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venerdì 17 gennaio 2014
TAR: "..L'inquadramento nel grado di Maresciallo e l'iscrizione nel ruolo dei Marescialli con la decorrenza indicata, a parere del ricorrente, è da considerare illegittima, in quanto i pari grado dei Carabinieri, ovvero i Brigadieri non in avanzamento con qualsiasi anzianità di grado, sono stati promossi a Maresciallo Ordinario..."
Consiglio di Stato: "..Nelle more del corso veniva emanato il D.Lgs. n. 200 del 1995 recante "Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria" e lo stesso appellante, nominato sovrintendente in esito al su citato corso di formazione tecnico professionale, era inquadrato con decorrenza 15 settembre 1995, giorno successivo a quella nomina, nella qualifica di vice ispettore ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera d) e 10 del D.Lgs. n. 200 del 1995..."
TAR: ..I ricorrenti, premesso di appartenere al "vecchio" ruolo Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri , già inquadrati nel ruolo sottufficiali (con il grado di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario o maresciallo capo) e successivamente reinquadrati ai sensi del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo)..
Consiglio di Stato: Al Questore, ancorché superiore gerarchico del personale ad esso sottoposto (a cui in astratto competerebbe anche rilevare le infrazioni a norma del co. 1 dell'art. 12 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 - recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), deve ritenersi inibito il potere di redigere esso stesso il rapporto in quanto organo competente all'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare.
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