SANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI
SOLO PER 9% PAZIENTI =
Roma, 16 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) -
Nel nostro Paese
solo "il 9% dei pazienti in cura per sclerosi multipla viene trattato
con i farmaci piu'
innovativi. Un dato che varia molto nelle diverse
regioni, con punte al di
sotto della media nazionale, ad esempio, in
Campania (4,7%), Sicilia (7,8%),
Toscana (5,6%), Veneto (6,5%), Emilia
Romagna (7,2%) e Marche (7,3%).
Differenze ascrivibili alla
difficolta' di misurare e riconoscere
l'innovazione". Lo spiega
Federico Spandonaro, docente di Economia Sanitaria
presso la Facolta'
di Economia dell'Universita' di Roma Tor Vergata e
responsabile Ceis
Sanita' di Tor Vergata, intervenuto oggi a Roma
all'incontro 'Accesso
sostenibile all'innovazione: un confronto sulla sclerosi multipla',
promosso dall'Osservatorio Sanita'
e Salute, con il supporto di Biogen
Dompe'.
"Uno dei principali
problemi dei sistemi sanitari futuri risiede
nella sostenibilita' - afferma
Cesare Cursi, presidente Osservatorio
Sanita' e Salute - Concetto base della
valutazione e' il rapporto di
'costo-opportunita'', ma non sempre il calcolo
e' cosi' immediato".
Oltretutto l'Italia si colloca tra i Paesi ad alto
rischio di sclerosi
multipla, con un'incidenza di
1.800 nuovi casi l'anno, un totale di
circa 61.000 pazienti affetti, in
media 1/1000 abitanti, che equivale
a 1 nuova diagnosi ogni 4 ore.
(segue)
(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 18:50
NNNN
SANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI
SOLO PER 9% PAZIENTI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) -
"L'insorgenza in giovane eta', la
cronicita' e l'imprevedibilita' nel decorso
ne fanno una patologia ad
elevato impatto sociale e sanitario, in quanto
colpisce la popolazione
nella fascia d'eta' maggiormente produttiva - afferma
Carlo Pozzilli,
ordinario di Neurologia, Universita' Sapienza di Roma - Per
chi ne
soffre i farmaci piu' innovativi rappresentano spesso un'importante
alternativa terapeutica, se non l'unica, per migliorare il proprio
stato
di salute e quindi la propria qualita' di vita".
Il problema dell'accesso
ai farmaci innovativi "si manifesta al
momento dell'introduzione di un nuovo
farmaco, per esempio, il primo
anticorpo monoclonale per la SM ha segnato un
ritardo che, a seconda
delle regioni, e' stato di 2 fino a 12 mesi (in
Sicilia), ma
soprattutto nella difficolta' di garantire un accesso continuo
rispetto a quei farmaci di comprovata efficacia che la comunita'
scientifica considera la parte innovativa del proprio armamentario
terapeutico", riprende Spandonaro.
(segue)
(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 18:52
NNNNSANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI
SOLO PER 9% PAZIENTI (3) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "L'equita'
nell'accesso alle
cure, specialmente all'innovazione, e' un diritto della
persona, ma
deve essere soprattutto una scelta consapevole di tutti gli
stakeholder - continua Antonella Moretti, direttore generale Aism e
Fism
- Dobbiamo pensare a tutti i duemila giovani, ai nuovi casi che
ogni anno
diagnosticheremo, e allo scenario terapeutico evoluto che
avremo nei
prossimi dieci anni: curarsi bene e da subito significa
bloccare la
progressione, non raggiungere piu' la disabilita', vivere
la propria vita in
qualita', non essere per tutti gli anni futuri solo
un costo sociale e
sanitario".
Il peso economico della Sm e' piuttosto elevato e varia da
25.000 a circa 70.000 euro annui per paziente a seconda del livello
di
disabilita'. In Italia il costo sociale della malattia e' di circa 2
miliardi e 400 milioni di euro l'anno. La somma dei costi indiretti
(ossia tutte quelle voci di spesa che rimangono a carico delle
famiglie)
e di quelli correlati alla perdita di produttivita'
rappresenta oltre il 70%
del costo globale della malattia, mentre la
presa in carico dei pazienti e'
responsabile del 30% (di cui il 12%
circa e' dovuto alle terapie
farmacologiche). (segue)
(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11
18:57
NNNNSANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI
SOLO PER 9% PAZIENTI (4) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Le terapie
innovative si sono
dimostrate di comprovata efficacia e soprattutto
costo-efficaci e sono
state redatte per esse regole di prescrivibilita'
precise - precisa
Spandonaro - Tuttavia e' sbagliato valutare l'innovazione
solo in
termini di costi. Per malattie croniche importanti come la SM, la
qualita' della vita deve essere un elemento discriminante nella
valutazione di un farmaco innovativo. Il rischio, soprattutto in
carenza
di risorse, e' di una sempre maggiore competizione fra farmaci
salva vita e
farmaci migliora vita: un'insana competizione che
andrebbe essenzialmente a
discapito dei farmaci per le situazioni
croniche, destinati a prendersi cura
del paziente nella globalita',
con effetti eticamente e razionalmente
discutibili".
"L'innovazione sta conducendo verso il traguardo di poter
gestire la patologia nel modo piu' efficace possibile, migliorando la
qualita' di vita del paziente - conclude Antonio Tomassini,
presidente
della Commissione Igiene e Sanita' del Senato - Una prospettiva
che
potra' essere garantita solo attraverso uno sforzo di tutti gli
attori
del sistema al fine di coniugare innovazione e competitivita' e, allo
stesso tempo, mantenere quella sostenibilita' che consenta un accesso
diffuso e uniforme alle terapie da parte dei pazienti su tutto il
territorio nazionale".
(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11
18:59
NNNNSCLEROSI:SOLO 9% PAZIENTI TRATTATO CON FARMACI
INNOVATIVI
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - ''In Italia solo il 9% dei
pazienti
in cura per la sclerosi multipla viene
trattato con i farmaci
piu' innovativi, ma vi sono delle forti differenze tra
regione e
regione''. A spiegarlo e' Federico Spandonaro, responsabile
del
Ceis Sanita' dell'universita' Tor Vergata di Roma, durante un
convegno
sull'accesso sostenibile all'innovazione.
L'economista ha segnalato il caso
di regioni dove la media e'
piu' bassa, come Campania (4,7%), Sicilia (7,8%),
Toscana
(5,6%), Veneto (6,5%), Emilia-Romagna (7,2%) e Marche
(7,3%).
