Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 15-11-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15/11/2023, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n. 31468/2022 r.g.l., vertente
TRA
xx
OGGETTO: Fondo per l'operatività del soccorso pubblico e assegno di specificità
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione, depositato il 10.10.2022, il sindacato in epigrafe indicato ha riassunto, innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 353 c.p.c. il giudizio promosso per:
- l'accertamento della illegittimità e/o della nullità degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 47 del 2018 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b), del D.P.C.M. del 14 dicembre 2018
- la condanna del datore pubblico, previa disapplicazione delle predette norme, a destinare le risorse derivanti dal "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" ex art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017 alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego dei soli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualifiche e ruoli, svolgono i compiti tecnico-operativi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 217 del 2005 "senza alcuna discriminazione e/o disparità di trattamento, al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del loro lavoro,…";
- in via subordinata, l'accertamento della illegittimità e/o della nullità degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 47 del 2018 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b), del D.P.C.M. del 14 dicembre 2018 e, previa disapplicazione di tali norme, la condanna del datore di lavoro pubblico a destinare le risorse derivanti dal "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" ex art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017 "anche per il riconoscimento dell'assegno di specificità ai Vigili del fuoco di cui al Titolo I, d.lgs. n. 217/’05, con anzianità di servizio inferiore ai 14 anni".
È stato esposto in fatto quanto segue:
- con il D.P.C.M. 14 febbraio 2018 sono state individuate le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" istituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017;
- il sindacato ricorrente si è rifiutato di sottoscrivere l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco allegando puntuali ed articolate note a verbale;
- approvata l'ipotesi di accordo, questa è stata recepita con D.P.R. n. 47 del 2018.
Ciò esposto e considerato quanto segue:
- le finalità dichiarate del "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" sono quelle di valorizzare economicamente il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha visto accrescere funzioni e responsabilità nell'ambito del soccorso pubblico e di finanziare il riordino delle carriere e dei ruoli del personale;
- ad oggi, fatta eccezione per gli ex appartenenti al Corpo forestale dello Stato confluiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ordinamento non è stato interessato da alcun riordino delle carriere;
- logica conseguenza di ciò è che le risorse del Fondo debbano essere utilizzate esclusivamente per valorizzare economicamente il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mentre esse sono state destinate dal datore di lavoro pubblico "anche al personale appartenente ai ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 217 del 2005" che, in particolare, non svolge compiti di natura operativa, non ha qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e non è esposto a rischi;
- inoltre, l'art. 4 del D.P.R. n. 47 del 2018 introduce, ai fini dell'assegno di specificità, una "illegittima e discriminatoria 'soglia di sbarramento’ relativa all'anzianità maturata (14 anni di servizio)" cosicché i vigili del fuoco operativi con meno di 14 anni di servizio non potranno percepire l'assegno e si vedranno discriminati rispetto al personale amministrativo-contabile in possesso del predetto requisito;
- la Relazione illustrativa al D.P.C.M. 14 febbraio 2018 ha rimarcato che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97 del 2017, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha assunto un ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi;
- viceversa, parte delle risorse del "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" sono state destinate all'incremento della c.d. indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 3 del D.P.R. n. 47 del 2018); si evidenzia, peraltro, che il calcolo dell'incremento non è ispirato a principi di proporzionalità rispetto all'indennità di rischio,
parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate.
Il giudice di primo grado originariamente adito, con sentenza n. 10317/2019 pubblicata il 21 novembre 2019, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3164/2022 del 15.7.2022, ha, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. con rimessione delle parti al primo giudice.
