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lunedì 18 luglio 2011

Incontro presso il Ministero del Lavoro sulla bozza di decreto relativo alle procedure per l'attuazione del decreto n.67 sui lavori usuranti del 21/4/2011

Si è svolto il 14/7/2011, presso il Ministero del lavoro, l'incontro sulla bozza di decreto relativo alle procedure per l'attuazione di quanto previsto dal decreto n.67 sui lavori usuranti del 21/4/2011. Nel corso dell'incontro la CGIL ha ribadito quanto già esposto nella nota unitaria del 19/5/2011, e cioè la necessità di considerare neutri i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali sia ai fini dell'individuazione dei 10 anni di lavoro da prendere a riferimento per l'individuazione del diritto sia ai fini della verifica dell'anno di maturazione dei requisiti.
Inoltre abbiamo consegnato un documento dove sono esposte richieste di modifica della bozza di decreto, chiarimenti  e osservazioni, elaborato unitariamente con CISL e UIL.
In allegato troverete la bozza del decreto e le suddette osservazioni unitarie. Il ministero ha preso nota delle considerazioni svolte nel corso dell'incontro e si è impegnato a dare risposta durante l'iter di ulteriore definizione della bozza di decreto.
Sarà nostra cura tenervi costantemente informati. (Fonte CGIL)





















"Servono agenti non militari" - "Militari non idonei alle spiagge" - "Inutili quei venti soldati"





Agenzia delle Entrate - Registrazione dei contratti d’affitto

La registrazione dei contratti d’affitto diventa facile e on line, con Iris, un software semplificato per i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo, con cui è possibile effettuare la richiesta di registrazione e il pagamento delle imposte di registro e di bollo. La novità è contenuta in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2011, che approva il modello semplificato da usare quando il locatore non sceglie la cedolare secca e, quindi, è necessario il pagamento delle imposte di registro e di bollo.
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE




Tribunale "...Il gestore telefonico che ritarda ad attivare la linea subisce condanna ex art. 700 cpc..."

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
Sezione Civile
Sentenza 14 giugno 2011, n. 1292
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi
Il Giudice dott. Luigi Levita letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 1 giugno 2011 OSSERVA L’istante #################### Srl ha chiesto ordinarsi ex art. 700 c.p.c. a #################### SpA di attivare il servizio di linea telefonica in uso a seguito del recesso da altro operatore telefonico (tel. ####################/#################### – #################### – #################### – #################### con ADSL; ####################/#################### – #################### con ADSL), deducendo sotto vari profili la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il tutto, con vittoria delle spese di lite e con condanna ex art. 614-bis c.p.c.
Si è costituita la società #################### SpA, evidenziando preliminarmente l’inammissibilità del ri-corso e, nel merito, deducendo l’insussistenza dei requisiti ex art. 700 c.p.c.; ha pertanto conclu-so per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Trattandosi di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., l’attenzione del Giudice deve concen-trarsi sulla verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nella presente vicenda, la domanda cautelare è stata proposta quale provvedimento di urgenza strumentale ed anticipatorio rispetto alla instauranda azione di merito (azione risarcito-ria da inadempimento contrattuale), volta ad ottenere il risarcimento del danno alla produttività aziendale arrecato all’istante e ricollegabile alla mancata attivazione delle linee telefoniche sin dal dicembre 2010, data in cui è avvenuto il distacco dal precedente operatore. Ciò conduce, pertanto, al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa specificazione della causa di merito. L’attenzione del Giudice deve quindi appuntarsi sulla verifica della sussistenza dei presup-posti di legge. Sussiste, in primo luogo, il fumus boni iuris.

