Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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venerdì 29 aprile 2011
"Claudio Giardullo, segretario del Silp Cgil,..sollecita l'esecutivo 'a non difendere l'indifendibile e a prendere una svolta rispetto alle sue politiche demagogiche ascoltando le indicazioni dell'Unione Europea.."
"..per il Silp Cgil (Giardullo) si conferma come si sia rilevato fallimentare l'inserimento del reato di clandestinità.."
Clandestini in carcere. Il 'no' della Corte Ue..Gli fa eco il segretario generale del Silp Cgil Claudio Giardullo, che considera 'quella del reato di ingresos clandestino una scelta contraria alla civiltà giuridica del nostro Paese..'
Clandestini in carcere. Il 'no' della Corte Ue..Gli fa eco il segretario generale del Silp Cgil Claudio Giardullo, che considera 'quella del reato di ingresos clandestino una scelta contraria alla civiltà giuridica del nostro Paese..'
giovedì 28 aprile 2011
INTERNET: SONY A CLIENTI PLAYSTATION, ATTENZIONE A TRUFFE IN UNA MAIL AZIENDA CONFERMA POSSIBILE FURTO DATI CARTE CREDITO
INTERNET: SONY A CLIENTI PLAYSTATION, ATTENZIONE A TRUFFE
IN UNA MAIL AZIENDA CONFERMA POSSIBILE FURTO DATI CARTE CREDITO
(ANSA) - ROMA, 28 APR - ''Per la vostra sicurezza, vi
invitiamo a essere particolarmente vigili nei confronti di
truffe via email, telefono, e posta cartacea che chiedano
informazioni personali o dati sensibili''. E' quanto scrive la
Sony in una mail inviata oggi ai clienti dei servizi PlayStation
Network o Qriocity, nella quale ricorda che ''tra il 17 e il 19
aprile alcune informazioni sono state compromesse in relazione a
intrusioni illegali e non autorizzate nel nostro sistema''.
''Sony non vi contattera' in nessun modo - si legge nella
comunicazione -, incluso via email, chiedendovi il numero di
carta di credito, numero di previdenza sociale, o altri simili
dati o informazioni che siano personalmente identificabili con
voi. Se vi vengono richieste tali informazioni, potete avere la
certezza che non si tratta di Sony. Inoltre, se usate gli stessi
nome utente e password per il vostro account dei servizi
PlayStation Network o Qriocity e per altri servizi o account a
essi non collegati, vi invitiamo fortemente a modificarli.
Quando i servizi PlayStation Network e Qriocity saranno
nuovamente operativi del tutto, vi raccomandiamo inoltre ad
accedervi per modificare le vostre password''.
Sony, ricordando che oltre ai dati personali potrebbero
essere stati rubati anche numero e data di scadenza delle carte
di credito, comunica inoltre di aver ''temporaneamente
disattivato i servizi PlayStation Network e Qriocity; ingaggiato
una competente agenzia esterna per la sicurezza, per condurre
una completa ed estesa indagine su quanto accaduto;
tempestivamente preso misure per migliorare la sicurezza e
rafforzare l'infrastruttura del nostro network, ricostruendo
l'intero sistema per fornire una maggiore protezione dei vostri
dati personali''. (ANSA).
CAS
28-APR-11 20:43 NNNN
IN UNA MAIL AZIENDA CONFERMA POSSIBILE FURTO DATI CARTE CREDITO
(ANSA) - ROMA, 28 APR - ''Per la vostra sicurezza, vi
invitiamo a essere particolarmente vigili nei confronti di
truffe via email, telefono, e posta cartacea che chiedano
informazioni personali o dati sensibili''. E' quanto scrive la
Sony in una mail inviata oggi ai clienti dei servizi PlayStation
Network o Qriocity, nella quale ricorda che ''tra il 17 e il 19
aprile alcune informazioni sono state compromesse in relazione a
intrusioni illegali e non autorizzate nel nostro sistema''.
''Sony non vi contattera' in nessun modo - si legge nella
comunicazione -, incluso via email, chiedendovi il numero di
carta di credito, numero di previdenza sociale, o altri simili
dati o informazioni che siano personalmente identificabili con
voi. Se vi vengono richieste tali informazioni, potete avere la
certezza che non si tratta di Sony. Inoltre, se usate gli stessi
nome utente e password per il vostro account dei servizi
PlayStation Network o Qriocity e per altri servizi o account a
essi non collegati, vi invitiamo fortemente a modificarli.
Quando i servizi PlayStation Network e Qriocity saranno
nuovamente operativi del tutto, vi raccomandiamo inoltre ad
accedervi per modificare le vostre password''.