Quindi, riassunto il giudizio e instaurato ritualmente il contraddittorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza della Repubblica, la F.C., la U.I.L. e la F.C. si sono costituiti in giudizio mentre "C.V." e la "U.P." non si sono costituiti in giudizio.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno fatto rilevare quanto segue:
- a dispetto di quanto sostiene parte ricorrente, l'art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017 non pone alcuna esclusione dai benefici retributivi per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche e ciò si evince dalla lettera della disposizione ("Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale…"); resta escluso soltanto il personale con qualifica dirigenziale per espressa statuizione contenuta nel comma 4, lett. a), del citato art. 15 D.Lgs. n. 97 del 2017;
- i criteri di attribuzione per realizzare l'incremento delle componenti retributive diverse dal trattamento stipendiale vengono rinviati ed affidati ad una "definizione mediante procedure negoziali, evidenziando così il carattere di autodeterminazione che si vuole lasciare alla contrattazione sindacale, nella manifesta consapevolezza che le misure economiche per retribuire ruoli e responsabilità del personale dell'apparato organizzativo possono essere compiutamente e attentamente valutate, nelle logiche di dettaglio, sono dalle amministrazioni pubbliche coinvolte e dalle Sigle sindacali di rappresentanza dei dipendenti del Corpo";
- del resto, tutte le misure contenute nei vari commi del citato art. 15 D.Lgs. n. 97 del 2017 sono ispirate da una logica di applicazione generalizzata;
- al contrario, ad es., l'art. 1, comma 680, L. n. 205 del 2017 che prevede ulteriori risorse per il Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indica espressamente, quale criterio di attribuzione, lo svolgimento di "servizi operativi" con "riflessa esclusione, dall'alveo degli aventi diritto, del personale non direttamente coinvolto negli stessi";
- il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche è una "componente organica ed essenziale per il raggiungimento delle missioni istituzionali" affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipando, infatti, a "svariate attività che devono necessariamente accompagnare gli interventi operativi di soccorso" caratterizzandosi, come spesso questi, per urgenza, durata e imprevedibilità;
- riguardo all'assegno di specificità di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 47 del 2018, la c.d. "soglia di sbarramento" risulta concepita "in relazione al raggiungimento di un significativo grado di esperienza e pratica applicativa che può essere conseguita solo dopo un certo numero di anni di servizio".
La Presidenza della Repubblica ha eccepito l'assoluto difetto di legittimazione passiva in quanto il decreto di cui si discute è stato "emanato nel mero esercizio del potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale sugli atti di altri organi o autorità" ai quali soltanto spetta la legittimazione passiva.
L'U.I.L. ha fatto rilevare, preliminarmente:
- l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del sindacato ricorrente, legittimato ad agire in giudizio per far valere: "… soltanto… interessi suoi propri ed esclusivi, e non già di singoli suoi associati, e ciò in conformità alla regola generale di cui all'art. 81 c.p.c."; si evidenzia che il C. non agisce a tutela di un interesse proprio né dimostra di agire a difesa di un interesse perseguito statutariamente e, peraltro, i motivi di doglianza pongono il ricorrente "in una posizione di concreto conflitto di interessi con le categorie di dipendenti che esso afferma di rappresentare";
- in subordine, l'inammissibilità della domanda di condanna del datore pubblico essendo la ripartizione del "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" rimessa alla dinamica delle relazioni sindacali.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda per i seguenti motivi:
- perché l'affermazione secondo cui "l'ordinamento non è stato interessato da alcun riordino delle carriere di tutto il personale del Corpo" è smentito dal D.Lgs. n. 127 del 2018, rubricato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252"";
- perché il servizio di "soccorso pubblico" è una prerogativa istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, quindi, di tutto il personale che ne faccia parte, quali che ne siano il ruolo e la qualifica;
- la funzione di supporto del personale amministrativo rispetto ai compiti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco emerge da una serie di disposizioni normative, tra cui l'art. 68 del D.Lgs. n. 217 del 2005;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017 sulla istituzione del Fondo de quo non opera alcuna distinzione nell'ambito del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, nel disciplinare la destinazione del Fondo, dispone che esso possa essere rivolto "anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo";
- quanto all'assegno di specificità, parte ricorrente "non tiene conto che all'anzianità di servizio corrispondono maggiori livelli diresponsabilitàche, nel limite delle risorse a disposizione, la volontàdelle parti sociali trattanti era libera di valorizzare".
F.C. ha eccepito la carenza di interesse ad agire del sindacato ricorrente e l'infondatezza dell'azione con identiche argomentazioni aggiungendo la incensurabilità degli accordi negoziali nelle materie riservate alla contrattazione integrativa e decentrata incontestata essendo la procedura negoziale e non sussistendo al riguardo norme inderogabili.
F.C. ha eccepito, in special modo, la incensurabilità dell'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'Amministrazione pubblica stipulante se non limitatamente alla sua manifesta irragionevolezza e, nel resto, la infondatezza del ricorso con rilievi del tutto analoghi a quelli degli altri sindacati resistenti.
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.
La controversia verte, da un lato, sulla destinazione delle risorse del "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" istituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017 anche al personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del D.P.R. n. 47 del 2018 che ha recepito l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo e, dall'altro lato, sulla "soglia di sbarramento" consistente nella anzianità di servizio "pari o maggiore di 14 anni" prevista per l'assegno di specificità attribuito all'intero personale non direttivo e non dirigente del Corpo a decorrere dal 1.10.2017.