Ed infatti la ricorrente, con analitica documentazione, ha dimostrato la propria qualifica imprenditoriale ed il proprio volume di affari (superiore ai dieci milioni di euro annui), eviden-ziando di essersi avvalsa dell’operato del funzionario #################### per la migrazione delle proprie linee te-lefoniche a #################### dopo un’infelice esperienza con ####################.
La ricorrente ha altresì depositato i “codici migrazione” ritualmente consegnatigli da #################### già nel gennaio 2011 onde consentire a #################### di effettuare correttamente l’operazione di rientro, il che tuttavia non è avvenuto nei tempi contrat-tualmente stabiliti (sette giorni lavorativi). Tali circostanze di fatto, peraltro tutte provate per tabulas, non sono state specificamente contestate dalla resistente, il che ha reso superflua l’escussione di informatori sul punto.
La resistente ha invece dedotto in comparsa una serie di eccezioni - presumibilmente di stile – non afferenti alla concreta vicenda, limitandosi nel merito ad evidenziare che #################### avrebbe opposto non meglio definiti ostacoli all’acquisizione delle utenze da parte di ####################; tale deduzione, tuttavia, risulta decisamente smentita dall’avvenuto rilascio dei “codici migrazione”, i quali abili-tano il contraente a richiedere la corretta e celere esecuzione della prestazione in capo all’esercente, a nulla rilevando eventuali disguidi intercorsi fra quest’ultimo e soggetti terzi. Sussiste altresì il periculum in mora.
Ed invero, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che normalmente il pericolo del veri-ficarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il dan-no patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento; è noto infatti il principio secondo cui il pregiudizio irreparabile previsto dall’art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costitu-zionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicu-rarne la completa tutela (cfr. Trib. Modena, 9 luglio 2003).
Orbene, non vi è dubbio che nella presente vicenda la posizione soggettiva della ricorren-te rinvenga il proprio fondamento nel diritto di iniziativa economica privata, trovando un imme-diato addentellato costituzionale nell’art. 41 della Carta fondamentale, laddove la condotta illeci-ta della resistente costituisce un vulnus alla necessità della comunicazione – anche e soprattutto telematica – della ricorrente (la cui compiuta efficienza costituisce una ineludibile necessità degli odierni traffici commerciali; ne è riprova – ad abundantiam ed in via esemplificativa – la recente presentazione di un disegno di legge costituzionale – n. 2485 – dal seguente tenore: “Dopo l’articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente: «Art. 21-bis. Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti a-deguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I.»”). L'impossibilità di comunicare telefonicamente incide quindi in maniera significativa sulle modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale della ricorrente (si pensi, ad esempio, all'impossibilità o quantomeno alla maggiore difficoltà di effettuare o di ricevere commesse, anche via Internet), la quale si trova esposta al rischio di perdita di clientela o comunque di ritardi e difficoltà nella gestione dei propri rapporti commerciali, con conseguente necessità di tutela giurisdizionale immediata. La ricorrente ha altresì domandato corredarsi la condanna giudiziale di un provvedimento di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 69/2009.

La richiesta – invero sottratta al potere officioso del giudice e rimessa all’impulso di parte – va accolta, dal momento che la condanna accessoria costituisce un indubbio stimolo per la re-sistente al sollecito adempimento del comando giurisdizionale, scongiurando altresì il rischio di un successivo contenzioso (in termini, Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009). Nel caso di specie, peraltro, tale istituto acquisisce un decisivo rilievo in quanto l’ordine giurisdizionale di riattivazione delle linee telefoniche non è suscettibile di esecuzione forzata, giacché l’attività di ripristino non può concretamente prescindere dal comportamento attivo del gestore del servizio telefonico. Né l’ampiezza della dizione normativa (“Con il provvedimento di condanna …”) consente di escludere dal proprio alveo applicativo i provvedimenti a natura cautelare anticipatoria, tanto più ove gli stessi racchiudano – come nella presente vicenda – un ordine di prestazione (cfr. Trib. Varese, 16 febbraio 2011). L’art. 614-bis c.p.c. fornisce altresì i parametri di riferimento per la quantificazione della somma dovuta: “Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o pre-vedibile e di ogni altra circostanza utile”. Orbene, alla luce di siffatti criteri e tenendo conto, soprattutto, del perdurante inadempi-mento della resistente, la quale non ha prestato esecuzione al decreto reso inaudita altera parte con ciò frustrando l’autorità delle decisioni giudiziarie (il che esclude qualsiasi iniquità), ritiene questo Giudice di quantificare in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’attivazione delle linee telefoniche la somma di denaro da corrispondersi dalla resistente in favore della ricorrente. Trattandosi di provvedimento reso ex art. 700 c.p.c., nessun termine va assegnato dal Giudice per l’instaurazione del giudizio di merito, in applicazione del comma 6 dell’art. 669-octies, come modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005. Ex art. 669-octies, comma 7, c.p.c., all’accoglimento dell’istanza consegue la necessità della statuizione sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ed alla luce del principio di adeguatezza e proporzionali-tà (che impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito proces-suale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta, assegnando la prevalenza del deci-sum sul disputatum: Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014. Il principio è stato al-tresì ribadito da Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226, secondo cui ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum).
P. Q. M.
Il Giudice dott. Luigi Levita, decidendo sul ricorso, così provvede:

• accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma il decreto reso il 20.4.2011;

• fissa a carico della resistente il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione delle linee telefoniche di cui al ricorso, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento;

• condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 600,00 per onorari ed euro 400,00 per diritti, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.


Sant’Angelo dei Lombardi, 14 giugno 2011.
Il Giudice dott. Luigi Levita
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 201

Mansioni usuranti, comunicazioni al datore di lavoro, Prefazione a cura della Dr.ssa S.Toriello







Nel mentre è in corso di definizione il decreto ministeriale di attuazione del D. Lgs. 67/2011, le Direzioni Generali per l'Attività Ispettiva e le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato, in data 20 giugno 2011, la circolare n. 15/2011, con la quale forniscono chiarimenti in merito alla comunicazioneda parte del datore di lavoro di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, così come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
1. La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" disponibile - a partire dal 20 luglio 2011 - sul sito del Ministero del Lavoro. Mentre, per quanto riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011, la comunicazione andrà fatta entro il 31 marzo 2012.
Questa comunicazione attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici, dei lavoratori che:
a) svolgono lavoro a turni con almeno 6 ore in periodo notturno per non meno di 64 giorni all’anno per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009 (non meno di 78 giorni se i requisiti maturano fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
b) lavorano per almeno 3 ore fra la mezzanotte e le cinque del mattino nell’intero anno.
2. La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l'utilizzo del modello on-line "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l'Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si adempie all'invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza. La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni. Trattasi dunque di termine ordinatorio. La comunicazione può essere effettuata, anche per il tramite di consulenti del lavoro o associazioni di categoria
Il Ministero chiarisce che i datori di lavoro obbligati sono solo quelli la cui attivitàlavorativa soddisfa tutti i requisiti individuati dal legislatore, e precisamente:
a) applicano le voci di tariffa per l’assicurazione Inail per: dolci, bevande e alimenti; avorazione e trasformazione di resine e materie plastiche; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e rimagliare; costruzione di autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici; elettrodomestici; strumenti e apparecchi; confezione di abbigliamento; confezione di calzature;
b) organizzano il lavoro a cottimo con i criteri di cui all’art. 2100 c.c. secondo la disciplina del Ccnl applicato;
c) utilizzano un processo produttivo in serie con determinate caratteristiche: ritmo determinato da tempi di produzione misurati e mansioni in sequenze di postazioni; attività caratterizzate da ripetizione costante del ciclo lavorativo su parti di prodotto; spostamenti a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi.

Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. La circolare chiarisce che sono punibili soltanto le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero. In nessuna sanzione incorre,invece, chi effettua la comunicazione in ritardo e chi erra nell’indicare il numero dei lavoratori addetti.


