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venerdì 17 gennaio 2014

TRGA: Il trasferimento per incompatibilità di un appartenente alla Polizia di Stato non ha natura disciplinare e non postula necessariamente un diretto rapporto d'imputabilità di specifici fatti e comportamenti a lui addebitabili





FORZE ARMATE   -   GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige (Lpd) Sez. Unica, Sent., 11-09-2013, n. 303



Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di (Lpd)
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2012, proposto da:
-
contro
Amministrazione dell'Interno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in (Lpd), largo Porta Nuova 9;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 338.D/85172, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 28.8.2012, con il quale è stato stabilito che "...l'assistente capo della Polizia di Stato (Lpd), nato a P. il (...), per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale è trasferito, con effetto immediato, dalla Questura di (Lpd) alla Questura di (Lpd)";
- di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il provvedimento in epigrafe il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di (Lpd), è stato trasferito per incompatibilità ambientale presso la Questura di (Lpd).
Il provvedimento è giustificato col rilievo che egli, fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di un'autovettura, con atteggiamento arrogante ed irriverente si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, pur apparendo in stato di alterazione alcolica. Inoltre, tale episodio si iscriverebbe in una serie di precedenti altri episodi - alcuni di essi pure causati dall'ebbrezza alcolica - di condotte poco rispettose nei confronti di colleghi e di altri appartenenti alle Forze dell'ordine. Per tali comportamenti - come viene rilevato nell'atto impugnato - egli è già stato sanzionato con nove provvedimenti disciplinari e tutto ciò avrebbero contribuito a ledere l'immagine ed il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza.
A sostegno del ricorso si deduce eccesso di potere sotto vari profili, sostenendosi che:
1) i fatti addebitati non avrebbero rilievo penale, che l'istruttoria svolta al riguardo sarebbe carente e che il più recente episodio non avrebbe affatto nuociuto al prestigio ed all'immagine dell'Amministrazione;
2) la scelta della sede di (Lpd) come destinazione del trasferimento sarebbe irragionevole e non sorretta da comparazione con l'interesse del ricorrente;
3) non sarebbe stata valutata la condizione personale del ricorrente che è figlio unico di genitori separati e bisognosi di cure mediche;
4) la motivazione del provvedimento non sarebbe sufficientemente specifica.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Nell'imminenza dell'odierna udienza di discussione del ricorso è stata depositata la sentenza del Tribunale penale di (Lpd) n. 875/12 che ha assolto il ricorrente dall'imputazione di cui all'art. 186 del Codice della Strada, per la guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
Ciò premesso, passando alle valutazioni del Collegio, nella citata sentenza penale si afferma che la mancata collaborazione al test alcolemico deriverebbe dall'incapacità del ricorrente di soffiare nello strumento, per accertati suoi problemi respiratori, ma non si mette in dubbio che l'atteggiamento del ricorrente sia stato quello riferito dai carabinieri e che l'apparecchio abbia comunque riscontrato un'intossicazione alcolica, seppure non qualificata in valori percentuali.
Dunque, l'irrilevanza penale dell'accaduto non significa necessariamente anche l'irrilevanza disciplinare, tant'è vero che il giudice penale ha trasmesso copia degli atti al Commissario del Governo per l'eventuale prosieguo in via amministrativa.
Peraltro, il provvedimento qui impugnato si basa anche su una serie di altri precedenti episodi di rilevanza pure disciplinare.
D'altra parte, il Collegio osserva che il trasferimento per incompatibilità di un appartenente alla Polizia di Stato non ha natura disciplinare e non postula necessariamente un diretto rapporto d'imputabilità di specifici fatti e comportamenti a lui addebitabili, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione che, da un lato, sia riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, sia suscettibile di rimozione con l'assegnazione del medesimo ad altra sede. Questo principio assume particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento di un dipendente della Polizia di Stato, ipotesi questa in cui si configurano in capo all'Amministrazione più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione della tutela di preminenti interessi pubblici, volti ad assicurare l'ordine pubblico e l'osservanza della legge, che presuppongono il massimo rispetto della cittadinanza per ogni singolo appartenente alle Forze dell'ordine (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n. 3739).
Dunque, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali, a prescindere dalla loro rilevanza disciplinare, siano tali da rendere la figura del dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua presenza nella sede ove presta servizio, al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto.
Ora, nella fattispecie la situazione descritta nel provvedimento appare sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di trasferimento, in quanto i comportamenti ripetutamente assunti da parte del ricorrente nella località trentina (la consuetudine all'assunzione di alcolici e la tendenza a manifestare arroganza e protervia nei confronti di colleghi e di altri appartenenti alle Forze dell'ordine) sono effettivamente ed oggettivamente idonei a ledere l'immagine ed il prestigio del Corpo di appartenenza.
Nemmeno la situazione familiare del ricorrente è tale da meritare una particolare attenzione in quanto non sembra, allo stato, richiesta da parte sua un'assidua e continua assistenza ai genitori, che non risultano affetti da gravi invalidità.
Il provvedimento impugnato resiste, quindi , a tutti i motivi di ricorso con cui sono stati dedotti i vizi di difetto dei presupposti nonché di carenza dell'istruttoria e della motivazione, relativamente alla determinazione di far ricorso all'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale.
Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui è stata criticata la scelta di (Lpd) come sede del trasferimento.
Sul punto, il Collegio osserva che l'interesse pubblico perseguito con il trasferimento per incompatibilità ambientale (che, come detto, non ha carattere punitivo) deve essere raggiunto con il minimo sacrificio dell'interesse del destinatario e, quindi, considerando le varie soluzioni possibili, in relazione anche alle esigenze del dipendente, nella scelta della nuova sede di servizio che non dev'essere inutilmente lontana.
Ebbene, a tal riguardo non è chiaro dal provvedimento impugnato se non potesse essere scelta una sede più vicina di (Lpd), pur tenendo conto delle esigenze di copertura ed efficiente distribuzione degli organici che anch'esse devono essere considerate dall'Amministrazione, in relazione alla qualifica rivestita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene perciò necessario acquisire, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dettagliati e documentati chiarimenti sulle ragioni organizzative, o diverse, per cui non sia stata scelta una sede meno lontana di (Lpd), con obbligo di trasmissione di tali chiarimenti anche al difensore del ricorrente, oltre che alla Segreteria di questo Tribunale.
Conclusivamente, il ricorso va in parte respinto ed in parte va disposta l'anzidetta istruttoria per l'ulteriore trattazione della causa, relativamente alla decisione del residuale motivo di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di (Lpd) (Sezione Unica) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte dispone l'anzidetto incombente istruttorio. Per l'effetto ordina al Ministro dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la relazione di chiarimenti indicata in motivazione con i relativi documenti.
La determinazione sulle spese del presente giudizio va rinviata al definitivo esito della controversia.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 16.12.2013.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Alma Chiettini, Consigliere


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