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giovedì 14 luglio 2011

LA DENUNCIA Il Silp Cgil: "Basta con i tagli"

Violenza urbana

Sicurezza, Maroni e Alemanno: predisporre una "mappa del rischio"

alemanno cammina 2

Il ministro del'Interno e il sindaco capitolino hanno stabilito la realizzazione di una "mappa" della delittuosità per verificare l'adeguatezza dei presidi di polizia e annunciato l'aggiornamento del "Patto per Roma sicura". Alemanno: "Secondo l'analisi del Ministero non siamo di fronte a fenomeni di criminalità organizzata"
L'APPELLO Zingaretti: "I romani in prima fila nella lotta alla mafia"
IL VERTICE In questura l'incontro tra Prefetto e associazioni
LE REAZIONI Dall'opposizione piovono critiche
LA DENUNCIA Il Silp Cgil: "Basta con i tagli"
Realizzare una “mappa del rischio” della delittuosità al fine di verificare l’adeguatezza dei presidi delle Forze di polizia già presenti sul territorio e aggiornare, in autunno, il “Patto per Roma Sicura”. Sono queste le decisioni prese questo pomeriggio dal ministro dell’Interno Roberto Maroni e dal sindaco di Roma Gianni Alemanno nell’incontro mirato ad analizzare la situazione dopo i recenti fatti di violenza che hanno interessato la Capitale. E dopo l'incontro di questa mattina tra il prefetto Pecoraro, il questore Francesco Tagliente e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Nei progetti c’è anche la convocazione, nei prossimi giorni, di una riunione tecnica di coordinamento interforze aperta ai vertici degli uffici giudiziari del distretto presso la Prefettura di Roma, per valutare approfonditamente la situazione e quindi le misure da adottare; la riunione sarà presieduta dal Sottosegretario Alfredo Mantovano.
Il primo cittadino ha poi sottolineato, al termine del vertice, che "Secondo l'analisi del Ministero non siamo di fronte a fenomeni di criminalità organizzata per quanto riguarda i delitti di questi giorni, ma a uno scontro tra bande rivali di criminalità minore. Questo è un segnale confortante - ha aggiunto - ma bisogna fare una valutazione attenta per capire che tipo di rischio abbiamo di fronte". Alemanno si è dichiarato soddisfatto del "clima costruttivo" in cui si è svolto l'incontro che, ha detto, "Era quello che chiedevo, uno sforzo per difendere Roma da assalti presenti e futuri da parte della criminalità", e "particolarmente lieto che a coordinare tutta questa attività sia stato chiamato il sottosegretario Mantovano". Quest'ultimo, come ha aggiunto il sindaco, "è chiamato a dare impulso alla redazione del terzo patto per Roma Sicura con un maggiore coinvolgimento del Ministero". Un patto "rinnovato" per il quale ognuno metterà sul tavolo le risorse, "lo farà anche il Ministero".
Ma secondo il sindaco capitolino la lotta alla criminalità che imperversa sulla Capitale necessita anche di un impegno sul versante legislativo: "Si tratta di sollecitare il Parlamento su una serie di norme che sono rimaste incagliate. Una su tutte quella sui poteri di ordinanza dei sindaci: poi c'è la legge sulla Polizia locale, che deve avere un nuovo ordinamento". Nello specifico il sindaco chiede che si aumenti l'integrazione tra la Polizia statale e quella locale e che si approvi "l'introduzione del reato di prostituzione in strada".
Come è noto, nella serata di ieri Alemanno ha fatto un tour notturno a due ruote tra le strade della città, verificando la presenza di tre sole pattuglie di forze dell'ordine. Ma la sua idea non è quella di aumentare gli organici, quanto piuttosto di gestirli diversamente: "La Questura gestisce 13mila uomini, ai quali si aggiungono carabinieri e altre forze di polizia, più i militari. Quindi, non è un problema di numeri ma di gestione, serve più gente in strada e meno negli uffici".
Fonte: Paesesera.it

Tagli Sicurezza, il Silp Cgil denuncia le condizioni di lavoro

Sicurezza, il Silp Cgil
denuncia le condizioni di lavoro

volante polizia

"Il sindaco di Roma per la solita strumentale campagna elettorale, continua a porre al centro dell’attenzione, la guerra alla prostituzione, distraendo le poche risorse della sicurezza disponibile, dai prioritari obiettivi strategici"
“Nella nottata trascorsa la squadra mobile di Roma, nonostante le risorse disponibili ridotte al lumicino, ha inferto un duro colpo alla delinquenza organizzata, sequestrando ingenti patrimoni immobiliari e commerciali, applicandola la normativa antimafia”, è quanto comunica Gianni Ciotti, segretario provinciale del Silp Cgil, che esprime una forte preoccupazione per quanto sta avvenendo in città.
“La cronaca quotidiana – continua – palesa ormai l’emergenza della sicurezza, come attacco delle mafie alle principali città italiane, ove la Capitale è manifestamente in primo piano. Il sindaco di Roma per la solita strumentale campagna elettorale, continua a porre al centro dell’attenzione, la guerra alla prostituzione di qualche ragazza o di alcuni transessuali, sulla base di provvedimenti di legge del tutto inefficaci, distraendo le poche risorse della sicurezza disponibile, dai prioritari obiettivi strategici, che in termini di sicurezza la città richiederebbe”.
Il Silp poi segnala alcuni episodi operativi, sintomatici del malessere istituzionale in cui i poliziotti sono costretti a lavorare. “Lo stesso elicottero di Pratica di Mare – conclude –, che l’anno scorso ha avuto uno spegnimento motore in volo e la cui costruzione risale agli anni “70, come già abbiamo denunciato giorni, questa mattina, durante un’operazione, ha avuto un guasto in volo costringendo i piloti ad un atterraggio di fortuna sulle piste dell’aeroporto di Fiumicino”.
fonte: Paesesera.it

Prostituzione, dai municipi VIII e XI critiche al sindaco

Sicurezza

Prostituzione, dai municipi VIII e XI critiche al sindaco

Alemanno moto

Piovono critiche sulla ronda antiprostituzione di Gianni Alemanno. Lo scorso 10 luglio il sindaco ha percorso in sella alla sua moto le strade della periferia cittadina. Sgrulletti (Pd), VIII municipio, "Non occorre montare in sella e girare Roma per un paio d'ore per accorgersi che le ordinanze hanno fallito ogni obiettivo". Catarci (Sel), XI municipio, "Dopo la becera ordinanza incostituzionale con cui si sono comminate multe in abbondanza alle lucciole e qualcuna ai loro clienti, Alemanno passa ora a invocare una legge per introdurre il reato di prostituzione in strada"
Piovono critiche sulla ronda antiprostituzione di Alemanno. Lo scorso 10 luglio il sindaco ha percorso in sella alla sua moto le strade della periferia cittadina. “Capisco il fascino dei telefilm anni '80, ma Roma non ha bisogno di 'Poncharello' come sindaco!”. E’ il commento del segretario Pd in VIII municipio, Andrea Sgrulletti, dopo il sopralluogo notturno del sindaco Alemanno per le strade di Roma. “Non occorre montare in sella e girare Roma per un paio d'ore per accorgersi che le ordinanze che, con grande clamore, il sindaco annunciò all'inizio della sua infelice esperienza amministrativa, hanno fallito ogni obiettivo – ha continuato Sgrulletti -, basterebbe prestare ascolto alle parole chiare che a tal proposito hanno speso tante e diverse realtà associative, a partire dalle rappresentanze sindacali delle forze di polizia, passando per le associazioni che si occupano di tale fenomeno, fino ad arrivare al Pd”. "Il sindaco Alemanno, con il Patto Roma Sicura, aveva promesso di “ripulire” le strade dalla prostituzione. Non c’è riuscito, e pare tra l’altro che se ne sia accorto. “Il fenomeno della prostituzione in strada, un tempo limitato ad alcuni tratti molto periferici di via Collatina e via dell'Acqua Vergine – ha aggiunto Sgrulletti - oggi dilaga su tutta via Prenestina, mentre sulla via Casilina ve ne è traccia già a Grotte Celoni, noto capolinea dell'Atac. Anche via di Rocca Cencia è interessata dal fenomeno, il quale è evidentemente gestito su larga scala da imponenti organizzazioni criminali”. Secondo il segretario Pd dell’VIII municipio al di là del controllo del territorio è necessario investire sulla cultura anti prostituzione: “Un serio lavoro sul contrasto del fenomeno della tratta e all’impostazione di programmi di informazione, istruzione e cultura, per limitare sul medio-lungo periodo il numero di ‘clienti’ che, secondo un’elementare legge di mercato, è ciò che rende davvero difficile il contrasto del fenomeno”. Sulla presenza delle forze dell'ordine nella periferia di Roma, Sgrulletti conclude: “E’ servito il vento in faccia preso sulla moto a svegliare il sindaco dal torpore? Non bastavano i dati del Silp Cgil? Un agente ogni 1850 abitanti nel municipio VIII contro uno ogni 219 nel municipio I? In questi tre anni il sindaco si è sempre limitato a risposte burocratiche, come quelle a proposito della chiusura del presidio di polizia a Tor Bella Monaca; o al silenzio, come sulla segnalazione della decisione di spostare altrove l'unità radiomobile dei carabinieri che prestava servizio notturno. Se pensa di recuperare il consenso perduto con questi spot, ha capito davvero male l’aria che tira”.
In merito all’ordinanza sulla prostituzione inclusa nel Patto Roma Sicura, interviene anche il presidente dell’XI municipio, Andrea Catarci (Sel): "Per le strade di Roma il fenomeno della prostituzione è in aumento e coinvolge persone adulte e minori, donne e trans, italiane e straniere – ha dichiarato - se il sindaco è passato per il municipio Roma XI, da Piazza dei Navigatori a Largo Veratti e via Gibilmanna, percorrendo viale Colombo e viale Marconi, si sarà reso conto di quanto rilevante sia la questione, con rapporti sessuali consumati fin dentro giardini e androni dei palazzi causa di un'elevata tensione sociale. Cambiando zona, spostandosi su via Salaria o a viale Togliatti come in altre parti, avrà verificato un quadro simile”.
Solo propaganda il giro in motocicletta del sindaco Alemanno secondo Catarci: “Dopo la becera ordinanza incostituzionale con cui si sono comminate multe in abbondanza alle lucciole e qualcuna ai loro clienti – ha proseguito - Alemanno passa ora a invocare una legge per introdurre il reato di prostituzione in strada. Non solo. Manda i consiglieri comunali e municipali di centro destra a cavalcare le legittime proteste contro il degrado, per indirizzarle nella consueta criminalizzazione delle vittime”. Uno “spettacolo indecente” e “politiche repressive odiose, inefficaci e di facciata” quelle dell’amministrazione capitolina. E sulle mafie Catarci denuncia: “Hanno consegnato la città ai racket di cui fino a ieri negavano la penetrazione e persino l'esistenza”. La maggioranza che governa Roma non sarebbe la più deputata a risolvere il problema della prostituzione: “Hanno cancellato interventi e servizi sociali consolidati – insiste Catarci - riducendo con le unità di strada l'attività di recupero, contrasto e liberazione dalla tratta. Quelli che hanno rifiutato a priori persino di analizzare le esperienze positive di 'zonizzazione', vanno a speculare sul disagio di tanti e propongono ancora, con una buona dose di faccia tosta, le proprie trite ricette già sperimentate e sconfitte”. E sulle forze di polizia, Catarci conclude: “Il sindaco Alemanno lamenta la scarsa presenza dei vigili urbani nelle ore notturne e nei quartieri periferici e semicentrali, come se anche in questo caso non avesse lui la più grande delle responsabilità, visto che è stata proprio la sua Giunta a mortificare tanti gruppi locali della Polizia Municipale riducendone gli effettivi e le ore di straordinario a disposizione"
fonte: Paesesera.it

