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mercoledì 14 settembre 2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 12-9-2011 n. 24 Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già Direzione generale per il mercato del lavoro), Direzione generale per l'attività ispettiva.


Circ. 12 settembre 2011, n. 24/2011 (1).
 Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011,   n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi   chiarimenti. 

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già Direzione generale per il mercato del lavoro), Direzione generale per l'attività ispettiva.


     
  
A  
Tutti gli assessorati al lavoro delle   Regioni e Province autonome  
 
A  
Tutti gli assessorati al lavoro delle   Province  
  
A  
Tutte le Segreterie generali delle   associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori  
 
Al  
Presidente dei consulenti del lavoro  
  
Alla  
Presidenza del Consiglio dei   Ministri  
   
Dipartimento per la funzione   pubblica  
  
Al  
Ministero dell’istruzione, università e   ricerca scientifica  
 
A  
tutti i Direttori generali degli enti   previdenziali ed assistenziali  
 
Alla  
Direzione generale per le politiche attive   e passive del lavoro  
 
Alla  
Direzione generale delle relazioni   industriali e dei rapporti di lavoro  
 
A  
Tutte le Direzioni regionali e provinciali   del lavoro  

Loro sedi 


     



L'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante   "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"   introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di   approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in   materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile   fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della   nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento   pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorché non iniziati.



Finalità e limiti dell'intervento
Occorre in primo luogo ricordare che con   l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010   Governo, Regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di   pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini   formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini   di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto.   Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali   dell'11 luglio 2011 che, a seguito dell'intesa tra Governo e Regioni nella   Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome del 7 luglio 2011, ha   posto le premesse per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato   di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
È peraltro nota - almeno a far data dalla   sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - la competenza esclusiva   delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo   poche Regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.
Con l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il   Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare   maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e   frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla   Costituzione alle Regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la   regolamentazione della materia. La definizione di livelli essenziali di tutela   ha dunque come unico fine quello di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla   loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e   orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo   altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio   nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento.
In questa prospettiva, e in una ottica di   sostegno alla riforma dell'apprendistato, l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n.   138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella   promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di   quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18   della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad   agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata   fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente   produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non rientrano invece   nel campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati   dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) i tirocini di cosiddetto   reinserimento/inserimento al lavoro svolti
principalmente a favore dei   disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore   degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle   Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di   cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano   altresì esclusi dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili,   invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la   disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999,   n. 68, quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di   tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di   detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti   flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale, nonché   quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di   specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal   Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province   (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella nota 2   aprile 2010, n. 25/I/0006205).
Risultano altresì esclusi dalla disciplina in   parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo   Ministero con la nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746 in materia di   comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto   intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio   delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari   ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso forma/e di   istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di   favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di   apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In   altri termini - e sempre in conformità alla nota 14 febbraio 2007, n.   13/SEGR/0004746 - sono esclusi dall'intervento i
tirocini promossi da soggetti   e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti,   per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si   sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:
- promozione del tirocinio da parte di una   Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di   titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio   aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in   regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
- destinatari della iniziativa siano studenti   universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di   dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti   professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di   formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all'interno del   periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non   direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo   meramente esemplificativo sì pensi a un tirocinio per la elaborazione della   tesi di laurea).
Il tirocinio formativo e di orientamento si   distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini   professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. A questo   riguardo l'articolo 3, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 fissa i principi   che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali   da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.



Le novità introdotte dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n.   138
L’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 dispone   che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente   da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati   dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle   iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a   trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati   dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento   di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della   repressione degli abusi, è la previsione dell'articolo 2 del D.M. n. 142 del   1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni   formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e   comunque esclusivamente
sulla base di una specifica autorizzazione della   Regione.
Ciò precisato, il decreto prevede ora che i   tirocini formativi e di orientamento, nei limiti sopra indicati e dunque con   esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento al lavoro,   non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano   essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non   oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e   di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi,   masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle   scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del   relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra   ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti   formativi.



Tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto   legge
Le disposizioni introdotte dal decreto legge in   parola non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque   formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in   base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto   formativo. Ciò vale, ovviamente, solo per l'attivazione del tirocinio e non per   eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.



Controlli ispettivi
Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo   è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia di tirocinio, se di   formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo   luogo il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio   anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza di una   regolamentazione a livello regionale continua a trovare applicazione la legge   24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
Nel corso degli accessi, se il tirocinio di   formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del D.L. 13 agosto   2011, n. 138 non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa   regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il tirocinio già in   corso non risulti conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e alla relativa   regolamentazione attuativa in quanto applicabile, il personale ispettivo dovrà   procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa   applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad   esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di   assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi   assicurativi così omessi.
Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno   ad adottare la diffida accertattva di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 23 aprile   2004, n. 124 per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito   retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del   tirocinio.
 