''Differenze che non sono dovute a fattori epidemiologici
-
precisa Spandonaro - ma alla difficolta' di misurare e
riconoscere
l'innovazione. Lo si e' visto ad esempio con
l'introduzione nel 2008 del
primo anticorpo monoclonale per la
sclerosi
multipla, il natalizumab, che ha segnato un ritardo che
a seconda delle
regioni e' andato da 2 a 12 mesi, e nelle
difficolta' a garantire un accesso
continuo a quei farmaci di
comprovata efficacia che la comunita' scientifica
considera la
parte innovativa del proprio armamentario terapeutico''.
Ad
incidere c'e' anche il fatto ''che i centri prescrittori
sono circa 200 -
aggiunge - ma solo un centinaio fanno il grosso
dell'attivita' e delle
prescrizioni, e che la procedura Aifa per
i farmaci innovativi in generale
sia forse un po' troppo rigida.
Dal 2008 a gennaio 2011 sono infatti stati
riconosciuti solo 12
farmaci innovativi, di cui 4 importanti''.
A tale
proposito Paolo Siviero, responsabile dell'area
strategia e politiche del
farmaco dell'Aifa, ha spiegato che
''questo 'algoritmo' dell'innovativita'
dell'Agenzia ha mostrato
i suoi limiti, ed e' in corso un dibattito sulla sua
revisione.
Tuttavia c'e' un accesso omogeneo sul territorio ai farmaci
di
prima linea, efficaci in un approccio precoce
alla
malattia''.(ANSA).
Y85-MRB
16-GIU-11 14:44 NNNN
SCLEROSI:10 NUOVI FARMACI IN ARRIVO ENTRO 5
ANNI
4% CASI MALATTIA E' TRA 12 E 16 ANNI
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Nei
prossimi 5 anni e' previsto
l'arrivo di 10 nuovi farmaci per la sclerosi multipla. Ad
annunciarlo e' Carlo Pozzilli,
responsabile del Centro sclerosi
multipla
dell'ospedale S. Andrea di Roma, durante il convegno
'Accesso sostenibile
all'innovazione: un confronto sulla
sclerosi
multipla' al Senato.
''Meta' di questi nuovi farmaci - spiega - sono farmaci
di
prima linea, che sostituiranno alcuni di quelli piu' usati,
come
l'interferone, che ora vengono iniettati. I nuovi medicinali
potranno
invece essere somministrati per via orale e quindi per
i pazienti sara' piu'
facile prenderli per periodi lunghi o
giornalmente. Gli altri invece saranno
dei farmaci monoclonali
per le forme piu' aggressive della
malattia''.
Quest'ultimo tipo di medicinali sono quelli piu'
innovativi,
di cui uno, il natalizumab, e' gia' utilizzato in Italia da
un
paio d'anni. ''Viene impiegato - continua Pozzilli - anche per
i
pazienti neodiagnosticati con la malattia in forma aggressiva, e
anche
nei bambini. Il 4% dei casi di sclerosi ha infatti
un
esordio in eta' infantile, tra i 12 e 16 anni, e molte volte in
forma
aggressiva''. (ANSA).
Y85-NAN
16-GIU-11 15:36 NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 16 giugno 2011
Medicina: vaccino anti diabete in spary nasale
MEDICINA: VACCINO ANTI DIABETE IN SPRAY NASALE
(ANSA) - SYDNEY, 16 GIU - Ricercatori australiani hanno
compiuto un passo avanti nella formulazione di un vaccino contro
il diabete di tipo 1, dimostrando per primi al mondo che uno
spray nasale puo' disattivare le risposte immunitarie
all'insulina. I pazienti di diabete non sono in grado di
produrre insulina perche' il loro troppo 'zelante' sistema
immunitario uccide le cellule beta che producono l'ormone, e
dipendono da iniezioni quotidiane per normalizzare la capacita'
di scomporre il glucosio - una funzione vitale per rifornire di
energia l'organismo.
Come parte di una sperimentazione internazionale in corso da
cinque anni in Australia e Nuova Zelanda e presto anche in
Germania, gli studiosi dell'Istituto di ricerca medica Walter
and Eliza Hall di Melbourne hanno dimostrato che lo spray nasale
desensibilizza il sistema immunitario e gli impedisce di
attaccare le cellule beta. La somministrazione a mezzo spray
mira a impedire che il vaccino sia digerito nell'intestino, come
accadrebbe se assunto per via orale.
Lo studio, guidato dall'immunologo Len Harrison e pubblicato
sulla rivista Diabetes, e' stato condotto su 52 adulti diabetici
di tipo 1 nel primo stadio della malattia, che non necessitavano
ancora di iniezioni quotidiane. Ad alcuni dei partecipanti e'
stato somministrato per 12 mesi il vaccino per spray nasale e
agli altri un placebo. Nei pazienti del primo gruppo il sistema
immunitario non attaccava piu' con la stessa aggressivita' le
cellule produttrici di insulina, e quando e' stato iniettato
loro l'ormone, sono risultati desensibilizzati a esso.
Secondo Harrison il successo delle sperimentazioni finora
condotte e' incoraggiante anche per i pazienti di altre
malattie. ''L'approccio dello spray nasale, se sara' confermata
la sua efficacia contro il diabete 1, potra' essere testato per
la prevenzione di altri disturbi autoimmunitari, come l'artrite
reumatica e la sclerosi multipla'', scrive.(ANSA).
XMC
16-GIU-11 12:10 NNNN
(ANSA) - SYDNEY, 16 GIU - Ricercatori australiani hanno
compiuto un passo avanti nella formulazione di un vaccino contro
il diabete di tipo 1, dimostrando per primi al mondo che uno
spray nasale puo' disattivare le risposte immunitarie
all'insulina. I pazienti di diabete non sono in grado di
produrre insulina perche' il loro troppo 'zelante' sistema
immunitario uccide le cellule beta che producono l'ormone, e
dipendono da iniezioni quotidiane per normalizzare la capacita'
di scomporre il glucosio - una funzione vitale per rifornire di
energia l'organismo.
Come parte di una sperimentazione internazionale in corso da
cinque anni in Australia e Nuova Zelanda e presto anche in
Germania, gli studiosi dell'Istituto di ricerca medica Walter
and Eliza Hall di Melbourne hanno dimostrato che lo spray nasale
desensibilizza il sistema immunitario e gli impedisce di
attaccare le cellule beta. La somministrazione a mezzo spray
mira a impedire che il vaccino sia digerito nell'intestino, come
accadrebbe se assunto per via orale.
Lo studio, guidato dall'immunologo Len Harrison e pubblicato
sulla rivista Diabetes, e' stato condotto su 52 adulti diabetici
di tipo 1 nel primo stadio della malattia, che non necessitavano
ancora di iniezioni quotidiane. Ad alcuni dei partecipanti e'
stato somministrato per 12 mesi il vaccino per spray nasale e
agli altri un placebo. Nei pazienti del primo gruppo il sistema
immunitario non attaccava piu' con la stessa aggressivita' le
cellule produttrici di insulina, e quando e' stato iniettato
loro l'ormone, sono risultati desensibilizzati a esso.