Tutti uniti contro il degrado "Roma è un bene comune"

Tutti uniti contro il degrado
"Roma è un bene comune"

città di tutti 1

La denuncia di piazza delle 130 associazioni del network la "Citta di tutti": “Roma è abbandonata a se stessa. Da noi comincia una nuova rinascita”. Zingaretti: “Insieme verso la fiaccolata  antimafia del 19 luglio”
Si riparte da qui per ricostruire Roma. Con questo motto ieri sera in Piazza Santa Maria Liberatrice si sono dati appuntamento le 130 realtà tra associazioni e comitati che fanno parte della Città di tutti, il network che vuole difendere Roma come “bene comune” dall’avanzata del degrado. Ad ascoltarli dalla platea molti dirigenti del Pd, venuti ad ascoltare le voci della protesta.
La capitale sembra vittima di un attacco a 360 gradi, come testimoniano gli interventi che ieri si sono succeduti sul palco. E il ritratto della Città eterna che ne è uscito fuori non è dei più consolanti. Sono appelli, denunce che chiamano in causa “gli ultimi tre anni della gestione Alemanno”: la voce è di chi da sempre si batte per i diritti e la qualità della vita a Roma. Come quella di Antonio Napolitano, operatore di Casal Boccone, casa di riposo comunale minacciata da una probabile chiusura: “in questi anni abbiamo fatto molto, compreso festeggiare i compleanni di anziani che compivano 104 anni e vorremmo continuare a farlo”. Gli fa eco Laura Paradiso assistente sociale che punta l’indice contro i tagli alle cooperative sociali che uccidono l’economia solidale.
A lanciare un grido d’allarme anche Tiziana Tagliaferri del comitato di quartiere Osteria del Curato: il suo è un intervento che racconta i limiti delle nuove periferie. “Viviamo in un quartiere-dormitorio: ho tre figli, ognuno deve andare in una scuola diversa perchè nella nostra zona non ci sono. Come d’altra parte non c’è neanche un ufficio postale”. Ma non è finita qua. La capitale soffre di una mancanza di progettualità anche sulla mobilità, commenta dal palco Paolo Gelsomini dell’associazione progetto Celio: “Qui a Roma non c’è limite ai profitti degli imprenditori. La città è vittima di interventi puntuali che servono solo a loro: a che cosa serve ad esempio il parcheggio di Via di Ripetta se non a finanziare il sottopasso? Sarebbe utile invece una costruzione condivisa di un programma di mobilità che tenesse insieme i parcheggi, le metropolitane, il servizio pubblico”.
Durante la serata condotta dall’attrice Francesca Reggiani c’è anche spazio per parlare di mafia, dopo gli ultimi episodi di violenza di cui è stata vittima la capitale. L’applauso più grande è per Antonio Turri dell’associazione Libera che lancia la fiaccolata antimafia del 19 luglio al Pantheon: “Quando la mafia compare anche nell’antico Caffè Chigi significa che sta mandando un messaggio politico. Noi dobbiamo essere più forti e sentirci responsabili: dobbiamo ribadire che Roma è “cosa nostra””. A parlare di sicurezza, subito dopo, è Gianni Ciotti segretario Silp Cgil provinciale: “Siamo qui perchè pensiamo che la legalità sia un bene comune che vada tutelato. Oggi ci troviamo in una situazione paradossale, come polizia abbiamo avuto 2 miliardi di euro di tagli negli ultimi tre anni. Tutti soldi che servivano a dare spinta alle indagini e alla lotta alla mafia. Siamo riusciti  dare in mano questo Paese alla criminalità organizzata”.
In chiusura viene chiamato sul palco il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti che sottolinea come la crisi non si superi “vendendo il bene comune”. “C’è stata una volontà di colpire la scuola, gli enti locali, l’associazionismo, l’industria culturale tutta. Aspettiamo una nuova stagione in cui la cultura dell’egoismo e dell’individualismo sia superata”. Coglie l’occasione per rilanciare la manifestazione antimafia del 19 luglio: “Mentre la politica pensava che la sicurezza fosse prendersela con i “vu cumprà” intanto avanzava la spirale delle mafie. Oggi al centro di Roma si gambizza, si uccide. Per combattere questa spirale bisogna puntare sulla repressione, sullo sviluppo del paese e sul fatto di non girare la testa dall’altra parte”. A fine serata, dopo Zingaretti salgono i ragazzi del Teatro Valle. Sono qui per sottolineare che anche “il teatro è un bene comune”. Nessuno cercherà più di trasformarlo in bistrot. Si spera.
Elisabetta Galgani 
fonte Paesesera.it

mercoledì 13 luglio 2011

Sanità: Gemelli (Roma), referti ambulatoriali si consegnano via e-mail

SANITA': GEMELLI (ROMA), REFERTI AMBULATORIALI SI CONSEGNANO VIA E-MAIL =
BASTA CODE ALLO SPORTELLO, PRIMO OSPEDALE DELLA REGIONE

Roma, 13 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Risparmiare tempo,
evitando file agli sportelli e in piu' avere comodamente a
disposizione in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo sul proprio pc
i referti ambulatoriali con i risultati delle analisi certificati.
Questo e' ora possibile per tutti i pazienti del policlinico
universitario Gemelli di Roma, grazie al nuovo servizio di invio dei
referti medici ambulatoriali tramite posta elettronica protetta. A
usufruirne potrebbero essere i circa 9000 cittadini che ogni mese, 300
ogni giorno, affluiscono agli sportelli per il ritiro.

E' il primo ospedale del Lazio a offrire il nuovo servizio di
refertazione via web, che unisce validita' legale dei documenti e
sicurezza dell'invio, a tutti i pazienti che ne fanno richiesta, che
potranno cosi' ricevere nella propria casella postale elettronica i
risultati degli esami diagnostici effettuati nella struttura. I
referti, in formato pdf, hanno la firma digitale, assumendo in questo
modo piena validita' legale pari agli omologhi referti cartacei, che
comunque potranno essere sempre ritirati agli sportelli del Gemelli
attraverso le usuali procedure. Il nuovo servizio di refertazione
online e' effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati grazie all'utilizzo della 'busta pdf': i file
con i referti vengono inseriti in un archivio contenitore, cioe' una
busta virtuale il cui contenuto e' protetto da password personale.

(Com-Sof/Col/Adnkronos)
13-LUG-11 16:50

NNNN

Polizia: siglata convenzione con cassa assistenza sanitaria

POLIZIA: SIGLATA CONVENZIONE CON CASSA ASSISTENZA SANITARIA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il vice capo della Polizia, il
prefetto Paola Basilone, ha firmato oggi una convenzione con il
presidente della Cassa di assistenza sociale e sanitaria
(Caspie) Enzo Giannini per fornire al personale di polizia
assistenza sanitaria integrativa.
La proposta formulata dalla Caspie, afferma il Dipartimento,
prevede varie ipotesi di rimborso delle spese sostenute in caso
di malattia, da erogare con la formula 'per adesione' e con la
possibilita', in futuro, di rateizzare le contribuzioni dovute.
La Cassa gia' fornisce assistenza sociale e sanitaria a diversi
enti pubblici e istituzionali, alcuni dei quali appartenenti al
comparto sicurezza e difesa, ed a numerosi enti privati e
associazione bancarie; inoltre dispone di una rete di medici
specialistici convenzionati, selezionata da un comitato
scientifico presieduto da Umberto Veronesi.
La proposta, prosegue il Dipartimento, si presenta
particolarmente vantaggiosa - se comparata con analoghe forme di
assistenza sanitaria gi… offerte ad altri enti ed istituzioni
pubbliche - e prevede un'ipotesi assistenziale con durata
quadriennale con due finestre temporali di entrata (luglio del
corrente anno e gennaio 2012), rinnovabile e con possibilit… di
recesso bilaterale, anche prima della scadenza, previa formale
comunicazione alla controparte.(ANSA).

