GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA =
CONSONNI, REVISIONE FONDAMENTALE PER
SODDISFARE NUOVI REQUISITI
Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Giocattoli
sempre piu' sicuri. Il
decreto legislativo 54 del 11 aprile 2011 ha recepito
in Italia la
nuova direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che
sostituisce la precedente
del 1988. La nuova direttiva e' stata
introdotta per assicurare un maggior
livello di sicurezza dei
giocattoli e tutelare i
bambini che li utilizzano, integrando e
aggiornando le disposizioni sinora
vigenti. Particolare attenzione
viene posta, ad esempio, ai rischi derivanti
da sostanze chimiche
presenti nei giocattoli, dall'uso di sostanze
pericolose, in
particolare classificate come cancerogene, mutagene o
tossiche,
nonche' di sostanze allergeniche.
Con l'entrata in vigore
della nuova direttiva si e' reso quindi
necessario procedere ad un
adeguamento delle norme tecniche europee al
progresso tecnologico, prevedendo
sia l'aggiornamento sia l'adozione
di nuovi requisiti in materia di sicurezza. Per questo motivo in sede
europea sono in
fase di rielaborazione le norme tecniche UNI EN 71,
adottate e pubblicate in
Italia dall'UNI-Ente Nazionale Italiano di
Unificazione- che stabiliscono i
requisiti di sicurezza e i metodi di
prova sui
giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di eta'.
Secondo Natale
Consonni, dell'Istituto Italiano Sicurezza
Giocattoli e coordinatore del gruppo di lavoro UNI Sicurezza dei
giocattoli, "la revisione delle norme
tecniche e' fondamentale per
poter dare, ai diversi operatori, strumenti
concreti per soddisfare i
nuovi requisiti di sicurezza introdotti dalla direttiva. La revisione
delle norme segue di pari passo le innovazioni del mondo dei
giocattoli
derivanti dalla disponibilita' di nuove tecnologie e dallo
sviluppo di nuove
creativita' piu' adatte ai bambini di oggi''.
(segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 11:53
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GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (2) =
DAI PELUCHE ALLE BICICLETTE E
PISCINETTE, MODIFICHE IN VIGORE
DAL 20 LUGLIO
(Adnkronos) - La prima
fase della revisione, sottolinea
Consonni, ''interessa le norme sulle
caratteristiche fisico meccaniche
e di infiammabilita', quindi le UNI EN
71-1, UNI EN 71-2 e UNI EN
71-8. La revisione delle norme relative alla
sicurezza chimica e'
invece attesa entro luglio
2013, in concomitanza con l'entrata in
vigore dei relativi requisiti di
sicurezza''.
''Le modifiche -rimarca- sono
molte: tra quelle che entreranno
in vigore il prossimo 20 luglio, ricordiamo
i nuovi requisiti
applicabili ai peluche per verificare la tenuta delle
cuciture anche
quando questi siano imbottiti in ovatta o materiale similare,
i nuovi
requisiti per i giocattoli cavalcabili gonfiabili con lunghezza
superiore a 1,2 m atti a garantire condizioni di uso e galleggiamento
sicure, i nuovi requisiti per i giocattoli destinati ad essere messi
in
bocca, nessuna delle cui parti dovra' produrre piccoli pezzi
quando
sottoposti ad abuso da cui potrebbe derivare un rischio di
soffocamento, i nuovi requisiti per i giocattoli abbinati al cibo e
per
gli imballaggi dei giocattoli in genere''.
Modifiche sostanziali,
sottolinea ancora Consonni, ''sono
previste anche per i giocattoli con corde
e per le biciclette a scatto
fisso e, tra i giochi di attivita', e' stata
introdotta una nuova
sezione dedicata alle piscinette. Oltre alle modifiche
dei requisiti
di sicurezza molte delle novita'
normative riguardano avvertenze e
istruzioni che sono parte integrante della
sicurezza dei giocattoli
immessi sul mercato".
(segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:03
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GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (3) =
PROVE PER VERIFICARE CHE MATERIALI E
RIVESTIMENTI NON CEDANO
SOSTANZE TOSSICHE
(Adnkronos) - A seguito di
una precisa richiesta proveniente
dalla Commissione europea, la prima norma
ad essere stata aggiornata e
pubblicata e' la EN 71-1 che specifica i
requisiti e i metodi di prova
per valutare le proprieta' fisiche e meccaniche
dei giocattoli. Tale
norma include anche requisiti specifici per giocattoli
destinati ai
bambini al di sotto dei tre anni di eta', ai bambini al di
sotto dei
18 mesi e ai bambini troppo piccoli per stare seduti da soli. La
serie
di norme UNI EN 71 stabilisce che i giocattoli vengano sottoposti a
prove per verificare che i materiali che li costituiscono e i loro
rivestimenti non cedano sostanze tossiche quali, per esempio,
antimonio,
arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio.