Secondo Harrison il successo delle sperimentazioni finora
condotte e' incoraggiante anche per i pazienti di altre
malattie. ''L'approccio dello spray nasale, se sara' confermata
la sua efficacia contro il diabete 1, potra' essere testato per
la prevenzione di altri disturbi autoimmunitari, come l'artrite
reumatica e la sclerosi multipla'', scrive.(ANSA).
XMC
16-GIU-11 12:10 NNNN
Apparecchio low cost scopre apnee notturne a casa
SALUTE: APPARECCHIO LOW COST SCOPRE APNEE NOTTURNE
A CASA =
Roma, 16 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molto pericolose
per la salute ma difficili scoprire, almeno fino ad oggi. Sono le
apnee notturne, fenomeno diffuso dovuto ad un'ostruzione delle vie
respiratorie che riduce la qualita' del sonno e aumenta i rischi
cardiocircolatori. Ora le nuove tecnologie promettono di individuare
il problema anche mentre si dorme nel letto di casa propria, senza
dover necessariamente ricorrere ai monitoraggi dei centri per la cura
dell'insonnia.
Un'azienda americana, la Watermark Medical, ha infatti messo a
punto un casco di 'sorveglianza' che permette di misurare, come in
ospedale, la saturazione di ossigeno nel sangue, la tendenza a
russare, il ritmo cardiaco.
L'apparecchio e' dotato di un recettore Bluetooth che permette
al medico di valutare i dati raccolti via Internet. Il tutto senza
necessita' di trascorrere una notte in regime di ricovero, con un
risparmio notevole. (segue)
(Ram/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 15:15
NNNN
SALUTE: APPARECCHIO LOW COST SCOPRE APNEE NOTTURNE A CASA (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Anche perche' questo nuovo
strumento costa appena 40 dollari e, negli Usa, puo' essere acquistato
dallo stesso paziente su prescrizione medica, con la possibilita' di
rimborso da parte delle assicurazioni sanitarie.
E sempre negli Usa sono allo studio, seppure in una fase ancora
iniziale, anche due altri apparecchi, questa volta per curare le apnee
notturne, basati sulla stimolazione del nervo responsabile del
movimento della lingua, per impedirle di bloccare le vie respiratorie
durante il sonno
(Ram/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 15:16
NNNN
Roma, 16 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molto pericolose
per la salute ma difficili scoprire, almeno fino ad oggi. Sono le
apnee notturne, fenomeno diffuso dovuto ad un'ostruzione delle vie
respiratorie che riduce la qualita' del sonno e aumenta i rischi
cardiocircolatori. Ora le nuove tecnologie promettono di individuare
il problema anche mentre si dorme nel letto di casa propria, senza
dover necessariamente ricorrere ai monitoraggi dei centri per la cura
dell'insonnia.
Un'azienda americana, la Watermark Medical, ha infatti messo a
punto un casco di 'sorveglianza' che permette di misurare, come in
ospedale, la saturazione di ossigeno nel sangue, la tendenza a
russare, il ritmo cardiaco.
L'apparecchio e' dotato di un recettore Bluetooth che permette
al medico di valutare i dati raccolti via Internet. Il tutto senza
necessita' di trascorrere una notte in regime di ricovero, con un
risparmio notevole. (segue)
(Ram/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 15:15
NNNN
SALUTE: APPARECCHIO LOW COST SCOPRE APNEE NOTTURNE A CASA (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Anche perche' questo nuovo
strumento costa appena 40 dollari e, negli Usa, puo' essere acquistato
dallo stesso paziente su prescrizione medica, con la possibilita' di
rimborso da parte delle assicurazioni sanitarie.
E sempre negli Usa sono allo studio, seppure in una fase ancora
iniziale, anche due altri apparecchi, questa volta per curare le apnee
notturne, basati sulla stimolazione del nervo responsabile del
movimento della lingua, per impedirle di bloccare le vie respiratorie
durante il sonno
(Ram/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 15:16
NNNN
Giocattoli: UNI, si aggiornano norme europee su sicurezza
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA =
CONSONNI, REVISIONE FONDAMENTALE PER SODDISFARE NUOVI REQUISITI
Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Giocattoli sempre piu' sicuri. Il
decreto legislativo 54 del 11 aprile 2011 ha recepito in Italia la
nuova direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che
sostituisce la precedente del 1988. La nuova direttiva e' stata
introdotta per assicurare un maggior livello di sicurezza dei
giocattoli e tutelare i bambini che li utilizzano, integrando e
aggiornando le disposizioni sinora vigenti. Particolare attenzione
viene posta, ad esempio, ai rischi derivanti da sostanze chimiche
presenti nei giocattoli, dall'uso di sostanze pericolose, in
particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche,
nonche' di sostanze allergeniche.
Con l'entrata in vigore della nuova direttiva si e' reso quindi
necessario procedere ad un adeguamento delle norme tecniche europee al
progresso tecnologico, prevedendo sia l'aggiornamento sia l'adozione
di nuovi requisiti in materia di sicurezza. Per questo motivo in sede
europea sono in fase di rielaborazione le norme tecniche UNI EN 71,
adottate e pubblicate in Italia dall'UNI-Ente Nazionale Italiano di
Unificazione- che stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di
prova sui giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di eta'.
Secondo Natale Consonni, dell'Istituto Italiano Sicurezza
Giocattoli e coordinatore del gruppo di lavoro UNI Sicurezza dei
giocattoli, "la revisione delle norme tecniche e' fondamentale per
poter dare, ai diversi operatori, strumenti concreti per soddisfare i
nuovi requisiti di sicurezza introdotti dalla direttiva. La revisione
delle norme segue di pari passo le innovazioni del mondo dei
giocattoli derivanti dalla disponibilita' di nuove tecnologie e dallo
sviluppo di nuove creativita' piu' adatte ai bambini di oggi''.
(segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 11:53
NNNN
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (2) =
DAI PELUCHE ALLE BICICLETTE E PISCINETTE, MODIFICHE IN VIGORE
DAL 20 LUGLIO
(Adnkronos) - La prima fase della revisione, sottolinea
Consonni, ''interessa le norme sulle caratteristiche fisico meccaniche
e di infiammabilita', quindi le UNI EN 71-1, UNI EN 71-2 e UNI EN
71-8. La revisione delle norme relative alla sicurezza chimica e'
invece attesa entro luglio 2013, in concomitanza con l'entrata in
vigore dei relativi requisiti di sicurezza''.
