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giovedì 14 luglio 2011

Corte Costituzionale "..O.210/2011 del 04/07/2011 Camera di Consiglio del 22/06/2011, Presidente QUARANTA , Redattore QUARANTA Norme impugnate: Art. 126 bis, c. 2°, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), nel testo modificato dall'art. 2, c. 164°, lett. b), del decreto legge 03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1°, della legge 24/11/2006, n. 286. Oggetto: Circolazione stradale - Decurtazione di punti dalla patente per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Necessità, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che l'adempimento avvenga entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione (ossia nello stesso termine accordato per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale) - Conseguente imposizione al proprietario, ove non diverso dal conducente, del dovere di autoaccusarsi prima della definizione dei ricorsi eventualmente proposti, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria altrimenti applicabile; Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza (salvo giustificato e documentato motivo) - Sostanziale attribuzione al proprietario che sia anche trasgressore della facoltà di scelta tra pagare la sanzione pecuniaria e subire la decurtazione dei punti..."


ORDINANZA N. 210
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-        Alfonso             QUARANTA                Presidente
-        Paolo                 MADDALENA               Giudice
-        Alfio                  FINOCCHIARO                 
-        Franco               GALLO                                
-        Luigi                  MAZZELLA                        
-        Gaetano             SILVESTRI                         
-        Sabino               CASSESE                            
-        Giuseppe           TESAURO                           
-        Paolo Maria       NAPOLITANO                   
-        Giuseppe           FRIGO                                 
-        Alessandro        CRISCUOLO                      
-        Paolo                 GROSSI                               
-        Giorgio              LATTANZI                          
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Giudice di pace di Ficarolo nel procedimento vertente tra G.R. e il Comune di Castelmassa con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo, con ordinanza del 6 luglio 2010, ha sollevato – in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione – due questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
che, secondo il giudice remittente, la giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 17348 del 30 maggio 2007) avrebbe prospettato un’interpretazione della norma censurata secondo cui l’illecito amministrativo da essa previsto – e consistente nell’omessa comunicazione, da parte del proprietario di un veicolo, dei dati personali e della patente del conducente dello stesso, resosi responsabile di un’infrazione stradale, sanzionata oltre che sul piano pecuniario, anche con la decurtazione del punteggio dalla patente di guida – avrebbe carattere «istantaneo», consumandosi «nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale» relativo, appunto, ad una di tali infrazioni per le quali è previsto il suddetto obbligo di comunicazione;
che siffatto indirizzo, tuttavia, darebbe luogo – secondo il giudice a quo – alla «lesione del principio nemo tenetur se detegere», giacché il proprietario del veicolo, richiesto di comunicare i dati personali e della patente del responsabile della precedente infrazione (non identificato al momento dell’accertamento della stessa), dovrebbe «necessariamente fare la predetta dichiarazione ex art. 126-bis» nello stesso termine di sessanta giorni «di cui dispone per la proposizione dei ricorsi» esperibili avverso il verbale di contestazione dell’infrazione stradale «presupposto»;
che tale opzione ermeneutica – sempre a dire del remittente – sarebbe, tuttavia, «in rotta di collisione» con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, giacché essa preciserebbe che in «nessun caso» il proprietario del veicolo è «tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione»;
che l’alternativa in cui viene posto il proprietario del veicolo – per effetto di tale interpretazione della norma censurata – sarebbe in contrasto, secondo il giudice a quo, con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, e dunque con l’art. 24 Cost.;
che l’interessato, infatti, potrebbe o «liberarsi dalla necessità di “confessare” scegliendo di pagare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 126-bis» del codice della strada, ovvero rendere «una confessione di responsabilità», ciò che però equivarrebbe a riconoscere «che lo Stato possa pretendere che egli confessi di essere stato il conducente del veicolo, al diverso fine dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida», prefigurando, così, un modello del tutto inedito di «collaborazione del cittadino all’attività della P.A.»;