Le prove
consistono nel prelevare campioni di materiale e di
rivestimento dai
prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che
simulano le situazioni
di prolungato contatto con la saliva e con i
succhi gastrici del bambino
dopo l'eventuale ingestione. La norme
stabiliscono i livelli massimi
giornalieri di ingestione per le varie
sostanze. I giocattoli non devono
avere bordi taglienti, punte
acuminate, parti libere che possano danneggiare
i bambini. Tra i
principali pericoli per i bambini vi e' quello del
soffocamento. Le
norme UNI prevedono che eventuali piccole parti staccabili
non possano
essere accidentalmente ingerite dai bambini e non passare
attraverso
una sorta di ''cilindro di prova'' che simula le dimensioni della
trachea dei bambini.
Un altro requisito che le norme europee valutano
attentamente e'
quello dell'infiammabilita'. Le norme UNI vietano l'uso di
materiali
fortemente infiammabili. Per garantire il necessario livello di
sicurezza per gli oggetti rivestiti di pelo,
capelli, nastri o fili
che vengono a contatto diretto con la persona,
vengono eseguiti test
di velocita' di propagazione della fiamma in funzione
delle
caratteristiche dei diversi prodotti. Per evitare che venga fatto un
uso improprio da parte dei bambini di quei giocattoli che simulano
strumenti di protezione come i caschi da moto, elmi dei vigili del
fuoco
ed elmetti da lavoro, deve essere chiaramente riportata (anche
sull'imballaggio) l'avvertenza: 'Attenzione! Questo e' un giocattolo.
Non fornisce protezione'. (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11
12:33
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (4) =
NIENTE SPIGOLI VIVI E BORDI
TAGLIENTI, MAI BUTTARE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI
(Adnkronos) - Le norme
UNI EN 71 stabiliscono inoltre una serie
di principi generali di sicurezza che - in molti casi - possono
essere
facilmente verificati dagli adulti/genitori, sia per controllare il
grado di pericolosita' dei giocattoli che hanno gia' in casa e che
vengono utilizzati dai bambini sia, preventivamente, durante la fase
di
acquisto dei giocattoli stessi.
Ad esempio e' importante controllare che:
i giocattoli non
abbiano spigoli vivi e bordi taglienti; le parti sporgenti
che
comportano rischi di perforazione siano protette; i meccanismi di
apertura e chiusura abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico
per
evitare lo schiacciamento accidentale; le eventuali molle e gli
altri
meccanismi in movimento non possano essere accessibili alle
dita; le
cuciture e le parti applicabili siano resistenti agli
strappi; i giocattoli
da portare alla bocca e quelli con piccole parti
che si possono staccare
devono avere dimensioni tali da non poter
essere ingeriti dal bambino; i
giocattoli nei quali i bambini possono
entrare (tende, casette, ecc) abbiano
fori di ventilazione e porte
apribili con sforzo minimo.
Un ulteriore
prezioso aiuto - e garanzia di sicurezza - sono le
avvertenze, le istruzioni per l'uso dei giocattoli, le indicazioni per
il
montaggio e la manutenzione, gli avvertimenti sulla fascia di eta'
dei
bambini utilizzatori. Mai buttarle via insieme alla carta
regalo.
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:10
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Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 16 giugno 2011
TRUFFE SUI MOBILI: POLIZIA POSTALE BIELLA,ATTENTI A HOUSECLASS
TRUFFE SUI MOBILI: POLIZIA POSTALE BIELLA,ATTENTI A HOUSECLASS =
(AGI) - Biella, 16 giu. - Dopo la vicenda che ha coinvolto la
ditta ''Aiazzone'', la Polizia postale di Biella lancia
l'allarme per un altro caso di ''mobili-truffa''. Secondo la
Questura della cittadina piemontese, infatti, ''la
'Houseclass', societa' di Ravenna specializzata nella vendita
di mobili e arredamento, a causa del dissesto economico
incasserebbe gli acconti senza poi consegnare la merce agli
acquirenti''. I primi segnali, spiegano gli investigatori
biellesi, sono stati raccolti dalla Polizia postale di Ravenna,
''a seguito di alcune truffe che, tramite internet hanno
raggiunto cittadini di tutta Italia e ultimamente anche qualche
biellese. Pochi giorni fa, infatti, un 40enne di Trivero si e'
recato negli uffici della Polposta di Biella per denunciare un
raggiro di cui e' stato vittima nel marzo scorso. Connettendosi
al sito 'www.houseclass.it' ha trovato prezzi molto vantaggiosi
per l'acquisto di mobilio e dopo uno scambio di mail con un
referente della ditta, ha concordato la compravendita di mobili
per camera da letto al prezzo di 2.228 euro. L'intesa prevedeva
il versamento di un anticipo di 800 euro, tramite bonifico
bancario sul conto corrente della societa', e la consegna del
mobilio entro 30 giorni da questo primo versamento. I 30 giorni
sono pero' passati invano e il referente della ditta e'
divenuto irreperibile''. La denuncia alla Polizia postale ha
consentito di accertare che, dai primi riscontri, non si e'
trattato di una caso isolato. (AGI)
no1
161047 GIU 11
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CARCERI: UIL PA DENUNCIA SOSPETTA TBC TRA AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA
CARCERI: UIL PA DENUNCIA SOSPETTA TBC TRA AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA
=
Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La Uil Pa Penitenziari lancia un
allarme di sospetta Tbc tra gli agenti della polizia penitenziaria in
servizio nel carcere di Verona. "In queste ore alcune unita' di
polizia penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Verona
Montorio si stanno sottoponendo ad accertamenti clinici per verificare
l'insorgenza di eventuali casi di positivita' alla Tbc. Una
eventualita' che speriamo possa essere scongiurata ma che, purtroppo,
appartiene al novero delle ipotesi possibili", afferma Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa, esprimendo la preoccupazione per
l'evolversi della situazione sanitaria al carcere veronese che proprio
la Uil aveva denunciato qualche giorno fa rendendo noto come in pochi
giorni ben quattro detenuti fossero risultati affetti da Tbc.