domenica 17 luglio 2011

COSTI POLITICA: LE IENE E LA DENUNCIA SUI PORTABORSE IN NERO

COSTI POLITICA: LE IENE E LA DENUNCIA SUI PORTABORSE IN NERO

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La 'vendetta' del portaborse precario
licenziato dopo 15 anni, che ha aperto su Facebook la pagina sui
'segreti di Montecitorio', fa tornare alla mente la questione
dei portaborse in nero, di cui si occupo' la prima volta il
programma tv Le Iene nel 2007.
Il programma di Italia 1 scopri' che in Parlamento, su 683
portaborse accreditati, solo 54 avevano regolare contratto.
Tutti gli altri entravano a Montecitorio o a Palazzo Madama come
ospiti o, volontari 'a titolo non oneroso'.
In quell'anno, dopo il servizio-denuncia, Fausto Bertinotti e
Franco Marini (allora presidenti di Camera e Senato) si
impegnarono a fissare regole ferree per mettere fine allo
scandalo dei portaborse in nero. Nel 2009, a due anni di
distanza, le Iene tornarono in Parlamento per scoprire che in
realta' non era cambiato nulla. E secondo i dati forniti dalla
Camera dei Deputati al programma di Italia 1, su 516 portaborse
solo 194 avevano un contratto e, quindi, uno stipendio. Gli
altri 322, cioe' il 62%, non erano legati al loro parlamentare
da un contratto, quindi sono senza stipendio, cioe'
ufficialmente risultano lavorare gratis.
Anche questa volta Fini e Schifani, presidenti di Camera e
Senato, si sono assunti degli impegni davanti alle telecamere di
Italia 1: ''e' un comportamento inaccettabile'' disse Fini,
mentre Schifani assicurava a breve una legge per chiudere la
faccenda ''una volta per tutte''.
Oggi - secondo un servizio apparso sul giornale online
'Diritto di Critica' - la situazione Š migliorata, ma il lavoro
nero e il precariato ancora non sono stati estirpati. Su 630
deputati, solo 269 hanno depositato copia del regolare contratto
di lavoro, per accreditare assistenti, portaborse o
addetti-stampa. Al Senato, invece, su 321 (senatori a vita
inclusi) 192 hanno provveduto alla regolarizzazione.
Nell'ottobre 2009 per la prima volta un parlamentare veniva
costretto a risarcire un suo portaborse. A rivelarlo ancora le
Iene: si trattava di Gabriella Carlucci, condannata a pagare la
sua ex assistente per tre anni di lavoro non in regola. Il
Tribunale stabili' in quell'occasione che alla collaboratrice le
sono dovuti 10.170 euro e 39 centesimi. (ANSA).

TH
17-LUG-11 19:43 NNNN





MANOVRA: SETTE REGIONI DICONO 'NO' AL TICKET

MANOVRA: SETTE REGIONI DICONO 'NO' AL TICKET =
(AGI) - Roma, 17 lug. - Il ticket sanitario di 10 euro per le
visite specialistiche, previsto dalla manovra, non scattera'
automaticamente in tutte le Regioni. La stessa manovra prevede,
infatti, che ogni Regione possa scegliere autonomamente se
applicare il ticket o meno, fermo restando ovviamente che si
trattera' comunque di trovare la copertura finanziaria per
compensare il mancato finanziamento. Nel giorno dell'entrata in
vigore della manovra, si contano gia' sette regioni che dicono
'no' al ticket: ultima il Veneto, il cui governatore Luca Zaia
e' stato categorico: "Niente ticket, non vogliamo gravare
ancora sui cittadini. Noi abbiamo un bilancio virtuoso, chiuso
con un attivo di 12,5 milioni di euro, anche se non abbiamo ne'
un 'superticket' ne' tantomeno l'applicazione dell'addizionale
Irpef". No ai ticket anche dall'Umbria, la cui presidente
Catiuscia Marini ritiene il ticket una misura "ingiusta e
iniqua", un "balzello odioso che penalizza i cittadini". Hanno
detto no gia' nei giorni scorsi Toscana e Emilia Romagna:
domani la Toscana in giunta approvera' una delibera proprio in
questo senso, mentre l'Emilia Romagna ha varato una circolare
esplicativa ai direttori generali delle Asl, proprio per
ufficializzare che il ticket non ci sara'. Del fronte
"antiticket" fanno parte anche Sardegna, Val d'Aosta e Trentino
Alto Adige. Stanno studiando se e come evitare l'introduzione
del ticket Piemonte, Marche, Campania e Friuli, mentre il
Lazio, malgrado l'espressa contrarieta' del presidente Renata
Polverini, non sembra in grado di evitare almeno per ora il
ticket vista la sua condizione di regione sottoposta a piano di
rientro. Quanto al ticket da 25 euro sui codici bianchi, solo
gli abitanti della Basilicata avvertiranno la novita': nelle
altre regioni erano gia' in vigore. (AGI)
Pgi
171756 LUG 11