che, per contro, prima dell’introduzione della cosiddetta “patente a punti”, il codice della strada si limitava al più a sanzionare – all’art. 180, comma 8 – «la mancata collaborazione consistente nell’omessa esibizione di documenti, dei quali il conducente di un veicolo» fosse risultato sprovvisto allorché «fermato»;
che nel sistema previgente, in altri termini, era «ovvio il principio secondo cui l’onere della prova degli illeciti amministrativi» non può «trasferirsi al cittadino, men che meno prevedendo l’obbligatorietà della confessione della sua eventuale responsabilità»;
che su tali basi, pertanto, il remittente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, peraltro limitatamente «al caso in cui il proprietario» – ovvero l’altro soggetto, diverso dal conducente, tenuto alla comunicazione (cioè l’obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del medesimo codice) – dovesse «confessare la propria responsabilità»;
che il giudice remittente – pur ritenendo assorbente tale questione rispetto a quella prospettata dalla difesa del ricorrente nel giudizio a quo – ha sollevato, per l’ipotesi in cui «così non fosse ritenuto» dalla Corte costituzionale, un’ulteriore questione di legittimità costituzionale;
che, difatti, la norma censurata – ove fosse da interpretare nel senso che costringe il proprietario del veicolo ad una scelta «tra il pagamento della sanzione pecuniaria e l’effettuazione della dichiarazione» – violerebbe l’art. 3 Cost., giacché le «persone meno abbienti, in realtà, non possono avvalersi della “prima possibilità”», a differenza di «quelle facoltose», le quali possono conservare intatti «i propri diritti (punti patente, sospensione della stessa) semplicemente pagando»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate;
che viene richiamata la sentenza n. 165 del 2008 della Corte costituzionale, la quale – nel rigettare, a dire della difesa statale, analoga questione di legittimità costituzionale – ebbe ad osservare come il giudice a quo non avesse attribuito il dovuto rilievo «alla circostanza che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell’illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all’esistenza di un’azione od omissione che sia “cosciente e volontaria”, ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da responsabilità»;
che non in contrasto con tali principi si porrebbe – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – l’interpretazione della norma censurata proposta dalla giurisprudenza di legittimità;
che, difatti, il «compito di verificare l’esimente della responsabilità omissiva a carico del proprietario del veicolo» – prosegue la difesa statale – «è esercitato dal Giudice di pace nel momento in cui il primo proponga ricorso, sostenendo l’ingiusta valutazione da parte dell’autorità verbalizzante del motivo addotto a giustificazione dell’impossibilità di fornire i dati del conducente»;
che in riferimento, invece, «all’obbligo di comunicazione del nominativo del conducente prima e a prescindersi dall’intervenuta definitività dell’accertamento della violazione», l’Avvocatura generale dello Stato richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005;
che la stessa, infatti, «pur non affrontando ex professo il tema», ebbe ad affermare – osserva sempre la difesa statale – che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi»;
che quanto, infine, all’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost., la difesa statale rileva che il legislatore, a fronte della comprovata sussistenza di condizioni personali giustificative, «ha apprestato appositi strumenti per agevolare il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative (rateizzazione della somma dovuta a seguito dell’acquisizione della forma di titolo esecutivo del verbale)», secondo quanto previsto dall’art. 203, comma 3, del codice della strada e dall’art. 26 della legge n. 689 del 1981.
Considerato che il Giudice di pace di Ficarolo ha sollevato – in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione – due questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
che le questioni appaiono manifestamente inammissibili;
che, difatti, il giudice remittente – oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo chiaro come il carattere “istantaneo” dell’illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere (specie ove si consideri che questa Corte ha individuato una serie di ipotesi nella quali la contestazione, in sede giudiziale o amministrativa, della legittimità del verbale di accertamento dell’illecito “presupposto”, rispetto a quello previsto dalla norma censurata, risulta «idonea ex se ad integrare quel “documentato e giustificato motivo” al quale dà espresso rilievo l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada»; ordinanza n. 306 del 2009) – omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale;
che tale carenza, impedendo a questa Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, comporta la manifesta inammissibilità delle stesse (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 158, 154 e 131 del 2011).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevate – in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di Ficarolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.