"Piuttosto che minimizzare o banalizzare il problema , come
hanno fatto in tanti - afferma in una nota - era meglio attivarsi
immediatamente per avviare le necessarie azioni di profilassi e di
prevenzione. La possibilita' che il contagio potesse riguardare anche
il personale era un rischio da noi ben rilevato sin dal primo momento
. Dalle prime indiscrezioni che filtrano dalla citta' scaligera pare
che almeno tre agenti siano risultati positivi ai primi test. Qualora
dovesse essere confermata la notizia del contagio ci si dovra'
riferire, giocoforza, ad una epidemia in corso con tutte le
conseguenze del caso. Speriamo che il Sindaco Tosi, il Prefetto, le
Autorita' sanitarie e la stessa Amministrazione Penitenziaria si
attivino non solo con tempestivita' ma anche con efficacia".
Il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari nella mattinata
si e' relazionato con il Capo del Dap Ionta manifestando tutte le
inquietudini del sindacato e le ansie che si registrano tra il
personale. "Ho ritenuto informare direttamente e per le vie brevi il
Capo dell'Amministrazione Penitenziaria su quanto stesse accadendo a
Verona, ricevendo assicurazioni di un tempestivo intervento da parte
del DAP. Purtroppo la questione sanitaria e' un aspetto, spesso poco
indagato, del dramma complessivo che attraversa il sistema carcere in
Italia. A questo punto - sottolinea Sarno - vogliamo sperare che il
ministro Alfano, prima di dedicarsi alla sua nuova attivita', possa
essere determinato, come Maroni, a chiedere al Ministro Tremonti le
risorse economiche per garantire la funzionalita' del sistema
penitenziario e impedire che lo stesso imploda nel volgere di alcune
settimane".
(Sin/Ct/Adnkronos)
16-GIU-11 16:08
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Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La Uil Pa Penitenziari lancia un
allarme di sospetta Tbc tra gli agenti della polizia penitenziaria in
servizio nel carcere di Verona. "In queste ore alcune unita' di
polizia penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Verona
Montorio si stanno sottoponendo ad accertamenti clinici per verificare
l'insorgenza di eventuali casi di positivita' alla Tbc. Una
eventualita' che speriamo possa essere scongiurata ma che, purtroppo,
appartiene al novero delle ipotesi possibili", afferma Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa, esprimendo la preoccupazione per
l'evolversi della situazione sanitaria al carcere veronese che proprio
la Uil aveva denunciato qualche giorno fa rendendo noto come in pochi
giorni ben quattro detenuti fossero risultati affetti da Tbc.
"Piuttosto che minimizzare o banalizzare il problema , come
hanno fatto in tanti - afferma in una nota - era meglio attivarsi
immediatamente per avviare le necessarie azioni di profilassi e di
prevenzione. La possibilita' che il contagio potesse riguardare anche
il personale era un rischio da noi ben rilevato sin dal primo momento
. Dalle prime indiscrezioni che filtrano dalla citta' scaligera pare
che almeno tre agenti siano risultati positivi ai primi test. Qualora
dovesse essere confermata la notizia del contagio ci si dovra'
riferire, giocoforza, ad una epidemia in corso con tutte le
conseguenze del caso. Speriamo che il Sindaco Tosi, il Prefetto, le
Autorita' sanitarie e la stessa Amministrazione Penitenziaria si
attivino non solo con tempestivita' ma anche con efficacia".