COM-GUI
13-LUG-11 18:10 NNNN

Sicurezza: Roma; Silp, guerra a prostituzione distrae risorse. Sbagliato non riconoscere organizzazioni criminali

SICUREZZA:ROMA; SILP, GUERRA A PROSTITUZIONE DISTRAE RISORSE
SBAGLIATO NON RICONOSCERE PRESENZA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI
(ANSA) - ROMA, 13 LUG - ''La mancanza di una guida politica
autorevole espone sempre piu' i cittadini ed i poliziotti al
disagio sociale per gli uni ed alle mille difficolta'
professionali per gli altri. Il non riconoscere la presenza di
organizzazioni criminali, strutturate nel tessuto sociale,
economico e finanziario della Capitale, comporta un indirizzo
della politica della sicurezza completamente sbagliato''. Lo ha
detto il 'Silp per la Cgil' di Roma, sindacato di polizia che
esprime '''forte preoccupazione per quanto sta avvenendo nella
Capitale''.
''La cronaca quotidiana - prosegue il Silp - palesa ormai
l'emergenza della sicurezza, come attacco delle mafie alle
principali citta' italiane, ove la capitale e' manifestamente in
primo piano. Il Sindaco di Roma per la solita strumentale
campagna elettorale fuori luogo, continua a porre al centro
dell'attenzione, la guerra alla prostituzione di qualche ragazza
o di alcuni transessuali, sulla base di provvedimenti di legge
del tutto inefficaci, distraendo le poche risorse della
sicurezza disponibile, dai prioritari obbiettivi strategici, che
in termini di sicurezza la citta' richiederebbe''.(ANSA).

Y4J-LAL
13-LUG-11 21:00 NNNN

Staminali: scoperta cellula 'farmacista' organismo

STAMINALI: SCOPERTA CELLULA 'FARMACISTA' ORGANISMO
(NOTIZIARIO SCIENZA E TECNICA)
(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Quando c'e' bisogno di lei, e'
sempre pronta all'azione. Basta un taglio, un'infiammazione o
l'attacco di un batterio, e subito provvede a fornire in loco
tutte le 'medicine' naturali necessarie per riparare il danno e
favorire la rigenerazione. Questa 'farmacia' dell'organismo e'
la cellula staminale mesenchimale, descritta nelle sue
incredibili potenzialita' da uno studio pubblicato sulla rivista
Cell Stem Cell.
Questo particolare tipo di cellula, che risiede sulla parete
dei vasi sanguigni, e' da tempo oggetto di numerose ricerche per
le sue capacita' rigenerative. Gruppi di ricerca in tutto il
mondo stanno provando a usarla per ricreare in laboratorio
interi organi da sostituire ad altri malati o danneggiati. Ora,
pero', i biologi della Case Western Reserve University di
Cleveland hanno svelato altre utili e inaspettate proprieta'.
''La staminale mesenchimale - afferma il coordinatore dello
studio, Arnold Caplan - e' paragonabile a una farmacia che opera
direttamente sul luogo del danno e fornisce tutti i rimedi
necessari alla rigenerazione''. Trascorre il suo tempo
addormentata sulla parete dei vasi sanguigni, ma appena viene
allertata, passa subito all'azione. ''Davanti a se' - prosegue
il ricercatore - la cellula alza una cortina di molecole che
controllano la risposta immunitaria in modo che non sia troppo
aggressiva. Dal retro della cellula vengono invece prodotte
molecole che servono a creare un microambiente favorevole alla
rigenerazione, in modo che il tessuto si auto-ripari senza
generare cicatrici''.
Diversi esperimenti hanno dimostrato che l'iniezione di
queste cellule nel tessuto danneggiato o nel circolo sanguigno
porta benefici a diversi tipi di patologie come infarto, ictus,
artrite e diabete giovanile. Un recente studio dell'universita'
di San Francisco ha addirittura dimostrato che le staminali
mesenchimali sono capaci di produrre antibiotici, o meglio una
particolare proteina capace di uccidere uccide batteri come
l'Escherichia coli e lo Stafilococco aureo.
(ANSA).

Y25-BG
13-LUG-11 01:00 NNNN

Consiglio di Stato "...("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti")..."



IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3549
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.  Con ordinanza del 22 settembre 1994 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di #################### ha disposto gli arresti domiciliari  nei confronti di ####################., Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di ####################, per il reato di cui all'articolo 416, e 61 n. 9, Cod. pen..,  cui sono seguiti la sospensione cautelare dal servizio della stessa, con provvedimento del Questore di #################### del 28 settembre 1994, e l'apertura di procedimento disciplinare a suo carico; questo procedimento è stato poi sospeso ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 25 ottobre 1981,  n.737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") con provvedimento del medesimo Questore, n. 6143 del 23 luglio 1996, data la  contestuale pendenza nei confronti dell'interessata di procedimento penale a seguito del rinvio a giudizio
per i reati di cui agli articoli 416, 640, 367 e 368 Cod. pen.,  riguardanti gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare. In pendenza del processo penale l'Amministrazione ha mantenuto ferma la sospensione cautelare dal servizio, poi revocata con provvedimento del Capo della Polizia n. 333 del 15 settembre 1999 per intervenuta scadenza  del termine massimo di efficacia stabilito dall'art. 9, 2° comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ("Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti").
2.  Il Tribunale penale di #################### con sentenza del 23 marzo 2000 ha giudicato l'imputata colpevole del delitto di truffa e tentata truffa in  concorso con altri e l'ha condannata alla pena di un anno di reclusione  e di lire 900.000 di multa; la Corte di Appello di ####################, con sentenza del 22 giugno 2001, ha confermato la pronuncia di primo grado salva la riduzione della pena portata a 11 mesi di reclusione e a lire 850.000 di multa; la Corte di Cassazione, con sentenza n.7986 del 21 gennaio 2003, pronunciata su ricorso dell'imputata, ha dato atto dell'intervenuta prescrizione dei reati a lei ascritti, con il conseguente annullamento senza rinvio della decisione del giudice di appello, mantenendo ferme le statuizioni civili della sentenza oggetto di impugnazione.
3. A seguito della definizione del giudizio penale il Capo della Polizia, con decreto del 2 aprile 2003 comunicato il 10 aprile successivo all'interessata (nel frattempo trasferita per incompatibilità ambientale dalla Questura di #################### alle  dipendenze di quella di ####################, con provvedimento del 3 maggio 2001) ha  disposto la riattivazione del procedimento disciplinare in precedenza sospeso, invitando il Questore di #################### "a rinnovare l'iter sanzionatorio a partire dalla nomina del funzionario istruttore"; sono seguiti l'invio dell'atto di contestazione di addebiti (il 17 aprile 2003) ed il deferimento dell'interessata alla Commissione provinciale di  disciplina, che ha concluso proponendo la comminazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio poi formalmente inflitta dal Capo della Polizia, a decorrere dal 20 ottobre 2003, con provvedimento n. 333D/13462 dell'8
ottobre 2003, notificato il 17 ottobre successivo.
4. La signora L., con il ricorso n. 12 del 2004 proposto al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, ha chiesto l'annullamento: del citato provvedimento del Capo della Polizia n. 333D/13462 dell'8 ottobre 2003, con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio e dall'impiego, con la contestuale dichiarazione del non riconoscimento ai fini giuridici ed a quelli di quiescenza e previdenza del periodo di sospensione cautelare dal 28 settembre 1994 al 31 dicembre 1999; di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi compresi la lettera di riattivazione dello stesso dopo la precedente sospensione, la contestazione di addebiti, la nomina del funzionario istruttore, il decreto del Questore di #################### di trasmissione degli atti al Consiglio di disciplina ed i verbali dello stesso Consiglio.
5. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 115 del 2006, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
6.  Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della esecutività. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4433 del 2006.
7. All'udienza del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.Motivi della decisione
1.  Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, ha respinto il ricorso proposto dalla signora E. L., Agente della Polizia di Stato,  per l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia, con cui è stata destituita dal servizio a far data dal 20 ottobre 2003, e degli atti del relativo procedimento disciplinare.
2. Nella sentenza si afferma quanto segue.
2.1.  Sugli asseriti vizi procedimentali: a) il provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare è stato tempestivo poiché adottato il 2 aprile 2003 e perciò entro il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 ("Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"), ivi stabilito in novanta giorni dalla conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione avvenuta nella specie con il rilascio di copia alla Questura di #################### il 24 febbraio 2003; b) il procedimento disciplinare è stato concluso nel termine di 180 giorni di cui all'art. 5 della legge n. 97 del 2001, da applicare per i procedimenti a carico del personale della pubblica sicurezza in assenza di norme al riguardo nel d.P.R. n. 737 del 1981,  essendo stato iniziato con la
contestazione degli addebiti in data 17 aprile 2003 e concluso con il provvedimento di destituzione di data 8 ottobre 2003; c) il termine di quarantacinque giorni previsto (peraltro come non perentorio) dall'art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 737 del 1981 per la conclusione dell'indagine disciplinare da parte del funzionario istruttore è stato osservato, essendo stata trasmessa al Questore di #################### il 9 giugno 2003 la relativa relazione conclusiva a fronte della contestazione degli addebiti il 17 aprile precedente; d) sussiste la competenza del Questore di #################### a promuovere il procedimento disciplinare, pur essendosi svolti i fatti durante il servizio della ricorrente presso altra Questura, visto l'art. 19 del d. P.R. n. 737 del  1981 per il quale la detta competenza spetta al Questore della provincia dove il dipendente presta servizio; e) la nota di contestazione di addebiti da parte
del funzionario istruttore non è generica, essendo stati con essa puntualizzati con precisione i fatti e il loro rilievo disciplinare (come provato dalle dettagliate controdeduzioni dell'interessata in data 7 maggio 2003), né manca di imparzialità la sua relazione conclusiva, poiché in essa, esposti con completezza gli svolgimenti rilevanti e analizzate le giustificazioni fornite dall'interessata, il conseguente apprezzamento viene rimesso alla valutazione del Questore di ####################; f) le censure sulla composizione del Consiglio di disciplina sono generiche e non motivate; non sussiste l'asserita illegittimità della presenza del Segretario alle  riunioni del Consiglio poiché necessaria ai fini della verbalizzazione senza alcun coinvolgimento decisionale.
2.2. Quanto alle restanti censure, relative all'operato del Consiglio di disciplina:
a)  dagli atti emerge che le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio non trovano il loro automatico presupposto nella sentenza della Corte di Cassazione, sopra richiamata, ma scaturiscono da un autonomo apprezzamento dei fatti e dei comportamenti contestati alla ricorrente in sede disciplinare; si è perciò proceduto correttamente, considerati, da un lato, la sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988 e la normativa di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990 e all'art. 5 della legge n. 97 del 2001,  che richiedono un siffatto, autonomo apprezzamento, e, dall'altro, la valutazione da dare alla sentenza di improcedibilità per estinzione del reato per effetto della prescrizione, quando non risulti completamente liberatoria per non aver dato atto della sussistenza dei presupposti per  la pronuncia di assoluzione. Ne consegue la insussistenza dell'asserito  vizio di illogicità
dedotto avverso l'operato del Consiglio di disciplina, e del Capo della Polizia, e che i comportamenti criminosi della ricorrente (falsa compilazione di modelli di denuncia di sinistri stradali, con indebito interessamento presso il liquidatore della compagnia di assicurazioni a favore della persona con lei concorrente nel reato) rientrano tra quelli previsti dall'art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 nonché, in quanto configuranti truffa, tra le ipotesi espressamente previste dal successivo art. 8, relativo alla "Destituzione di diritto",  non valendo inoltre, in contrario, l'ulteriore deduzione della mancata considerazione, come attenuante, del comportamento tenuto dalla ricorrente nel suo servizio a ####################, asserito come incensurabile, avendo la Commissione di disciplina rilevato l'esistenza di tre procedimenti disciplinari a suo carico dopo la riammissione in servizio;
b)  né sussiste l'asserita disparità di trattamento rispetto ad altro dipendente, poiché richiamata genericamente e non potendosi comunque raffrontare le responsabilità di dipendenti pubblici sottoposti a distinti procedimenti disciplinari.
2.3. Non può essere accolta, infine, la censura di illegittimità del mancato riconoscimento ai fini giuridici e previdenziali del periodo di sospensione cautelare, non essendovi stata in tale periodo la prestazione di attività lavorativa, non potendo la successiva definizione del procedimento disciplinare far venir meno retroattivamente gli effetti della detta sospensione, non avendo natura di retribuzione l'assegno alimentare corrisposto nel periodo.
3.  Nell'appello, delle statuizioni della sentenza impugnata si censura quella sintetizzata sopra sub 2.2. a), con riguardo alla valutazione dei  comportamenti della ricorrente data dall'Amministrazione ed alla sanzione di conseguenza disposta, deducendo violazione degli articoli 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, 1 e 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nonché eccesso di potere.
Al  riguardo, richiamato che è corretto considerare la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati non ostativa all'avvio del procedimento disciplinare né assimilata a sentenza di assoluzione, si deduce che l'apprezzamento dei comportamenti della ricorrente espresso in sede disciplinare, e accolto nel provvedimento di  destituzione, è stato però eseguito prescindendo dalla valutazione del suo effettivo coinvolgimento nei fatti, rilevato invece come marginale nel giudizio di appello.
Il Consiglio di disciplina infatti: ha dato peso a circostanze oggettive non direttamente attinenti alle responsabilità della ricorrente, dando rilievo in particolare al suo rapporto personale con il dirigente della Polizia di Stato imputato nella stessa vicenda con maggior grado di colpevolezza mentre gli eventi in cui era stata coinvolta direttamente erano stati considerati lievi e marginali dai giudici di merito; ha valorizzato gli episodi sfavorevoli alla ricorrente e non quelli favorevoli, quale la sua positiva condotta a seguito del trasferimento in altra sede; l'esame  dei fatti non è stato condotto in modo indipendente dalle contestazioni  in sede penale, peraltro non sfociate in giudicato di condanna, né il giudizio espresso è stato basato sulla considerazione della attuale e concreta incompatibilità alla svolgimento delle funzioni; risultando di conseguenza sproporzionata,
rispetto alla rilevanza dei fatti e comportamenti effettivamente attribuibili alla ricorrente, l'applicazione della massima sanzione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981.
4. Le censure così riassunte sono infondate.
4.1.  Dall'esame della relazione conclusiva del funzionario istruttore (di data 9 giugno 2003, prot. Cat. 2.8/2003) e della susseguente deliberazione del Consiglio di disciplina (del 5 settembre 2003, prot. Cat. 2.8/Pers./CDP.2003) recante all'unanimità la proposta della sanzione della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 737 del 1981, emerge infatti che:
i  fatti ascritti alla ricorrente sono stati riportati ed esaminati con completezza, correttamente richiamandone l'accertamento in sede penale in relazione alla permanenza della loro effettività storica indipendentemente dall'effetto di prescrizione dei reati, con la citazione delle tre sentenze di cui sopra (in primo grado, in appello e della Corte di Cassazione), nella parte relativa a tali fatti come ivi individuati e in giudizio qualificati come costituenti i delitti oggetto  di pronuncia (pagine da 2 a 7 della relazione conclusiva suddetta);
le  giustificazioni prodotte dalla ricorrente sono state altresì compiutamente riportate ed esaminate, essendo stato riscontrato e confutato con argomentazioni analitiche e precise quanto dalla stessa asserito sulla mancanza di volontà e consapevolezza nella realizzazione dei delitti, sulla loro commissione in un contesto privato, che avrebbe caratterizzato la fattispecie per l'assenza dell'elemento del contrasto con i doveri assunti con il giuramento, sulla insussistenza del pregiudizio di cui al n. 4 dell'art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 (pagine da 8 a 11 della relazione citata);
nella  deliberazione del Consiglio di disciplina, in cui sono anche valutati i  numerosi precedenti disciplinari della ricorrente, i fatti di cui sopra  sono puntualmente richiamati osservando che, nel "prolungato contesto delittuoso" di cui si tratta "l'agente L., anche se non ha avuto un ruolo particolarmente caratterizzante, ha fattivamente partecipato avendo comunque piena e qualificata consapevolezza delle proprie illecite azioni, e delle loro conseguenze, traendone inoltre, anche se non in maniera diretta, vantaggio economico..."; si prosegue rilevando l'incidenza degli atti compiuti sul senso dell'onore e sulla qualità morale, tanto più essenziali per l'appartenente alla Polizia di Stato,  il loro contrasto con i doveri conseguentemente assunti, il pregiudizio  che ne è derivato per lo Stato e per l'Amministrazione di appartenenza,  la loro estrema gravità per l'inserimento
dell'incolpata in un sodalizio criminale.
4.2. Da quanto sopra risulta, perciò, che la condotta della ricorrente in relazione ai fatti delittuosi è stata valutata nella sua specificità, soppesando le caratteristiche del ruolo da lei svolto quanto all'incidenza, alla consapevolezza e ai vantaggi conseguiti, che sono state adeguatamente esaminate, altresì, le giustificazioni addotte a suo favore e che i fatti, comunque esistenti nella loro realtà storica e perciò da considerare ai fini disciplinari, sono stati autonomamente valutati nonché commisurati anche all'attualità giudicandoli comunque atti a fondare il giudizio di incompatibilità adottato.
4.3.  Né la conseguente sanzione della destituzione risulta viziata perché sproporzionata alla rilevanza dei fatti, non potendosi ritenere che comportamenti come quelli di cui si tratta non configurino, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981,  atti "che rivelino mancanza del senso dell'onore e della morale" (n. 1), "in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento" (n. 2) e  arrecanti "per dolosa violazione dei doveri...grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad enti pubblici o a  privati" (n. 4), idonei, per il detto articolo, a motivare la destituzione del dipendente della Polizia di Stato e perciò, nella specie, correttamente assunti a ragione del provvedimento adottato, in coerenza con la ratio della normativa, che è quella della tutela di valori particolarmente cogenti per chi è incaricato della funzione pubblica della
prevenzione dei reati a garanzia della sicurezza dei cittadini.
5. Per quanto considerato l'appello è infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, n. 6269 del 2006,  lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore del Ministero dell'interno, appellato, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



martedì 12 luglio 2011

Organizzazionie sindacali di polizia - Richiesta congiunta di incontro con le commissioni parlamentari sui temi della manovra economica

Ministero dell'interno Circ. 20-6-2011 n. 14522/114/113/Gab/Uff.III Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2011. Emanata dal Ministero dell'interno. Circ. 20 giugno 2011, n. 14522/114/113/Gab/Uff.III (1). Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2011.



(1) Emanata dal Ministero dell'interno.