 
Il Direttore generale per le politiche dei servizi   per il lavoro
Dott.ssa Grazia Strano
 
 
Il Direttore generale per l'attività   ispettiva
Dott. Paolo Pennesi



D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 11
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 2
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 7
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18

NOCS denuncia violenze: Capo Polizia apre indagine interna


NOCS DENUNCIA VIOLENZE:CAPO POLIZIA APRE INDAGINE INTERNA
MANGANELLI,ACCERTARE VERIDICITA'FATTI E EVENTUALI RESPONSABILITA
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il capo della Polizia Antonio
Manganelli ha avviato un'indagine interna per verificare la
veridicita' di quanto affermato da un appartenente ai Nocs che
ha denunciato violenze nei suoi confronti da parte dei colleghi
che sarebbero state compiute all'interno della caserma dei
Nuclei speciali della Polizia.
L'obiettivo dell'indagine del Dipartimento e' quella appunto
di accertare la fondatezza dei fatti - di cui ha parlato oggi il
quotidiano 'La Repubblica' - ed eventuali
responsabilita'.(ANSA).

GUI/TER
14-SET-11 18:20 NNNN
NOCS DENUNCIA VIOLENZE: CAPO POLIZIA APRE INDAGINE INTERNA (2)

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Secondo quanto riporta Repubblica, un
agente dei Nocs si sarebbe rivolto alla procura di Roma per
denunciare ''aggressioni e torture'' subite nella caserma
polifunzionale di Spinaceto, nella Capitale.
L'uomo - riporta il quotidiano - riferisce di pestaggi,
violenze e soprusi nella caserma delle teste di cuoio
specializzate in operazioni ad alto rischio, come la liberazione
di ostaggi. ''L'ultima volta - racconta - e' successo perche' in
mensa ho fatto un saluto a quello che si ritiene il leader. Lui
si e' avvicinato e, spalleggiato dagli altri, ha cominciato a
picchiarmi''. Il pestaggio ha costretto la vittima ad una
convalescenza di 108 giorni. A quella scena, aggiunge, ''hanno
assistito tutti, nella sala. Ma nessuno si e' detto disposto a
testimoniare, perche' li' regna il terrore''. (ANSA).

RED-NE
14-SET-11 18:42 NNNNNOCS: PM ROMA CITA A GIUDIZIO DUE POLIZIOTTI =
(AGI) - Roma, 14 set. - Ci sara' un processo a Roma per un
presunto pestaggio avvenuto in una caserma dei Nocs, il Nucleo
operativo centrale di sicurezza. L'esito di un confronto,
degenerato in lite, avvenuto lo scorso dicembre nella sala
mensa e oggetto di una denuncia presentata in procura da un
assistente capo, ha spinto il pm Elisabetta Ceniccola a citare
direttamente in giudizio, davanti al tribunale monocratico, due
poliziotti di grado o anzianita' superiore: uno deve rispondere
dei reati di minacce e lesioni personali, l'altro solo di
minacce. Si tratta di un episodio specifico di violenza,
precisano in procura, scaturito da un equivoco tra il
denunciante, reo di aver rivolto un saluto forse in modo
improprio, e il suo capo che di li' a poco lo ha aggredito e
minacciato, spalleggiato da un altro collega. Il legale del
denunciante ha poi integrato l'esposto invitando la procura a
fare luce su altri episodi di violenza in caserma. (AGI)
Cop
141619 SET 11

NNNNPolizia, Manganelli dispone indagine su vicenda caserma Nocs
Per accertare i fatti denunciati da un'agente

Roma, 14 set. (TMNews) - Sulla vicenda del presunto pestaggio
avvenuto nella caserma di Roma dei Nocs, il Capo della Polizia,
prefetto Antonio manganelli, ha disposto un'indagine interna per
accertare "la fondatezza e la veridicità dei fatti, oltre alle
eventuali responsabilità".

Nes

141831 set 11NOCS DENUNCIA VIOLENZE: DUE AGENTI A PROCESSO A ROMA
(V. ''NOCS DENUNCIA VIOLENZE: CAPO POLIZIA...'' DELLE 18.20)
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Un pestaggio avvenuto al termine di
una lite scoppiata nella sala mensa della caserma dei Nocs. E'
questo l'oggetto del procedimento che vede coinvolti due
funzionari di polizia, in seguito alla denuncia di un agente.
Per questa vicenda, avvenuta nel dicembre del 2010, il pm
Elisabetta Ceniccola ha disposto la citazione diretta a giudizio
dei poliziotti. La rissa sarebbe scoppiata dopo un saluto, forse
male interpretato, da parte del denunciante nei confronti del
suo capo che, spalleggiato da un collega, avrebbe aggredito
violentemente l'agente. Uno dei due poliziotti che andra' a
processo deve rispondere delle accuse di minacce e lesioni e
l'altro solo di minacce.
La vittima della vicenda Š un assistente capo, in servizio
nei Nocs. "Ha prestato servizio di primo livello - spiega il suo
legale - ha garantito la sicurezza delle delegazioni di diversi
capi di stato e personalit… straniere. Ha un curriculum
ineccepibile". Obiettivo della denuncia, stando a quanto
dichiara il penalista, e' quello di ''far mandare via una mela
marcia'' e, per vedere riconosciuti i suoi diritti, ''si e'
affidato al sindacato di categoria Silp-Cgil''.
(ANSA).

