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domenica 21 luglio 2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 02/07/2024, n. 18928 Chiarimenti in merito al rilascio e al rinnovo di attestati ora Certificato di conformità dell'attrezzatura (Allegato 1, Appendice 3 dell'accordo ATP) relativi a mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili secondo l'Accordo ATP e ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'Accordo.

 


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circ. 02/07/2024, n. 18928

Chiarimenti in merito al rilascio e al rinnovo di attestati ora Certificato di conformità dell'attrezzatura (Allegato 1, Appendice 3 dell'accordo ATP) relativi a mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili secondo l'Accordo ATP e ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'Accordo.

Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli.


Epigrafe


Destinatari


Premessa


A)Metodologia in uso per il rilascio ed il rinnovo delle attestazioni ATP ora certificato di conformità del mezzo (allegato 1, appendice 3 dell'accordo ATP) relativa ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili nuovi e usati provenienti dall'estero e non omologati in italia.


B)Verbali di prova e targhette degli esperti.


C)Rinnovo di attestati ATP di mezzi di trasporto provenienti dall'estero e immatricolati o registrati in italia privi di targhette di omologazione dei gruppi frigoriferi.


D)Declassamento e riclassificazione


Circ. 2 luglio 2024, n. 18928 (1)


Chiarimenti in merito al rilascio e al rinnovo di attestati ora Certificato di conformità dell'attrezzatura (Allegato 1, Appendice 3 dell'accordo ATP) relativi a mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili secondo l'Accordo ATP e ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'Accordo.


(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli.




Alle


Direzioni generali territoriali


Al


C.S.R.P.A.D.


Ai


C.P.A.


Agli


UMC


All'


Assessorato delle infrastrutture e della mobilità


Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della regione Siciliana


Alla


Provincia autonoma di Trento


Servizio motorizzazione civile ed infrastrutture


Alla


Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige


Ripartizione 38 Traffico e Trasporti


Alla


Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia


Direzione centrale mobilità energia e infrastrutture di trasporto


Alla


Regione autonoma della Valle d'Aosta


CNR-Consiglio nazionale delle Ricerche - Istituto per la tecnica del freddo


CSI-Certification of Safety Insitute S.p.A.


RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.


Assotecno Service S.r.l.


A.N.F.I.A.


U.N.R.A.E.


A.E.S.


A.N.E.A.


O.T.C.




Al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti a quesiti pervenuti e nell'ottica di provvedere alla semplificazione e alla armonizzazione delle procedure in uso, si precisa quanto segue.




A) Metodologia in uso per il rilascio ed il rinnovo delle attestazioni ATP ora certificato di conformità del mezzo (allegato 1, appendice 3 dell'accordo ATP) relativa ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili nuovi e usati provenienti dall'estero e non omologati in italia.


Sull'argomento, già affrontato con circolare prot. 793/M3/D1 del 18.05.2001, che si richiama attualizzandone i contenuti con riferimento alle procedure vigenti in ambito internazionale, si specifica quanto riportato di seguito.


Preliminarmente si ricorda quanto previsto al paragrafo 3 dell'appendice 1 allegato 1 dell'Accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali per i trasporti in questione e cioè che:


"Nel caso di mezzi trasferiti in un altro Paese, che sia Parte contraente dell'ATP, essi dovranno essere accompagnati dai seguenti documenti, in modo che l'autorità competente del Paese in cui il veicolo deve essere registrato o immatricolato possa rilasciare un certificato di conformità:


(a) in tutti i casi, il rapporto di prova del mezzo stesso o, nel caso di apparecchiature prodotte in serie, del mezzo di riferimento;


(b) in tutti i casi, il certificato di conformità rilasciato dall'Autorità competente del Paese di fabbricazione o, per i mezzi in servizio, il certificato di conformità rilasciato dall'Autorità competente del Paese di immatricolazione del mezzo.


