FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 28-10-2013, n. 5176
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4148 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00125/2007, resa tra le parti, concernente richiamo scritto per assenza alla visita medica di controllo in fascia di reperibilità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Lpd)A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la parte appellante l'avv. dello Stato Colelli;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al TAR per la Toscana il signor (Lpd), ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione polizia anticrimine della Questura di (Lpd), il quale in data 18 dicembre 2003 aveva inoltrato certificato medico attestante indisponibilità al servizio per otto giorni a causa di infermità, ha impugnato il Provv. 26 giugno 2004 del Capo della Polizia, di reiezione del suo ricorso gerarchico avverso il provvedimento in data 9 marzo 2004 del Questore di (Lpd), nonché quest'ultimo, col quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto ai sensi dell'art. 3, n. 3, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, essendo risultato assente il giorno 19 dicembre 2003 in fascia oraria di reperibilità all'accertamento domiciliare del medico della Polizia di Stato senza aver comunicato all'ufficio di appartenenza l'allontanamento dal proprio domicilio, come prescritto dall'art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782.
Con sentenza 26 gennaio 2007 n. 125 della sezione seconda, notificata il 23 febbraio seguente, il ricorso è stato accolto in relazione alla censura di violazione dell'art. 12 del cit. D.P.R. n. 737 del 1981, stante la mancata redazione da parte del diretto dirigente della divisione di appartenenza dell'interessato del rapporto da inoltrarsi al Questore quale organo competente alla formale contestazione dell'addebito e, valutate le giustificazioni, all'eventuale irrogazione della sanzione.
Con atto inoltrato per la notifica il 24 aprile 2007 e depositato il 16 maggio seguente il Ministero dell'interno ha appellato detta sentenza.
A sostegno dell'appello ha esposto, in fatto, che la mancanza era stata direttamente rapportata dal dirigente al Questore, il quale aveva annotato "ufficio personale - prego contestazione disciplinare" sulla nota dell'Ufficio sanitario provinciale concernente l'assenza dell'interessato alla visita domiciliare; e, in diritto, che tale comunicazione è configurabile come rapporto, sicché è da escludersi l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio ravvisata dal primo giudice, comunque non sussistente dal momento che il Questore, quale superiore gerarchico del personale dell'ufficio a cui è preposto, è legittimato anche a rilevare personalmente l'infrazione ed a provvedere personalmente alla contestazione.
Il signor (Lpd) si è costituito solo formalmente in giudizio.
Chiamata la causa all'udienza del 14 giugno 2013, con ordinanza n. 3374/2013 è stata disposta la rimessione in ruolo dell'appello, fissandosi contestualmente la nuova udienza pubblica di trattazione per la data odierna.
Ciò posto, va ricordato che il D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), nel delineare all'art. 12 la "procedura da osservare nel rilevare le infrazioni" e premesso che "Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni" (co. 1), impone al "superiore che rileva l'infrazione", tra l'altro, di "inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione" (co. 2); dispone, infine, che siffatto "rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione" (co. 3).
Nella specie, la Sezione rileva che la comunicazione orale del dirigente al Questore, accompagnata dalla consegna della nota dell'Ufficio sanitario, non possa configurarsi come rapporto, non risultando i contenuti prescritti dall'ultimo comma del riportato art. 12.
Né per queste stesse ragioni riesce possibile assegnare valenza di rapporto alla suindicata annotazione del Questore sulla stessa nota.
In tal senso milita, peraltro, un'ulteriore osservazione: al medesimo Questore, ancorché superiore gerarchico del personale ad esso sottoposto (a cui in astratto competerebbe, pertanto, anche rilevare le infrazioni a norma del co. 1 del detto art. 12), deve ritenersi infatti inibito di redigere esso stesso il rapporto in quanto organo competente all'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare. Tanto in considerazione della ratio sottesa alla norma menzionata, che per pacifica e consolidata giurisprudenza consiste nell'esigenza di separare nettamente i compiti e le valutazioni dell'organo che riferisce sui fatti da quelli dell'organo competente ad irrogare la sanzione, tant'è che, come si è visto, al primo è vietato esternare una specifica proposta sanzionatoria (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.6.1993 n. 608 e 11.4.2003 n. 1933, nonché, tra le più recenti, Sez. VI 10 ottobre 2005 n. 5445).
In sostanza, nel caso in esame è mancata una fase procedimentale prevista espressamente dal regolamento, con la sola ed altrettanto espressa eccezione delle "lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore" che danno luogo alla sanzione del richiamo orale, ossia a quella di minor afflizione (cfr. art. 2, co. 2, del cit. D.P.R. n. 737 del 1981).
Soprattutto però, alla luce della ratio sopra evidenziata tale fase appare essenziale, quindi imprescindibile anche sotto l'aspetto più propriamente sostanziale, in quanto mira, a garanzia dell'interessato, ad orientare correttamente l'azione disciplinare mediante l'asettica indicazione degli elementi idonei alla ricostruzione dei fatti ed alla configurazione dell'infrazione.
Sta poi di fatto che, alla stregua della stessa prospettazione di parte appellante, contenuta anche nel decreto del Capo della Polizia col quale è stato respinto il ricorso gerarchico del signor (Lpd), non il Questore ha rilevato l'infrazione, ma il diretto superiore (dirigente della Polizia anticrimine), al quale pertanto competeva la redazione del rapporto (per quanto innanzi necessariamente scritto) a norma della ricordata disposizione.
Per tali argomentazioni l'appello non può che essere respinto.
Quanto alle spese del grado, può disporsene la compensazione tra le parti, tenuto conto che l'appellato non ha svolto reale attività difensiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
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