L'INPS, con messaggio n. 14448/2011, ha fornito alcuni chiarimenti susseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011, affermando che in caso di parto prematuro e di ricovero del bimbo in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre può posticipare l'astensione obbligatoria dal lavoro al rientro del bambino in famiglia. Uguale facoltà, viene riconosciuta al padre qualora lo stesso si avvalga dell'astensione al posto della madre (es. decesso, grave infermità, affidamento esclusivo del neonato al padre).

[ELG:SOMMARIO]
SENTENZA N. 116
ANNO 2011
[ELG:COLLEGIO]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo                              DE SIERVO                                      Presidente
- Paolo                            MADDALENA                     Giudice
- Alfio                             FINOCCHIARO                           
  Alfonso                         QUARANTA                                            
- Franco                          GALLO                                                     
- Luigi                             MAZZELLA                                              
- Gaetano                        SILVESTRI                                               
- Sabino                          CASSESE                                                 
- Giuseppe                      TESAURO                                                
- Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        
- Giuseppe                      FRIGO                                                      
- Alessandro                   CRISCUOLO                                           
- Paolo                            GROSSI                                                    
- Giorgio                         LATTANZI                                               

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento vertente tra C. C. e l’INPS ed altra con ordinanza del 30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato Antonietta Coretti per l’INPS.

Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».
2. — Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunziarsi nel giudizio di merito, iniziato dalla signora C. C. nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa ai sensi dell’art. 669-octies del codice di procedura civile ed espone che l’attrice, la cui figlia era stata ricoverata fin dalla nascita presso il Policlinico di Palermo in terapia intensiva, venendo dimessa soltanto l’8 agosto 2005, era stata posta in congedo obbligatorio dall’INPS, in base all’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, a far tempo dalla data del parto medesimo.
La lavoratrice aveva inoltrato all’ente previdenziale la richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto detta richiesta.
Pertanto – aggiunge il rimettente – la parte privata aveva promosso un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., in esito al quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto della signora C. C. ad astenersi dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.
Ciò premesso, il giudicante – ritenuta rilevante la questione sollevata, in quanto dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma censurata dipenderebbe l’accoglimento della domanda nel merito – richiama il dettato di tale norma che, disciplinando il congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. n 151 del 2001; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Inoltre, richiama il successivo art. 17 che disciplina l’estensione del divieto, nonché l’art. 18 il quale sanziona con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni de quibus.
In questo quadro, il Tribunale osserva che l’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001 trova un precedente nell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall’art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).
Il detto art. 4, poi abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.
Questa Corte, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino».
Il rimettente osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda della attrice, diretta ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, neppure in via parziale, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente, di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.
Il Tribunale rileva che il giudice del procedimento cautelare ha dato luogo ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, in guisa da consentire, nell’ipotesi in esame, la decorrenza dell’intero periodo di congedo obbligatorio dal momento dell’ingresso in famiglia della neonata. Ritiene, però, di non poter condividere la detta interpretazione, in quanto essa trova un ostacolo non aggirabile per effetto del citato art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, il quale punisce l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 con l’arresto fino a sei mesi.
Pertanto, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina della materia presenta gli stessi vizi di legittimità costituzionale riscontrati da questa Corte con riferimento all’art. 4 della legge n. 1204 del 1971, perché il circoscritto intervento del legislatore non sarebbe sufficiente.
La norma censurata, infatti, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo soltanto nel primo caso un’adeguata tutela della maternità e la salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.).
Invero, come già sottolineato da questa Corte nella sentenza citata, finalità dell’istituto dell’astensione obbligatoria (oggi congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo di madre.
La norma censurata, non prevedendo la possibilità di differire il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino può fare ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando, come nel caso in esame, la dimissione del bambino coincide con il termine del congedo.
Inoltre, la detta norma non consentirebbe alla puerpera di tornare al lavoro se non con il decorso di cinque mesi dal parto, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero.
Sarebbe innegabile, dunque, che anche la norma in esame sia in contrasto con il principio di parità di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali.
In definitiva, ad avviso del rimettente, la norma censurata non ha colmato il vuoto normativo già posto in evidenza con la citata sentenza della Corte costituzionale; e, a sostegno della necessità di un ulteriore intervento del giudice delle leggi, andrebbe richiamato l’art. 14, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), alla stregua del quale «In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino».
3. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), depositando il 3 settembre 2010 una memoria, con la quale ha chiesto che la questione sollevata dal rimettente sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
Dopo aver riassunto i fatti esposti nell’ordinanza di rimessione, l’INPS osserva che, ad avviso del rimettente, la disparità di trattamento sussisterebbe tra «la fattispecie di parto e termine e quella di parto prematuro», in quanto l’art. 16, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 151 del 2001 (nonché le connesse disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 dello stesso decreto), nel disporre che, in caso di parto prematuro, il congedo obbligatorio dal lavoro (cinque mesi) si colloca soltanto nel periodo immediatamente successivo al parto, consentirebbe che solo in caso di parto a termine si realizzi «un’adeguata tutela della maternità e una salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37)».
Tale questione – prosegue l’Istituto – fu già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1999. Con tale pronuncia (cosiddetta additiva di principio), fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971 (ora art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001), nella parte in cui non prevedeva, per l’ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino.
La citata sentenza indicò «delle possibili soluzioni da adottare per risolvere la questione oggi in esame», aggiungendo che la scelta spettava al legislatore.
Orbene, la norma qui censurata prevede (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro le donne «durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto».
Pertanto, ad avviso dell’INPS, il legislatore, in caso di parto prematuro, avrebbe stabilito che il periodo di astensione obbligatoria sia comunque pari a cinque mesi complessivi, prescindendo dalla data del parto, e, qualora la nascita avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, avrebbe previsto che i giorni non goduti (cioè quelli correnti tra la data presunta e quella effettiva) siano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Tale soluzione sarebbe in armonia con altre disposizioni del d.lgs. n. 151 del 2001 e, in particolare, con l’art. 18 dello stesso decreto, che sanziona con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17. In altri termini, si sarebbe ritenuto inderogabile ancorare la decorrenza del congedo obbligatorio alla data del parto.
In questo quadro l’Istituto eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Infatti il legislatore del 2001, proprio a seguito della menzionata sentenza n. 270 del 1999, avrebbe adottato una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro.
Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la richiesta di pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata. Nella vicenda in esame, la possibilità di diverse soluzioni con le quali risolvere il problema della decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro sarebbe stata posta in evidenza dalla stessa Corte costituzionale; circostanza, quest’ultima, che confermerebbe come la questione sollevata rientri nell’ambito della discrezionalità del legislatore.
In ogni caso, la detta questione sarebbe non fondata.
La soluzione adottata dal legislatore sarebbe idonea a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo.
In realtà, proprio l’invocato intervento additivo «non solo comporterebbe un inammissibile esercizio della discrezionalità politica riservato al legislatore, ma darebbe anche origine ad effettive disparità di trattamento».
Infatti, un’eventuale diversa disciplina della decorrenza del congedo obbligatorio per il caso di parto prematuro, con degenza ospedaliera del neonato, determinerebbe un’effettiva discriminazione rispetto al caso di parto a termine con neonato affetto da malattia necessitante di ricovero ospedaliero.
I principi costituzionali richiamati dal rimettente sarebbero ben salvaguardati sia dalla norma denunciata sia dagli altri istituti contemplati dal vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo.
Sarebbe vero che la ratio dell’astensione obbligatoria è volta alla tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che s’instaura fin dai primi atti della vita in comune, ma sarebbe vero del pari che tale istituto è diretto anche a favorire il recupero psico-fisico della partoriente. Consentire alla puerpera di rientrare al lavoro subito dopo il parto potrebbe dar luogo ad un abbassamento della tutela della sua salute.
Infine, il richiamo all’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002 non sarebbe pertinente, in quanto tale normativa non potrebbe costituire un idoneo tertium comparationis, dato il suo carattere eccezionale, «siccome riferita ad una categoria di lavoratrici che presta prestazioni lavorative del tutto speciali (personale militare), non estensibile, pertanto, fuori del sistema considerato».
Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel presente giudizio.