''Le modifiche -rimarca- sono molte: tra quelle che entreranno
in vigore il prossimo 20 luglio, ricordiamo i nuovi requisiti
applicabili ai peluche per verificare la tenuta delle cuciture anche
quando questi siano imbottiti in ovatta o materiale similare, i nuovi
requisiti per i giocattoli cavalcabili gonfiabili con lunghezza
superiore a 1,2 m atti a garantire condizioni di uso e galleggiamento
sicure, i nuovi requisiti per i giocattoli destinati ad essere messi
in bocca, nessuna delle cui parti dovra' produrre piccoli pezzi quando
sottoposti ad abuso da cui potrebbe derivare un rischio di
soffocamento, i nuovi requisiti per i giocattoli abbinati al cibo e
per gli imballaggi dei giocattoli in genere''.
Modifiche sostanziali, sottolinea ancora Consonni, ''sono
previste anche per i giocattoli con corde e per le biciclette a scatto
fisso e, tra i giochi di attivita', e' stata introdotta una nuova
sezione dedicata alle piscinette. Oltre alle modifiche dei requisiti
di sicurezza molte delle novita' normative riguardano avvertenze e
istruzioni che sono parte integrante della sicurezza dei giocattoli
immessi sul mercato". (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:03
NNNN
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (3) =
PROVE PER VERIFICARE CHE MATERIALI E RIVESTIMENTI NON CEDANO
SOSTANZE TOSSICHE
(Adnkronos) - A seguito di una precisa richiesta proveniente
dalla Commissione europea, la prima norma ad essere stata aggiornata e
pubblicata e' la EN 71-1 che specifica i requisiti e i metodi di prova
per valutare le proprieta' fisiche e meccaniche dei giocattoli. Tale
norma include anche requisiti specifici per giocattoli destinati ai
bambini al di sotto dei tre anni di eta', ai bambini al di sotto dei
18 mesi e ai bambini troppo piccoli per stare seduti da soli. La serie
di norme UNI EN 71 stabilisce che i giocattoli vengano sottoposti a
prove per verificare che i materiali che li costituiscono e i loro
rivestimenti non cedano sostanze tossiche quali, per esempio,
antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio.
Le prove consistono nel prelevare campioni di materiale e di
rivestimento dai prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che
simulano le situazioni di prolungato contatto con la saliva e con i
succhi gastrici del bambino dopo l'eventuale ingestione. La norme
stabiliscono i livelli massimi giornalieri di ingestione per le varie
sostanze. I giocattoli non devono avere bordi taglienti, punte
acuminate, parti libere che possano danneggiare i bambini. Tra i
principali pericoli per i bambini vi e' quello del soffocamento. Le
norme UNI prevedono che eventuali piccole parti staccabili non possano
essere accidentalmente ingerite dai bambini e non passare attraverso
una sorta di ''cilindro di prova'' che simula le dimensioni della
trachea dei bambini.
Un altro requisito che le norme europee valutano attentamente e'
quello dell'infiammabilita'. Le norme UNI vietano l'uso di materiali
fortemente infiammabili. Per garantire il necessario livello di
sicurezza per gli oggetti rivestiti di pelo, capelli, nastri o fili
che vengono a contatto diretto con la persona, vengono eseguiti test
di velocita' di propagazione della fiamma in funzione delle
caratteristiche dei diversi prodotti. Per evitare che venga fatto un
uso improprio da parte dei bambini di quei giocattoli che simulano
strumenti di protezione come i caschi da moto, elmi dei vigili del
fuoco ed elmetti da lavoro, deve essere chiaramente riportata (anche
sull'imballaggio) l'avvertenza: 'Attenzione! Questo e' un giocattolo.
Non fornisce protezione'. (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:33
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (4) =
NIENTE SPIGOLI VIVI E BORDI TAGLIENTI, MAI BUTTARE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI
(Adnkronos) - Le norme UNI EN 71 stabiliscono inoltre una serie
di principi generali di sicurezza che - in molti casi - possono essere
facilmente verificati dagli adulti/genitori, sia per controllare il
grado di pericolosita' dei giocattoli che hanno gia' in casa e che
vengono utilizzati dai bambini sia, preventivamente, durante la fase
di acquisto dei giocattoli stessi.
Ad esempio e' importante controllare che: i giocattoli non
abbiano spigoli vivi e bordi taglienti; le parti sporgenti che
comportano rischi di perforazione siano protette; i meccanismi di
apertura e chiusura abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico
per evitare lo schiacciamento accidentale; le eventuali molle e gli
altri meccanismi in movimento non possano essere accessibili alle
dita; le cuciture e le parti applicabili siano resistenti agli
strappi; i giocattoli da portare alla bocca e quelli con piccole parti
che si possono staccare devono avere dimensioni tali da non poter
essere ingeriti dal bambino; i giocattoli nei quali i bambini possono
entrare (tende, casette, ecc) abbiano fori di ventilazione e porte
apribili con sforzo minimo.
Un ulteriore prezioso aiuto - e garanzia di sicurezza - sono le
avvertenze, le istruzioni per l'uso dei giocattoli, le indicazioni per
il montaggio e la manutenzione, gli avvertimenti sulla fascia di eta'
dei bambini utilizzatori. Mai buttarle via insieme alla carta regalo.
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:10
NNNN
CONSONNI, REVISIONE FONDAMENTALE PER SODDISFARE NUOVI REQUISITI
Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Giocattoli sempre piu' sicuri. Il
decreto legislativo 54 del 11 aprile 2011 ha recepito in Italia la
nuova direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che
sostituisce la precedente del 1988. La nuova direttiva e' stata
introdotta per assicurare un maggior livello di sicurezza dei
giocattoli e tutelare i bambini che li utilizzano, integrando e
aggiornando le disposizioni sinora vigenti. Particolare attenzione
viene posta, ad esempio, ai rischi derivanti da sostanze chimiche
presenti nei giocattoli, dall'uso di sostanze pericolose, in
particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche,
nonche' di sostanze allergeniche.
Con l'entrata in vigore della nuova direttiva si e' reso quindi
necessario procedere ad un adeguamento delle norme tecniche europee al
progresso tecnologico, prevedendo sia l'aggiornamento sia l'adozione
di nuovi requisiti in materia di sicurezza. Per questo motivo in sede
europea sono in fase di rielaborazione le norme tecniche UNI EN 71,
adottate e pubblicate in Italia dall'UNI-Ente Nazionale Italiano di
Unificazione- che stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di
prova sui giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di eta'.
