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lunedì 27 giugno 2011

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale

Nuovi servizi ausiliari di polizia agli steward: iniziato l’esame del decreto ministeriale
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VII Cultura hanno iniziato l’esame dello Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell’interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (esame Atto n. 360 - rel. per la I Commissione: Volpi – LNP; Relatore per la VII Commissione: Frassinetti – PdL).

R. Camera: Le comunicazioni del datore di lavoro previste dalla normativa sulle "Attività usuranti"




Cassazione "...Lavorare in condizioni stressanti di fatto non costituiscono mobbing, di contro però danno diritto al risarcimento del danno..."

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.  13356 del 17/06/2011

Svolgimento del processo

La a.s.l. di Siena proponeva appello avverso la sentenza del locale Tribunale, con cui era stata condannata a pagare alla dipendente [OMISSIS] €. 19.000,00 complessivi a titolo di danno esistenziale e biologico, patiti da quest’ultima a causa di accertate disfunzioni organizzative all’interno del luogo di lavoro.
Lamentava in particolare che il Tribunale aveva violato l’art. 112 c.p.c. per aver riconosciuto il danno ex art. 2087 c.c., laddove la [OMISSIS] aveva dedotto un comportamento mobbizzante nei suoi confronti, peraltro escluso dal Tribunale, ed inoltre per avere riconosciuto le poste di danno senza alcuna convincente prova circa il nesso causale tra la patologia lamentata e le condizioni di lavoro.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 2 febbraio 2007, riteneva che nonostante la domanda della [OMISSIS] fosse basata sul lamentato mobbing, il Tribunale non aveva violato l’art. 112 c.p.c. pur escludendo una condotta cd. mobbizzante.
Riteneva infatti che tale illecito rappresentava in generale una violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., nella specie ritenuta sussistente, essendo riservata al giudice la qualificazione della domanda e la sua riconducibilità o meno ad una determinata previsione di legge.
Riteneva invece parzialmente fondato il gravame per non avere la [OMISSIS], quanto al danno esistenziale, fornito alcuna idonea allegazione o prova circa l’esistenza di una lesione alla sua sfera soggettiva. Quanto al danno biologico riteneva che esso ben poteva ricondursi alle disagevoli condizioni di lavoro, accertate dalle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, come stabilito dalla c.t.u. medico legale, mentre la quantificazione del danno doveva ridursi equitativamente ad €. 10. 400,00 in luogo di €. 11.700,00 riconosciuti dal Tribunal risultando più  aderente all’entità della patologia ansioso – depressiva emersa.
Avverso tale sentenza propone ricorrso per Cassazione la a.s.l. (…) di Siena, affidato a due motivi poi illustrati con memoria.
Resiste la [OMISSIS] con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., proposti avverso la medesima sentenza.
I.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 412 bis c.pc., lamentando che la corte territoriale da una parte aveva escluso l’esistenza del mobbing, costituente il presupposto del danno lamentato dalla [OMISSIS] in primo grado, d’altro canto aveva ritenuto risarcibile un danno ex art. 2087 c.c., mutando così erroneamente la causa petendi, senza peraltro consentirle una adeguata difesa, anche in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ad illustrazione del motivo formulava il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.
Denunciava inoltre in sufficiente e contraddittoria in motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella erronea valutazione dei fatti e segnatamente delle condizioni di lavoro in cui la [OMISSIS] era chiamata ad operare.
2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Inammissibile in ordine alla censura di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., non contenendo il motivo il prescritto quesito di fatto di cui all’art. 366 bis c.p.c., e cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. sez.un. l°ottobre 2007, n. 20673). Il motivo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si lamenta inoltre  una contraddittorietà della motivazione che ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice, Cass. sez. un. 22 dicembre 2010, n. 25984.
Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che dagli elementi di causa (prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, (pag. 5 sentenza) emergesse la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. La ricorrente richiede dunque inammissibilmente alla Corte un riesame in fatto delle circostanze del caso, precluso in sede di legittimità, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.
Quanto alla violazione degli artt. 112 e 412 bis c.p.c., si osserva che, come rilevato nella sentenza impugnata, questa Corte ha già affermato che l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e finalizzata all’emarginazione del dipendente (c d. “mobbing”, rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 cod. civ. (Cass. 9 settembre 2008 n. 22858, Cass. 6 marzo 2006 n. 4774), a maggior ragione ove, come nella specie, siano state dedotte gravi disfunzioni organizzative quali causa dei danni non patrimoniali richiesti, sicché non può ritenersi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né un illegittimo mutamento della causa petendi.
