Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro, Sent., 13-02-2024
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli - sez. lavoro - I unità - nelle persone dei (...) dott. (...) - Presidente rel. est. dott. (...) dott. (...) riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 06/12/2023 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3100 dell'anno 2022 cui è riunito il nrg. 3107/2022 TRA (...) n. il (...) in (...) rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. (...) presso lo studio del quale, in (...) alla (...) n.24, è elettivamente domiciliato (...) E MINISTERO DEL (...) - (...) SICUREZZA in persona del (...) pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via (...) n. 11, domicilia per legge (...)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il (...) ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in data (...) con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere e di condanna del Ministero dell'(...) alla corresponsione di tutti i benefici di legge.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che le menomazioni riportate da esso appellante nell'episodio del 23 giugno 1991 fossero da ascrivere ad un evento accidentale.
Dagli atti depositati in giudizio, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non risultava alcun elemento fattuale che potesse giustificare una simile ricostruzione né poteva ignorarsi che esso (...) era stato riconosciuto invalido per servizio ed aveva beneficiato dell'equo indennizzo per lesioni dipendenti da causa di servizio .
Ha evidenziato, inoltre, che, anche alla luce della consulenza medico legale espletata nel giudizio di primo grado, dovevano ritenersi dimostrati tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed ha concluso chiedendo che fosse dichiarato che l'invalidità permanente, conseguenza diretta delle infermità contratte a seguito dell'evento del 23.6.1991 era pari al 36% con conseguente obbligo all'inserimento di esso appellante nell'elenco ex art.3 comma 3 D.P.R. n. 243 del 2006 tenuto dal Ministero della (...) ai fini della concessione dei benefici assistenziali.
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarato il suo diritto al riconoscimento di tutti i benefici assistenziali e previdenziali di legge previsti per tale categoria di vittime in rapporto al grado di invalidità accertata e specificamente: - la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. n. 206 del 2004 - l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 elevato dall'art. 4 comma 238 L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) come esteso dal D.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere dalla data dell'evento 23.06.1991; - lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L. n. 206 del 2004 con la decorrenza ex art. 2 comma 105 L. n. 244 del 2007 per gli eventi anteriori, 01.01.2008, e da valere a vita; - il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. n. 206 del 2004 ex art. 4 comma I lett. C D.P.R. n. 243 del 2006; - il beneficio di cui all'articolo 1 della L. 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. n. 244 del 2007; - il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. n. 206 del 2004, come esteso dall'art. 4 D.P.R. n. 243 del 2006; - il diritto all'esenzione (...) sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005 ex. art. 1, comma 211, L. 11 dicembre 2016, n. 232, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, il Ministero ha ribadito che, contrariamente a quanto affermato dal (...) non ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 3 della L. n. 629 del 1973, 1 e 3 della L. n. 466 del 1980 e 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005. (...), infatti, non aveva operato in condizioni ambientali tali da innalzare i rischi di invalidità, rispetto a quelli che generalmente sono riconducibili allo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto.
La sussistenza della causa di servizio , inoltre, risultava irrilevante ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere riconosciuto ai soggetti che abbiano contratto malattie invalidanti nel corso di servizi inerenti al loro impiego, in relazione ai compiti specifici che erano stati loro affidati.
La causa di servizio , infatti, riguarda eventi verificatisi durante il servizio ovvero in dipendenza di esso, ma che non sono necessariamente direttamente connessi alle attività svolte dall'operatore pubblico o privato.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello con condanna del (...) alla rifusione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 12 luglio 2023 la Corte ha disposto la riunione a questo dell'identico ricorso iscritto al nrg. 3107/2022 per ovviare alla ritardata iscrizione informatica del gravame.
Depositata documentazione, alla odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo. (...) proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Con orientamento ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 10791/2017 e 26012/2018 ma anche nn. 23300/16, 23396/16 e 759/17) il Giudice di legittimità ha qualificato i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005, come diritto soggettivo - e non interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura.
I commi 562-565 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere.
Queste ultime sono così definite nel comma 563: Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.".
Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze in discorso.
A sua volta il regolamento - poi emanato con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni.
Sostiene la difesa del Ministero che, nel caso di specie, non ricorrano le condizioni di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 L. n. 266 del 2005, poiché la condizione di "vittima del dovere" cui conseguono i benefici richiesti dal (...) sussiste soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario e istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituendo quid pluris rispetto alla situazione che dà luogo al riconoscimento della causa di servizio . (...) la sopra citata giurisprudenza di legittimità la ricostruzione, recepita anche dalla gravata sentenza, non può essere condivisa.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. D.P.R. n. 243 del 2006 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle ... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente e le particolari condizioni ambientali od operative le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Su tali basi la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio ... per le particolari condizioni ambientali od operative.
Nel caso in esame, invece, deve applicarsi il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui l'odierno appellante ha riportato l'invalidità a seguito di un sinistro occorsogli mentre identificava dei giovani che tentavano di forzare la serratura di un'auto in sosta.
Le circostanze di fatto ed in particolare il verificarsi della lesione nel corso di svolgimento di compiti di istituto sono state ricostruite dallo stesso Ministero nel corso della istruttoria per la concessione dell'equo indennizzo.
In particolare, il (...) del (...) con Provv. del 23 giugno 1992 ha confermato che il (...) pur non essendo espressamente comandato in servizio, era intervenuto per fermare alcuni giovani che si accingevano a consumare un furto.
Ancora, nel febbraio 1994, il (...) dell'(...) ha riconosciuto al (...) la indennità speciale prevista per le lesioni dipendenti da eventi connessi ai compiti di istituto.
Dunque, non può condividersi la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostrata la sussistenza dell'unico presupposto previsto dalla legge per il caso che qui ne occupa: il verificarsi dell'evento lesivo in corso di attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità.
Per altro, il Provv. amministrativo del 28 gennaio 2016 impugnato dal (...) e la stessa difesa dell'appellato, sono incentrati sulla necessità di un rischio ulteriore rispetto a quello proprio del servizio espletato dall'appellante e sulla irrilevanza, proprio per questa ragione, del riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio.
Non si dubita, per contro, del fatto come ricostruito nel corso dei plurimi procedimenti amministrativi attivati dal (...) All'appellante, dunque, in riforma della gravata sentenza, deve riconoscersi lo status di vittima del dovere e, previo inserimento nell'elenco ex art. 3 D.P.R. n. 243 del 2006, devono essergli corrisposti i benefici previsti dalla legge. Nel corso del giudizio di primo grado, è stata accertato il grado di invalidità derivante dalla lesione riportata dal (...) né nell'odierno giudizio di appello è stato censurato l'operato del consulente medico legale.
Deve, pertanto, in accoglimento del primo capo di domanda dichiararsi che la invalidità conseguente alle lesioni è pari al 36% e che la speciale elargizione ex art. 5 della L. n. 206 del 2004 deve essere commisurata alla detta percentuale. (...) compete, altresì, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, l'assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407 del 1998 nonché, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 della legge della L. n. 206 del 2004.
Competono, infine, i benefici dell'assistenza psicologica, dell'esenzione ticket e dell'esenzione irpef sui benefici erogati, come per legge.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai (...) 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P.Q.M.
La Corte così provvede: - accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto di (...) previo inserimento nell'elenco ex art. 3 D.P.R. n. 243 del 2006 a percepire - la speciale elargizione ex art. 5 della L. n. 206 del 2004 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità pari al 36% - l'assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407 del 1998 con decorrenza dal 1 GENNAIO 2006; - lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 della legge della L. n. 206 del 2004 dal 1 GENNAIO 2008 ed a fruire, altresì, dell'assistenza psicologica, dell'esenzione ticket e dell'esenzione irpef sui benefici erogati, come per legge; - condanna il Ministero dell'(...) alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in Euro 4.407,50 per il giudizio di primo grado ed in Euro 3.473,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. E. (...) anticipatario
Così deciso in Napoli, il 6 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2024.
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