Secondo Natale Consonni, dell'Istituto Italiano Sicurezza
Giocattoli e coordinatore del gruppo di lavoro UNI Sicurezza dei
giocattoli, "la revisione delle norme tecniche e' fondamentale per
poter dare, ai diversi operatori, strumenti concreti per soddisfare i
nuovi requisiti di sicurezza introdotti dalla direttiva. La revisione
delle norme segue di pari passo le innovazioni del mondo dei
giocattoli derivanti dalla disponibilita' di nuove tecnologie e dallo
sviluppo di nuove creativita' piu' adatte ai bambini di oggi''.
(segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 11:53
NNNN
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (2) =
DAI PELUCHE ALLE BICICLETTE E PISCINETTE, MODIFICHE IN VIGORE
DAL 20 LUGLIO
(Adnkronos) - La prima fase della revisione, sottolinea
Consonni, ''interessa le norme sulle caratteristiche fisico meccaniche
e di infiammabilita', quindi le UNI EN 71-1, UNI EN 71-2 e UNI EN
71-8. La revisione delle norme relative alla sicurezza chimica e'
invece attesa entro luglio 2013, in concomitanza con l'entrata in
vigore dei relativi requisiti di sicurezza''.
''Le modifiche -rimarca- sono molte: tra quelle che entreranno
in vigore il prossimo 20 luglio, ricordiamo i nuovi requisiti
applicabili ai peluche per verificare la tenuta delle cuciture anche
quando questi siano imbottiti in ovatta o materiale similare, i nuovi
requisiti per i giocattoli cavalcabili gonfiabili con lunghezza
superiore a 1,2 m atti a garantire condizioni di uso e galleggiamento
sicure, i nuovi requisiti per i giocattoli destinati ad essere messi
in bocca, nessuna delle cui parti dovra' produrre piccoli pezzi quando
sottoposti ad abuso da cui potrebbe derivare un rischio di
soffocamento, i nuovi requisiti per i giocattoli abbinati al cibo e
per gli imballaggi dei giocattoli in genere''.
Modifiche sostanziali, sottolinea ancora Consonni, ''sono
previste anche per i giocattoli con corde e per le biciclette a scatto
fisso e, tra i giochi di attivita', e' stata introdotta una nuova
sezione dedicata alle piscinette. Oltre alle modifiche dei requisiti
di sicurezza molte delle novita' normative riguardano avvertenze e
istruzioni che sono parte integrante della sicurezza dei giocattoli
immessi sul mercato". (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:03
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GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (3) =
PROVE PER VERIFICARE CHE MATERIALI E RIVESTIMENTI NON CEDANO
SOSTANZE TOSSICHE
(Adnkronos) - A seguito di una precisa richiesta proveniente
dalla Commissione europea, la prima norma ad essere stata aggiornata e
pubblicata e' la EN 71-1 che specifica i requisiti e i metodi di prova
per valutare le proprieta' fisiche e meccaniche dei giocattoli. Tale
norma include anche requisiti specifici per giocattoli destinati ai
bambini al di sotto dei tre anni di eta', ai bambini al di sotto dei
18 mesi e ai bambini troppo piccoli per stare seduti da soli. La serie
di norme UNI EN 71 stabilisce che i giocattoli vengano sottoposti a
prove per verificare che i materiali che li costituiscono e i loro
rivestimenti non cedano sostanze tossiche quali, per esempio,
antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio.
Le prove consistono nel prelevare campioni di materiale e di
rivestimento dai prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che
simulano le situazioni di prolungato contatto con la saliva e con i
succhi gastrici del bambino dopo l'eventuale ingestione. La norme
stabiliscono i livelli massimi giornalieri di ingestione per le varie
sostanze. I giocattoli non devono avere bordi taglienti, punte
acuminate, parti libere che possano danneggiare i bambini. Tra i
principali pericoli per i bambini vi e' quello del soffocamento. Le
norme UNI prevedono che eventuali piccole parti staccabili non possano
essere accidentalmente ingerite dai bambini e non passare attraverso
una sorta di ''cilindro di prova'' che simula le dimensioni della
trachea dei bambini.
Un altro requisito che le norme europee valutano attentamente e'
quello dell'infiammabilita'. Le norme UNI vietano l'uso di materiali
fortemente infiammabili. Per garantire il necessario livello di
sicurezza per gli oggetti rivestiti di pelo, capelli, nastri o fili
che vengono a contatto diretto con la persona, vengono eseguiti test
di velocita' di propagazione della fiamma in funzione delle
caratteristiche dei diversi prodotti. Per evitare che venga fatto un
uso improprio da parte dei bambini di quei giocattoli che simulano
strumenti di protezione come i caschi da moto, elmi dei vigili del
fuoco ed elmetti da lavoro, deve essere chiaramente riportata (anche
sull'imballaggio) l'avvertenza: 'Attenzione! Questo e' un giocattolo.
Non fornisce protezione'. (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:33
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (4) =
NIENTE SPIGOLI VIVI E BORDI TAGLIENTI, MAI BUTTARE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI
(Adnkronos) - Le norme UNI EN 71 stabiliscono inoltre una serie
di principi generali di sicurezza che - in molti casi - possono essere
facilmente verificati dagli adulti/genitori, sia per controllare il
grado di pericolosita' dei giocattoli che hanno gia' in casa e che
vengono utilizzati dai bambini sia, preventivamente, durante la fase
di acquisto dei giocattoli stessi.
Ad esempio e' importante controllare che: i giocattoli non
abbiano spigoli vivi e bordi taglienti; le parti sporgenti che
comportano rischi di perforazione siano protette; i meccanismi di
apertura e chiusura abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico
per evitare lo schiacciamento accidentale; le eventuali molle e gli
altri meccanismi in movimento non possano essere accessibili alle
dita; le cuciture e le parti applicabili siano resistenti agli
strappi; i giocattoli da portare alla bocca e quelli con piccole parti
che si possono staccare devono avere dimensioni tali da non poter
essere ingeriti dal bambino; i giocattoli nei quali i bambini possono
entrare (tende, casette, ecc) abbiano fori di ventilazione e porte
apribili con sforzo minimo.
Un ulteriore prezioso aiuto - e garanzia di sicurezza - sono le
avvertenze, le istruzioni per l'uso dei giocattoli, le indicazioni per
il montaggio e la manutenzione, gli avvertimenti sulla fascia di eta'
dei bambini utilizzatori. Mai buttarle via insieme alla carta regalo.