Y13-ST
14-SET-11 18:41 NNNN
ANSA/ NOCS DENUNCIA VIOLENZE: DUE AGENTI A GIUDIZIO A ROMA
PESTAGGI E TORTURE IN CASERMA,CAPO POLIZIA APRE INDAGINE INTERNA
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Due agenti dei Nocs - le teste di
cuoio della polizia specializzate nelle operazioni ad alto
rischio - a giudizio dopo la denuncia di un pestaggio subito da
un loro collega nella caserma del reparto a Spinaceto (Roma). Ed
anche il capo della polizia, Antonio Manganelli, vuole vederci
chiaro ed ha aperto un'indagine interna per accertare la
fondatezza dei fatti.
E' 'Repubblica' a raccontare che l'agente si e' rivolto alla
procura di Roma per denunciare ''aggressioni e torture'' subite
nella caserma. ''L'ultima volta - racconta - e' successo perche'
in mensa ho fatto un saluto a quello che si ritiene il leader.
Lui si e' avvicinato e, spalleggiato dagli altri, ha cominciato
a picchiarmi''. Il pestaggio - avvenuto nel dicembre del 2010 -
ha costretto la vittima ad una convalescenza di 108 giorni. A
quella scena, aggiunge, ''hanno assistito tutti, nella sala. Ma
nessuno si e' detto disposto a testimoniare, perche' li' regna
il terrore''. Tra i riti subiti dai novizi l'uomo riferisce
anche di quella che in gergo viene chiamata ''anestesia'':
consiste nel picchiare la vittima fino a renderle insensibile la
parte prescelta e poi morderla fino a strappare la carne.
Per il pestaggio il pm Elisabetta Ceniccola ha disposto la
citazione diretta a giudizio di due funzionari di polizia. La
rissa sarebbe scoppiata dopo un saluto, forse male interpretato,
da parte del denunciante nei confronti del suo capo che,
spalleggiato da un collega, avrebbe aggredito violentemente
l'agente. Uno dei due poliziotti che andra' a processo deve
rispondere delle accuse di minacce e lesioni e l'altro solo di
minacce. La vittima e' un assistente capo, in servizio nei Nocs.
''Ha prestato servizio di primo livello - spiega il suo legale -
ha garantito la sicurezza delle delegazioni di diversi capi di
stato e personalita' straniere. Ha un curriculum ineccepibile''.
Obiettivo della denuncia, stando a quanto dichiara il penalista,
e' quello di ''far mandare via una mela marcia'' e, per vedere
riconosciuti i suoi diritti, ''si e' affidato al sindacato di
categoria Silp-Cgil''.
Sul caso il capo della polizia ha promosso un'indagine
interna per accertare la fondatezza delle denunce ed eventuali
responsabilita'. 'Repubblica' parla anche di numerosi episodi di
agenti dei Nocs affetti da depressione e ''fuggiti' in pensione
e ricorda poi il suicidio di Paolo De Carli, testa di cuoio che
due anni fa si sparo' un colpo al cuore proprio nella caserma di
Spinaceto. (ANSA).

NE
14-SET-11 19:27 NNNN
Botte in caserma Nocs a Roma, due funzionari polizia a giudizio
Contestate le accuse di minacce e lesioni

Roma, 14 set. (TMNews) - Un confronto acceso nella sala mensa
della caserma dei Nocs, finito con un pestaggio. Questo il quadro
del procedimento che chiama in causa due funzionari di polizia,
in seguito alla denuncia di un agente. Per il fatto, avvenuto nel
dicembre del 2010, il pm Elisabetta Ceniccola ha disposto la
citazione diretta a giudizio dei poliziotti. Uno deve rispondere
delle accuse di minacce e lesioni e l'altro solo di minacce.

L'agente che ha denunciato "con l'intento di far mandare via una
mela marcia" per vedere riconosciuti i suoi diritti si è affidato
al sindacato di categoria Silp-Cgil. La vittima della vicenda è
un assistente capo, in servizio nei Nocs. "Ha prestato servizio
di primo livello; ha garantito la sicurezza delle delegazioni di
diversi capi di stato e personalità straniere. Ha un curriculum
ineccepibile", sottolinea il legale.