Sony, ricordando che oltre ai dati personali potrebbero
essere stati rubati anche numero e data di scadenza delle carte
di credito, comunica inoltre di aver ''temporaneamente
disattivato i servizi PlayStation Network e Qriocity; ingaggiato
una competente agenzia esterna per la sicurezza, per condurre
una completa ed estesa indagine su quanto accaduto;
tempestivamente preso misure per migliorare la sicurezza e
rafforzare l'infrastruttura del nostro network, ricostruendo
l'intero sistema per fornire una maggiore protezione dei vostri
dati personali''. (ANSA).
CAS
28-APR-11 20:43 NNNN
ANSA/ SONY:CROLLA IN BORSA SU IPOTESI CLASS ACTION PERDITA DATI PANASONIC TAGLIA 35.000 POSTI IN 2010/13, CHIUDE 70 IMPIANTI
ANSA/ SONY:CROLLA IN BORSA SU IPOTESI CLASS ACTION PERDITA DATI
PANASONIC TAGLIA 35.000 POSTI IN 2010/13, CHIUDE 70 IMPIANTI
(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Sony cede ancora terreno alla Borsa
di Tokyo (-4,7%) e sconta i timori di una possibile class action
miliardaria per l'attacco informatico che ha messo a rischio le
informazioni di 77 milioni di titolari di conti della sua
PlayStation Network (Psn, con i giochi multiplayer) e dei suoi
servizi Qriocity, i contenuti come film e musica.
L'hacker ha agito tra il 17 e il 19 aprile e, ottenendo dati
sui clienti, quali nomi, indirizzi ed e-mail degli abbonati
registrati, ha posto le basi per demolire la strategia chiave
del colosso nipponico sulla convergenza tra i suoi hardware e
contenuti digitali, piu' volte evocata e sintetizzata dal 'boss'
Howard Stringer, come ''la fusione tra hardware e software''.
La reazione della compagnia e' stata lenta, visto che i
problemi con la Psn sono emersi una settimana prima, scatenando
le proteste nella blogosfera e, di conseguenza, l'imbarazzata
ammissione di Sony sulla perdita massiccia di dati. Da ultimo,
sono spuntate le iniziative di studi legali e l'attenzione dello
stesso Congresso Usa, mentre societa' di consulenza hanno gia'
ipotizzato indennizzi potenziali da 1,5 miliardi di dollari, a
fronte di ricavi annui della Psn intorno ai 500 milioni.
La falla nei sistemi di sicurezza potrebbe costare caro ai
piani di crescita nel mercato della distribuzione di contenuti
dove la concorrenza, con la presenza di player quali Apple e
Amazon, e' piu' che agguerrita.
Per difendersi dagli attacchi dei rivali, soprattutto cinesi
e sudcoreani, Panasonic (+2,4% in Borsa) ha annunciato un ampio
riassetto con il taglio di 35.000 posti di lavoro nel mondo fra
marzo 2010 e marzo 2013, e la chiusura fino a 70 impianti, in
base a quanto fatto capire dal numero uno del gruppo, Fumio
Ohtsubo. Al netto degli interventi del 2010, la pianta organica
sara' ridotta di altri 17.000 dipendenti, fino a quota 350.000.
La compagnia di Osaka ha stanziato 110 miliardi di yen (quasi
1 miliardi di euro) per gli oneri di ristrutturazione nell'
attuale esercizio. La priorita' e' razionalizzare le attivita'
di Panasonic Electric Works e della controllata Sanyo Electric.
''Siamo costretti a ridurre temporaneamente la produzione di
molti prodotti perche' non abbiamo abbastanza microcontrollori e
condensatori'', ha detto Ohtsubo, quando agli effetti del
sisma/tsunami dell'11 marzo, ammettendo che fuori dal Giappone
''la concorrenza agguerrita non si ferma mai''.
Panasonic ha avuto una perdita di 40,7 miliardi nell'ultimo
trimestre, dimezzandola rispetto a 12 mesi fa, mentre l'anno
2010/11 ha visto il ritorno all'utile per 74,02 miliardi (620
milioni di euro) su ricavi di 8.693 miliardi di yen (+17%).
Nessuna previsione sull'esercizio in corso: ''La cosa piu'
importante e' ripristinare il funzionamento delle forniture il
piu' presto possibile'', ha concluso il manager.(ANSA).
FT
28-APR-11 19:49 NNNN
PANASONIC TAGLIA 35.000 POSTI IN 2010/13, CHIUDE 70 IMPIANTI
(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Sony cede ancora terreno alla Borsa
di Tokyo (-4,7%) e sconta i timori di una possibile class action
miliardaria per l'attacco informatico che ha messo a rischio le
informazioni di 77 milioni di titolari di conti della sua
PlayStation Network (Psn, con i giochi multiplayer) e dei suoi
servizi Qriocity, i contenuti come film e musica.
