 della Det. n. -OMISSIS- del 30 agosto 2019 oggetto della sua negligenza a parte quella espressamente indicata. 

Rileva peraltro il ricorrente che, nella data indicata nel provvedimento impugnato ovvero il 25.1.2019, egli era a riposo settimanale ed inoltre che dal 15.11.2018 al 25.1.2019 egli era stato assente giustificato per 41 giorni e, quindi, non avrebbe potuto aver contezza di tutto quanto accaduto all'interno della propria caserma di appartenenza durante la sua assenza. 

L'amministrazione ha depositato atti e relazione di servizio chiedendo che il ricorso sia respinto. 

Il ricorso è fondato. 

Nella sua produzione documentale, l'amministrazione non ha fornito elementi idonei ad individuare con adeguata precisione i presupposti di fatto che hanno determinato la sanzione disciplinare. 

Ed invero, ciò che emerge dagli atti è la circostanza che effettivamente risulta ritardata la trasmissione di una denuncia acquisita dal ricorrente ma per il resto la sanzione risulta inflitta sul presupposto di omissioni e negligenze genericamente richiamate. 

In questo contesto, l'entità della sanzione risulta effettivamente sproporzionata tenendo conto della lieve entità dei ritardi e della circostanza dedotta dal ricorrente e non contestata dall'amministrazione, di essere stato assente per lungo periodo dall'ufficio ed anche, per un certo tempo, addetto ad ulteriori compiti. 

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 

Così deciso in Omissis nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Passoni, Presidente 

Gianluca Di Vita, Consigliere 

Angela Fontana, Consigliere, Estensore 


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