 
Al
Sig. Capo della Polizia
 
Direttore generale della pubblica sicurezza
 
Al
Sig. Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 
Sede
 
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
 
Loro sedi
 
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano
 
Ai
Sigg. Direttori regionali dei Vigili del fuoco
 
Loro sedi

e, p.c.:
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
 
Aosta







Il  Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in data 13 maggio 2011, la direttiva recante gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti per la corrente stagione estiva, Atto 13 maggio 2011.
Nel  trasmettere copia del predetto provvedimento, per i conseguenti adempimenti delle SS.LL., si forniscono alcune indicazioni in merito alle atività di precipuo interesse, anche alla luce delle linee di indirizzo formulate in occasione della passata stagione 2010.
I  positivi risultati fatti registrare nel corso degli ultimi anni, grazie  anche alla sinergica azione posta in essere da tutti i livelli di responsabilità coinvolti nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi, suggerisce di proseguire nella strategia intrapresa, facendo leva, in particolare, sull'attivazione di strumenti di collaborazione e cooperazione in grado di coinvolgere, in un percorso unitario e condiviso, le componenti istituzionali e quelle altrettanto fondamentali  del volontariato.
In questa prospettiva, la scelta dello strumento pattizio ha svolto, e deve continuare a svolgere,  un ruolo fondamentale, avuto riguardo alla complessità e pluralità di competenze che concorrono a governare la materia rendendo indispensabile  far ricorso a moduli di cooperazione convenzionale nell'ambito dei quali trova piena e concreta realizzazione il principio di leale collaborazione.
La materia degli incendi boschivi, infatti, inquadrata nel più ampio contesto ordinamentale della  protezione civile e del soccorso pubblico, se da un lato chiama in causa le dirette competenze e responsabilità degli Enti territoriali, dall'altro vede riconosciuta agli apparati dello Stato un'altrettanto chiara responsabilità, con specifiche competenze nel settore.
Da questo punto di vista, la legge n. 353/2000,  cosidddetta legge quadro in materia di incendi boschivi, ben riflette la complessità del fenomeno in cui convergono molteplici fattori di criticità dovuti sia alla variabilità del contesto territoriale sia alla  molteplicità delle matrici, illegali o criminali, che impongono l'attivazione correlata, sinergica e simultanea delle funzioni di soccorso pubblico, protezione civile, ordine pubblico e sicurezza per il  raggiungimento degli obiettivi di tutela del patrimonio boschivo e della pubblica incolumità.
In questo articolato sistema di competenze e di funzioni la cennata legge quadro si muove lungo due direttrici fondamentali, affiancando a penetranti strumenti di  contrasto e sanzionatori, altrettanto importanti misure di previsione e  prevenzione.
In particolare la nuova definizione  di incendio boschivo e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato prevista dalla predetta legge, hanno permesso, nel corso di questi  anni, di potenziare gli strumenti investigativi, ulteriormente rafforzati con il D.L. n. 92/2008,  consentendo di acquisire un importante patrimonio informativo sulle caratteristiche del fenomeno in grado di orientare l'attività delle Forze di Polizia e degli Organi istituzionali chiamati a governare le politiche di prevenzione e di contrasto nel settore.
Dall'esame  delle risultanze delle attività investigative emerge, infatti, come tra  i fattori all'origine degli episodi incendiari, oltre a situazioni individuali di disagio psico-sociale (cosiddetta piromania), una notevolissima parte appare riconducibile a fenomeni di illegalità diffusa, di negligenza ed incuria ma anche a forme di criminalità organizzata tipiche del contesto rurale, finalizzate allo sfruttamento dei terreni a scopo pastorale o di speculazione edilizia.
A  fronte di tale quadro appare di fondamentale significato il ruolo che le Prefetture sono chiamate a svolgere, come risulta nelle linee di indirizzo emanate dal Presidente del Consiglio, al fine di promuovere - anche attraverso apposite riunioni del Comitato provinciale per l'ordine  e la sicurezza pubblica allargate alla componente dei Vigili del fuoco ed eventualmente ai responsabili dell'ordine giudiziario e delle altre amministrazioni interessate - l'intensificazione, in base a mirate pianificazioni, delle attività di controllo del territorio da parte delle forze di Polizia e delle Polizie locali, avvalendosi delle professionalità e competenze dei Corpi precipuamente deputati a svolgere  attività investigativa e di prevenzione nel settore ed anche valutando l'attivazione di presidi temporanei.
In tal senso  particolare valenza potrà avere il coinvolgimento delle componenti del volontariato e delle associazioni di cittadini che operano nel campo della tutela del patrimonio ambientale.
Medesimo impegno dovrà essere rinnovato nell’assumere tutte le opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti pubblici e privati, competenti alla manutenzione delle aree di pertinenza, al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, nonché delle sedi autostradali, stradali e ferroviarie che insistono sul territorio delle rispettive province.
In  particolare, una efficace azione di stimolo dovrà essere svolta nei confronti degli enti locali, per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, per l'elaborazione delle procedure di allertamento, nonché per l'informazione alla popolazione. Analoga azione di impulso andrà riservata al completamento e all'aggiornamento, da parte dei Comuni, del  catasto delle aree percorse dal fuoco con la conseguente applicazione dei vincoli previsti dalla legge.
In tale contesto particolarmente utile potrà essere il ricorso da parte dei Sindaci, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  ad apposite ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari dei terreni e dei conduttori dei fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità, così come espressamente previsto nel Decr. 8 agosto  2008.
Nella  medesima prospettiva volta a favorire il massimo coordinamento delle componenti statali con le componenti regionali e locali interessate, le SS.LL. vorranno supportare, anche attraverso il determinante ruolo dei Direttori regionali dei Vigili del Fuoco, il sistema regionale e provinciale nell'assolvimento dei compiti di specifica competenza, onde garantire una risposta tempestiva ed efficace nel contrasto agli incendi  boschivi, con particolare riguardo alle pianificazioni di protezione civile di rispettiva pertinenza.
Tale pianificazione appare tanto più significativa ove si consideri che, sulla base dell'esperienza emersa negli ultimi anni, appare sempre più crescente il numero e la tipologia degli incendi che interessano, oltre gli ambienti prettamente rurali e boschivi, anche zone fortemente urbanizzate, specie nel periodo estivo, comportando così l'esposizione a  rischio non solo del patrimonio ambientale ma anche della incolumità dei cittadini.
Particolare attenzione, in tale contesto, dovrà essere assicurata all'individuazione di procedure volte a  favorire lo scambio reciproco di dati tra Sale operative, anche attraverso la definizione, in esito ad appositi Tavoli di lavoro o anche  avvalendosi dello strumento delle conferenze permanenti, di moduli operativi di intervento congiunto, calibrati sulle specificità del contesto territoriale, volti alla definizione del corretto flusso delle informazioni, all'immediata attivazione dei soccorsi nonché alla individuazione di un responsabile del coordinamento delle attività, avuto riguardo alle caratteristiche dell'emergenza.
Tutto  ciò premesso, si rinnova l’invito a mantenere un costante raccordo, nell'ambito delle iniziative intraprese, con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di poter  disporre di un quadro unitario e complessivo che consenta, anche a livello dell'organo di vertice politico, una valutazione sull'eventuale necessità di interventi di carattere organizzativo e/o regolamentare.
Il  Sig. Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della difesa civile assicurerà il coordinamento delle azioni al fine di  garantire ogni assistenza e collaborazione per il miglior successo della campagna antincendi boschivi 2011, concordemente con le altre articolazioni dipartimentali di volta in volta interessate ed in raccordo, per i più ampi profili di protezione civile, con le competenti  strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il  Sig. Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e  lo stesso Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per gli aspetti di specifica competenza,  vorranno altresì impartire le indicazioni operative necessarie per l'attività delle strutture rispettivamente dipendenti.


Il Ministro
Roberto Marroni



Atto 13 maggio 2011
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54
L. 21 novembre 2000, n. 353

Consiglio di Stato "...riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo, in relazione a "disturbo depressivo con radicali psicotici in attuale compenso".."