3. Con secondo motivo la a.s.l. denuncia “erronea ricostruzione ed interpretazione di atti e fatti processuali. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”
Lamentava in particolare la ricorrente principale che nella specie difettava qualsiasi reale prova circa il danno biologico riconosciuto alla [OMISSIS], che spettava a quest’ultima provare, laddove la corte di merito aveva semplicemente posto a carico dell’azienda l’onere di provare il rispetto dell’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 c,c.
Lamentava anche che nella fattispecie non era stato dimostrato il nesso di causalità tra le condizioni di lavoro e la patologia accertata dal c.t.u., consulenza che non poteva in ogni caso sollevare la parte dal suo onus probanti e che nella specie non aveva accertato adeguatamente il nesso causale.
Formulava pertanto il prescritto quesito di diritto chiedendo in particolare se incorra nella violazione dell’onere della prova la sentenza che in assenza di allegazioni attestanti l’esistenza di una patologia, demandi ad una c.t.u. l’accertamento di un danno biologico nonché del nesso causale tra le condizioni di lavoro e il danno.
Anche il secondo motivo risulta infondato.
Ed invero la [OMISSIS] dedusse, e dunque allegò in fatto, di aver contratto una patologia psichica in conseguenza delle condizioni di lavoro in cui era chiamata ad operare.
Deve quindi osservarsi che sebbene la c.t.u. non sia qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, essa può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. 26 novembre 2007 n. 24620; Cass. 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. 7 marzo 2001 n. 3343).
Il c.t.u., nella specie, ha accertato che la [OMISSIS] aveva contratto una patologia ansioso depressiva, di cui forniva quantificazione percentuale (8-10%), verosimilmente connessa alle stressanti condizioni lavorative in cui fu chiamata ad operare.
Deve infine osservarsi che ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l’intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata (Cass. 11 giugno 2009 n. 1353, in base al principio di cui all’art. 41 c.p. quale norma di carattere generale applicabile nei giudizi di responsabilità civile (da ultimo, Cass. 30 novembre 2009 n. 25236).
Nella specie il c.t.u. ha concluso per l’esistenza del nesso causale, nel senso sopra esposto, mentre la quantificazione percentuale del danno biologico non è stata oggetto di censure.
4. – 11 ricorso principale va pertanto respinto.
5. -Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OMISSIS] denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. 115 c.p.c in relazione al mancato riconoscimento del danno esistenziale senza ricorrere alla prova presuntiva.
Il motivo è infondato.
Va al riguardo rammentato il principio (da ultimo enunciato da Cass. 30 novembre 2009 n. 25236; Cass. sez. un. 16 febbraio 2009 n. 3677), che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 24 marzo 2006 n. 6572), seguita dalla successiva giurisprudenza, hanno chiarito che tale danno, così come ora definito, vada comunque provato dall’attore, costituendo la prova (avente ad oggetto precise circostanze atte a dimostrare l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso) il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa.
Se è pur vero che la medesima pronuncia ha affermato che la prova in questione può essere anche presuntiva, è altrettanto vero che la parte è onerata di fornire al giudice una serie concatenata di circostanze, quali la durata, la gravità, la conoscibilità dell’inadempimento all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle sue abitudini di vita, che nella specie difettano del tutto (sovrattutto quanto all’incidenza sulle abitudini di vita e relazionali), o risultano sotto il profilo in esame insufficienti (quanto ad esempio alla durata, in ricorso determinata tra l’ottobre 2001 e l’agosto 2002).
6. -Col secondo motivo la [OMISSIS] denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte di merito arbitrariamente ridotto l’entità del danno biologico, peraltro in difetto assoluto di motivazione sul punto.
Lamentava che la a.s.l. appellante aveva contestato l’esistenza del danno biologico solo sotto il profilo della responsabilità datoriale e del nesso di causalità, ma non in ordine all’entità del danno riconosciuto nella sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato.
Come risulta dalla incontestata ricostruzione in fatto della vicenda processuale, contenuta nella sentenza impugnata, la a.s.l. impugnò la sentenza del Tribunale di Siena per avere, per quanto qui interessa, riconosciuto il danno biologico senza alcuna convincente prova circa il nesso causale tra le condizioni di lavoro ed il danno lamentato.
La corte territoriale risultava dunque ritualmente investita della questione, né la [OMISSIS] allega o riproduce, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113), l’atto di appello della a.s.l.
Pur avendo poi la corte di merito ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e basata sulla disposta c.t.u., che la somma di € 10.400,00 risultava più aderente all’entità della patologia accertata dall’ausiliare, la ricorrente incidentale non solo non allega la relazione di quest’ultimo, in contrasto col menzionato principio dell’autosufficienza, ma non chiarisce neppure la ragione per cui la somma liquidata dal Tribunale doveva ritenersi nella specie più corretta.
6. Anche il ricorso incidentale deve pertanto respingersi.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2011