Il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari nella mattinata
si e' relazionato con il Capo del Dap Ionta manifestando tutte le
inquietudini del sindacato e le ansie che si registrano tra il
personale. "Ho ritenuto informare direttamente e per le vie brevi il
Capo dell'Amministrazione Penitenziaria su quanto stesse accadendo a
Verona, ricevendo assicurazioni di un tempestivo intervento da parte
del DAP. Purtroppo la questione sanitaria e' un aspetto, spesso poco
indagato, del dramma complessivo che attraversa il sistema carcere in
Italia. A questo punto - sottolinea Sarno - vogliamo sperare che il
ministro Alfano, prima di dedicarsi alla sua nuova attivita', possa
essere determinato, come Maroni, a chiedere al Ministro Tremonti le
risorse economiche per garantire la funzionalita' del sistema
penitenziario e impedire che lo stesso imploda nel volgere di alcune
settimane".
(Sin/Ct/Adnkronos)
16-GIU-11 16:08
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All'interno del sito Ispesl gli atti del convegno “Il Sistema di Sorveglianza Nazionale MALPROF” che ha affrontato il tema della sorveglianza delle malattie professionali.
Video (versione '.WMV')
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La sorveglianza delle malattie professionali:
un'occasione di approfondimento
(Dr. Giuseppe Campo - INAIL : DPO ex ISPESL)
Consulta (file '.PDF' di 1 MB) Video (versione '.WMV')
(Prof. Francesco Violante - Università di Bologna)
Consulta (file '.PDF' di 260 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr.ssa Angela Goggiamani - INAIL - S.M.G.)
Consulta (file '.PDF' di 1,2 MB) Video (versione '.WMV')
(Dr. Alberto Baldasseroni - CERIMP Toscana)
Consulta (file '.PDF' di 950 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Claudio Colosio - Università di Milano)
Consulta (file '.PDF' di 880 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Battista Magna - Regione Lombardia)
Consulta (file '.PDF' di 5 MB) Video (versione '.WMV')
(Dr. Giuseppe Mastrangelo - Università di Padova)
Consulta (file '.PPS' di 2 Mb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Alessandro Marinaccio - INAIL : DML ex ISPESL)
Consulta (file '.PDF' di 890 kb) Video (versione '.WMV')
Il sistema MALPROF: esperienze e prospettive
(Dr. Giuliano Tagliavento - Regione Marche)
Consulta (file '.PDF' di 80 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Angelo D'Errico - Regione Piemonte)
Consulta (file '.PDF' di 430 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Giorgio Di Leone - Regione Puglia)
Consulta (file '.PDF' di 680 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Marco Crema - Regione Sicilia)
Consulta (file '.PDF' di 470 kb) Video (versione '.WMV')
(Ing. Paolo Montanari - INAIL : DPO ex ISPESL)
Consulta (file '.PDF' di 1,3 MB) Video (versione '.WMV')
(Dr. Stefano Mattioli - Università di Bologna)
Consulta (file '.PDF' di 540 kb) Video (versione '.WMV')
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12693 Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 10 giugno 2011, n. 12693 (1).
Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011 ha pubblicato il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo.
A norma del citato articolo 4, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono emanate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le relative disposizioni attuative.
1. Requisito soggettivo
A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all' art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
1.1 - Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell' art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:
- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
1.2 - Lavoratori notturni
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del D.Lgs. n. 67/2011, nelle seguenti categorie:
1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
1.3 - Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena"
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti alla c.d. "linea catena", contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL (di cui all'allegato 1), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al
controllo di qualità.
1.4 - Conducenti di veicoli
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Requisito oggettivo
Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo 1, per i seguenti periodi:
a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
3. Beneficio
Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97.
Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
3.1 - Beneficio nel periodo transitorio
Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007, e cioè in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.
Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell'ipotesi sub a), ed in parte nell'ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.
Come già precisato al punto 2 del presente messaggio, il richiamato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, ai fini del beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.
Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
4. Incumulabilità con altri benefici
Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo stesso.
5. Decorrenza del beneficio
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1 dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. Presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
L'articolo 2 fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso comma 2 (allegato n. 2).
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.
7. Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni altra condizione di legge.
8. Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2. Detto differimento è fissato in:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
9. Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti
Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose e pesanti.
10. Meccanismo di salvaguardia
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 67/2011 prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicurati criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.
11. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni riguardanti sia l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa comunicazione.
Sono previste, altresì, sanzioni qualora da documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di trattamenti pensionistici.
12. Copertura finanziaria
L'articolo 7 del decreto legislativo in parola pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.
13. Prime indicazioni operative
In attesa che vengano fornite le istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal D.Lgs. n. 67/2011, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità.
Allegato 1
Allegato 1
(di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)
Elenco n. 1
Voce
Lavorazioni
1462
Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582
Elettrodomestici
6590
Altri strumenti ed apparecchi
8210
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230
Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
Allegato 2
Art. 2
Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
Omissis
Comma 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida;
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
Omissis
D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 1
D.M. 19 maggio 1999, art. 2
Consiglio di Stato "...Contributi da restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione.."
Consiglio di Stato "...Contributi da
restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a
pensione.."
N. 03388/2011REG.PROV.COLL.
N. 09285/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2006,
proposto dal:
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli
uffici di detta Avvocatura;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – Sezione IV^ - n.