1. Sulla legittimazione attiva del sindacato ricorrente, è opportuno richiamare la sentenza n. 4/2019 resa dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ove si legge:
"Costituisce,…, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeno comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.
Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge…".
Nel caso di specie, è ragionevole dubitare della legittimazione del sindacato ricorrente attesi il tipo di azione, a tutela di una parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale "operativo", e la previsione dell'art. 3, n. 1), dello Statuto del S.A. denominato "C." secondo la quale fra gli scopi del sindacato rientra, anzitutto, quello di "rappresentare gli interessi di tutto il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" (all. 1 al fasc. U.I.L.).
È allora evidente che il personale non operativo, ovvero quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, assume la veste di parte controinteressata potendo astrattamente far valere, contro la posizione del sindacato, la legittimità degli atti impugnati.
2. Pur a prescindere da tale rilievo, la domanda del C. si rivela infondata.
Circa il presunto contrasto fra il D.P.R. n. 47 del 2018 e l'art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017, si osserva quanto segue.
L'art. 15 D.Lgs. n. 97 del 2017 del D.Lgs. da ultimo cit., comma 1, ha istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico" al fine di "valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento".
Si prevede, inoltre, al comma 4, che "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della L. 7 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:
a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti; …".
È stato, quindi, emanato, in ossequio all'ultima previsione, il D.P.C.M. 14 febbraio 2018 che ha definito le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili (all. 1 al fasc. ricorrente).
Poi, con il D.P.R. n. 47 del 2018, è stata recepita l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego sottoscritta, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 217 del 2015, in data 27.2.2018 tra la delegazione di parte pubblica e alcune organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale (più esattamente, F.C., U.P., F.C. e C.V.); l'ipotesi non è stata, viceversa, sottoscritta da C. e U.P.V. (all. 3 al fasc. ricorrente).
L'accordo è stato raggiunto all'esito dell'espletamento della procedura di negoziazione disciplinata dagli artt. 136 e sgg. del D.Lgs. n. 217 del 2005.
In effetti, fra le materie che possono formare oggetto della procedura negoziale rientra, giusta la previsione dell'art. 138, comma 1, lett. a), del D.Lgs. prima cit., "il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati".
L'iter procedurale è scandito dall'art. 139 stesso Decreto e prevede la sottoscrizione di una ipotesi di accordo tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali che rappresentino il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale per più del 50% del dato associativo, l'approvazione dell'ipotesi da parte del Consiglio dei ministri una volta verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali dissenzienti e culmina nell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
La disciplina che deriva dal procedimento negoziale ora sommariamente descritto ha "durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa" (art. 136, comma 2, D.Lgs. n. 217 del 2005).
3. Ciò premesso sul piano normativo, si sostiene in ricorso che gli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 47 del 2018 violino l'art. 15 D.Lgs. n. 97 del 2017.
L'art. 2 riguarda l'incremento mensile lordo, a decorrere dal 1.10.2017, dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative.
Si dispone, contestualmente, all'art. 3, l'incremento dell'importo mensile lordo dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'art. 4, infine, riguarda l'assegno di specificità attribuito, a decorrere dal 1.10.2017, all'intero personale "in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Gli importi sono differenziati, oltreché in ragione delle qualifiche, in ragione dell'anzianità di servizio, a partire da un minimo di 14 anni; gli importi crescono al raggiungimento dell'anzianità di 22 anni ed al raggiungimento dell'anzianità di 28 anni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si provvede - così, all'art. 8 del d.P.R. - attraverso l'utilizzo delle disponibilità del predetto "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico". Il sindacato ricorrente contesta, come si è visto, la destinazione di parte delle risorse del Fondo all'incremento dell'indennità mensile di cui beneficia il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, illegittimamente ed irragionevolmente sottratta al personale che espleta compiti operativi.