Nav

141610 set 11

MAW9343 4 cro gn00 643 ITA0343;
Botte in caserma Nocs, Silp-Cgil: difendiamo parte offesa
Ivano Cardellini: vicende di nonnismo infangano divisa

Roma, 14 set. (TMNews) - "Il Silp-Cgil è schierato in difesa
dell'agente che ha denunciato i pestaggi e le angherie subite
all'interno di una caserma del Nocs, a Roma". Così ha affermato
il segretario provinciale del sindacato, Ivano Cardellini, in
merito all'inchiesta della Procura di Roma per la quale è stato
disposto il giudizio per due agenti. "Le vicende che sono state
raccontate dal poliziotto vittima degli abusi riportano al
nonnismo di vecchia memoria. E queste vicende infangano la
divisa". Cardellini ha poi aggiunto: "Invitiamo tutte le
rappresentanze a prendere posizione. Non è possibile che possano
accadere cose del genere".

Nav

141611 set 11

Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 14107 del 27 giugno 2011 - Insegnante di scuola materna e arresto cardiaco in corso di servizio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11913-2009 proposto da:
COMUNE TERLIZZI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore ing. D.T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato -
- ricorrente -
contro
-

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 282/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI, Terza
Sezione civile, emessa il 13/02/2008, depositata il 18/03/2008;

R.G.N. 575/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto.

 




Fatto


Il Comune di Terlizzi propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato, in solido con il MIUR, al pagamento della somma di Euro 310.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore di D.L.V., D.L. S. e D.L.C., a titolo di risarcimento del danno per la morte di D.P.M., coniuge di D.L.V. e madre di D.L.C. e S., insegnante di ruolo di scuola materna, avvenuta il 22/1/91 per arresto cardiaco in corso di servizio.

Resistono con controricorso tanto D.L.V., D.L.C. e D.L.S. quanto il MIUR.



 
Diritto



1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge (art 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione, assumendo che gli attori non avrebbero mai formulato una domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei suoi confronti.

1.1.- Il primo motivo è infondato, per l'assorbente considerazione che il giudice - che nella specie ha configurato una azione di responsabilità extracontrattuale - ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris eventualmente diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (Cass. 17 luglio 1997, n. 15925).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, chiede, nel quesito di diritto ex art. 366-bis, se esso Comune "può essere condannato (e quindi considerato legittimato passivo) al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per il decesso di una insegnante dipendente MIUR in base ad una domanda di natura contrattuale, fondata sull'art. 2087 c.c.; ed in subordine, qualora fosse qualificata come extracontrattuale la domanda, se può rinvenirsi il fatto colposo nella violazione della L. n. 444 del 1968, art. 7".

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

Premessa la ammissibilità, in tema di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, del concorso tra la azione ex art. 2087 cod. civ. e l'azione ex art. 2043 (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184), va considerato che il Comune è obbligato, dalla L. 18 marzo 1968, n. 444, art. 7 a curare la manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna e che tale obbligo, di natura pubblicistica, incide sul diritto primario alla salute (art. 32 Cost.) di coloro che l'immobile sono tenuti a frequentare come docenti, discenti o personale comunque dipendente dal MIUR. Ne discende la responsabilità del Comune per la violazione di tale diritto in conseguenza del proprio inadempimento, una volta che in fatto sia stato accertato il nesso causale tra detto inadempimento ed il fatto dannoso.

 
3.- Con il terzo motivo il Comune ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamenta il difetto di prova riguardo al nesso di causaiità tra le condizioni ambientali di espletamento dell'attività lavorativa e l'evento morte.

3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato, sostanziandosi in un difetto di motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., chiedendo nel quesito di diritto se il giudice "possa attribuire nella produzione dell'evento esclusiva efficienza causale alla insalubrità dei locali ove si è svolta l'attività lavorativa, anche in presenza di una conclamata grave patologia cardiaca (idonea anche da sola a produrre la stessa causa di morte)".
4.1.- Anche il quarto motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato, sostanziandosi in un vizio dì motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5.

5.- Il Comune ricorrente, con il quinto motivo, lamenta il vizio di ultrapetizione in relazione alla liquidazione del danno morale.

5.1.- Il quinto motivo è infondato.

Come riportato in sentenza, gli appellanti incidentali hanno reiterato in sede di gravame tutte le richieste risarcitorie che si ricollegano a "responsabilità extracontrattuale dei convenuti, da cui consegue il diritto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla defunta D.P. e dagli istanti come ontologicamente specificati in citazione, e riformulati in sede di conclusioni". Non sussiste, dunque, alcuna ultrapetizione da parte del giudice di appello.

 
6.- Il Comune ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura con il sesto motivo la sentenza impugnata quanto al riconoscimento de danno biologico iure hereditatis e del danno patrimoniale.
6.1.- Quanto al danno biologico iure hereditatis il mezzo è infondato, in quanto il rigetto dell'appello del Comune sul punto è motivato con la circostanza (non contestata) che "la sig.ra D. P. non decedette all'istante senza maturare il diritto al risarcimento da trasferire agli eredi, ma subì un progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute e, dunque, tale danno va collegato alla lunga durata della malattia e alta progressiva sofferenza sino alla morte per un apprezzabile lasso di tempo".

Il sesto motivo è peraltro infondato anche quanto al danno patrimoniale.

Il ricorrente sostiene che gli attori non avrebbero provato il contributo economico della loro congiunta al patrimonio familiare.