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TROMBA D'ARIA A FANO: SPIAGGIA 'SPAZZATA', CI SONO FERITI VOLANO OMBRELLONI E LETTINI, COLPITI ALCUNI BAGNANTI

TROMBA D'ARIA A FANO: SPIAGGIA 'SPAZZATA', CI SONO FERITI
VOLANO OMBRELLONI E LETTINI, COLPITI ALCUNI BAGNANTI
(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 17 LUG - Una piccola tromba
d'aria, in realta' un vortice che si e' determinato
dall'incontro di due masse d'aria, una calda, una fredda, ha
letteralmente spazzato la spiaggia di Fano, all'altezza del
bagno Gabriele, sollevando in aria ombrelloni e persino lettini
che hanno colpito alcuni bagnanti. Un operatore di un'emittente
locale, Fano Tv, che si trovava sul posto, ha testimoniato di
almeno una decina di persone ferite o contuse, la piu' grave una
ragazza che si e' fratturata un braccio.
Il vortice si e' sviluppato al largo della costa intorno alle
15 e si e' poi spostato sulla spiaggia, in quel momento molto
affollata. (ANSA).

DAN-A05
17-LUG-11 17:50 NNNN
TROMBA D'ARIA A FANO: SPIAGGIA 'SPAZZATA', CI SONO FERITI (2)

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 17 LUG - La spiaggia su cui si
e' abbattuto il vortice e' quella di Sassonia. Il forte vento ha
sollevato una trentina di ombrelloni, alcuni dei quali sono poi
ricaduti addosso ai bagnanti. Sul posto sono intervenute due
ambulanze del 118: una donna, e' stato confermato, ha riportato
la rottura di un braccio e una mamma - nel tentativo di fare
scudo ai suoi figli - si e' procurata un taglio alla schiena.
I medici delle ambulanze hanno poi medicato sul posto altri
bagnanti per lesioni superficiali. Danni anche alle attrezzature
di spiaggia. (ANSA).

A05-DAN
17-LUG-11 18:21 NNNN

Studio, perdere ore di sonno danneggia la memoria

SALUTE: STUDIO, PERDERE ORE DI SONNO DANNEGGIA LA MEMORIA =
(AGI) - Firenze, 17 lug. - Perdere troppe ore di sonno provoca
danni alla memoria ed alla capacita' di apprendimento. La
novita' e' emersa a Firenze, nell'ambito del congresso mondiale
Ibro sulle neuroscienze. Oggi Peter Meerlo, dell'Universita' di
Groningen (Paesi Bassi) ha presentato una recente scoperta su
come la privazione da sonno colpisce l'apprendimento e la
memoria spaziali nel tempo. La perdita di sonno colpisce
sopratutto una zona del cervello chiamata ippocampo, che e'
particolarmente importante per la memorizzazione di luoghi e
posizioni. "Adattare costantemente i ricordi alle mutevoli
condizioni e' essenziale per gestire le variazioni regolari di
un ambiente, come ad esempio il tragitto da un nuovo posto di
lavoro a casa", ha spiegato il dottor Meerlo. Il team ha
stabilito che il cervello puo' temporaneamente compensare gli
effetti da perdita del sonno modificando i meccanismi di
apprendimento alternativi in altre aree. Il gruppo di ricerca
dell'Universita' di Gronigen ha addestrato gruppi di topi in
attivita' spaziali utilizzando stimoli ambientali; in labirinti
per valutare la formazione della memoria e nella
flessibilita'.Dopo l'allenamento quotidiano i topi sono stati
privati del sonno per cinque ore - una fase ritenuta critica
per il consolidamento della memoria. Inizialmente i ricercatori
non hanno osservato alcun effetto evidente causato dalla
perdita di sonno. Ma dopo qualche tempo, soprattutto durante il
cambiamento dell'allenamento, la performance dei topi e'
diminuita in modo significativo."I nostri risultati confermano
che la privazione del sonno colpisce l'ippocampo e
l'apprendimento spaziale - ha detto Meerlo - ma ancora non
capiamo perche' alcune aree del cervello sono piu' sensibili
alla perdita del sonno rispetto ad altre. Il nostro studio ha
dimostrato pero' che non c'e' bisogno di perdere troppo sonno
per diminuire la memoria. Se avviene nella fase del
consolidamento, una perdita di sonno, seppur breve, potrebbe
essere sufficiente a causare dei deficit abbastanza seri".
(AGI)
Fi1/Pgi
171348 LUG 11