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:10
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TRUFFE SUI MOBILI: POLIZIA POSTALE BIELLA,ATTENTI A HOUSECLASS
TRUFFE SUI MOBILI: POLIZIA POSTALE BIELLA,ATTENTI A HOUSECLASS =
(AGI) - Biella, 16 giu. - Dopo la vicenda che ha coinvolto la
ditta ''Aiazzone'', la Polizia postale di Biella lancia
l'allarme per un altro caso di ''mobili-truffa''. Secondo la
Questura della cittadina piemontese, infatti, ''la
'Houseclass', societa' di Ravenna specializzata nella vendita
di mobili e arredamento, a causa del dissesto economico
incasserebbe gli acconti senza poi consegnare la merce agli
acquirenti''. I primi segnali, spiegano gli investigatori
biellesi, sono stati raccolti dalla Polizia postale di Ravenna,
''a seguito di alcune truffe che, tramite internet hanno
raggiunto cittadini di tutta Italia e ultimamente anche qualche
biellese. Pochi giorni fa, infatti, un 40enne di Trivero si e'
recato negli uffici della Polposta di Biella per denunciare un
raggiro di cui e' stato vittima nel marzo scorso. Connettendosi
al sito 'www.houseclass.it' ha trovato prezzi molto vantaggiosi
per l'acquisto di mobilio e dopo uno scambio di mail con un
referente della ditta, ha concordato la compravendita di mobili
per camera da letto al prezzo di 2.228 euro. L'intesa prevedeva
il versamento di un anticipo di 800 euro, tramite bonifico
bancario sul conto corrente della societa', e la consegna del
mobilio entro 30 giorni da questo primo versamento. I 30 giorni
sono pero' passati invano e il referente della ditta e'
divenuto irreperibile''. La denuncia alla Polizia postale ha
consentito di accertare che, dai primi riscontri, non si e'
trattato di una caso isolato. (AGI)
no1
161047 GIU 11
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CARCERI: UIL PA DENUNCIA SOSPETTA TBC TRA AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA
CARCERI: UIL PA DENUNCIA SOSPETTA TBC TRA AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA
=
Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La Uil Pa Penitenziari lancia un
allarme di sospetta Tbc tra gli agenti della polizia penitenziaria in
servizio nel carcere di Verona. "In queste ore alcune unita' di
polizia penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Verona
Montorio si stanno sottoponendo ad accertamenti clinici per verificare
l'insorgenza di eventuali casi di positivita' alla Tbc. Una
eventualita' che speriamo possa essere scongiurata ma che, purtroppo,
appartiene al novero delle ipotesi possibili", afferma Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa, esprimendo la preoccupazione per
l'evolversi della situazione sanitaria al carcere veronese che proprio
la Uil aveva denunciato qualche giorno fa rendendo noto come in pochi
giorni ben quattro detenuti fossero risultati affetti da Tbc.
"Piuttosto che minimizzare o banalizzare il problema , come
hanno fatto in tanti - afferma in una nota - era meglio attivarsi
immediatamente per avviare le necessarie azioni di profilassi e di
prevenzione. La possibilita' che il contagio potesse riguardare anche
il personale era un rischio da noi ben rilevato sin dal primo momento
. Dalle prime indiscrezioni che filtrano dalla citta' scaligera pare
che almeno tre agenti siano risultati positivi ai primi test. Qualora
dovesse essere confermata la notizia del contagio ci si dovra'
riferire, giocoforza, ad una epidemia in corso con tutte le
conseguenze del caso. Speriamo che il Sindaco Tosi, il Prefetto, le
Autorita' sanitarie e la stessa Amministrazione Penitenziaria si
attivino non solo con tempestivita' ma anche con efficacia".
Il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari nella mattinata
si e' relazionato con il Capo del Dap Ionta manifestando tutte le
inquietudini del sindacato e le ansie che si registrano tra il
personale. "Ho ritenuto informare direttamente e per le vie brevi il
Capo dell'Amministrazione Penitenziaria su quanto stesse accadendo a
Verona, ricevendo assicurazioni di un tempestivo intervento da parte
del DAP. Purtroppo la questione sanitaria e' un aspetto, spesso poco
indagato, del dramma complessivo che attraversa il sistema carcere in
Italia. A questo punto - sottolinea Sarno - vogliamo sperare che il
ministro Alfano, prima di dedicarsi alla sua nuova attivita', possa
essere determinato, come Maroni, a chiedere al Ministro Tremonti le
risorse economiche per garantire la funzionalita' del sistema
penitenziario e impedire che lo stesso imploda nel volgere di alcune
settimane".
(Sin/Ct/Adnkronos)
16-GIU-11 16:08
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Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La Uil Pa Penitenziari lancia un
allarme di sospetta Tbc tra gli agenti della polizia penitenziaria in
servizio nel carcere di Verona. "In queste ore alcune unita' di
polizia penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Verona
Montorio si stanno sottoponendo ad accertamenti clinici per verificare
l'insorgenza di eventuali casi di positivita' alla Tbc. Una
eventualita' che speriamo possa essere scongiurata ma che, purtroppo,
appartiene al novero delle ipotesi possibili", afferma Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa, esprimendo la preoccupazione per
l'evolversi della situazione sanitaria al carcere veronese che proprio
la Uil aveva denunciato qualche giorno fa rendendo noto come in pochi
giorni ben quattro detenuti fossero risultati affetti da Tbc.
"Piuttosto che minimizzare o banalizzare il problema , come
hanno fatto in tanti - afferma in una nota - era meglio attivarsi
immediatamente per avviare le necessarie azioni di profilassi e di
prevenzione. La possibilita' che il contagio potesse riguardare anche
il personale era un rischio da noi ben rilevato sin dal primo momento
. Dalle prime indiscrezioni che filtrano dalla citta' scaligera pare
che almeno tre agenti siano risultati positivi ai primi test. Qualora
dovesse essere confermata la notizia del contagio ci si dovra'
riferire, giocoforza, ad una epidemia in corso con tutte le
conseguenze del caso. Speriamo che il Sindaco Tosi, il Prefetto, le
Autorita' sanitarie e la stessa Amministrazione Penitenziaria si
attivino non solo con tempestivita' ma anche con efficacia".
Il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari nella mattinata
si e' relazionato con il Capo del Dap Ionta manifestando tutte le
inquietudini del sindacato e le ansie che si registrano tra il
personale. "Ho ritenuto informare direttamente e per le vie brevi il
Capo dell'Amministrazione Penitenziaria su quanto stesse accadendo a
Verona, ricevendo assicurazioni di un tempestivo intervento da parte
del DAP. Purtroppo la questione sanitaria e' un aspetto, spesso poco
indagato, del dramma complessivo che attraversa il sistema carcere in
Italia. A questo punto - sottolinea Sarno - vogliamo sperare che il
ministro Alfano, prima di dedicarsi alla sua nuova attivita', possa
essere determinato, come Maroni, a chiedere al Ministro Tremonti le
risorse economiche per garantire la funzionalita' del sistema
penitenziario e impedire che lo stesso imploda nel volgere di alcune
settimane".
(Sin/Ct/Adnkronos)
16-GIU-11 16:08
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All'interno del sito Ispesl gli atti del convegno “Il Sistema di Sorveglianza Nazionale MALPROF” che ha affrontato il tema della sorveglianza delle malattie professionali.
