Ministero dell'internoCirc. 21-5-2012 n. 4113
Regno Unito, Irlanda e Danimarca: corretta applicazione della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, così come recepita dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Circ. 21 maggio 2012, n. 4113 (1).
Regno Unito, Irlanda e Danimarca: corretta applicazione della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, così come recepita dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Sono pervenuti a questa Direzione centrale numerosi quesiti formulati da codesti Uffici di frontiera, con i quali è stato chiesto di chiarire se ai viaggiatori stranieri provenienti dal Regno Unito, dall'Irlanda e dalla Danimarca, muniti di un titolo di soggiorno di lunga durata o anche a tempo indeterminato, concesso da questi stessi Paesi dell'Unione, possano essere applicate le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; in particolare, è stato chiesto di precisare se tale categoria di persone possa fare ingresso sul territorio nazionale in esenzione del visto, in forza della previsione normativa contenuta negli articoli 9, comma 12 [1] e 9-bis, comma 5 [2], del novellato D.Lgs. n. 286/1998 [3].
Al riguardo, va evidenziato che, in considerazione di quanto esplicitamente rilevato nei considerando 25 e 26 della direttiva 2003/109/CE, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipando all'adozione della suddetta norma comunitaria, non sono vincolati da essa né, pertanto, sono soggetti alla relativa applicazione.
Proprio in forza di tale principio, sui titoli di soggiorno di lunga durata o anche a tempo indeterminato, esibiti da tale categorie di stranieri, non è mai riportata, nella rubrica tipo permesso, l'iscrizione soggiornante di lungo periodo - CE, specificamente prevista dall'articolo 8, comma 3 della stessa direttiva, nei casi di puntuale attuazione.
Ciò detto, si rende necessario precisare che per la corretta applicazione delle previsioni contenute negli articoli 9, comma 12 e 9-bis, comma 5, del richiamato D.Lgs. n. 286/1998, si dovrà sempre tener conto sia dei principi sanciti nei considerando 25 e 26 della direttiva 2003/109/CE che delle norme, di carattere generale, contenute nella sezione 1.1 e seguenti, della Raccomandazione della Commissione 06/11/2006 che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (aggiornato al maggio 2012)
Attesa la particolare rilevanza della tematica, si invitano i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera a voler estendere, con urgenza, il contenuto con attribuzioni di polizia di frontiera.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore centrale
Rodolfo Ronconi
[1] Cfr. con il comma 12 dell'articolo 9 che prevede: "..., il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale...";
[2] Cfr. con il comma 5 dell'articolo 9-bis che prevede: "5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione del visto...".
[3] Come noto, queste parti sono state introdotte dall'articolo 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
Dir. 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE
D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9-bis
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