IMPIEGO PUBBLICO - INFORTUNI SUL LAVORO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 3621
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-  Il dr. --, aveva impugnato davanti al TAR per la Lombardia il  decreto n. 79/N con il quale il Ministero dell'Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda (presentata il 28 febbraio 2003) volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo, in relazione a "disturbo depressivo con radicali psicotici in attuale compenso", nonché il presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta del 12 ottobre 2005.
2.-  Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, dopo aver disposto sulla questione apposita consulenza tecnica d'ufficio, con la appellata sentenza n. 3153 del 6 aprile 2009, ha, in via pregiudiziale, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall'amministrazione di tardività della domanda ed ha poi accolto il ricorso dichiarando accertato il diritto del dr. Chiodi al riconoscimento della causa di servizio.
Il TAR ha ritenuto che la documentazione esibita in giudizio e l'approfondimento eseguito nel corso delle operazioni peritali hanno dimostrato che il dottor #################### "ha  un disturbo dell'adattamento con ansia e somatizzazione in risposta a fattori stressanti presenti in ambiente lavorativo, associato a disturbi  psicotici preesistenti" e che "il pregiudizio derivatone incide sulle comuni attività e sulla vita di relazione". In particolare "il danno psichiatrico di cui soffre il ricorrente compare in seguito ad uno o più  eventi o situazioni di stress psicosociali oggettivamente identificabili ed è caratterizzato da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale".
Erroneamente  l'amministrazione aveva quindi ritenuto che l'affezione sofferta dal ricorrente (disturbo depressivo) era inquadrabile nella categoria delle psicosi endogene del soggetto e, quindi, tipicamente costituzionali, con  la conseguente esclusione di qualsiasi nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.
Secondo  il Tar per la Lombardia, deve ritenersi, invece, "assai più razionale e  conforme alla letteratura... la ricostruzione del CTU", con la conseguenza che deve ritenersi "offerta la prova del nesso condizionante  tra le mansioni svolte e l'evento lesivo insorto nel senso che l'attività lavorativa è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica".
Sulla  base di tali premesse il TAR ha peraltro anche ritenuto che doveva "essere riqualificato il petitum", essendo la domanda del dr. Chiodi "al  di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni" chiaramente "volta all'accertamento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio", ed ha quindi accolto il ricorso dichiarando, per l'effetto, "il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio".
3.- L'Avvocatura dello Stato ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
In  particolare l'Avvocatura ha insistito sulla eccezione di tardività dell'istanza presentata dall'interessato e, per quanto riguarda il merito della vicenda, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui il parere del Comitato di verifica, che costituisce il presupposto del diniego impugnato, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile davanti al giudice amministrativo solo se manifestamente illogico.
L'Avvocatura ha poi anche sostenuto l'erroneità delle conclusioni alle quali è giunto il TAR in relazione ai poteri esercitati.
4.- L'appello non è fondato.
4.1Al  riguardo, deve essere preliminarmente respinta la doglianza sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardante la tardività della domanda presentata dal dr. Chiodi il 28 febbraio 2003 per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, tenuto conto che, a prescindere da quanto in proposito osservato dal TAR per la  Lombardia, la doglianza dell'Avvocatura non ha carattere processuale ma  riguarda un eventuale vizio del procedimento che non ha costituito oggetto del decreto di diniego impugnato in primo grado.
5.-  Passando al merito della controversia, si deve ricordare che, come affermato anche dalla Avvocatura dello Stato, per principio pacifico i giudizi medicolegali espressi dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere sulla idoneità psicofisico dei pubblici dipendenti sono connotati da discrezionalità tecnica e non sono censurabili, se non per evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte (fra le più recenti: Consiglio di Stato,  sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 922).
6.- La fattispecie all'esame di questo Collegio assume peraltro aspetti peculiari perché il TAR, ritenendo sussistessero i presupposti, ha disposto, in relazione alla malattia denunciata dal dr. Chiodi ed alla sua possibile dipendenza da causa di servizio, una apposita C.T.U. che è  stata svolta dal dr. Francesco Morteo, Dirigente medico dell'Inail di Varese e specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Dagli  esiti di tale Consulenza Tecnica, dalla quale oramai non si può più prescindere, è emersa una irragionevolezza degli atti impugnati, che si fonda su argomentazioni tratte dalla scienza medica. Da tale accertata irragionevolezza può conseguire quindi l'annullamento degli atti impugnati davanti al TAR.
7.- Ciò posto non può peraltro condividersi la conclusione alla quale è giunto il TAR di ritenere (anche) accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità riconosciuta al dr. Chiodi.
Si oppongono, infatti, alla conclusione cui è pervenuto il TAR due ordini di considerazioni: una di natura processuale ed una di natura sostanziale.
Sotto il profilo processuale deve  ritenersi erronea la modifica (operata dal TAR) del petitum del ricorso  di primo grado e la conseguente trasformazione della richiesta di annullamento dell'atto impugnato in una richiesta di accertamento della pretesa sostanziale (di diritto soggettivo) fatta valere dalla parte.
Nella  fattispecie, infatti, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l'interessato non poteva ritenersi titolare di un vero e proprio diritto  soggettivo al riconoscimento della causa di servizio (e dell'equo indennizzo), essendo la sua posizione soggettiva di interesse legittimo,  in quanto teso alla corretta conclusione del procedimento avviato con la richiesta da lui avanzata all'amministrazione.
In conseguenza anche l'azione da lui proposta correttamente era qualificata come azione di annullamento.
Erronea  risulta quindi la diversa qualificazione data dal TAR all'azione proposta ed erronee, in conseguenza, sono le conclusioni alle quali è giunta la sentenza appellata.
8.- In proposito  questo Consiglio di Stato ha (anche di recente) affermato che l'atto di  riconoscimento (o di diniego) dell'equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico/consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla  riconduzione della menomazione all'integrità fisica alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la posizione soggettiva del pubblico dipendente che aspiri al beneficio deve ritenersi quindi di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Solo a seguito della concessione dell'equo indennizzo le questioni in ordine all'esatta determinazione delle somme dovute rivestono posizioni di diritto soggettivo e possono essere quindi azionate nell'ordinario termine di prescrizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916; 18 agosto 2010, n. 5888).
9.- Il collegio ritiene che le conclusioni alle quali è giunto il TAR per la Lombardia non possono ritenersi condivisibili anche per un altro motivo strettamente connesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001,  l'Amministrazione deve esprimersi sulle istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità su  conforme parere rese dal Comitato per la verifica delle cause di servizio, previsto dall'art. 10 del medesimo D.P.R., nel quale sono presenti soggetti di diversa estrazione e dotati di diverse competenze tecniche, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia anche ad ordinamento civile il Comitato è inoltre integrato da ufficiali  o funzionari del corpo o
dell'amministrazione di appartenenza.
Ora,  anche a voler ammettere che la valutazione compiuta, nel corso del giudizio di primo grado, dal C.T.U. nominato dal TAR abbia dimostrato non solo l'esistenza della malattia sofferta dal dr. Chiodi ma anche la sua possibile dipendenza da causa di servizio, l'accertamento in concreto di tale dipendenza con il servizio svolto dall'interessato non può tuttavia che essere effettuato dalla apposita Commissione, le cui competenze, come si è detto, anche per la variegata e qualificata estrazione tecnica dei suoi componenti, sono diverse e non possono essere sostituite da una valutazione di natura tecnica (per sua natura parziale e quindi limitata) compiuta da un soggetto estraneo all'amministrazione (il C.T.U.), che tutte quelle competenze non può assommare.
10.- Sulla base di tali considerazioni l'appello deve essere accolto in parte e il dispositivo della sentenza appellata deve essere quindi riformato, disponendosi (solo) l'annullamento del decreto con il quale il Ministero dell'Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda dell'interessato volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla  concessione dell'equo indennizzo, nonché del presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 12 ottobre 2005.
11.- L'Amministrazione dovrà quindi rivalutare l'istanza dell'interessato sulla base di un nuovo parere del Comitato di verifica, che dovrà tenere  conto anche delle conclusioni alle quali è giunto il CTU incaricato dal  TAR per la Lombardia.
12.- In conclusione l'appello è accolto nei limiti di cui in motivazione.
13- Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie  l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma il  dispositivo della appellata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 3153 del 6 aprile 2009, disponendo l'annullamento del decreto n. 79/N con il quale il Ministero dell'Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda dell'interessato volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla  concessione dell'equo indennizzo, nonché del presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 12 ottobre 2005.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Impugnazione silenzio rigetto per ottenimento liquidazione della indennità di istituto..."

TAR "...Impugnazione silenzio rigetto per ottenimento liquidazione della indennità di istituto..."
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 3575
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- I signori ---, appartenenti alla Polizia di Stato,  avevano impugnato davanti al TAR per il Lazio il silenziorigetto serbato dall'amministrazione sulla loro richiesta volta ad ottenere la liquidazione della indennità di istituto, nella misura prevista dall'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990, a partire dal mese di luglio 1990, nonché il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate.
2.-  Il TAR per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione I Ter, n.  6107 del 6 luglio 2007 ha accolto il loro ricorso e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento in loro favore dell'indennità spettante, per i servizi esterni, ai sensi della suindicata disposizione.
In particolare il T.A.R., visti i requisiti necessari per la liquidazione dell'indennità in questione, ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato le asserzioni sia pure non documentate dei ricorrenti, relative ai servizi svolti e alle tipologie degli stessi, pur disponendo degli elementi fondamentali per poter soddisfare le loro legittime aspettative, ed ha affermato che, in conseguenza, l'Amministrazione doveva riesaminare la situazione dei ricorrenti e poi liquidare i crediti loro spettanti nei limiti della prescrizione.
3.- Il Ministero dell'Interno ha proposto appello, con istanza incidentale di sospensione, avverso la predetta sentenza ritenendola erronea, in particolare, per l'indeterminatezza del ricorso di primo grado, in quanto gli interessati si erano limitati a chiedere il pagamento dell'indennità per l'assegnazione a servizi esterni senza tuttavia specificare i periodi di tale assegnazione, la tipologia dei servizi esterni svolti e gli ordini di servizio impartiti.
4.-  La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 5790 del 6 novembre  2007, ha accolto l'istanza cautelare ministeriale proposta in via incidentale, considerato che " l'appello appare assistito da sufficiente  consistenza anche tenuto conto dei recenti precedenti in termini della Sezione".
5.- Deve essere preliminarmente esaminata la questione, dedotta dal Ministero, circa l'ammissibilità del ricorso di primo grado.
Si  deve al riguardo osservare che il T.A.R. per il Lazio ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dagli appellati dopo aver ricostruito  i vari provvedimenti normativi che erano intervenuti sulla questione e dopo aver individuato i requisiti concernenti le modalità di svolgimento  dei servizi necessari per la liquidazione dell'indennità in parola. Il TAR non ha però esaminato se i servizi dichiarati dai ricorrenti avessero caratteristiche tali da giustificare l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi e quindi, in concreto, se agli stessi spettasse (o meno) l'erogazione delle somme richieste.
Rilevata  poi l'indeterminatezza delle posizioni soggettive, il giudice di primo grado, con una vera e propria inversione dell'onere della prova, nell'accogliere il ricorso, ha prescritto all'Amministrazione di provvedere, con una specifica istruttoria, ad individuare quali servizi dessero diritto all'indennità in questione in relazione alle diverse scansioni temporali fissate dalla normativa vigente.
6.- Questo Collegio ritiene di non poter condividere, sotto diversi profili, le conclusioni alle quali è giunto il T.A.R.
Deve  innanzitutto rilevarsi che, come osservato anche in analoga fattispecie  (Sezione IV n. 2241 del 2005), gli odierni appellati hanno proposto in primo grado un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre a  sostegno della loro pretesa di avere svolto servizi esterni, ma senza minimamente specificare, se non mediante riferimenti meramente generici e  polivalenti anziché puntuali e personalizzati, a quale anno risalivano le assegnazioni ai servizi, a quale tipologia di servizi esterni essi siano stati nel tempo addetti, in base a quale ordini e con quale periodicità li avessero svolti.
Si deve ora ricordare che chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve  indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le sue ragioni, demandando al giudice poi di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti e se questi in effetti integrano la fattispecie.
Se tali elementi mancano viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito così l'esame di merito del ricorso collettivo.
La  giurisprudenza ha infatti da tempo evidenziato l'inammissibilità del ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle (diverse) condizioni legittimanti e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia (successivamente) al giudice di verificare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità degli interessi dedotti (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2004 n. 196).
Ne  consegue che, anche in un'ottica non improntata a formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda.
Anche  di recente si è in proposito affermato che, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo, che deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva con separate azioni, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).
Non  avendo gli appellati specificato i servizi da loro prestati per i quali  sarebbe spettata la rivendicata indennità, indicandone (per ciascuno di  loro) le giornate e le modalità di svolgimento, il ricorso proposto davanti al TAR per il Lazio si deve ritenere inammissibile.
7.-  Si deve poi aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interessati, l'indennità in questione non sarebbe spettata per il semplice servizio esterno.
Ed invero, il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alla presente controversia può essere così ricostruito.
L'indennità per servizi esterni è stata introdotta dall'art. 12, comma 1, del DPR 5.6.1990 n. 147 che ne ha previsto l'attribuzione al "personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena,  organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio".
Successivamente è intervenuto l'art. 9, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395,  che ha determinato in cifra fissa l'importo dell'indennità, estendendola al personale del Corpo forestale e (con regole particolari)  agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.
In  sede di applicazione delle citate norme l'amministrazione ha interpretato il riferimento ai "servizi esterni organizzati in turni" in  senso oggettivo, attribuendo cioè l'indennità solo al personale addetto  a servizi esterni strutturalmente organizzati in turni sull'arco della intera giornata.
In sostanza, secondo le amministrazioni competenti, l'indennità spettava solo al personale che operava a bordo di volanti o in pronto intervento, a quello che prestava  servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, a quello che espletava pattugliamento stradale o autostradale o sorveglianza di particolari aree, e cioè al solo personale addetto a servizi esterni per loro natura  articolati in turni che si succedono senza soluzione di continuità.
Si  è infatti chiarito che l'indennità risultava finalizzata a compensare il personale impiegato regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.
In tale quadro è stato anche  chiarito che, da un lato, il beneficio non competeva qualora il servizio esterno fosse stato svolto in maniera occasionale o sporadica e, dall'altro, che l'espressione "organizzati in turni" ricomprendeva tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non fossero stati articolati in modo da coprire l'intero arco delle 24 ore (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4826 del 2002; Sez. III. par. n. 1252/1997 del 1998).
La giurisprudenza ha poi anche chiarito che il compenso non spettava nel caso di servizio svolto all'esterno dell'ufficio di appartenenza ma presso altri enti o strutture, non venendo in rilievo in tale ipotesi l'esposizione continuativa a particolari fattori di disagio ambientale.
In materia è poi intervenuto l'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999,  che attribuisce l'indennità anche al personale che esercita attività di  tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Tale  disposizione ha però carattere innovativo e non interpretativo ed è dunque inapplicabile a servizi prestati in periodi antecedenti l'entrata  in vigore del suddetto Decreto.
Analoga previsione innovativa, e perciò inapplicabile ai servizi precedentemente resi, è infine contenuta nel DPR 18.6.2002 n. 164,  che ha esteso dal 1° settembre 2002 l'indennità anche ai servizi esterni di almeno tre ore e quindi di durata inferiore a quella del normale turno lavorativo degli interessati.
8.-  Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, risulta evidente che - in epoca antecedente alle modifiche normative da ultimo richiamate  - l'indennità in questione doveva essere corrisposta in relazione a servizi: a) articolati stabilmente su turni, anche se non sull'intero arco delle ventiquattro ore; b) svolti all'esterno con esposizione a fattori di rischio ambientale e non presso enti o uffici; c) di durata non inferiore al normale turno lavorativo.
Esula  invece dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione  il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest'ultimo caso fa difetto proprio l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dall'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3670; 12 febbraio 2007, n. 600).
9.-  Tutto ciò premesso, nel caso di specie, non solo gli interessati non hanno indicato quali erano i servizi esterni da loro specificamente svolti che giustificavano la richiesta del pagamento dell'indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 ma non hanno nemmeno provato che i servizi per i quali avevano reclamato l'attribuzione della indennità in parola avevano le indicate necessarie caratteristiche.
La richiesta da loro avanzata risultava quindi anche per questo inammissibile.
10.  In conclusione l'appello proposto dal Ministero dell'Interno deve essere accolto, con l'annullamento della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 6107 del 2007, risultando inammissibile il ricorso proposto in primo grado.
In considerazione della questione trattata si dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l "appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 6107 del 2007.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