Congedi di maternità: un'altra battuta di arresto (link direto al sito dell'autore)

I Ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’Ue, riunitisi il 17 giugno scorso a Lussemburgo per il Consiglio Epsco, hanno di fatto messo in stallo - Regno Unito e Germania in testa - la proposta di direttiva europea sulle lavoratrici in stato di gravidanza, nella speranza che la Commissione decida di abbandonare definitivamente il progetto.

evasori.info: segnala e mappa l'evasione fiscale

Governo: certificati medici on-line - proroga al 13 settembre Al termine della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio (Dipartimento dell'innovazione tecnologica della PA, Lavoro, INPS, associazioni datoriali e rappresentanze dei medici), è stata fissata al 13 settembre l'entrata in vigore obbligatoria della certificazione on-line delle malattie dei lavoratori, secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 4/2011 della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011.

Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CIRCOLARE 18 marzo 2011 , n. 4
Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778)



Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
Al Segretariato Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Al Ministero della Salute
All'INPS
All'INPDAP
All'ENPALS
All'INPGI
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome
e p.c.:
Alle Presidenze o Segreterie Generali
di:
CGIL - fax 06/8476490
CISL - fax 06/8473314
UIL - fax 06/4753295
UGL - fax 06/3201944
CISAL - fax 06/3212521
CONFSAL - fax 06/5818218
SINPA - fax 02/89540460
CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713
CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148
CONFESERCENTI - fax 06/4746886
CONFAPI - fax 06/6780930
ABI - fax 06/6767457-313
ANIA - fax 06/3227135
CONFSERVIZI - fax 06/3241524
CONFETRA - fax 06/8415576
CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320
CNA - fax 06/44249511
CASARTIGIANI - fax 06/5755036
CLAAI - fax 06/6877580
CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908
COLDIRETTI - fax 06/4742993
CIA - fax 06/3204924
COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397
LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370
CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236
UNCI - fax 06/39375080
AGCI - fax 06/58327210
UNICOOP - fax 06/44249995
CIDA - fax 06/97605109
CONFEDIRMIT - fax 06/77204826
CUQ - fax 011/5612042
CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558
CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197
ASSOLAVORO - fax 06/32500942
CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386
CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876
USAE - fax 06/4819080
ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942
ACRI - fax 06/68184223
CIPA - fax 055/350418
FIEG - fax 06/4871109
CUB - fax 02/70602409
FABI - fax 06/8552275
CSE - fax 06/42010628
Al Consiglio nazionale dell'ordine
dei consulenti del lavoro
Al Consiglio nazionale forense
Al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili
Alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri

Premessa.
L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per
malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,
direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia
immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei
medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza
dalla convenzione.
L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha
previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze
per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace
sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010,
in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di
lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione
di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con
l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24
novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e
della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia
per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli
aspetti sanzionatori.
In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire
ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove
disposizioni.
Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del
settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu'
provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le
attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS,
entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con
la presente circolare si intende:
dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico
e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del
settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle
attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.