L'hacker ha agito tra il 17 e il 19 aprile e, ottenendo dati
sui clienti, quali nomi, indirizzi ed e-mail degli abbonati
registrati, ha posto le basi per demolire la strategia chiave
del colosso nipponico sulla convergenza tra i suoi hardware e
contenuti digitali, piu' volte evocata e sintetizzata dal 'boss'
Howard Stringer, come ''la fusione tra hardware e software''.
La reazione della compagnia e' stata lenta, visto che i
problemi con la Psn sono emersi una settimana prima, scatenando
le proteste nella blogosfera e, di conseguenza, l'imbarazzata
ammissione di Sony sulla perdita massiccia di dati. Da ultimo,
sono spuntate le iniziative di studi legali e l'attenzione dello
stesso Congresso Usa, mentre societa' di consulenza hanno gia'
ipotizzato indennizzi potenziali da 1,5 miliardi di dollari, a
fronte di ricavi annui della Psn intorno ai 500 milioni.
La falla nei sistemi di sicurezza potrebbe costare caro ai
piani di crescita nel mercato della distribuzione di contenuti
dove la concorrenza, con la presenza di player quali Apple e
Amazon, e' piu' che agguerrita.
Per difendersi dagli attacchi dei rivali, soprattutto cinesi
e sudcoreani, Panasonic (+2,4% in Borsa) ha annunciato un ampio
riassetto con il taglio di 35.000 posti di lavoro nel mondo fra
marzo 2010 e marzo 2013, e la chiusura fino a 70 impianti, in
base a quanto fatto capire dal numero uno del gruppo, Fumio
Ohtsubo. Al netto degli interventi del 2010, la pianta organica
sara' ridotta di altri 17.000 dipendenti, fino a quota 350.000.
La compagnia di Osaka ha stanziato 110 miliardi di yen (quasi
1 miliardi di euro) per gli oneri di ristrutturazione nell'
attuale esercizio. La priorita' e' razionalizzare le attivita'
di Panasonic Electric Works e della controllata Sanyo Electric.
''Siamo costretti a ridurre temporaneamente la produzione di
molti prodotti perche' non abbiamo abbastanza microcontrollori e
condensatori'', ha detto Ohtsubo, quando agli effetti del
sisma/tsunami dell'11 marzo, ammettendo che fuori dal Giappone
''la concorrenza agguerrita non si ferma mai''.
Panasonic ha avuto una perdita di 40,7 miliardi nell'ultimo
trimestre, dimezzandola rispetto a 12 mesi fa, mentre l'anno
2010/11 ha visto il ritorno all'utile per 74,02 miliardi (620
milioni di euro) su ricavi di 8.693 miliardi di yen (+17%).
Nessuna previsione sull'esercizio in corso: ''La cosa piu'
importante e' ripristinare il funzionamento delle forniture il
piu' presto possibile'', ha concluso il manager.(ANSA).
FT
28-APR-11 19:49 NNNN
Ministero dell'interno Circ. 17-12-2010 n. 400/B/10.2.5/8802 Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Circ. 17 dicembre 2010, n. 400/B/10.2.5/8802 (1).
Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
e, p.c.: Ai
Sigg. Prefetti
Uffici territoriali di Governo della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Trento
Al
Presidente della Commissione di coordinamento
per la Regione Valle d’Aosta
Aosta
Con l'allegata Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [1] del 16 dicembre 2008, sono state definite le norme e le procedure che gli Stati membri dell'UE devono applicare per rimpatriare gli stranieri in posizione di soggiorno irregolare [2].
Detta norma prevede che tutti gli Stati membri, entro il 24 dicembre 2010, sono tenuti ad adottare le disposizioni di legge necessarie per conformare la legislazione interna ai contenuti della stessa [3].
_________________
[1] Recante "Norme e procedure comune applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare".
[2] Articolo 1.
[3] Articolo 20.
Scenario futuro
Nelle more del recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, occorre considerare che:
- decorso il termine del prossimo 24 dicembre, lo straniero attinto da un provvedimento finalizzato al suo rimpatrio potrebbe impugnarlo e chiedere, alla competente autorità giudiziaria, di eccepirne la difformità rispetto ai contenuti della normativa comunitaria;
- il ricorso dello straniero potrebbe essere accolto poiché il giudice, in applicazione dei principi di diritto comunitario, è obbligato ad interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva [4].
In previsione di tale situazione:
- assumeranno una rilevanza strategica le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti propedeutici al rimpatrio che codesti Uffici proporrano per l'adozione alle competenti Prefetture [5] o adotteranno direttamente [6];
- tali motivazioni, per essere idonee a neutralizzare gli effetti del ricorso, dovranno essere articolate in modo che emerga con chiarezza la conformità dell'azione di rimpatrio rispetto ai contenuti della normativa comunitaria.