MANOVRA: COCER CARABINIERI, SCONCERTO E DISAPPUNTO PER SCELTE GOVERNO

MANOVRA: COCER CARABINIERI, SCONCERTO E DISAPPUNTO PER SCELTE GOVERNO =
'INVITIAMO PRESIDENZA CONSIGLIO A RIVEDERE CON URGENZA
PROVVEDIMENTO'

Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - ''Profondo sconcerto'' e
'disappunto' per ''le incomprensibili e provocanti scelte operate dal
governo che ancora un volta sta pesantemente penalizzando il personale
del comparto sicurezza-difesa senza plausibili ragioni''. Cosi' in una
nota il Cocer dei carabinieri valuta le misure contenute nella manovra
finanziaria del governo.

Riguardo all'ipotesi di estendere l'applicazione della norma in
materia di lotta all'assenteismo anche al personale del comparto, il
Cocer osserva: ''non si riesce a comprendere per quale motivo il
personale delle forze di polizia e delle forze armate viene nuovamente
coinvolto in tale provvedimento atteso che lo stesso presidente del
consiglio nel corso di un incontro con il Cocer, condividendo le
perplessita' espresse dell'organismo, era personalmente intervenuto
facendo escludere il personale del comparto dall'applicazione della
norma''. (segue)

(Sin/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 16:50

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MANOVRA: COCER CARABINIERI, SCONCERTO E DISAPPUNTO PER SCELTE GOVERNO (2) =

(Adnkronos) - Il blocco dei trattamenti economici del personale
e' stato esteso fino al 31.12.2014. A tale proposito, scrive ancora il
Cocer dell'Arma, ''viene inserita una ulteriore misura, che definiamo
scandalosa, in cui non si consente agli aventi dirltto di ottenere gli
arretrati anche in presenza di esito favorevole del ricorso
amministrativo con la piena consapevolezza di agire in maniera
anticostituzionale''. In materia previdenziale, il Cocer sottolinea
''l'ulteriore intervento che limita-non concede la rivalutazione
automatica delle pensioni.

''Invitiamo il presidenza del Consiglio a rivedere con urgenza
il provvedimento di legge e a emendarlo di tutte quelle parti che
colpiscono indiscriminatamente tutto il personale delle forze armate e
delle forze di polizia, personale che in silenzio, con fatti e azioni,
quotidianamente dimostra il proprio attaccamento all'istituzione e
alla patria''.

Il Cocer dei carabinieri ''ha ormai la piena consapevolezza che
i ministri dell'economia e della funzione pubblica non abbiano alcun
tipo di rispetto nei confronti del personale del comparto - conclude
la nota - e ritengono che all'interno di tale comparto vi siano solo
fannulloni e assenteisti''.

(Sin/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 16:55

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MANOVRA: COCER CC, NESSUN RISPETTO PER COMPARTO SICUREZZA
BERLUSCONI RIVEDA URGENTEMENTE PROVVEDIMENTO
(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il Cocer dei carabinieri esprime
''profondo sconcerto e disappunto per le incomprensibili e
provocanti scelte operate dal Governo'' con la manovra ''che,
ancora una volta, sta pesantemente penalizzando il personale del
comparto sicurezza-difesa senza plausibili ragioni''.
In particolare, riguardo all'ipotesi di estendere
l'applicazione della norma sull'assenteismo anche al personale
del comparto, il Cocer afferma in una nota che ''non si riesce a
comprendere per quale motivo il personale delle forze armate e
di polizia venga nuovamente coinvolto in questo provvedimento,
atteso che lo stesso presidente del Consiglio nel corso di un
incontro con il Cocer, condividendone le perplessita', era
personalmente intervenuto facendo escludere il personale del
comparto dall'applicazione della norma''. Altri punti
contestati: l'estensione fino al 31 dicembre 2014 del blocco del
trattamento economico del personale; l'inserimento della misura
(''scandalosa'') che non consente di ottenere gli arretrati
anche in caso di ricorso amministrativo favorevole; l'intervento
in materia previdenziale che ''limita/non concede la
rivalutazione automatica delle pensioni''.
L'organismo di rappresentanza dell'Arma invita dunque il
presidente del Consiglio a ''rivedere con urgenza il
provvedimento e ad emendarlo di tutte quelle parti che
colpiscono indiscriminatamente tutto il personale delle Forze
armate e di polizia. Personale che in silenzio, con fatti e
azioni, quotidianamente dimostra il proprio attaccamento
all'istituzione e alla Patria''. Il Cocer, conclude il
comunicato, ''ha ormai la piena consapevolezza che i ministri
dell'Economia e della Funzione pubblica non abbiano alcun tipo
di rispetto nei confronti del personale del comparto e ritengono
che all'interno di tale comparto vi siano solo fannulloni e
assenteisti''. (ANSA).

SV
12-LUG-11 17:18 NNNN



SICUREZZA STRADALE: AUTO SI 'PARLANO' PER EVITARE INCIDENTI, NUOVO DISPOSITIVO

SICUREZZA STRADALE: AUTO SI 'PARLANO' PER EVITARE INCIDENTI, NUOVO DISPOSITIVO =
RICERCA UNIVERSITA' BOLOGNA, ELABORATO ALGORITMO CHE METTE IN
COMUNICAZIONE LE VETTURE

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Evitare gli incidenti grazie ad un
sistema che mette in comunicazione le auto ed avverte del pericolo le
vetture che si avvicinano al luogo del sinistro: promette di ridurre i
tamponamenti del 40% un dispositivo messo a punto all'Universita' di
Bologna che ha l'effetto di far 'parlare' tra loro le auto presenti in
una certa zona.

Il progetto 'Talking cars' e' il frutto di una ricerca portata
avanti dall'universita' di Bologna in collaborazione con l'Ucla
(university of California, Los Angeles), universita' di Trento, St
microelectronics e istituto superiore Mario Boella di Torino. Lo
studio rientra nell'ambito del progetto Damasco, che ha l'obiettivo
generale di proporre attivita' di ricerca concreta all'interno dei
cosiddetti Intelligent transport systems (Its). L'equipe di ingegneri
ha elaborato un algoritmo che permettera', grazie ad un software
collegato ad un dispositivo wi-fi, di mettere in comunicazione piu'
auto tra loro, in modo tale da avvisarle della presenza di un
tamponamento o veicoli fermi in punti pericolosi della carreggiata.