4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.
Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 296

 

Comunicazioni per i lavori usuranti On line il modello per i datori di lavoro



Il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c ed esplicitate nell’allegato 1) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Per procedere all’invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all’invio della comunicazione.

E’ necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto. E’ obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio  all’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto). A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.

Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011.

La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Nella G.U. n. 135 del 13/6/2011 laPresidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha' pubblicato la circolare 18 marzo 2011, n. 4 recante: Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privatodecreto 13 gennaio 2011

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale

Nella G.U. n. 135 del 13/6/2011 e' pubblicato il D.P.C.M. 4 giugno 2011 recante: Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale

Cassazione "... L'Alta Corte dice no alle mance...sono "una deplorevole abitudine..."

Cassazione Civile, sezione Sesta, Orddinanza n. 13425 del 17/06/2011

La Corte,
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le richieste del P.M., dott. Ignazio Patrone;
esaminati gli atti, osserva:

Con ricorso depositato il 28.11 05, [OMISSIS], reggente e poi titolare dell’Ufficio Postale [OMISSIS], proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti con cui era stata dichiarata legittima la sanzione inflittale dalla società Poste il 20.10.03, consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, in conseguenza dei due addebiti contestatile (avere affisso un cartello con cui si invitava la clientela a non elargire mance al personale; per essere stata constatata una giacenza di corrispondenza nel suo ufficio di circa 120 Kg). Instauratosi il contraddittorio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n 6932/08, in riforma della impugnata decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità della adottata sanzione.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Poste Italiane spa.
Resiste la [OMISSIS] con controricorso.

Diritto

Il ricorso di Poste Italiane spa si fonda su due motivi: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 53 del CCNL del 2003 e degli artt. 2104 e 2106 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); 2. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici, ha accertato che la [OMISSIS] nella vicenda ha mostrato serietà ed attaccamento all’azienda, adoperandosi preliminarmente presso il personale alle sue dipendenze al fine di interrompere una riprovevole ed annosa abitudine, che coinvolgeva il personale stesso, cioè quella di accertare eventuali mance dai clienti e poi affiggendo il cartello in contestazione con la dicitura “si prega cortesemente la gentile clientela di non lasciare compensi (mance) ai dipendenti Poste ltaliane spa”.
1. La sentenza impugnata, quanto all’affissione del cartello ha stabilito che se è pur vero che potrebbe per un verso sostenersi che essa fosse idonea a determinare disagio tra gli utenti, d’altro canto è pur vero che potrebbe aver determinato, dopo incontestate ed esplicite disposizioni in tal senso impartite dalla [OMISSIS] ai dipendenti ai sensi dell’art. 51 CCNL (che vieta l’accettazione di mance da parte dei dipendenti), un senso di serietà o quanto meno di solerte intervento da parte della titolare dell’ UP.
Pertanto, nella fattispecie in esame -come lascia intendere il Giudice a quo – la condotta della D’ A. lungi dal dover essere censurata per mancanza del dovere di diligenza sancito dall’art. 2104 c.c. e del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., o per violazione di norme contrattuali, doveva e deve essere considerata idonea a salvaguardare il buon nome e l’immagine dell’azienda, atteso che gli artt. 2104 e 1176 c.c. impongono al lavoratore di eseguire la prestazione, anche in assenza di specifiche direttive del datore di lavoro, come nel caso di specie, secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare altresì tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta. (Cass. Civ. sez. Lav. n. 12769/2000)
Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto le censure contenute in tale motivo di ricorso appaiono attinenti a valutazioni e accertamenti fattuali, inammissibili in questa sede. In particolare, in merito alle circostanze che avrebbero determinato la giacenza della corrispondenza, la Corte territoriale ha dato una motivazione convincente ed immune da vizi logici, suffragata tra l’altro, anche in questo caso da dati probatori documentali e testimoniali.
Non risultando nell’ iter argomentativo della Corte territoriale i denunciati vizi, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dìspositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in 30,00 oltre € 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, 1VA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2011