Al riguardo va considerato che la valutazione equitativa del danno (quale quella compiuta nella specie dal giudice di merito), in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529).

Nella specie il giudice di merito, considerando che un terzo del reddito della D.P. sarebbe stato destinato ai bisogni della famiglia, non si è discostato da dati di comune esperienza, tenuto conto - come si legge in sentenza - "delle esigenze personali del percettore dei reddito in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età al momento del decesso". Nè, d'altro canto, compete al giudice di legittimità (trattandosi di questione di merito) valutare se fosse congrua, in relazione alle condizioni di salute della D.P., una previsione di attività lavorativa di dieci anni.

 
7.- Con il settimo motivo il Comune lamenta il vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna (che si assume non richiesta) alla rifusione delle spese di CTU, svolta in primo grado.

 
7.1.- Il mezzo è infondato. La parziale riforma della sentenza di primo grado, in senso favorevole agli attori, giustifica infatti una modifica, anche d'ufficio, del regolamento delle spese del grado, anche riguardo alla CTU.

8.- Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese quanto ai D.L., liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, apparendo invece equo disporre la compensazione nei confronti del MIUR.




P.Q.M.


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dei D.L., liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; spese compensate nei confronti del MIUR.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 19 maggio 2011.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16814 del 29 luglio 2011 -Esposizione ad amianto e rivalutazione ex art. 13 L. 257/92 -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE RENZIS Alessandro
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella
Dott. MAMMONE Giovanni
Dott. ZAPPIA Pietro
Dott. BRONZINI Giuseppe
- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere 
- Consigliere
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente e Sergio Preden per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
-
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 459/2007 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 4/10/07 e pronunziata in causa n. 1215/04 r.g. lav.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone; R.G.N. 1215/04;
uditi L'avv. Clementina Pulli per delega Riccio e l'Avv. Sante Assennato per delega Di Celino;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1.- D.E. con ricorso al Giudice del lavoro di Bologna conveniva in giudizio INPS e INAIL per ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 per l'esposizione al rischio amianto per il periodo 6.5.75-31.12.96.

2.- Dichiarato carente di legittimazione l'INAIL ed accolta la domanda nei confronti dell'INPS, quest'ultimo proponeva appello lamentando che il ricorrente non aveva interesse per il periodo 6.5.75-31.12.86, essendo esso già riconosciuto utile, e che, per il periodo 1.1.87-31.12.96, il primo giudice aveva adottato la sua pronunzia in forza della sola esposizione generica e non anche di quella specifica e qualificata.

3.- Espletata consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Bologna con sentenza del 4.10.07 rigettava l'impugnazione, ritenendo infondato il secondo motivo ed inammissibile il primo, essendo la questione della carenza di interesse dedotta per la prima volta in appello.

Precisato che il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47 (conv. dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) aveva ridotto dall'1.10.03 il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25 limitandone gli effetti ai fini della determinazione delle prestazioni, senza incidere sul principio che l'esposizione doveva essere qualificata con il superamento della soglia dei valori indicati dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, la Corte di appello riteneva che il primo giudice avesse erroneamente considerato solo l'esposizione generica. Rilevava, tuttavia, che il consulente tecnico nominato in secondo grado, accertata sulla base della storia professionale dell'assicurato la significativa presenza di amianto negli ambienti di lavoro in cui lo stesso aveva svolto la sua prestazione, aveva accertato che l'esposizione era stata di intensità tale da rendere "non solo possibile ma quasi sicuramente presente una condizione di esposizione a fibre di amianto sia per esposizione diretta che per inalazione indiretta per inquinamento ambientale, in misura complessivamente sensibile e sicuramente superiore a quella derivante da un generico inquinamento ambientale".

4.- L'INPS propone ricorso per cassazione illustrato con memoria; risponde D. con controricorso.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

 
MOTIVI DELLA DECISIONE


5.- Con il primo motivo l'INPS deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che dal tenore della relazione peritale emerge che solo fino al dicembre 1993 sussiste esposizione superiore ai valori di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, di modo che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato in toto l'appello dell'INPS, che, invece, censurava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il coefficiente moltiplicatore era stato applicato fino al 31.12.96. In particolare, l'INPS pone in evidenza la contraddittorietà della motivazione, atteso che con le sue argomentazioni in fatto e diritto la Corte d'appello si discosta dalle conclusioni peritali che, pure, sostiene di condividere.

6.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli articoli 324 e 329 c.p.c., nonché dell'articolo 2909 c.p.c., dandosi atto dei termini testuali in cui era stato proposto l'appello e contestandosi l'avviso della Corte di merito che l'appello non avesse ad oggetto la statuizione del Tribunale circa l'esposizione ultradecennale all'amianto del D..