Questo certificato sarà trattato come provvisorio, se necessario, con una validità massima di sei mesi. Per i mezzi a temperatura multipla e a scomparti multipli, dovrà essere presentata anche la dichiarazione di conformità (cfr. 7.3.6 dell'allegato I, appendice 2);


c) nel caso di mezzi prodotti in serie, la specifica tecnica del mezzo da certificare, rilasciata dal fabbricante del mezzo o dal suo rappresentante debitamente accreditato (questa specifica deve riguardare gli stessi elementi delle pagine descrittive del mezzo che compaiono nel rapporto di prova e deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali). Per mezzi a più temperature e a più scomparti anche un foglio di calcolo (cfr. 7.3.6 dell'allegato I, appendice 2) basato sul metodo iterativo.


Nel caso di un mezzo trasferito dopo il suo utilizzo, lo stesso può essere sottoposto a un'ispezione visiva per confermarne l'identità prima che l'Autorità competente del Paese, in cui deve essere registrato o immatricolato, rilasci un certificato di conformità".


Alla luce di quanto sopra si delineano i seguenti casi:


1) Mezzo di trasporto di nuova costruzione trasferito prima di essere immesso in servizio.


Nel caso in cui il mezzo di trasporto nuovo è trasferito in Italia da un Paese che è Parte contraente l'Accordo A.T.P. prima di essere immesso in servizio, dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti affinché si possa rilasciare un certificato di conformità ATP (di seguito attestato ATP):


- attestato ATP ai sensi dell'Allegato 1, Appendice 3 dell'accordo ATP, rilasciato dall'Autorità competente del Paese in cui il mezzo è prodotto. Questo attestato è da considerarsi come provvisorio con validità, nelle more del rilascio di un nuovo attestato, al massimo per sei mesi;


- verbale di prova del mezzo di trasporto rilasciato da una Stazione di prova ATP riconosciuta dal Paese aderente all'Accordo ATP censita nel portale istituzionale dell'UNECE (https://www.unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html) nel quale il mezzo è stato costruito. Nel caso in cui il mezzo di trasporto sia costruito con riferimento a un prototipo è necessaria la dichiarazione resa dal costruttore o da un suo rappresentante circa le caratteristiche tecniche del mezzo di cui si chiede l'immatricolazione o la registrazione. Per mezzi a più temperature e a più scomparti è sufficiente anche un foglio di calcolo (cfr. 7.3.6 dell'allegato I, appendice 2) basato sul metodo iterativo).


2) Mezzo di trasporto trasferito dopo essere stato immesso in servizio.


Si applica quanto previsto al precedente punto 1 ed è necessario un esame visivo da parte di un Esperto ATP o di una Stazione di Prova italiana condotta secondo i punti 5.1 e 5.2 dell'appendice 2 dell'allegato 1 dell'Accordo ATP. A seguito di tale esame viene rilasciato un apposito nulla osta. Per i veicoli immessi in servizio da più di nove anni l'esame visivo deve essere effettuato presso una Stazione di Prova dell'Amministrazione o autorizzata dalla stessa; la validità dell'attestato è comunque quella originaria.


Nel caso in cui il mezzo di trasporto di derrate deperibili provenga, invece, da un Paese che è parte contraente l'Accordo ATP, ma da ambiti extra-europei, affinché l'attestato prodotto dalle competenti Autorità del Paese extra europeo di provenienza possa ritenersi valido è necessario provvedere alla legalizzazione delle firme così come sancito dagli accordi internazionali vigenti.


La procedura di legalizzazione delle firme contenute in atti compilati all'estero da Autorità straniere può essere effettuata dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento stesso (art. 33 del DPR n. 445/2000). In alternativa, il procedimento di legalizzazione può essere effettuato in forma semplificata con l'Apostille, mediante attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto, e dell'autenticità del suo sigillo o timbro. Quest'ultima modalità è, però, attuabile esclusivamente tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.




B) Verbali di prova e targhette degli esperti.


Si ribadisce che il rilascio o il rinnovo degli attestati ATP per tutti i mezzi di trasporto immatricolati o registrati in Italia, è subordinato alla sussistenza di verbali rilasciati da Stazioni di prova nazionali o dagli Esperti operanti in ambito nazionale, escludendo, pertanto, il rinnovo di attestati ATP di veicoli - con targa nazionale - basati su verbali di prova rilasciati da Stazioni di prova o Esperti esteri.