Considerato in diritto
1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita – in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».
2. — Il giudice a quo premette che una lavoratrice dipendente – avendo avuto un parto prematuro perché la figlia, la cui nascita era prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo 2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era stata dimessa soltanto l’8 agosto 2005 – aveva chiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto la richiesta. Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, in esito al quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, che era stato instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto dell’attrice all’astensione dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova un precedente nell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall’articolo 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Il detto art. 4, poi abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.
Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino». Osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda dell’attrice, diretta ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.
Inoltre egli rileva di non poter condividere l’interpretazione compiuta dal giudice cautelare, avuto riguardo alla sanzione penale prevista dal citato art. 18 per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16, in riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).
3. — In via preliminare, la difesa dell’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di questa Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato «una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dal lavoro dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra la fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro».
Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata, ma rientrerebbe tra le scelte possibili rimesse alla discrezionalità del legislatore, come, del resto, proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione sopra indicata.
L’eccezione non è fondata.
E’ vero che la sentenza n. 270 del 1999, dopo aver rilevato «l’incongruenza della disposizione in parola nell’ipotesi di parto prematuro», osservò che si proponevano diverse soluzioni «con specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l’inizio o al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale» (punto 5 del Considerato in diritto). La stessa sentenza mise in luce che la prima soluzione era analoga a quella relativa all’ipotesi di affidamento preadottivo del neonato (sentenza n. 332 del 1998), mentre la seconda era parsa meritevole di essere seguita dal disegno di legge n. 4624, recante «Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia», presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in data 3 marzo 1998. Essa aggiunse che «La scelta tra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore», pervenendo comunque alla declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non prevedeva per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.
Ciò posto, a parte quanto sarà detto di qui a poco, allorché si esaminerà il merito della questione, una riflessione ulteriore va compiuta in ordine al carattere, vincolato o discrezionale, dell’individuazione della data dalla quale far decorrere il congedo obbligatorio di maternità nell’ipotesi di parto prematuro.
Essa non può decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. Questo criterio è giustificato per calcolare i due mesi precedenti la data presunta del parto (art. 16, lettera a, d.lgs. n. 151 del 2001), perché è l’unico utilizzabile in relazione ad un evento non ancora avvenuto, il cui avveramento però è ragionevolmente certo e riscontrabile. Non altrettanto può dirsi nel caso di parto prematuro, perché in detta circostanza con il richiamo alla data presunta si opera un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto, onde il criterio si risolve in una mera fictio che non consente la verifica della sua idoneità ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino per l’intero periodo di spettanza del congedo. Del resto, lo stesso legislatore, collegando rigidamente il decorso del congedo post partum alla data del parto, mostra di volere per la detta decorrenza un riferimento certo.
Pertanto, per individuare il dies a quo della decorrenza del periodo di astensione in caso di parto prematuro, resta la soluzione di ancorare – al termine del ricovero – la relativa data all’ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito. Tale soluzione, dunque, appare l’unica percorribile, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dall’ente previdenziale.
4. — Nel merito, la questione è fondata.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.
Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.
In siffatte ipotesi – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) – la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità (sopra richiamate) dell’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro.
Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all’8 agosto 2005, vale a dire quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria della madre ante e post partum.
In simili casi, com’è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum è anche finalizzato), non possa riprendere l’attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a chiedere di riprendere l’attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
In detta situazione l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).
La tesi dell’ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non può essere condivisa. Si tratta, infatti, d’istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata.
Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d’ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede.
5. — Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.