_________________
[4] Corte di Giustizia Europea, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann e Land Renania del Nord-Westfalia.
[5] Sono l'espulsione mediante intimazione e l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera.
[6] Sono il trattenimento e il respingimento "differito".
Principi cui si ispira la Direttiva
A differenza del novellato e tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale [7], la Direttiva n. 2008/115/CE introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto [8], purché non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potrà essere immediato, quindi con l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero il termine per la partenza volontaria [9].
In particolare, la Direttiva prevede che:
- gli Stati membri mettano fine al soggiorno irregolare dello straniero attraverso una procedura equa e trasparente, con decisioni da adottare caso per caso, sulla base di criteri obiettivi e senza limitarsi a considerare il semplice fatto del soggiorno irregolare [10];
- senza compromettere la finalità della procedura di accompagnamento, andrebbe preferito il rimpatrio volontario rispetto a quello forzato, concedendo allo straniero un termine per la partenza volontaria [11];
- l'uso di misure coercitive andrebbe subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia, per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti [12]. Ai medesimi principi andrebbe ispirato il ricorso alla misura del trattenimento in un Centro [13], affinché gli stranieri siano trattati in modo umano e dignitoso [14];
- la durata del divieto di reingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso [15].
_________________
[7] Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e non rinnovato, che viene espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensì con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.
[8] Articolo 7, comma 1.
[9] Articolo 7, comma 4.
[10] Considerando 6.
[11] Considerando 10.
[12] Considerando 13.
[13] Considerando 16.
[14] Considerando 17.
[15] Considerando 14.
L'azione di rimpatrio
Le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero dovranno essere calibrate in relazione alle principali novità introdotte dalla Direttiva. In particolare, si dovrà tenere presente che:
- la posizione di soggiorno irregolare determina l'adozione di una decisione di rimpatrio;
- il relativo provvedimento va emesso solo a seguito di una ponderata valutazione del singolo caso;
- in tale contesto andrebbe sempre assicurata la gradualità del provvedimento da adottare, privilegiando la concessione di un termine per la partenza volontaria rispetto al rimpatrio immediato [16]. La stessa gradualità andrebbe garantita nella fase esecutiva del rimpatrio [17];
- per la partenza volontaria, è concesso all'interessato un termine tra i 7 e i 30 giorni [18];
- durante tale periodo, possono essere imposti allo straniero alcuni obblighi finalizzati a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo [19];
- il termine per la partenza volontaria non è concesso [20], qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga dello straniero, o
ïf ~ la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
ïf ~ l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [21];
- il rischio di fuga deve essere accertato individualmente, sulla base di criteri oggettivi [22];
- il trattenimento dello straniero in un Centro può essere disposto, salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento [23], in particolare qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga, o
ïf ~ l'interessato evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o l'allontanamento [24];
- il provvedimento di rimpatrio deve essere corredato da un divieto di ingresso, solo qualora:
ïf ~ non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o
ïf ~ lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio [25];
- negli altri casi, il provvedimento di rimpatrio non può essere corredato dal divieto di ingresso [26];
- per stabilire la durata del suddetto divieto d'ingresso si deve tenere conto di tutte le circostanze che riguardano il singolo caso.
Tale divieto non supera, di norma, i 5 anni, salvo se l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [27];
- particolari garanzie sono previste per i soggetti vulnerabili [28], specie in occasione del loro eventuale trattenimento in un Centro [29];
- infine, sono regolamentate la forma dei provvedimenti [30], le modalità di ricorso [31] e la convalida del trattenimento [32], senza sostanziali differenze rispetto alla vigente normativa nazionale.
_________________
[16] La legislazione italiana, all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, già prevede l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera (comma 4) e l'espulsione mediante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni (comma 5).
[17] Nella legislazione italiana, la fase di esecuzione è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
[18] Articolo 7, comma 1.
[19] Articolo 7, comma 3.
[20] O potrebbe essere concesso un termine inferiore a 7 giorni.
[21] Articolo 7, comma 4.
[22] Articolo 3, punto 7.
[23] Nella fase preparatoria del rimpatrio o attuativa dell'allontanamento potranno emergere quelle cause che in base alla vigente legislazione legittimano il trattenimento, come gli accertamenti supplementari in ordine all'identità o alla nazionalità dello straniero, l'acquisizione di documenti per il viaggio, l'indisponibilità transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessità di acquisire il nulla osta dall'autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale.
[24] Articolo 15, comma 1.
[25] Articolo 11, comma 5, primo periodo.
[26] Articolo 11, comma 5, ultimo periodo.
[27] Articolo 11, comma 2.
[28] Articolo 3, punto 9. Lo sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Sul punto, andrà comunque osservato il contenuto dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[29] Articolo 16, comma 3.
[30] Articolo 12.