7.- Procedendo a trattazione dei due motivi in unici contesto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'attribuzione del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e che, a tale fine, non è necessario che il lavoratore fornisca prova idonea a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (Cass. 1.8.05 n. 16119 e 20.9.07 n. 19456).
Nella specie la Corte d'appello di Bologna, pur affermando di condividere il contenuto della consulenza tecnica di ufficio, non ha recepito le conclusioni dalla stessa adottate, secondo cui "vi è stata nel periodo indicato, maggio 1975/dicembre 1993, un'esposizione complessiva ed integrata a polveri respirabili amiantifere ... stimabile come superiore al valore limite medio indicato quale soglia per il diritto previdenziale", ritenendo che per detto periodo fosse così superata la soglia di 0,1 fibre/cc indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di merito contraddittoriamente, infatti, ha accolto la domanda anche per il periodo successivo al dicembre 1993, per il quale pure da atto che l'esposizione al fattore nocivo "era prevalentemente ambientale ed indiretta, con valori di riferimento compresi tra 0,02 e 0,005 fibre/cc" e, quindi, si era ridotta al di sotto della soglia di 0,1 fibre/cc (pag. 13 e 17 della sentenza).

8.- In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo, il quale verificherà se sussistono altri elementi utilmente già acquisiti all'istruttoria che, in aggiunta a quelli già valutati dal consulente, debbano essere presi in considerazione con riferimento al periodo oggetto della domanda successivo al 31.12.93.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

 
P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

RAI: CDR RAINEWS, QUERELIAMO CODACONS PER AVER CHIESTO CHIUSURA

RAI: CDR RAINEWS, QUERELIAMO CODACONS PER AVER CHIESTO CHIUSURA =
(AGI) - Roma, 14 set. - Il Codacons ha chiesto al Cda Rai di
chiudere Rainews "che ha un costo non indifferente o a
trasformarlo completamente". Pronta la replica del comitato di
redazione di Rainews: "Rigettando come del tutto non fondate
queste accuse, annunciamo querele penale e civile per il
gravissimo danno all'immagine e all'onorabilita' di
giornalisti, tecnici, impiegati e di tutto il primo canale
allnews italiano. Ma ci chiediamo anche - prosegue il cdr -
quali consumatori il Codacons vuole difendere, nel momento in
cui chiede proprio l'oscuramento di quel canale che, durante
tutta l'estate appena trascorsa, ha garantito ai cittadini
l'indispensabile e puntuale informazione su eventi fondamentali
per la vita civile del Paese, quale ad esempio la crisi
finanziaria e il confronto politico per il varo della Manovra,
anziche' limitarsi a mandare in onda repliche come tutti gli
altri canali. Un attacco diretto che arriva, curiosamente,
proprio mentre la nostra testata deve far fronte a un confronto
difficile con i vertici aziendali, che vorrebbero deciderne il
palisesto inserendo programmi e rubriche avulse dal flusso
unitario dell'informazione, e trasformandoci nei fatti in una
Rete; settori aziendali che ignorano persino l'esistenza di un
canale 'allnews' Rai, e parlano di un "progetto" di allnews che
dovrebbe affrontare la concorrenza "di successo" di SkyTg24.
Peccato che la Rai un'allnews gia' ce l'ha, e questa si' di
successo, con una crescita negli ascolti pari al 300%
nell'ultimo anno, battendo sistematicamente il concorrente
diretto e garantendo a tutta l'Azienda la copertura
informativa, anche meglio e prima di grandi network
internazionali, durante le ore notturne, come abbiamo
ripetutamente dimostrato. Se Rainews ha una colpa, e' proprio
di far fronte con successo a Sky, ma soprattutto di
rappresentare un pericoloso avversario per TgCom24, l'allnews
del Presidente del Consiglio, ormai prossimo alla partenza.
Quanto all'accusa di costare molto, consigliamo al Codacons di
verificare il bilancio della Testata, che ha proprio il pregio
di costare pochissimo, sfruttando l'avanzata professionalita'
di giornalisti e tecnici preparati a utilizzare tutte le piu'
recenti tecnologie e a reggere ritmi di lavoro che sostengono
il confronto con qualunque struttura anche privata. La sua
chiusura o "trasformazione", magari secondo un nuovo progetto
di canale, potrebbe si', costare parecchio al Servizio
Pubblico! Forse il Codacons - conclude la nota - farebbe bene a
rivedere i suoi esperti in monitoraggio, spendendo in modo piu'
proficuo i soldi dei suoi associati". (AGI)
Red
141453 SET 11

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MANOVRA: 'TASCHE VUOTE', DOMANI CONSUMATORI IN PIAZZA A ROMA

MANOVRA: 'TASCHE VUOTE', DOMANI CONSUMATORI IN PIAZZA A ROMA =

Roma, 14 set. (Adnkronos) - L'appuntamento e' alle 9.30 a piazza
del Campidoglio, per raggiungere il luogo della manifestazione
prendendo parte alla Camminata degli Onesti, coloro che pagheranno i
sacrifici di questa manovra e che non hanno mai evaso o ingannato il
fisco. E' quanto comunicano le associazioni Adusbef, Assoconsum,
Cittadinanzattiva, Lega Consumatori, Movimento Consumatori e
Federconsumatori in un comunicato in cui danno i dettagli della
manifestazione. Alle 10.30 i manifestanti saranno in piazza
Montecitorio per protestare contro una manovra economica che
giudichiamo del tutto iniqua ed inadeguata alle esigenze del Paese.