La censura si basa, essenzialmente, su alcuni elementi letterali e teleologici, in particolare:
- sulla denominazione del Fondo, "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico";
- sul fatto che le risorse del Fondo sono utilizzate al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti anche agli accresciuti compiti di natura operativa, resi, altresì, in contesti emergenziali ed al fine di finanziare "ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (così, ai commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 97 del 2017); quanto alla prima finalità, nella Relazione illustrativa al D.P.C.M. 14 febbraio 2018 di riparto del Fondo si fa riferimento all'ampliamento, per effetto del D.P.R. n. 47 del 1997, della sfera di competenza operativa del Corpo, anche derivante dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, con il correlato "rilevante incremento dei rischi e delle responsabilità" ed all'assunzione da parte del Corpo di un ruolo di "coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi" (all. 4 al fasc. ricorrente); quanto alla seconda, si deduce che, ad eccezione degli ex appartenenti al Corpo forestale dello Stato, l'ordinamento "non è stato interessato da alcun riordino delle carriere di tutto il personale del Corpo" (così, a pg. 5 del ricorso).
Come correttamente osservano, con omogeneità di accenti, le parti convenute, incontestata la procedura di negoziazione di cui al D.Lgs. n. 217 del 2005, non si ravvisa il denunziato vizio di legittimità.
L'art. 15 del D.Lgs. n. 97 del 2017, nel dichiarare la principale finalità del "Fondo per l'operatività del soccorso pubblico", quella di "valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", non distingue affatto tra il personale che espleta funzioni tecnico-operative e il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.
Allo stesso modo, il D.P.C.M. 14 febbraio 2018 allorché allude, nel preambolo, alle misure "tese all'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, da erogarsi al personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,..", senza distinzioni o specificazioni di sorta. Né alcuna distinzione o specificazione è dato rinvenire all'art. 1 del d.P.C.M. che definisce il suo perimetro di applicazione in riferimento al "personale non direttivo e non dirigente e al personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico"" ovvero all'art. 2 che ripartisce la dotazione del Fondo tra "personale non dirigenziale" e "ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e sottolinea la valorizzazione "prioritaria", non esclusiva, nelle procedure negoziali:
- dell'ampliamento delle competenze e dell'implementazione delle responsabilità professionali del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del D.Lgs. n. 97 del 2017, "attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del predetto personale all'interno del medesimo Corpo";
- dei "compiti di natura operativa" e delle "condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennità di rischio e mensile".
I dati letterali non autorizzano, pertanto, alcuna esclusione dal programma di valorizzazione economica nel senso auspicato dal C..
Ciò è tanto più vero se si considera che, al contrario, il legislatore ha inteso, al comma 4, lett. a), del menzionato art. 15, escludere dall'incremento del valore delle componenti retributive, "diverse dal trattamento stipendiale", finanziate con risorse a carico del Fondo, il personale "appartenente ai ruoli dei dirigenti".
È, questa di cui s'è parlato, un'applicazione del noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
È, poi, sintomatico della portata generale dell'art. 15 l'utilizzo dell'avverbio "anche" a fianco dello "scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo"; si legge, cioè, al comma 4, lett. a), che, in sede di individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, l'emanando d.P.C.M. possa prevedere l’"incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali…, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti" (sottolineatura nostra). L'inciso non avrebbe ragion d'essere se la portata dell'art. 15 fosse circoscritta al personale impiegato in compiti operativi.
Può, dunque, ragionevolmente negarsi l'esclusiva destinazione del Fondo alla valorizzazione del personale che espleta compiti di natura operativa.
F.C., con sintesi felice, osserva che "il legislatore ha rimesso espressamente all'adottando D.P.C.M. la possibilità di prevedere incrementi delle componenti retributivediverse dal trattamento stipendiale, da erogarsi secondo modalità da definire in sede di contrattazione, sulla base di criteri rimessi alla stessa contrattazione, prevedendo possibilità di valorizzare anche i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti. Unici soggetti esclusi dal beneficio, gli appartenenti al ruolo dirigenziale" (così, a pg. 8 della relativa memoria di costituzione).
È stato anche opportunamente posto in evidenza che l'incremento dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative è sensibilmente superiore all'aumento dell'indennità mensile disposto per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (in base alle rispettive tabelle di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 47 del 2018, l'indennità di rischio per l'anno 2017 è compresa fra un importo mensile minimo di Euro 508,02, qualifica di "Vigile del fuoco", e un importo massimo di Euro 779,66, qualifica di "Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con scatto convenzionale", mentre l'indennità mensile per lo stesso anno è compresa fra un importo mensile minimo di Euro 290,39, qualifica di "Operatore", e un importo massimo di Euro 446,12, qualifica di "Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzionale").
Proprio questa forbice indica la maggior valorizzazione del personale che espleta compiti operativi in funzione dei rischi ad essi correlati.
