Nota 7 giugno 2011, n. 22 (1).
Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
Caf
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in merito all'applicazione della disposizione richiamata in oggetto con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente operante nelle fattispecie in esame.
Con la presente nota, acquisito il parere conforme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (nota n. 57675 del 10 maggio 2011) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota n. 9736 del 30 maggio 2011) si forniscono le indicazioni operative per l'uniforme applicazione della norma citata.
L'articolo 22, comma 1, della L. n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. n. 502/1992, stabilisce che "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti..." e, al comma 3, specifica che dette disposizioni "si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in
servizio alla data del 31 gennaio 2010".
In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:
1. al compimento del 65° anno di età;
2. al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.
Il canale di età pensionabile individuato al punto 2 è stabilito ad istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della L. n. 183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della disposizione in oggetto.
L'esercizio della facoltà in esame e la conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta data, determina necessariamente il venire meno dell'individuazione del titolo "limiti di età" per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del 65° anno di età, in quanto la nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età.
Ciò ha immediati riflessi sul regime di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente applicabile al personale in esame.
In particolare, considerato che la prima cessazione dal servizio deve considerarsi avvenuta per motivi diversi da limiti di età, per le motivazioni sopra esplicitate, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del D.P.R. n. 1092/1973 che sanciscono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto (conclusosi per motivi diversi dai limiti di età) e trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa.
Analogamente, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva non consente l'equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di età; tale equiparazione, sempre nei casi di scelta per il secondo canale di età pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le sedi dell'Istituto sono tenute a verificare il regime di cumulo applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio in applicazione del citato articolo 22, comma 3, della L. n. 183/2010 e ad operare secondo le indicazioni specificate nella presente nota avendo altresì cura di renderne noto il contenuto anche alle amministrazioni iscritte che hanno personale interessato dalla normativa richiamata.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 133 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 134
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mercoledì 8 giugno 2011
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 7-6-2011 n. 22 Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
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