Video (versione '.WMV')
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La sorveglianza delle malattie professionali:
un'occasione di approfondimento
(Dr. Giuseppe Campo - INAIL : DPO ex ISPESL)
Consulta (file '.PDF' di 1 MB) Video (versione '.WMV')
(Prof. Francesco Violante - Università di Bologna)
Consulta (file '.PDF' di 260 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr.ssa Angela Goggiamani - INAIL - S.M.G.)
Consulta (file '.PDF' di 1,2 MB) Video (versione '.WMV')
(Dr. Alberto Baldasseroni - CERIMP Toscana)
Consulta (file '.PDF' di 950 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Claudio Colosio - Università di Milano)
Consulta (file '.PDF' di 880 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Battista Magna - Regione Lombardia)
Consulta (file '.PDF' di 5 MB) Video (versione '.WMV')
(Dr. Giuseppe Mastrangelo - Università di Padova)
Consulta (file '.PPS' di 2 Mb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Alessandro Marinaccio - INAIL : DML ex ISPESL)
Consulta (file '.PDF' di 890 kb) Video (versione '.WMV')
Il sistema MALPROF: esperienze e prospettive
(Dr. Giuliano Tagliavento - Regione Marche)
Consulta (file '.PDF' di 80 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Angelo D'Errico - Regione Piemonte)
Consulta (file '.PDF' di 430 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Giorgio Di Leone - Regione Puglia)
Consulta (file '.PDF' di 680 kb) Video (versione '.WMV')
(Dr. Marco Crema - Regione Sicilia)
Consulta (file '.PDF' di 470 kb) Video (versione '.WMV')
(Ing. Paolo Montanari - INAIL : DPO ex ISPESL)
Consulta (file '.PDF' di 1,3 MB) Video (versione '.WMV')
(Dr. Stefano Mattioli - Università di Bologna)
Consulta (file '.PDF' di 540 kb) Video (versione '.WMV')
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12693 Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 10 giugno 2011, n. 12693 (1).
Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011 ha pubblicato il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo.
A norma del citato articolo 4, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono emanate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le relative disposizioni attuative.
1. Requisito soggettivo
A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all' art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
1.1 - Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell' art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:
- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
1.2 - Lavoratori notturni
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del D.Lgs. n. 67/2011, nelle seguenti categorie:
1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
1.3 - Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena"
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti alla c.d. "linea catena", contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL (di cui all'allegato 1), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al
controllo di qualità.
1.4 - Conducenti di veicoli
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Requisito oggettivo
Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo 1, per i seguenti periodi:
a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
3. Beneficio
Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97.
Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
3.1 - Beneficio nel periodo transitorio
Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007, e cioè in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.
Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell'ipotesi sub a), ed in parte nell'ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.
Come già precisato al punto 2 del presente messaggio, il richiamato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, ai fini del beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.
Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
4. Incumulabilità con altri benefici
Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo stesso.
5. Decorrenza del beneficio
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1 dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. Presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
L'articolo 2 fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso comma 2 (allegato n. 2).
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.
7. Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni altra condizione di legge.
8. Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2. Detto differimento è fissato in:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
9. Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti
Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose e pesanti.
10. Meccanismo di salvaguardia
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 67/2011 prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicurati criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.
11. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni riguardanti sia l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa comunicazione.
Sono previste, altresì, sanzioni qualora da documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di trattamenti pensionistici.
12. Copertura finanziaria
L'articolo 7 del decreto legislativo in parola pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.
13. Prime indicazioni operative
In attesa che vengano fornite le istruzioni applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal D.Lgs. n. 67/2011, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità.
Allegato 1
Allegato 1
(di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)
Elenco n. 1
Voce
Lavorazioni
1462
Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582
Elettrodomestici
6590
Altri strumenti ed apparecchi
8210
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230
Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
Allegato 2
Art. 2
Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
Omissis
Comma 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida;
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
Omissis
D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 1
D.M. 19 maggio 1999, art. 2
Consiglio di Stato "...Contributi da restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione.."
Consiglio di Stato "...Contributi da
restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a
pensione.."
N. 03388/2011REG.PROV.COLL.
N. 09285/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2006,
proposto dal:
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli
uffici di detta Avvocatura;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – Sezione IV^ - n.
2444 del 28 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente restituzione di
contributi versati al fondo previdenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il
Cons. G-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La vicenda sottoposta all’esame del Collegio prende le
mosse dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 3995 del 198,6 che condannava
l’allora Ministero del Tesoro a restituire all’attuale appellante
#################### #################### e ad altri dipendenti E.N.A.O.L.I.
“…gli interi contributi versati…” al Fondo integrativo di previdenza per la
pensione integrativa, liquidati in lire 6.576.351, “…tenendo conto cioè della
quota a carico del dipendente e di quella a carico dell’ente soppresso…”.
A seguito della riforma di detta sentenza da parte del
Tribunale di Napoli con decisione n. 2544 del 1988 (dichiarativa del difetto di
giurisdizione dell’A.G.O., essendo competente in via di giurisdizione esclusiva
il Giudice Amministrativo), confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
1793 del 1991, il Ministero del Tesoro emanava un primo provvedimento (n. 615677
del 16 giugno 1997) con il quale ordinava al sig. Antonio ####################
la restituzione dell’intera somma liquidatagli dal Pretore di Napoli,
comprensiva anche della quota parte di contributi versati dal predetto
appellante, oltre che delle due quote versate dal datore di lavoro.
Con ricorso n. 2821 del 1998, proposto innanzi al TAR della
Campania, il #################### impugnava detto provvedimento.
2. – Con altro provvedimento n. 614923 del 9 luglio 1998 lo
stesso Ministero del Tesoro ha nuovamente ingiunto al sig. ####################
la restituzione delle somme liquidategli dal Pretore di Napoli con la su citata
sentenza, in misura, però, inferiore alla precedente intimazione n. 615677 del
16 giugno 1997, avendo depurato la somma richiesta in restituzione al predetto
appellante di un terzo, e cioè di quanto versato dallo stesso sig.
#################### (il monte infatti era costituito da due terzi a carico
dell’Amministrazione ed un terzo a carico del dipendente).
3. – Con la sentenza impugnata il TAR per la Campania ha
deciso il ricorso (n. 8560 del 1998) proposto dal sig. #################### per
l’annullamento di detta nuova determinazione dell’Amministrazione, affermando,
in particolare, che quest’ultima correttamente ha stabilito l’entità della somma
chiesta in restituzione, siccome depurata, alla stregua della pacifica
giurisprudenza in materia del giudice amministrativo, della sola parte a suo
tempo versata dal dipendente ex E.N.A.O.L.I., che è corrispondente ad un terzo
dell’intero ammontare contributi invece liquidata dal Pretore di Napoli in
favore del sig. ####################.