[31] Articolo 13.
[32] Articolo 15.
Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, nell'intervista cui lo straniero è sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andrà verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario [33] o ad altro titolo [34];
- qualora sia esclusa tale possibilità, si dovrà accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volonataria;
- tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero:
ïf ~ abbia presentato una domanda di soggiorno che è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o
ïf ~ sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero
ïf ~ sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria;
- in linea generale, per ritenere se sussiste o meno il rischio di fuga potrà essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, mediante la consegna di apposito carteggio:
ïf ~ la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo [35];
ïf ~ il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validità;
ïf ~ l'utilizzabilità di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficoltà;
ïf ~ la linearità della sua condotta pregressa;
ïf ~ il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza più prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;
ïf ~ ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria;
- il trattenimento è possibile per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, a condizione che non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive [36]. Pertanto, detta misura:
ïf ~ potrà essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale;
ïf ~ tuttavia, dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovrà emergere che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero [37];
ïf ~ dovrà essere idonea a soddisfare la finalità dell'allontanamento [38], che è da perseguire con tutte le misure necessarie [39];
- come già evidenziato, la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso.
In considerazione della compatibilità della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione nazionale, nelle more del suo recepimento codesti Uffici vorranno adeguatamente motivare i provvedimenti da proporre alle competenti Prefetture per l'adozione o da adottare, in modo tale da far emergere, in caso di contenzioso, che:
- la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione;
- le decisioni discrezionali (come, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtù di meccanismi automatici di rimpatrio;
- sia stato osservato il principio introdotto dalla Direttiva, che è quello di effettuare il rimpatrio dello straniero progressivamente, mediante l'adozione di provvedimenti "ad intensità graduale crescente".
In considerazione della particolarità della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi che potrebbero ricadere sull'attività operativa, potranno essere contattate sul tema le utenze telematiche (Omissis).
Stanti l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Dipartimento della pubblica sicurezza
Manganelli
_________________
[33] Articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter), D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[34] Articolo 19, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[35] Potrà essere utile, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, tenere conto della direttiva del Ministro dell'interno Dir.Min. 1 marzo 2000, recante "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato".
[36] Articolo 15. Si noti che, in base all'articolo 9, comma 2, l'allontanamento può (e non deve) essere rinviato, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione. La suddetta assenza va intesa come mancanza assoluta (e non transitoria) del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica. Si rimanda anche al contenuto della nota 23.
[37] Ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio; per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite; per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validità; per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato; etc.
[38] Specificata dall'articolo 3, punto 5, che consiste nell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico dello straniero fuori dallo Stato membro.
[39] Articolo 8, comma 1.
Allegato
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2).
(2) Il testo della Dir. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348, è consultabile nell'opera di legislazione comunitaria.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 e segg.
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 11
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ai
Sigg. Questori
Loro sedi
e, p.c.: Ai
Sigg. Prefetti
Uffici territoriali di Governo della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Trento
Al
Presidente della Commissione di coordinamento
per la Regione Valle d’Aosta
Aosta
Con l'allegata Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [1] del 16 dicembre 2008, sono state definite le norme e le procedure che gli Stati membri dell'UE devono applicare per rimpatriare gli stranieri in posizione di soggiorno irregolare [2].
Detta norma prevede che tutti gli Stati membri, entro il 24 dicembre 2010, sono tenuti ad adottare le disposizioni di legge necessarie per conformare la legislazione interna ai contenuti della stessa [3].
_________________
[1] Recante "Norme e procedure comune applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare".
[2] Articolo 1.
[3] Articolo 20.
Scenario futuro
Nelle more del recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, occorre considerare che:
- decorso il termine del prossimo 24 dicembre, lo straniero attinto da un provvedimento finalizzato al suo rimpatrio potrebbe impugnarlo e chiedere, alla competente autorità giudiziaria, di eccepirne la difformità rispetto ai contenuti della normativa comunitaria;
- il ricorso dello straniero potrebbe essere accolto poiché il giudice, in applicazione dei principi di diritto comunitario, è obbligato ad interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva [4].
In previsione di tale situazione:
- assumeranno una rilevanza strategica le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti propedeutici al rimpatrio che codesti Uffici proporrano per l'adozione alle competenti Prefetture [5] o adotteranno direttamente [6];
- tali motivazioni, per essere idonee a neutralizzare gli effetti del ricorso, dovranno essere articolate in modo che emerga con chiarezza la conformità dell'azione di rimpatrio rispetto ai contenuti della normativa comunitaria.
_________________
[4] Corte di Giustizia Europea, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann e Land Renania del Nord-Westfalia.
[5] Sono l'espulsione mediante intimazione e l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera.
[6] Sono il trattenimento e il respingimento "differito".