INPDAP: detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico L'INPDAP informa che il cd. “Decreto Sviluppo” ha stabilito che il contribuente non ha più l’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale.

Inpdap nota operativa 26/2011



I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 13-7-2011  n. 26
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7 "Semplificazione fiscale". Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico.
Emanata  dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I pensioni.
Nota 13 luglio 2011, n. 26 (1).
 D.L. 13 maggio 2011, n. 70,   convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7,   "Semplificazione fiscale". Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a   carico. 

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I pensioni.


     
  
Ai  
Direttori delle Sedi provinciali e   territoriali  
 
Alle  
Organizzazioni sindacali nazionali dei   pensionati  
 
Agli  
Enti di patronato 
  
Ai  
CAF  
 
Ai  
Dirigenti generali centrali e   regionali  
  
Ai  
Direttori regionali 
  
Agli  
Uffici autonomi di Trento e Bolzano  
  
Ai  
Coordinatori delle consulenze   professionali  


     



Nella Gazz. Uff. 12 luglio 2011, n. 160 è stata   pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 13 maggio   2011, n. 70, recante: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per   l'economia" (cosiddetto "Decreto sviluppo") in vigore dal 14 maggio   2011.
L'art. 7, comma 2, lettera e) ha novellato l'art.   23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,   "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" che   risulta pertanto così modificato: «Le detrazioni di cui all'articolo 12 del   citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi   diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per   i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare   tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per   i periodi di imposta successivi.....».
La normativa in esame solleva quindi i   contribuenti dall'obbligo di presentare ogni anno all'Istituto, quale sostituto   d'imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di   famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai   familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale.
L'adempimento deve essere effettuato,   tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini   del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Per quanto sopra esposto, l'Istituto riconoscerà   le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell'ultima   dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente che avrà tuttavia l'obbligo   di comunicare tempestivamente, ogni variazione che possa incidere sulla   corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a   carico.
Conseguentemente l'Istituto, per effetto della   intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l'attribuzione del beneficio   fiscale con la rata di agosto c.a. a coloro che non abbiano presentato la   prescritta dichiarazione entro il termine del 31 maggio 2011, diversamente da   quanto era stato comunicato con la nota 2 febbraio 2011, n. 7 fermo restando   che le sedi dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale   richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente   pensionato.
Rimane invariato quanto già in essere per le   detrazioni sul reddito (   art. 13 del TUIR) che   saranno attribuite direttamente dall'Istituto in base ai dati reddituali in suo   possesso.
   
 
La presente nota operativa è diramata d'intesa   con la Direzione centrale ragioneria e finanza e la Direzione centrale Sistemi   informativi per gli aspetti di competenza.
 

Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23


 

Manovra: domani protesta sindacati polizia davanti alla Camera. Misure produrranno ulteriori conseguenze penalizzanti

MANOVRA: DOMANI PROTESTA SINDACATI POLIZIA DAVANTI ALLA CAMERA =
MISURE PRODURRANNO ULTERIORI CONSEGUENZE PENALIZZANTI

Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - ''Una manifestazione con
volantinaggio per denunciare, ancora una volta, il totale disinteresse
del Governo verso il settore della sicurezza''.E' quanto annunciano,
in una nota congiunta, Siap, Silp per la Cgil, Coisp e Anfp, che si
incontreranno domani, dalle 9 alle 14, davanti alla Camera dei
Deputati.

''Le misure inserite nella recente manovra finanziaria, che si
aggiungono a quelle introdotte con le precedenti manovre del 2008 e
del 2010 - si legge nella nota - produrranno ulteriori penalizzanti
conseguenze sia sul versante del personale che su quello del
funzionamento degli apparati, con evidenti ripercussioni sulla
sicurezza dei cittadini''.