Si sottolinea, inoltre, che i veicoli dotati di certificati di conformità ATP rilasciati all'estero dovranno essere sottoposti alla procedura di nazionalizzazione che verrà condotta anche in assenza della targhetta degli esperti sul veicolo poiché all'estero tale obbligo non sussiste. L'Accordo ATP, infatti, prevede esclusivamente l'apposizione della targhetta di identificazione del costruttore della cassa e quella di identificazione del costruttore del gruppo frigorifero.




C) Rinnovo di attestati ATP di mezzi di trasporto provenienti dall'estero e immatricolati o registrati in italia privi di targhette di omologazione dei gruppi frigoriferi.


I gruppi frigo importati da Paesi aderenti all'Accordo ATP secondo procedure indicate dall'Accordo stesso, potrebbero non presentare la targhetta di omologazione sul gruppo frigorifero, ma recare esclusivamente la targhetta con la matricola del costruttore. In questo caso, ai fini del successivo rinnovo, si utilizzeranno i dati reperibili sulla documentazione che accompagna il mezzo di trasporto.


Nel caso di richiesta di rinnovo dell'attestato ATP di un veicolo o gruppi di veicoli, di provenienza estera in scadenza, privi di targhetta di omologazione del gruppo frigorifero, si applicherà la procedura in uso per i gruppi frigoriferi omologati senza l'apposizione della suddetta targhetta.




D) Declassamento e riclassificazione


Qualora il veicolo sia sottoposto a prove condotte da un esperto e le stesse abbiano avuto esito negativo rilevando una insufficienza insanabile della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, l'esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria PEC all'U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova, così come sancito dalla circolare prot. n. 18911 del 02.08.2018.


Nel caso in cui la prova non venisse superata per un'inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione, così come sancito al paragrafo 6 della succitata circolare. Sul verbale della nuova prova nelle righe descrittive devono essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati.


Ai fini del declassamento e dell'eventuale riclassificazione del veicolo si distinguono i seguenti casi:


1) A seguito dell'esito negativo delle prove il veicolo ha subito interventi strutturali (ad es. rimozione del gruppo frigorifero) con conseguente alterazione della carrozzeria. In tal caso dovrà essere eseguita nuovamente una prova per il rilascio di un nuovo attestato presso una stazione di prova con misurazione del k ai fini di riclassificare il veicolo come isotermico.


2) A seguito dell'esito negativo delle prove il veicolo, in assenza di modifiche strutturali, viene sottoposto ad una nuova prova da parte di un esperto o di una stazione di prova (con le modalità precedentemente richiamate al paragrafo 6 della circolare prot. n. 18911 del 2018) per il rilascio di un nuovo attestato e può essere riclassificato con l'attribuzione di una classe differente da quella iniziale sulla base delle risultanze della prova eseguita (gruppo frigorifero funzionante e passaggio da classi più efficienti a classi meno efficienti).


3) Se a seguito della verifica da parte di un esperto o di una stazione di prova risulti che la funzionalità del gruppo frigorifero non può essere in alcun modo garantita il mezzo può essere classificato IN o IR senza procedure di smontaggio del gruppo stesso. In quest'ultimo caso sarà necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, o documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, che dovrà riportare, alla voce carrozzeria, la seguente dicitura: "furgone isotermico A.T.P. con gruppo frigorifero non idoneo a norma A.T.P.".


4) In caso di esito negativo delle suddette prove e laddove non ricorrano le precedenti tre casistiche, il veicolo, qualora sia di larghezza inferiore o uguale a 2,55 m, potrà essere riclassificato veicolo per trasporto di cose. Qualora il mezzo sia di larghezza superiore a 2,55, la circolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni per i veicoli eccezionali. In entrambi i casi è necessario provvedere alle opportune modifiche del documento unico di circolazione e di proprietà.



Il Direttore generale


Ing. Pasquale D'Anzi 

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