Principi cui si ispira la Direttiva
A differenza del novellato e tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale [7], la Direttiva n. 2008/115/CE introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto [8], purché non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potrà essere immediato, quindi con l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero il termine per la partenza volontaria [9].
In particolare, la Direttiva prevede che:
- gli Stati membri mettano fine al soggiorno irregolare dello straniero attraverso una procedura equa e trasparente, con decisioni da adottare caso per caso, sulla base di criteri obiettivi e senza limitarsi a considerare il semplice fatto del soggiorno irregolare [10];
- senza compromettere la finalità della procedura di accompagnamento, andrebbe preferito il rimpatrio volontario rispetto a quello forzato, concedendo allo straniero un termine per la partenza volontaria [11];
- l'uso di misure coercitive andrebbe subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia, per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti [12]. Ai medesimi principi andrebbe ispirato il ricorso alla misura del trattenimento in un Centro [13], affinché gli stranieri siano trattati in modo umano e dignitoso [14];
- la durata del divieto di reingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso [15].
_________________
[7] Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e non rinnovato, che viene espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensì con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.
[8] Articolo 7, comma 1.
[9] Articolo 7, comma 4.
[10] Considerando 6.
[11] Considerando 10.
[12] Considerando 13.
[13] Considerando 16.
[14] Considerando 17.
[15] Considerando 14.
L'azione di rimpatrio
Le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero dovranno essere calibrate in relazione alle principali novità introdotte dalla Direttiva. In particolare, si dovrà tenere presente che:
- la posizione di soggiorno irregolare determina l'adozione di una decisione di rimpatrio;
- il relativo provvedimento va emesso solo a seguito di una ponderata valutazione del singolo caso;
- in tale contesto andrebbe sempre assicurata la gradualità del provvedimento da adottare, privilegiando la concessione di un termine per la partenza volontaria rispetto al rimpatrio immediato [16]. La stessa gradualità andrebbe garantita nella fase esecutiva del rimpatrio [17];
- per la partenza volontaria, è concesso all'interessato un termine tra i 7 e i 30 giorni [18];
- durante tale periodo, possono essere imposti allo straniero alcuni obblighi finalizzati a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo [19];
- il termine per la partenza volontaria non è concesso [20], qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga dello straniero, o
ïf ~ la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
ïf ~ l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [21];
- il rischio di fuga deve essere accertato individualmente, sulla base di criteri oggettivi [22];
- il trattenimento dello straniero in un Centro può essere disposto, salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento [23], in particolare qualora:
ïf ~ sussista il rischio di fuga, o
ïf ~ l'interessato evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o l'allontanamento [24];
- il provvedimento di rimpatrio deve essere corredato da un divieto di ingresso, solo qualora:
ïf ~ non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o
ïf ~ lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio [25];
- negli altri casi, il provvedimento di rimpatrio non può essere corredato dal divieto di ingresso [26];
- per stabilire la durata del suddetto divieto d'ingresso si deve tenere conto di tutte le circostanze che riguardano il singolo caso.
Tale divieto non supera, di norma, i 5 anni, salvo se l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale [27];
- particolari garanzie sono previste per i soggetti vulnerabili [28], specie in occasione del loro eventuale trattenimento in un Centro [29];
- infine, sono regolamentate la forma dei provvedimenti [30], le modalità di ricorso [31] e la convalida del trattenimento [32], senza sostanziali differenze rispetto alla vigente normativa nazionale.
_________________
[16] La legislazione italiana, all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, già prevede l'espulsione con l'accompagnamento immediato alla frontiera (comma 4) e l'espulsione mediante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni (comma 5).
[17] Nella legislazione italiana, la fase di esecuzione è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
[18] Articolo 7, comma 1.
[19] Articolo 7, comma 3.
[20] O potrebbe essere concesso un termine inferiore a 7 giorni.
[21] Articolo 7, comma 4.
[22] Articolo 3, punto 7.
[23] Nella fase preparatoria del rimpatrio o attuativa dell'allontanamento potranno emergere quelle cause che in base alla vigente legislazione legittimano il trattenimento, come gli accertamenti supplementari in ordine all'identità o alla nazionalità dello straniero, l'acquisizione di documenti per il viaggio, l'indisponibilità transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessità di acquisire il nulla osta dall'autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale.
[24] Articolo 15, comma 1.
[25] Articolo 11, comma 5, primo periodo.
[26] Articolo 11, comma 5, ultimo periodo.
[27] Articolo 11, comma 2.
[28] Articolo 3, punto 9. Lo sono i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Sul punto, andrà comunque osservato il contenuto dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[29] Articolo 16, comma 3.
[30] Articolo 12.
[31] Articolo 13.
[32] Articolo 15.
Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, nell'intervista cui lo straniero è sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andrà verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario [33] o ad altro titolo [34];
- qualora sia esclusa tale possibilità, si dovrà accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volonataria;
- tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero:
ïf ~ abbia presentato una domanda di soggiorno che è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o
ïf ~ sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero
ïf ~ sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria;
- in linea generale, per ritenere se sussiste o meno il rischio di fuga potrà essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, mediante la consegna di apposito carteggio:
ïf ~ la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo [35];
ïf ~ il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validità;
ïf ~ l'utilizzabilità di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficoltà;
ïf ~ la linearità della sua condotta pregressa;
ïf ~ il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza più prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;
ïf ~ ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria;
- il trattenimento è possibile per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, a condizione che non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive [36]. Pertanto, detta misura:
ïf ~ potrà essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale;
ïf ~ tuttavia, dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovrà emergere che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero [37];
ïf ~ dovrà essere idonea a soddisfare la finalità dell'allontanamento [38], che è da perseguire con tutte le misure necessarie [39];
- come già evidenziato, la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso.
In considerazione della compatibilità della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione nazionale, nelle more del suo recepimento codesti Uffici vorranno adeguatamente motivare i provvedimenti da proporre alle competenti Prefetture per l'adozione o da adottare, in modo tale da far emergere, in caso di contenzioso, che:
- la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione;
- le decisioni discrezionali (come, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtù di meccanismi automatici di rimpatrio;
- sia stato osservato il principio introdotto dalla Direttiva, che è quello di effettuare il rimpatrio dello straniero progressivamente, mediante l'adozione di provvedimenti "ad intensità graduale crescente".
In considerazione della particolarità della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi che potrebbero ricadere sull'attività operativa, potranno essere contattate sul tema le utenze telematiche (Omissis).
Stanti l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Dipartimento della pubblica sicurezza
Manganelli
_________________
[33] Articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter), D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[34] Articolo 19, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 28, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
[35] Potrà essere utile, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, tenere conto della direttiva del Ministro dell'interno Dir.Min. 1 marzo 2000, recante "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato".
[36] Articolo 15. Si noti che, in base all'articolo 9, comma 2, l'allontanamento può (e non deve) essere rinviato, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione. La suddetta assenza va intesa come mancanza assoluta (e non transitoria) del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica. Si rimanda anche al contenuto della nota 23.
[37] Ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio; per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite; per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validità; per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato; etc.
[38] Specificata dall'articolo 3, punto 5, che consiste nell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico dello straniero fuori dallo Stato membro.
[39] Articolo 8, comma 1.
Allegato
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2).
(2) Il testo della Dir. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348, è consultabile nell'opera di legislazione comunitaria.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 e segg.
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 11
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28
Dir. 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE
Genova: topo in insalata mensa polizia Bolzaneto
GENOVA: TOPO IN INSALATA MENSA POLIZIA BOLZANETO =
Genova, 28 apr. - (Adnkronos) - Un mezzo topo, coda inclusa, e'
stato trovato dentro un piatto d'insalata questa mattina nella mensa
del 6 Reparto Mobile della polizia di Genova-Bolzaneto. E' quanto
denuncia il Silp Cgil, che ha chiesto ''l'immediata sospensione del
servizio e l'attivazione delle misure sanitarie previste''.
(Sca/Zn/Adnkronos)
28-APR-11 18:42
NNNN
Ministero dell'interno Circ. 21-4-2011 n. 13/2011 Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Circ. 21 aprile 2011, n. 13/2011 (1).
Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle D'Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie - Uff. III
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
Alla
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All'
Ufficio I
Gabinetto del capo dipartimento affari interni e territoriali
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro terme (BO)
Alla
DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alle linee guida diramate nella materia in oggetto con Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011 per fornire le seguenti ulteriori istruzioni per i Servizi Demografici dei Comuni, preso atto del parere appositamente richiesto da questa Direzione Centrale alla competente Digit PA.
In primo luogo si evidenzia, come esplicitato in detto parere, che la pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere firmata, con firma digitale.
Detto procedimento di pubblicazione costituisce infatti un processo indipendente dalla produzione del documento (sia esso formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica conoscenza, a pieno valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con l'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica e l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati. All'uopo si richiama quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in
un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei documenti pubblicati.
Tanto evidenziato, si sottolinea che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009, prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza".
Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta ovviamente rimessa al funzionario competente.
Ciò non di meno, stante la specificità della materia dello stato civile, si suggerisce alle Amministrazioni Comunali di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.