Non vi è, dunque, alcun elemento che possa supportare l'esclusione dall'impiego delle risorse del Fondo di altra parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oltre il personale "appartenente ai ruoli dei dirigenti".
Sarebbe, del resto, irragionevole una tale esclusione considerato il supporto imprescindibile che alle funzioni operative reca il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.
La peculiarità delle condizioni di impiego anche di tale personale risalta evidente altresì dall'art. 85 del D.Lgs. n. 217 del 2005, nel testo originario, che recita:
"1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.".
Il nuovo art. 68 del D.Lgs., a seguito delle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 127 del 2018, a decorrere dal 21.11.2018 e con effetti giuridici ed economici dal 1.1.2018, stabilisce analogamente, seppur con diversa formulazione sintattica, che il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo "svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza".
Significativi sono, sotto tale aspetto, gli artt. 98 e 99 del Regolamento di servizio del Corpo di cui al D.P.R. n. 64 del 2012 nei quali si ribadisce il supporto alle esigenze del personale impegnato nei servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi, del personale addetto ai servizi informatici ed ai servizi amministrativi-contabili nonché la partecipazione del personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica all'attività operativa "al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamità".
Significativi sono i particolari requisiti di idoneità fisica, diversi rispetto alla restante parte del pubblico impiego, di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 166/2019.
Sono, queste, certamente condizioni di impiego "peculiari" che differenziano tale personale dal personale amministrativo di altri comparti pubblici.
Fatte queste considerazioni, sembra logico ritenere che il termine "operatività" che compare nella denominazione del Fondo non indichi la finalizzazione delle risorse del Fondo al solo personale impegnato in compiti operativi come vorrebbe il C. ma la finalizzazione delle risorse medesime alla missione istituzionale del Corpo (che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2006, "assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti,…") alla quale concorre tutto il personale, incluso il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali.
Quanto, poi, affermato in ricorso, a pg. 5, che "l'ordinamento non siastato interessato da alcun riordino delle carriere di tutto il personale delCorpo", risulta smentito dal D.Lgs. n. 217 del 2018 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252"".
4. Riguardo all'assegno di specificità, la previsione dell'anzianità minima di 14 anni non introduce alcuna discriminazione a danno dei vigili del fuoco impegnati nel soccorso pubblico essendo le parti sociali libere, nel rispetto della consistenza del Fondo e della normativa primaria, di stimare diversamente l'anzianità di servizio maturata alla quale corrispondono più elevati livelli di responsabilità.
Si cita in ricorso, ma a sproposito, l'art. 19 L. n. 183 del 2010 per sostenere che i "VF operativi" con anzianità di servizio inferiore a 14 anni non potranno percepire l'assegno nonostante il loro status sia "cristallizzato nell'art. 19, L. n. 183 del 2010" (così, a pg. 21).
La disposizione in questione si limita a riconoscere, in generale, a diversi fini (tra questi, di tutela economica, pensionistica e previdenziale), la "specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".
Non si fa riferimento al personale "operativo" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco né si fissano requisiti per una parte del personale del Corpo.
Non può, dunque, fondarsi su tale disposizione la pretesa discriminazione.
5. Da ultimo, tenuto conto della pretesa articolata e per quanto sin qui detto, appare evidente doversi individuare quale legittimo contraddittore solo la parte pubblica coinvolta nel procedimento negoziale di cui si tratta e che risulta composta, ai sensi dell'art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 217 del 2005 dal "Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati". Difetta, dunque, la legittimazione passiva delle altre istituzioni pubbliche nonché delle organizzazioni sindacali intimate, verso le quali peraltro nessuna domanda è stata formulata.
Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 7.377,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 2022, seguono la soccombenza e vanno corrisposte, per Euro 2.777,00, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituiti con unica memoria difensiva, per Euro 1.000,00 in favore della Presidenza della Repubblica e per Euro 1.200,00 in favore di ognuno dei tre sindacati costituiti (U.I.L., F.C. e F.C.), in ragione del diverso ruolo delle parti convenute e della diversa entità dell'impegno difensivo conseguente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna C.., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 7.377,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 2022, di cui Euro 2.777,00, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituiti con unica memoria difensiva, Euro 1.000,00 in favore della Presidenza della Repubblica ed Euro 1.200,00 in favore di ognuno dei tre sindacati costituiti (U.I.L., F.C. e F.C.).
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2023.
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