2444 del 28 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente restituzione di
contributi versati al fondo previdenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il
Cons. G-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La vicenda sottoposta all’esame del Collegio prende le
mosse dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 3995 del 198,6 che condannava
l’allora Ministero del Tesoro a restituire all’attuale appellante
#################### #################### e ad altri dipendenti E.N.A.O.L.I.
“…gli interi contributi versati…” al Fondo integrativo di previdenza per la
pensione integrativa, liquidati in lire 6.576.351, “…tenendo conto cioè della
quota a carico del dipendente e di quella a carico dell’ente soppresso…”.
A seguito della riforma di detta sentenza da parte del
Tribunale di Napoli con decisione n. 2544 del 1988 (dichiarativa del difetto di
giurisdizione dell’A.G.O., essendo competente in via di giurisdizione esclusiva
il Giudice Amministrativo), confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
1793 del 1991, il Ministero del Tesoro emanava un primo provvedimento (n. 615677
del 16 giugno 1997) con il quale ordinava al sig. Antonio ####################
la restituzione dell’intera somma liquidatagli dal Pretore di Napoli,
comprensiva anche della quota parte di contributi versati dal predetto
appellante, oltre che delle due quote versate dal datore di lavoro.
Con ricorso n. 2821 del 1998, proposto innanzi al TAR della
Campania, il #################### impugnava detto provvedimento.
2. – Con altro provvedimento n. 614923 del 9 luglio 1998 lo
stesso Ministero del Tesoro ha nuovamente ingiunto al sig. ####################
la restituzione delle somme liquidategli dal Pretore di Napoli con la su citata
sentenza, in misura, però, inferiore alla precedente intimazione n. 615677 del
16 giugno 1997, avendo depurato la somma richiesta in restituzione al predetto
appellante di un terzo, e cioè di quanto versato dallo stesso sig.
#################### (il monte infatti era costituito da due terzi a carico
dell’Amministrazione ed un terzo a carico del dipendente).
3. – Con la sentenza impugnata il TAR per la Campania ha
deciso il ricorso (n. 8560 del 1998) proposto dal sig. #################### per
l’annullamento di detta nuova determinazione dell’Amministrazione, affermando,
in particolare, che quest’ultima correttamente ha stabilito l’entità della somma
chiesta in restituzione, siccome depurata, alla stregua della pacifica
giurisprudenza in materia del giudice amministrativo, della sola parte a suo
tempo versata dal dipendente ex E.N.A.O.L.I., che è corrispondente ad un terzo
dell’intero ammontare contributi invece liquidata dal Pretore di Napoli in
favore del sig. ####################.
Ha, inoltre, ritenuto infondata anche la doglianza di
violazione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR nel giudizio introdotto con
ricorso n. 2821 del 1998 e concernente il primo dei citati provvedimenti di
restituzione (n. 615677 del 16 giugno 1997), essendo distinti e separati i
contenuti dei due provvedimenti impugnati.
4. – Con l’appello in epigrafe il sig. #################### ha
chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R.
Campania n. 33 del 23 novembre 1983, nonché eccesso di potere perché
competerebbe “…la restituzione dei contributi all’assicurato, comprensivi di
interessi e rivalutazione, non potendosi applicare il principio generale della
ripetibilità dei contributi assicurativi e previdenziali per l’ostativa
specifica previsione regolamentare di cui ai decreti interministeriali 22
febbraio 1971 e 17 ottobre 1969…”, i quali prevedono che all’impiegato
cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione spetta
un’indennità costituita, fra l’altro, “…da una somma, determinata sulla base
dell’allegata tabella D, a titolo di restituzione dei contributi versati al
fondo dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodo di servizio
effettivo…”;
- inosservanza dell’ordinanza cautelare del TAR Campania n.
344 del 1998 per mancata adozione del provvedimento di annullamento del
provvedimento i cui effetti sono stati sospesi da detta ordinanza, nonché
violazione del diritto di difesa.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, quale successore ex lege del Ministero del Tesoro, che con
memoria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per avere il
proponente ripetuto pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado, senza
dunque formulare, come necessario, alcuna critica alla motivazione di rigetto
esposta nella sentenza impugnata; ha, inoltre, diffusamente argomentato in
ordine al merito della controversia richiamando a sostegno della conferma della
pronunzia del primo Giudice la pacifica giurisprudenza formatasi in materia in
senso negativo alla richiesta dell’appellante.
6. – Con memoria depositata in previsione della discussione
dell’appello si è costituito in giudizio, quale difensore aggiunto del sig.
####################, l’avv. Giulio Cimaglia che ha ulteriormente illustrato le
tesi sviluppate in detto appello, ribadendo la richiesta di integrale riforma
della sentenza impugnata.
7. – Tutto ciò precisato, in punto di fatto, preliminarmente
osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla resistente Amministrazione in quanto l’appello
è, comunque, infondato nel merito.