(Sin/Ct/Adnkronos)
14-LUG-11 15:41

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Manovra: poliziotti protestano davanti alla Camera

MANOVRA: POLIZIOTTI PROTESTANO DOMANI DAVANTI ALLA CAMERA =
(AGI) - Roma, 14 lug. - Una manifestazione davanti alla Camera
dei deputati con volantinaggio per "denunciare, ancora una
volta, il totale disinteresse del governo verso il settore
della sicurezza". E' la forma di protesta scelta per domani
(dalle 9 alle 14) da un "cartello" di sindacati di polizia
comprendente Anfp, Siap, Silp per la Cgil e Coisp e Anfp.
"Le misure inserite nella recente manovra finanziaria -
spiegano i promotori - che si aggiungono a quelle introdotte
con le precedenti manovre del 2008 e del 2010, produrranno
ulteriori penalizzanti conseguenze sia sul versante del
personale che su quello del funzionamento degli apparati, con
evidenti ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini". (AGI)
Bas
141233 LUG 11

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Manovra finanziaria 2011 - I poliziotti scendono in piazza - Comunicato stampa - ecco le ragioni della nostra protesta

Manovra finanziaria 2011 ecco le ragioni della nostra protesta













Manovra finanziaria 2011 - I poliziotti scendono in piazza - Comunicato stampa


Rom, Cgil Fp Roma Ovest: "Il Piano nomadi è fallito, servono nuove idee"

Rom, Cgil Fp Roma Ovest: "Il Piano nomadi è fallito, servono nuove idee"

campo tor di quinto
Si terrà lunedì 20 giugno "Emergenza Dis-uguaglianza", l'appuntamento organizzato dalla Cgil Fp Roma ovest per una riflessione sul Piano nomadi di Alemanno e sulle possibili alternative. Interverranno anche l'assessore alle politiche sociali della provincia Claudio Cecchini e l'ex prefetto Achille Serra