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Osteopatia sposa medicina giapponese,viso più giovane e addio stress. In Italia un mix di tecniche per il rilassamento e la distensione delle rughe

SALUTE: OSTEOPATIA SPOSA MEDICINA GIAPPONESE, VISO PIU' GIOVANE E ADDIO STRESS =
IN ITALIA UN MIX DI TECNICHE PER IL RILASSAMENTO E LA
DISTENSIONE DELLE RUGHE

Roma, 17 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Addio semplici
creme antirughe, maschere di bellezza, ma anche rimedi anti-stress e
per il rilassamento. La novita' per avere un viso piu' giovane e
rilassato e allo stesso tempo dire addio alle tensioni e alle ansie di
tutti i giorni, nasce dalla combinazione tra osteopatia, una metodica
occidentale che attraverso la manipolazione e' in grado di ristabilire
la mobilita' dei tessuti, e i dettami di una delle medicine orientali
piu' raffinate, quella giapponese. Ad applicare questo 'mix' per la
prima volta in Italia e' un'osteopata romana, Orietta Andreani.

"Questa combinazione tra osteopatia e antichi concetti medici
giapponesi - spiega all'Adnkronos Salute - prevede una serie di
interventi sul viso, non prima di aver verificato il corretto
equilibrio del corpo e l'assenza di blocchi o altri problemi. Poi si
passa alla stimolazione basata su tecniche di percussione,
impastamento e massaggio della muscolatura profonda, a tecniche di
sfioramento della pelle e digito-pressione, manipolative ed
energetiche finalizzate a migliorare la condizione naturale della
pelle e a minimizzare il processo di invecchiamento".

"Si tratta di una metodica adatta a ogni tipo di pelle: normale,
secca, grassa o con acne. Ed e' indicata sia per le donne che per gli
uomini, che la richiedono numerosi". (segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
17-LUG-11 14:08

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SALUTE: OSTEOPATIA SPOSA MEDICINA GIAPPONESE, VISO PIU' GIOVANE E ADDIO STRESS (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Orietta Andreani ha iniziato a
offrire questa nuova metodica ai suoi pazienti "circa un anno fa, dopo
aver fatto numerosi studi anche di riflessologia facciale, ma
soprattutto sull'Anma, antico massaggio che veniva utilizzato dai
samurai per acquisire energia e vigore prima dei combattimenti. I
pazienti riferiscono una sensazione di profondo rilassamento durante
il massaggio, tanto che quasi tutti si addormentano alla fine della
seduta. E, soprattutto, mi riferiscono che le persone che incontrano
rimangono stupite dall'aspetto piu' giovane che si assume
sottoponendosi a questa metodica".

"Stimolando il sistema neurovegetativo - prosegue Andreani -
essa determina un rilassamento del corpo e una calma che migliora lo
stato generale dell'umore, dando un generale senso di benessere.
Risulta molto utile anche alle persone che soffrono di disturbi come
l'ansia. Agisce sulla muscolatura profonda, migliora la circolazione
sanguigna, favorisce l'eliminazione delle tossine, rigenera i tessuti,
stimola la produzione di collagene ed elastina, accelera il ricambio
cellulare, attenua le rughe e i cedimenti, riduce le macchie
dell'eta', libera il viso e il collo dalla tensione muscolare, cura le
conseguenze e i segni dello stress, la pelle risulta piu' luminosa,
tonica e levigata. Infine, attenua il dolore mandibolare ed e'
indicato per chi soffre di bruxismo e per chi utilizza il bite".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
17-LUG-11 14:18

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