8. – L’appellante sostiene che, a mente dei decreti
interministeriali emanati il 22 febbraio 1971 per gli assicurati ENPAS ed il 17
ottobre 1969 per l’INAM , gli competerebbe la restituzione dell’intero ammontare
dei contributi versati per la sua pensione integrativa, quale ex dipendente
E.N.A.O.L.I., disponendosi letteralmente in tal senso da parte di dette fonti
regolamentari, che, in assenza di qualsivoglia altra disposizione legislativa in
materia, non potrebbero non trovare applicazione nel caso in esame.
La tesi non può essere condivisa in quanto nella fattispecie
applicazione opera il Regolamento Integrativo di Previdenza dell’E.N.A.O.L.I.,
ente originario datore di lavoro dell’appellante, che ragionevolmente prevede la
restituzione all’interessato che non abbia maturato il diritto a pensione
soltanto della quota parte di contributi da esso versati, ai fini della pensione
integrativa.
Ed in vero, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza della
Sezione (cfr. n. 655 del 1987) in sede di individuazione certa dei
criteri inerenti la quantificazione dei contributi da restituire al dipendente
cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione, compete agli ex
dipendenti che si trovino in tale descritta situazione, ex art. 32 , comma 1,
lettera b) del citato regolamento, soltanto la restituzione della quota parte da
essi versata e cioè un terzo dell’intero ammontare dei contributi versati,
ricadenti a carico, per due terzi, dell’Amministrazione e per un terzo a carico
del lavoratore.
Né può indurre a diverso avviso la tesi dell’appellante,
ancorata alla mera formulazione letterale della norma del decreto
interministeriale ENPAS e del decreto interministeriale INAM, laddove è
utilizzata la locuzione “…a titolo di restituzione dei contributi versati
dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodi di servizio effettivo…”,
in quanto essa confligge con l’evidente indebito arricchimento di cui si
avvantaggerebbe il dipendente che matura la pensione, vertendosi in tema di
restituzione del dovuto a chi abbia provveduto soltanto pro quota alla
contribuzione al monte complessivo pensione integrativa ed essendo stati versati
dall’Amministrazione i due terzi del complessivo versato.
Parimenti infondato è, inoltre, l’ulteriore rilievo del sig.
#################### secondo il quale discenderebbe dalla norma dell’art. 5
della legge regionale Campania n. 33 del 1983 il suo buon titolo alla
restituzione dell’intero versato, atteso che detta fonte, avendo valenza
generale, non incide sulla specifica fattispecie in esame e non consente, in
ogni caso, di dedurre dal proprio contenuto dispositivo una inutilizzabilità
assoluta delle quote versate dall’Amministrazione e, quindi, un diritto del
dipendente a percepire le relative somme.
Tutto ciò, in disparte il rilievo che la non raggiunta
maturazione del diritto a pensione mal si concilia, comunque, in punto di
principio logico, con la restituzione dell’intero ammontare di una somma cui
hanno contribuito più soggetti, potendosi concepire una “restituzione”
sempre e soltanto che ci sia stata una preventiva, corrispondente “dazione”
di quanto si pretende, la qual cosa è certamente esclusa nella specie per i due
terzi richiesti dal Ministero appellato, non essendo in contestazione tra le
parti che tali due terzi di contributi siano stati versati dal datore di lavoro.
Infine, privo di pregio è, anche, il secondo motivo di appello
essendo del tutto evidente la diversità di contenuto dei due provvedimenti e ben
potendo l’Amministrazione procedere anche all’annullamento implicito di un
proprio provvedimento attraverso l’emanazione di un una nuova e diversa
statuizione che dia rinnovato assetto agli interessi già regolati con il primo
atto.
Ciò è avvenuto esattamente nella fattispecie in esame
attraverso il provvedimento impugnato in questa sede, che ha completamente
modificato il contenuto argomentativo e dispositivo del primo provvedimento di
restituzione somme emanato nei confronti del sig. ####################, come
chiaramente si evince dalla diversa imputazione e consistenza della disposta
restituzione di contributi.
9. – In conclusione la sentenza del primo Giudice merita di
essere confermata, con conseguente rigetto dell’appello in epigrafe.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il
Collegio che, vertendosi in materia previdenziale, sia equo non porle a carico
del soccombente sig. #################### ####################.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9285 del 2006, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22
marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Consiglio di Stato "...Ordine pubblico. Condizioni per la revoca di licenza di guardia giurata e porto d’armi. ..."
Consiglio di Stato "...Ordine pubblico.
Condizioni per la revoca di licenza di guardia
giurata e porto d’armi.
..."
..."
N. 03370/2011REG.PROV.COLL.
N. 01303/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2007,
proposto da:
#################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. ---
#################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. ---
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e
la Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
l’Istituto di Vigilanza Urbana, Campestre e Scorta Valori del
rag. #################### ####################;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II n.