Che fine hanno fatto i 32 milioni di euro stanziati per l'emergenza rom? Quali sono a oggi i risultati del tanto declamato "piano nomadi"? A queste e altre domande prova a rispondere la Fp Cgil Roma Ovest che, sulla base di un rapporto organico con alcuni operatori sociali impegnati da anni nei campi nomadi, convoca lunedì 20 giugno dalle 10 alle 13 nella sala del consiglio municipale Roma XV, una discussione tra tutte le realtà coinvolte a vario titolo nelle politiche in favore delle comunità rom. L'obiettivo è di "elaborare una proposta di metodo e di merito comune e partecipata per il superamento del complesso di negazione di diritti fondamentali e di disuguaglianza".
Proprio in questi giorni, dal "rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Camminanti in Italia", presentato il 14 giugno presso la sede della Comunità di Sant'Egidio, era emersa, da più parti, la necessità di eliminare i campi che, secondo Riccardi di Sant'Egidio "rappresentano una vergogna tutta italiana" e di costruire per i loro abitanti dei percorsi di inserimento abitativo. Ma le intenzioni del sindaco sembrano andare da tutt'altra parte. Ieri Alemanno ha dichiarato che "continuerà con il piano degli sgomberi", mentre oggi nel corso della visita al campo di Roman River ha dichiarato che negli ultimi mesi ne sono stati effettuati 150 e che molti rom sono andati via, grazie agli interventi del Comune.
"L'obiettivo dichiarato dalla giunta e che sottende lo stesso stato di emergenza è l’allontanamento di quanti più rom possibile dalla città - leggiamo nel comunicato dell'iniziativa di Cgil Fp - infatti dei 32 milioni complessivi stanziati per la cosiddetta “emergenza rom” venti sono stati spesi per lo più in sgomberi, messa a regime dei campi autorizzati e vigilanza armata privata, senza che nessun progresso nei processi di integrazione sia stato compiuto". Altro aspetto sottolineato nel comunicato è che la diretta conseguenza degli sgomberi è la moltiplicazione di micro insediamenti nascosti, spesso teatro di tragedie, come quella dello scorso 6 febbraio sull'Appia Nuova, dove hanno perso la vita quattro bambini.
All'iniziativa di lunedì, Emergenza dis-uguaglianza, interverranno l'assessore alle politiche sociali della provincia Claudio Cecchini, Mimmo Bianchini della Silp Cgil, il presidente del XV  municipio Gianni Paris, Enrico Gregorini, segretario Fp Cgil Roma ovest, il professore Aldo Morrone, direttore generale del San Camillo Forlanini e l'ex prefetto, ora senatore dell'Udc, Achille Serra. Parteciperà inoltre un rappresentante della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, mentre porteranno i loro contributi alcuni cittadini rom e le associazioni e le cooperative che lavorano con loro. Cocluderà i lavori Lorenzo Mazzoli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio.         
"Sbagliato parlare di emergenza - dice l'assessore Cecchini raggiunto al telefono da Paese Sera - è un termine che va bene per i terremoti, le alluvioni e i flussi su Lampedusa, ma i rom a Roma sono presenti da tanti anni, non sono una novità degli ultimi tempi. Inoltre si continua a sbagliare politicamente e culturalmente usando la parola 'nomadismo'. Molti rom vivono nella capitale da anni e la maggior parte dei loro bambini è nata qui. Parteciperò all'iniziativa soprattutto per ascoltare le proposte e gli spunti che emergeranno".
Giudizio negativo sull'operato della giunta Alemanno arriva anche da Gianni Paris: "La politica del sindaco sui rom è chiaramente fallita - dichiara - Nel XV municipio gli insediamenti abusivi sono raddoppiati, mentre il campo di Candoni, che era considerato un modello di integrazione e convivenza tra bosniaci e rumeni, ora, dopo l'arrivo degli sgomberati del Casilino 900, è sovraffollato e pieno di problemi. Bisogna fare una riflessione e costruire nuovi interventi anche in previsione del dopo-Alemanno".
Giovanni Alfonsi di Cgil Fp Roma Ovest esprime a Paese Sera la necessità di cambiare rotta nell'approccio con le comunità rom della capitale: "La vera emergenza - dice - riguarda le condizioni di vita delle persone che abitano nei campi. Serve un processo reale di integrazione fondato su casa, lavoro e scuola. Invece finora si è voluto insistere su politiche di negazione dei diritti di cittadinanza. E' tempo di fare un passo avanti e di coinvolgere nelle decisioni le comunità rom e le realtà che in questi anni hanno lavorato con loro".
Lara Facondi

Sindacati di polizia contro i tagli alle forze dell'ordine

Sindacati di polizia contro i tagli alle forze dell'ordine

SilpCgil

Siap, Silp Cgil, Coisp, Anfp protestano sotto la Questura di Roma
No alla continua azione di ridimensionamento della capacità operativa delle forze dell’ordine. Questa mattina le organizzazioni sindacali Siap, Silp per la Cgil, Coisp e Anfp, si sono dati appuntamento sotto la Questura di Roma per un volantinaggio di protesta e si dirigeranno sotto il Ministero della Giustizia. “I tagli operati con la finanziaria 2009 dove la scure del Governo ha tolto al Comparto sicurezza risorse pari ad oltre 1 miliardo di euro per il triennio 2009/2011 sono proseguiti con la manovra 2011/2013”, denunciano i sindacati di polizia. “Non è così che si garantisce la sicurezza dei cittadini – proseguono – i poliziotti sono indignati”.
Tra i  tagli previsti dalla finanziaria, colpite le risorse per la benzina, per la manutenzione delle auto, per interventi di manutenzione degli uffici e per l’ammodernamento degli strumenti tecnici e informatici “necessari per il funzionamento dei settori operativi e burocratici”, spiegano. I tagli “sono l’unica vera attività di questo Governo contro una criminalità sempre dilagante – incalzano –, la riduzione delle risorse sullo straordinario sta ulteriormente peggiorando le condizioni degli operatori del Comparto con evidente riduzione della capacità operativa delle forze di polizia ed enormi danni per la sicurezza dei cittadini”.
fonte paese sera.it