Nell'ambito della manifestazione si terra' una conferenza stampa
in cui i presidenti delle Associazioni illustreranno nel dettaglio le
motivazioni della protesta e avanzeranno proposte per affrontare la
crisi in maniera piu' adeguata.

"Una manovra che colpisce i 'soliti noti', soprattutto le fasce
piu' deboli della popolazione, lavoratori a reddito fisso e
pensionati, determinando una pericolosa contrazione del mercato. Che
non fa nulla per arginare il continuo ed inarrestabile aumento dei
prezzi, e anzi, con la geniale trovata di aumentare l'Iva al 21%, non
fa altro che 'agevolarlo'. Che non accenna a uno straccio di rilancio
e di ripresa economica e che ha cancellato definitivamente dal suo
vocabolario le parole liberalizzazione e sviluppo. Questa condotta
irresponsabile portera' il Paese al tracollo". "Per questo - conclude
la nota - chiediamo una politica economica piu' sensata, responsabile
e lungimirante, che apra una stagione di nuova occupazione e di
rilancio".

(Sec/Ct/Adnkronos)
14-SET-11 15:00

ARTICO: SCATTA NUOVO ALLARME GHIACCI, SCIOGLIMENTO VICINO A RECORD

ARTICO: SCATTA NUOVO ALLARME GHIACCI, SCIOGLIMENTO VICINO A RECORD =
ESA, A RILEVARLO RICERCATORI DI BREMA CON SOFISTICATI SATELLITI

Roma, 14 set. (Adnkronos)- Potrebbe essere centrato un nuovo
drammatico record per i ghiacci dell'Artico. Secondo quanto ha
affermato oggi l'Agenzia Spaziale Europea, infatti, il 2011 potrebbe
segnare la data del minor livello di estensione delle terre ghiacciate
artiche, pari al record del 2007. Negli ultimi cinque anni, afferma
l'Esa, si e' potuta osservare la maggiore contrazione dei ghiacci dal
1970, anno in cui sono iniziate le prime osservazioni dei satelliti
dallo spazio sulle aree inaccessibili del Polo Nord.

Secondo gli scienziati dell'Universita' di Brema, in Germania,
ai primi di settembre l'estensione del ghiaccio del mare e' scesa al
di sotto anche del record registrato nel 2007. Le mappe realizzate dai
ricercatori sono basate su osservazioni fatte da sensori a microonde
del Giappone sul satellite Aqua della Nasa. I dati dei ricercatori di
Brema, inoltre, sono comparabili con le osservazioni fatte da altri
team scientifici con metodi diversi.

"Ormai non restano piu' molti dubbi -spiega lo scienziato Georg
Heygster dell'Universita' di Brema- che tutto questo sia la
conseguenza delle attivita' antropiche sul riscaldamento globale del
clima. Ed a farne le spese, aggiunge lo scienziato, "sara' la vita
dell'ecosistema, i piccoli animali, le alghe, i pesci ed i mammiferi
che vivono in queste aree, come gli orsi polari o le foche, che vedono
sempre piu' a rischio la loro sopravvivenza".

(Ada/Ct/Adnkronos)
14-SET-11 13:25

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RUBY: SI' SENATO A CONFLITTO, OPPOSIZIONE "E' MARCHETTA"

RUBY: SI' SENATO A CONFLITTO, OPPOSIZIONE "E' MARCHETTA" =
(AGI) - Roma, 14 set. - "Il conflitto di attribuzioni e' del
tutto destituito di fondamento". Lo ha detto nell'aula del
Senato la presidente dei Senatori Pd, Anna Finocchiaro. Ed ha
aggiunto: "Ci associamo ad una causa persa, che non giova al
Senato". E ancora: questa discussione "e' una marchetta nei
confronti del presidente del Consiglio" e' un "ulteriore
espediente per allontanare il tempo in cui dovra' rispondere al
suo giudice"
Di "ennesima buffonata" ha parlato Felice Belisario per l'Idv,
che ha chiesto alla maggioranza di "fermarsi sulla soglia" del
burrone.
Il "ricorso fatto dalla Camera contiene una serie di
bestemmie giuridiche", ha detto il senatore dell'Idv Luigi Li
Gotti intervenendo sul caso Ruby nell' aula di Palazzo Madama.
"E noi ne stiamo costruendo un'ulteriore" ha aggiunto, dicendo
che data la possibilita' di essere "litisconsorti avremmo
diritto a costituirci in giudizio su una materia che potrebbe
interessare questo ramo del Parlamento. Non e' possibile che
ogni volta che ci imbattiamo nel nome di Silvio Berlusconi
dobbiamo fare gli slalom fra gli articoli del codice".
Costituendoci "saremmo responsabili di peculato per uso di
soldi pubblici per fare un favore ad una persona. Sprecheremmo
soldi che non sono nostri.
"La proposta di elevare conflitto rappresenta gravissimo
esempio di strumentalizzazione delle istituzioni" per il
democratico Felice Casson. Cela "un mera strategia processuale
della difesa del premier che finisce per trasformare il
parlamento in una sorta di appendice del collegio difensivo".
E' una "strumentalizzazione" delle istituzioni a "fini privati"
(AGI)
Mao
141226 SET 11