Ha, inoltre, ritenuto infondata anche la doglianza di
violazione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR nel giudizio introdotto con
ricorso n. 2821 del 1998 e concernente il primo dei citati provvedimenti di
restituzione (n. 615677 del 16 giugno 1997), essendo distinti e separati i
contenuti dei due provvedimenti impugnati.
4. – Con l’appello in epigrafe il sig. #################### ha
chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R.
Campania n. 33 del 23 novembre 1983, nonché eccesso di potere perché
competerebbe “…la restituzione dei contributi all’assicurato, comprensivi di
interessi e rivalutazione, non potendosi applicare il principio generale della
ripetibilità dei contributi assicurativi e previdenziali per l’ostativa
specifica previsione regolamentare di cui ai decreti interministeriali 22
febbraio 1971 e 17 ottobre 1969…”, i quali prevedono che all’impiegato
cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione spetta
un’indennità costituita, fra l’altro, “…da una somma, determinata sulla base
dell’allegata tabella D, a titolo di restituzione dei contributi versati al
fondo dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodo di servizio
effettivo…”;
- inosservanza dell’ordinanza cautelare del TAR Campania n.
344 del 1998 per mancata adozione del provvedimento di annullamento del
provvedimento i cui effetti sono stati sospesi da detta ordinanza, nonché
violazione del diritto di difesa.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, quale successore ex lege del Ministero del Tesoro, che con
memoria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per avere il
proponente ripetuto pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado, senza
dunque formulare, come necessario, alcuna critica alla motivazione di rigetto
esposta nella sentenza impugnata; ha, inoltre, diffusamente argomentato in
ordine al merito della controversia richiamando a sostegno della conferma della
pronunzia del primo Giudice la pacifica giurisprudenza formatasi in materia in
senso negativo alla richiesta dell’appellante.
6. – Con memoria depositata in previsione della discussione
dell’appello si è costituito in giudizio, quale difensore aggiunto del sig.
####################, l’avv. Giulio Cimaglia che ha ulteriormente illustrato le
tesi sviluppate in detto appello, ribadendo la richiesta di integrale riforma
della sentenza impugnata.
7. – Tutto ciò precisato, in punto di fatto, preliminarmente
osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla resistente Amministrazione in quanto l’appello
è, comunque, infondato nel merito.
8. – L’appellante sostiene che, a mente dei decreti
interministeriali emanati il 22 febbraio 1971 per gli assicurati ENPAS ed il 17
ottobre 1969 per l’INAM , gli competerebbe la restituzione dell’intero ammontare
dei contributi versati per la sua pensione integrativa, quale ex dipendente
E.N.A.O.L.I., disponendosi letteralmente in tal senso da parte di dette fonti
regolamentari, che, in assenza di qualsivoglia altra disposizione legislativa in
materia, non potrebbero non trovare applicazione nel caso in esame.
La tesi non può essere condivisa in quanto nella fattispecie
applicazione opera il Regolamento Integrativo di Previdenza dell’E.N.A.O.L.I.,
ente originario datore di lavoro dell’appellante, che ragionevolmente prevede la
restituzione all’interessato che non abbia maturato il diritto a pensione
soltanto della quota parte di contributi da esso versati, ai fini della pensione
integrativa.
Ed in vero, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza della
Sezione (cfr. n. 655 del 1987) in sede di individuazione certa dei
criteri inerenti la quantificazione dei contributi da restituire al dipendente
cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione, compete agli ex
dipendenti che si trovino in tale descritta situazione, ex art. 32 , comma 1,
lettera b) del citato regolamento, soltanto la restituzione della quota parte da
essi versata e cioè un terzo dell’intero ammontare dei contributi versati,
ricadenti a carico, per due terzi, dell’Amministrazione e per un terzo a carico
del lavoratore.
Né può indurre a diverso avviso la tesi dell’appellante,
ancorata alla mera formulazione letterale della norma del decreto
interministeriale ENPAS e del decreto interministeriale INAM, laddove è
utilizzata la locuzione “…a titolo di restituzione dei contributi versati
dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodi di servizio effettivo…”,
in quanto essa confligge con l’evidente indebito arricchimento di cui si
avvantaggerebbe il dipendente che matura la pensione, vertendosi in tema di
restituzione del dovuto a chi abbia provveduto soltanto pro quota alla
contribuzione al monte complessivo pensione integrativa ed essendo stati versati
dall’Amministrazione i due terzi del complessivo versato.
Parimenti infondato è, inoltre, l’ulteriore rilievo del sig.
#################### secondo il quale discenderebbe dalla norma dell’art. 5
della legge regionale Campania n. 33 del 1983 il suo buon titolo alla
restituzione dell’intero versato, atteso che detta fonte, avendo valenza
generale, non incide sulla specifica fattispecie in esame e non consente, in
ogni caso, di dedurre dal proprio contenuto dispositivo una inutilizzabilità
assoluta delle quote versate dall’Amministrazione e, quindi, un diritto del
dipendente a percepire le relative somme.
Tutto ciò, in disparte il rilievo che la non raggiunta
maturazione del diritto a pensione mal si concilia, comunque, in punto di
principio logico, con la restituzione dell’intero ammontare di una somma cui
hanno contribuito più soggetti, potendosi concepire una “restituzione”
sempre e soltanto che ci sia stata una preventiva, corrispondente “dazione”
di quanto si pretende, la qual cosa è certamente esclusa nella specie per i due
terzi richiesti dal Ministero appellato, non essendo in contestazione tra le
parti che tali due terzi di contributi siano stati versati dal datore di lavoro.
Infine, privo di pregio è, anche, il secondo motivo di appello
essendo del tutto evidente la diversità di contenuto dei due provvedimenti e ben
potendo l’Amministrazione procedere anche all’annullamento implicito di un
proprio provvedimento attraverso l’emanazione di un una nuova e diversa
statuizione che dia rinnovato assetto agli interessi già regolati con il primo
atto.
Ciò è avvenuto esattamente nella fattispecie in esame
attraverso il provvedimento impugnato in questa sede, che ha completamente
modificato il contenuto argomentativo e dispositivo del primo provvedimento di
restituzione somme emanato nei confronti del sig. ####################, come
chiaramente si evince dalla diversa imputazione e consistenza della disposta
restituzione di contributi.
9. – In conclusione la sentenza del primo Giudice merita di
essere confermata, con conseguente rigetto dell’appello in epigrafe.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il
Collegio che, vertendosi in materia previdenziale, sia equo non porle a carico
del soccombente sig. #################### ####################.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9285 del 2006, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22
marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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