5170 del 5 dicembre 2005, resa tra le parti, concernente la revoca della nomina
a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'armi del signor
####################.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale
dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il
Cons. Dante D'Alessio e uditi per le-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor #################### #################### aveva
impugnato davanti al TAR per la Puglia il decreto, n. 365/P.A./AREA I, del 2
febbraio 2004, con il quale il Prefetto di Foggia aveva disposto la revoca della
sua nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di d'armi per
difesa personale con il divieto di detenere armi, munizioni e materie
esplodenti.
La revoca dei titoli di polizia era stata determinata dal
venir meno dei requisiti di cui all’art. 138 del t.u.l.p.s., e per la
sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 10 ed 11, a causa della gravità
delle imputazioni ascritte al sig. #################### che era stato denunciato
per avere fermato e minacciato con la pistola l’ex moglie Patrizia Zammarano.
2.- Il TAR per la Puglia, dopo aver accolto, il 21 aprile
2004, la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con la
sentenza appellata, n. 5170 del 5 dicembre 2005, ha respinto il ricorso.
Il TAR, ricordato che l’onere dell’amministrazione di indicare
i fatti ostativi al rilascio o alla permanenza della licenza, “anche sotto il
profilo della possibilità di abuso ex art. 10 T.U.L.P.S., può ritenersi assolto
mercé il riferimento alla pendenza di procedimenti penali o di prevenzione,
nonché alla presentazione di circostanziate denunce” e che deve considerarsi
“sufficientemente motivato il giudizio negativo mediante l’indicazione di
episodi, dati e circostanze, riferiti ad un soggetto, che, secondo il comune
sentire, inducono a ritenere il non possesso dei requisiti della buona condotta
e dell’affidabilità”, ha ritenuto che, nella fattispecie, “nell’escludere
l’esistenza della buona condotta e dell’affidabilità, richieste per lo
svolgimento delle funzioni in questione, i suddetti principi sono stati
correttamente applicati, con conseguente infondatezza di quanto dedotto”.
Era infatti risultato che l’ex moglie del signor
#################### aveva dichiarato oralmente di essere stata “bersagliata con
messaggi offensivi” sulla sua utenza telefonica e di essere stata, in data 27
gennaio 2004, fermata dal ricorrente e minacciata con la pistola. Altri episodi
di aggressione e minacce risultavano essersi verificati nel 2003.
Secondo il TAR per la Puglia, pertanto, l’episodio della
minaccia con la pistola d’ordinanza del 27 gennaio 2004, riportato nel
provvedimento impugnato, “indubbiamente incide sul requisito della buona
condotta e sull’affidabilità ad esercitare le funzioni di guardia giurata,
rendendo attuate il pericolo d’abuso ove si abbia riguardo anche all’insieme
degli elementi di fatto risultanti dai rapporti di servizio redatti dall’Ufficio
Polstato di Manfredonia ed allegati alla richiamata nota istruttoria 28 gennaio
2004 n.16/B/2004”, con la conseguenza che “il giudizio espresso del venir meno
del requisito della ‘buona condotta’ e della capacità di abuso non è, dunque,
fondato nell’atto impugnato su una sola circostanza di fatto (la denunziata
minaccia) di dubbia certezza, ma trova un logico riscontro in più documentati e
rilevati episodi”.
3.- Il signor #################### ha appellato l’indicata
sentenza chiedendone la riforma. In particolare, dopo aver ricordato di aver
svolto il servizio di guardia giurata sempre con professionalità, di essere
incensurato e che nessun seguito aveva avuto la denuncia per l’episodio del 27
gennaio 2004, il signor #################### ha sostenuto che illegittimamente
l’amministrazione aveva dato rilievo alla denuncia della ex moglie (e quindi
alle dichiarazioni di una sola parte, peraltro da lui querelata per calunnia)
senza svolgere ulteriori obiettivi accertamenti e senza consentirgli alcun
contraddittorio. Ed erronea in conseguenza risulta la sentenza del TAR per la
Puglia che ha ritenuto di dover respingere il suo ricorso facendo riferimento a
tale denuncia e ad alcuni irrilevanti precedenti, peraltro non indicati nel
provvedimento impugnato.
4.- A seguito del provvedimento con il quale, il 19 febbraio
2007, l’amministrazione poneva in esecuzione l’appellata sentenza, il signor
#################### ne chiedeva la sospensione che veniva concessa dalla V
Sezione di questo Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio del 13 marzo
2007.
5.- Tutto ciò premesso, si deve ricordare che, come affermato
anche nella sentenza del TAR di Bari, per principio consolidato l'esigenza di
garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare
giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e che, nella
valutazione di tale requisito, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un
ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità
dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi
pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di
irrazionalità e incoerenza (fra le più recenti, Consiglio Stato, sez. VI, 27
agosto 2010, n. 5981).
Nell’esercizio di tale potere l'Amministrazione deve peraltro
dare puntualmente atto delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti
accertati (o il reato commesso), per tipologia e per modalità di realizzazione,
abbiano fatto venir meno il necessario requisito della buona condotta (Consiglio
Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4853). E tale accertamento deve essere
particolarmente rigoroso quando, come nella fattispecie, il venir meno del
requisito della buona condotta si riflette direttamente sulla capacità
lavorativa del soggetto interessato.