Si soggiunge, altresì, con riguardo all'obbligatorietà della firma in ordine alle pubblicazioni on line, da parte dei Responsabili del procedimento di pubblicazione sopra citati, che, come evidenziato dal richiamato parere della Digit PA, successivamente all'emanazione delle Regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la firma digitale potrà essere sostituita con firma elettronica qualificata.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere svolgere nei confronti dei Comuni delle rispettive province di competenza un'azione di sensibilizzazione affichè diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.
Si ringrazia
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 71
Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle D'Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie - Uff. III
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
Alla
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All'
Ufficio I
Gabinetto del capo dipartimento affari interni e territoriali
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro terme (BO)
Alla
DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alle linee guida diramate nella materia in oggetto con Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011 per fornire le seguenti ulteriori istruzioni per i Servizi Demografici dei Comuni, preso atto del parere appositamente richiesto da questa Direzione Centrale alla competente Digit PA.
In primo luogo si evidenzia, come esplicitato in detto parere, che la pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere firmata, con firma digitale.
Detto procedimento di pubblicazione costituisce infatti un processo indipendente dalla produzione del documento (sia esso formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica conoscenza, a pieno valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con l'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica e l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati. All'uopo si richiama quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in
un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei documenti pubblicati.
Tanto evidenziato, si sottolinea che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009, prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza".
Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta ovviamente rimessa al funzionario competente.
Ciò non di meno, stante la specificità della materia dello stato civile, si suggerisce alle Amministrazioni Comunali di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.
Si soggiunge, altresì, con riguardo all'obbligatorietà della firma in ordine alle pubblicazioni on line, da parte dei Responsabili del procedimento di pubblicazione sopra citati, che, come evidenziato dal richiamato parere della Digit PA, successivamente all'emanazione delle Regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la firma digitale potrà essere sostituita con firma elettronica qualificata.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere svolgere nei confronti dei Comuni delle rispettive province di competenza un'azione di sensibilizzazione affichè diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.
Si ringrazia
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 71
Salute/ Il boceprevir, nuova speranza per la cura dell'epatite C
Salute/ Il boceprevir, nuova speranza per la cura dell'epatite C
Il farmaco al vaglio dell'Agenzia americana dei farmaci
Roma, 28 apr. (TMNews) - Un farmaco sperimentale apre nuove
speranze per le persone affette da epatite C: si tratta della
molecola boceprevir, il primo inibitore orale della proteasi,
al vaglio dell'agenzia americana dei farmaci (FDA), che potrebbe
autorizzare presto la sua commercializzazione.
Il boceprevir - prodotto dai laboratori americani Merck -
associato alla terapia standard a base di interferone alfa 2b e
ribavirina, garantisce una migliore risposta virologica nei
pazienti con infezione da virus dell'epatite C di genotipo 1, il
più difficile da trattare.
Questo antivirale neutralizza un enzima che permette al virus
HCV di moltiplicarsi. La sua efficacia, finora provata in via
sperimentale, ha spinto la Food and Drug Administration ad
avviare una procedura prioritaria di approvazione della sua
commercializzazione.
Il tasso di risposta si aggira intorno al 70% mentre le terapie
finora realizzate non superano in media il 40% di risposta.
"Questo studio rappresenta un passo in avanti molto
significativo - sottolinea Stuart Gordon, del servizio di
epatologia dell'ospedale Henry Ford di Detroit - Potrebbe portare
a una guarigione definitiva delle persone che soffrono di epatite
C e non rispondono alle terapie attuali".
(con fonte Afp)
Fcs
280845 apr 11
Il farmaco al vaglio dell'Agenzia americana dei farmaci
Roma, 28 apr. (TMNews) - Un farmaco sperimentale apre nuove
speranze per le persone affette da epatite C: si tratta della
molecola boceprevir, il primo inibitore orale della proteasi,
al vaglio dell'agenzia americana dei farmaci (FDA), che potrebbe
autorizzare presto la sua commercializzazione.
Il boceprevir - prodotto dai laboratori americani Merck -
associato alla terapia standard a base di interferone alfa 2b e
ribavirina, garantisce una migliore risposta virologica nei
pazienti con infezione da virus dell'epatite C di genotipo 1, il
più difficile da trattare.
Questo antivirale neutralizza un enzima che permette al virus
HCV di moltiplicarsi. La sua efficacia, finora provata in via
sperimentale, ha spinto la Food and Drug Administration ad
avviare una procedura prioritaria di approvazione della sua
commercializzazione.
Il tasso di risposta si aggira intorno al 70% mentre le terapie
finora realizzate non superano in media il 40% di risposta.
"Questo studio rappresenta un passo in avanti molto
significativo - sottolinea Stuart Gordon, del servizio di
epatologia dell'ospedale Henry Ford di Detroit - Potrebbe portare
a una guarigione definitiva delle persone che soffrono di epatite
C e non rispondono alle terapie attuali".
(con fonte Afp)
Fcs
280845 apr 11
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