"L'algoritmo e' stato per ora provato unicamente tramite
simulatore ma da fine luglio si passera' alla 'prova su strada'
direttamente sulle highway di Los Angeles", dice all'Adnkronos Marco
Roccetti, uno dei responsabili del progetto che insegna Architettura
di internet all'ateneo bolognese. "Il nostro sistema -continua- e'
l'unico ad essere pensato per lavorare in situazioni reali. Al
contrario degli esperimenti fatti precedentemente, il progetto sfrutta
le diverse automobili come ponte per arrivare il piu' lontano
possibile, 'istruendo' cosi' l'automobile -spiega- sulla strada che si
trovera' di fronte". (segue)

(Bat/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 14:56

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SICUREZZA STRADALE: AUTO SI 'PARLANO' PER EVITARE INCIDENTI, NUOVO DISPOSITIVO (2) =

(Adnkronos) - Ancora difficile stabilire i tempi di
commercializzazione del software. "Tutto sara' piu' chiaro dopo il
mese di prova - prosegue Roccetti- anche perche' ogni Stato ha la sua
legislazione e i suoi specifici regolamenti in termini di sistemi di
sicurezza. L'hardware sul quale fare girare l'algoritmo e' gia' in
commercio al costo di 40-50 dollari e in alcuni tipi di macchine e'
gia' predisposto e funzionante".

Ma al di la' della sicurezza il grande business che potrebbe
scaturire da questa ricerca e' quello di portare internet in auto a
costi ridotti. Le vetture potrebbero infatti diventare dei veri e
propri centri multimediali: mentre il sistema controlla lo stato della
viabilita', i passeggeri avrebbero la possibilita' di scaricare
musica, aggiornare Facebook o altro in wi-fi e quindi con costi di
utilizzo contenuti. Il progetto 'talking cars' e' stato finanziato
anche da Toyota, che ha alcuni ingegneri e ricercatori nelle strutture
della Ucla.

(Bat/Ct/Adnkronos)
12-LUG-11 15:03

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Salute: a un mese dalle nozze torna a vedere con cheratoprotesi

SALUTE: A UN MESE DALLE NOZZE TORNA A VEDERE CON CHERATOPROTESI =
(AGI) - Roma, 12 lug. - Oggi Rosetta, trentenne di Caserta, e'
pronta per dire 'Si'' al suo Yuri, che per la prima volta ha
visto e 'riconosciuto'. Il glaucoma congenito bilaterale che
l'accompagna dalla nascita e' solo un ricordo. "Grazie alla
cheratoprotesi e al prof. Aldo Fronterre'", afferma Rosetta
dalla sua casa in Toscana, dove a fine agosto si svolgeranno le
nozze. "In passato mi sono sottoposta a numerosi interventi in
Europa e in Russia ma senza successo, finche', cercando su
internet ho saputo del professore e ho fissato un appuntamento
a Milano. Dopo un mese mi sono sottoposta all'operazione e
quando ho visto per la prima volta il mio fidanzato mi sono
emozionata!". La Cheratoprotesi di cui il prof. Aldo Fronterre'
e' il pioniere in Europa, arriva dall'Universita' Harvard e
rappresenta una nuova opzione al trapianto di cornea. In alcuni
casi infatti il trapianto tradizionale e' impossibile o
destinato ad un sicuro fallimento. Cosi' la Harvard Medical
School ha messo a punto una cornea artificiale, che permette di
sostituire quella opaca con una particolare protesi trasparente
in materiale sintetico. La sua peculiarita' e' di non andare
incontro a rigetto od opacamento, risolvendo cosi' i vari gradi
di cecita' del paziente. Oltre duemila persone fino ad oggi
hanno avuto giovamento dall'intervento. "Con questa nuova
tecnica si ha l'opportunita' di riacquistare una buona visione
- spiega Fronterre', specialista in Chirurgia Corneale, gia'
Primario di Chirurgia Oculistica presso la Fondazione
"Salvatore Maugeri" di Pavia - La protesi e' costruita in
polimetilmetacrilato, un materiale sintetico trasparente con
una ottima tollerabilita' ed eccellenti proprieta' ottiche. La
'Boston Keratoprosthesis' consiste nella sostituzione della
cornea del paziente con una protesi in titanio e
polimetilmetacrilato, inserita in un lembo di cornea di
donatore, che funge da supporto, e quindi viene impiantata
nell'occhio del paziente insieme a una lente a contatto". Prima
dell'intervento il paziente e' sottoposto a un'accurata visita
oculistica, per stabilire se e' un buon candidato per questa
chirurgia. L'intervento dura un'ora e quindici minuti in
anestesia locale (si ricorre alla generale per i bambini) e
viene eseguito in day-hospital. Il paziente quindi puo'
ritornare a casa il giorno stesso. (AGI)
Pgi
121100 LUG 11

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Caldo: il cardiologo, più rischi per pazienti con pacemaker e scompenso

CALDO: IL CARDIOLOGO, PIU' RISCHI PER PAZIENTI CON PACEMAKER E SCOMPENSO =

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Le temperature
bollenti, se per le persone sane sono difficili da sopportare, per chi
ha qualche problema di salute possono diventare assai rischiose. E' il
caso ad esempio dei pazienti con scompenso cardiaco portatori di
pacemaker: per loro il caldo potrebbe esacerbare la gravita' dello
scompenso. A spiegarlo e' il direttore di Medicina cardiovascolare del
Policlinico Gemelli di Roma, Filippo Crea, che all'Adnkronos Salute
precisa: "Per i portatori di pacemaker con un quadro clinico meno
grave, invece, i rischi legati all'afa sono praticamente nulli".

Per chi lamenta uno scompenso cardiaco grave e' bene quindi
osservare alcune regole. Soprattutto tre. "E' necessario - spiega Crea
- evitare l'esposizione al sole nelle ore piu' calde, bere almeno 2
litri di acqua al giorno e controllare un aumento di peso improvviso.
Una spia - conclude l'esperto - da non sottovalutare. In quel caso e'
necessario rivolgersi subito allo specialista".

(Fed/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 13:06

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Bioetica: Camera approva emendamento DDL su incapacità intendere e volere

BIOETICA: CAMERA APPROVA EMENDAMENTO DDL SU INCAPACITA' INTENDERE E VOLERE =
SI LIMITA 'PLATEA' MALATI A CUI SI APPLICANO LE DAT

Roma, 12 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Approvato, in Aula
alla Camera, il contestato emendamento all'articolo 6 del Ddl sul
biotestamento presentato dal relatore di maggioranza Di
Virgilio.L'emendamento definisce, limitandola, la 'platea' di malati a
cui si applicano le dichiarazioni anticipate di trattamento. Si
prevede che la Dat assume rilievo nel momento in cui il soggetto si
trovi nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa
il trattamento sanitario e le sue conseguenze "per accertata assenza
di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto,
non puo' assumere decisioni che lo riguardano".

E' proprio questa definizione dell'incapacita' di intendere e di
volere - in cui non si fa piu' riferimento generico allo stato
vegetativo come nel testo approvato dal Senato - il nodo della
discordia fra la maggioranza che sostiene il Ddl, piu' ampia di quella
di Governo, e i contrari alla norma. "Tale accertamento - continua la
modifica approvata - e' certificato da un collegio medico formato,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un
anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal
medico specialista nella patologia da cui e' affetto il paziente".

E infine, "tali medici, ad eccezione del medico curante, sono
designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove
necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza". "Abbiamo
voluto dare un dato oggettivo per chiarire quando le Dat hanno valore
- spiega Di Virgilio - per evitare ogni soggettivita'. Non si
applicano a cadaveri, la morte cerebrale non c'entra nulla". (segue)

(Mad/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 12:19

BIOETICA: CAMERA APPROVA EMENDAMENTO DDL SU INCAPACITA' INTENDERE E VOLERE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Aula della Camera ha approvato
anche un emendamento Castellani-Binetti all'articolo 3, che limita ai
pazienti "in fase terminale" il mantenimento di alimentazione e
idratazione "fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui
le medesime risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i
fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali
del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione
anticipata di trattamento".

"Si garantisce tutta l'assistenza dovuta - afferma Paola Binetti
(Udc) - a chi non e' grado di provvedere a se stesso e
contemporaneamente si specifica che niente, invece, va fatto se
corrisponde ad un aggravamento delle condizioni" del paziente in fase
terminale. "Con questa precisazione - interviene Carla Castellani
(Pdl) - si definisce la 'platea'" di malati a cui si applicano le Dat,
"per evitare che possano verificarsi tanti casi Englaro".

(Mad/Col/Adnkronos)
12-LUG-11 12:20

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INTERNET: POLIZIA, IL 18 LUGLIO CONVEGNO SU SICUREZZA E AZIENDE

INTERNET: POLIZIA, IL 18 LUGLIO CONVEGNO SU SICUREZZA E AZIENDE =
(AGI) - Roma, 12 lug. - Lunedi' 18 luglio alle 17, presso la
sala Palatucci del Polo Tuscolano, si terra' un convegno sulla
sicurezza delle reti promosso dal Servizio della Polizia
postale e delle comunicazioni.
Il dibattito, moderato da Santi Giuffre', direttore
centrale della Polizia stradale, ferroviaria, comunicazioni e
reparti speciali della Polizia di Stato, vedra' la
partecipazione tra gli altri del procuratore aggiunto presso il
Tribunale di Roma, Pietro Saviotti, dell'a.d. di Poste
Italiane, Massimo Sarmi, dell'a.d. delle FF.SS., Mauro Moretti,
del vice presidente dell'Abi, Giovanni Pirovano, dell'a.d. di
Enel, Fulvio Conti, del presidente di Terna, Luigi Roth, e
prendera' spunto dall'operazione "Anonymous", condotta in
questi giorni dalla Polizia postale.
A concludere i lavori, in collegamento da Houston, sara' il
capo della polizia, Antonio Manganelli. (AGI)
Bas
121136 LUG 11

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