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RUBY: BELISARIO, SI COPRE IL SENATO DI RIDICOLO

(ANSA) - ROMA, 14 SET - ''Il senso del ridicolo purtroppo non
e' ancora colto per intero dalla maggioranza''. Lo ha detto in
Aula il presidente dei senatori dell'Italia dei Valori, Felice
Belisario nell'annunciare il no del suo gruppo al conflitto di
attribuzione nei confronti della Procura di Milano pedr il caso
Ruby.
''Voler far credere che anche il Senato crede che la signorina
Ruby Rubacuori fosse la nipote dell'allora potente presidente
dell'Egitto, poi evidentemente colpito dal malocchio per essere
stato trascinato in questa vicenda, significa - ha affermato
Belisario - coprire le istituzioni e il Senato del senso del
ridicolo. L'Italia dei Valori vi chiede di evitare ennesima
buffonata. Sappiamo bene quali sono le vicende che collegano la
signorina Rubacuori con Tarantini e Lavitola''. ''Questa vicenda
- conclude Belisario - non ha niente a che vedere col conflitto
di attribuzione. Fermatevi sulla soglia dell'ennesimo burrone
per evitare di precipitarvi ancora una volta''. (ANSA).

SES
14-SET-11 13:09 NNNN

FIAT. SEL: CHIUSURA GRAVISSIMA, ORA TAVOLO PER SALVARE IRISBUS

FIAT. SEL: CHIUSURA GRAVISSIMA, ORA TAVOLO PER SALVARE IRISBUS


(DIRE) Roma, 14 set. - "Riteniamo gravissima la scelta della Fiat
di dichiarare stamane la cessazione di attivita' dello
stabilimento di Flumeri, dopo la rinuncia di De Risio a rilevare
l'azienda. 1500 lavoratori della Valle Ufita perderanno
l'occupazione ed un'intera area precipitera' ancora di piu' in
una crisi drammatica". Lo afferma Sinistra Ecologia Liberta'-con
Vendola, con una dichiarazione di Arturo Scotto segretario Sel
della Campania e Gennaro Giordano segretario Sel Avellino.
"Siamo convinti- prosegue Sel- come ha detto Nichi Vendola due
giorni fa a Flumeri, che le regioni del Sud debbano
necessariamente fare sistema per superare la crisi e difendere
l'apparato industriale. Cosa dice la regione? Cosa dice il
governo nazionale? E' urgente- conclude Sel - un tavolo per
salvare la fabbrica e rilanciare il settore dei trasporti,
strategico per la Campania ed il Paese".

(Com/Rai/ Dire)
12:13 14-09-11

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CASO RUBY: LI GOTTI (IDV), MAGGIORANZA INVENTA PRECEDENTI AD PERSONAM

CASO RUBY: LI GOTTI (IDV), MAGGIORANZA INVENTA PRECEDENTI AD PERSONAM =
CONFLITTO ATTRIBUZIONE ANCHE AL SENATO E' UN PARADOSSO GIURIDICO

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Non esiste alcun precedente che
giustifichi questo paradosso giuridico. Siamo stufi. Dopo le leggi ad
personam ora abbiamo i precedenti ad personam. Ogni volta che si parla
di Silvio Berlusconi facciamo uno slalom tra gli articoli di legge".
Lo ha detto il senatore dell'Italia dei Valori, Luigi Li Gotti, sul
conflitto di attribuzione che il Senato vuole portare alla Corte
Costituzionale sul caso Ruby, affiancandosi alla decisione gia' presa
alla Camera.

"Cosa diciamo agli italiani -domanda Li Gotti- che spendiamo i
soldi di tutti per i privilegi di uno? La verita' e' che se ci fosse
un organo di controllo contabile noi parlamentari saremmo tutti
responsabili di peculato. Non possiamo, come alla Camera, certificare
con un voto che Silvio Berlusconi credesse davvero che Ruby fosse la
nipote di Mubarak".

"Ci copriremmo di ridicolo dinanzi al mondo intero. Gia' il
ricorso approvato alla Camera contiene una serie di bestemmie
giuridiche. Su questa realta' - conclude Li Gotti - ne stiamo
costruendo ulteriori perche' tutti i precedenti sono contrari, anche
in questa legislatura come dimostra il conflitto di attribuzione che
il Senato sollevo' sul caso Mastella, poco piu' di un anno fa, e che
la Camera giustamente ignoro' del tutto".

(Pol/Ct/Adnkronos)
14-SET-11 12:18

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