6.- Si deve quindi ritenere che i fatti che costituiscono il
presupposto per l’emanazione del provvedimento di revoca debbano essere oggetto
di un approfondito accertamento che può anche nascere dalla denuncia proveniente
da un terzo ma non può basarsi esclusivamente su tale denuncia, occorrendo
invece l'individuazione di seri elementi ostativi, frutto (anche) di
accertamenti di polizia, direttamente riferibili alla condotta della parte
interessata.
E deve essere escluso, in assenza di ulteriori elementi
probatori circa lo svolgimento dei fatti e le responsabilità dell'interessato,
qualsiasi automatismo tra una denuncia penale e la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio della professione di guardia particolare giurata.
Mentre, per il periodo necessario allo svolgimento delle
necessarie indagini, può essere adottata, sempre che ne sussistano i
presupposti, la misura più lieve della sospensione della licenza (ai sensi
dell’art. 10 del t.u.l.p.s.).
7.- Applicando tali principi alla fattispecie in esame
l’appello risulta fondato.
Il Prefetto di Foggia ha infatti disposto, il 2 febbraio 2004,
la revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata
e della licenza di porto di d'armi per difesa personale del signor
####################, con il divieto di detenere armi, munizioni e materie
esplodenti, facendo esclusivo riferimento alla denuncia della ex moglie Patrizia
Zammarano per la minaccia del 27 gennaio 2004.
Nel giudizio di primo grado risulta poi depositata una
informativa, in data 28 gennaio 2004, dell’Ufficio della Polizia di Stato di
Manfredonia nella quale sono stati indicati alcuni episodi di minor rilievo
(sempre riguardanti il rapporto conflittuale con l’ex coniuge) verificatisi
nell’anno precedente.
A giudizio di questo Collegio tali elementi, nel loro
complesso, non potevano giustificare il provvedimento di revoca adottato (mentre
forse avrebbero potuto giustificare un meno grave e non definitivo provvedimento
di sospensione della licenza) e dimostrano la mancanza di una adeguata attività
istruttoria volta a dare consistenza ed attendibilità agli addebiti.
Con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo, per difetto
di istruttoria e di motivazione, il provvedimento del Prefetto di Foggia,
impugnato davanti al TAR per la Puglia.
8.- Tale conclusione è confortata dalla circostanza, dedotta
in giudizio dal signor #################### (e non contraddetta
dall’amministrazione), che nessun seguito di rilevanza penale ha avuto la
denuncia dell’ex coniuge per il citato episodio del 27 gennaio 2004.
Non è poi stato fornito in giudizio dall’amministrazione alcun
ulteriore elemento (neanche riguardante fatti successivi) capace di dimostrare
la non idoneità all’esercizio della funzione di guardia particolare giurata del
signor #################### che, si ricorda, per effetto delle misure cautelari
disposte prima dal TAR per la Puglia e poi dalla Sezione V di questo Consiglio,
in tutti questi anni ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa di
guardia giurata.
9.- Occorre a questo punto esaminare la domanda risarcitoria,
riproposta anche in appello dal signor ####################.
Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che, come si è
già in precedenza accennato, i provvedimenti impugnati in primo grado hanno
avuto effetti molto contenuti nel tempo in quanto sia il TAR per la Puglia, nel
giudizio di primo grado, e sia la Sezione V del Consiglio di Stato, nel grado di
appello, ne hanno tempestivamente sospeso gli effetti pregiudizievoli.
La richiesta, per i residui periodi non coperti dalle indicate
misure cautelari, deve essere peraltro respinta non potendo ravvisarsi nella
condotta dell’amministrazione quella colpa (grave) che costituisce il
presupposto per il riconoscimento di un danno ingiusto e quindi risarcibile.
Si deve infatti ricordare che, ai fini dell'ammissibilità
della domanda di risarcimento del danno, non è sufficiente il solo annullamento
del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la
sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo quindi
verificarsi se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in
violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede alle
quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente ispirarsi, con la
conseguenza che può essere affermata detta responsabilità quando la violazione
risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro
di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e
l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla,
invece, quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la
sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di
riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Consiglio Stato,
sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367).
10.- Per tutti gli esposti motivi l’appello deve essere
accolto, la sentenza appellata deve essere annullata e deve essere anche
disposto l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Foggia, in data 2
febbraio 2004, impugnato davanti al TAR per la Puglia.
Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza
definitivamente pronunciando sull'appello (n. 1303 del 2007), come in epigrafe
proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R.
Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n. 5170 del 2005, e dispone l’annullamento del
provvedimento del Prefetto di Foggia, in data 2 febbraio 2004, impugnato davanti
al TAR per la Puglia.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni avanzata
dall’appellante.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e
competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6
maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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