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lunedì 12 settembre 2011

Ministero della salute O.M. 4-8-2011 Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 settembre 2011, n. 209.



O.M. 4 agosto 2011   (1).

Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 settembre 2011, n. 209.

(2) Emanata dal Ministero della salute.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Considerata la necessità di individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione;

Ordina:



Art. 1

1.  All'art. 2, comma 1, lettera e), dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti: «a fini di vendita».



Art. 2

1.  Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente ordinanza.



Art. 3

1.  La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

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