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mercoledì 8 giugno 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 7-6-2011 n. 22 Aspetti previdenziali correlati all'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.

Nota 7 giugno 2011, n. 22 (1).
 Aspetti previdenziali correlati         all'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183,         con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro         dipendente.     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.


          
              
Ai                          
Direttori delle sedi provinciali e               territoriali  
                         
Alle                          
Organizzazioni sindacali nazionali dei               pensionati  
                         
Agli                          
Enti di patronato             
              
Ai                          
Caf  
                         
Ai                          
Dirigenti generali centrali e               regionali  
              
Ai                          
Direttori regionali             
              
Agli                          
Uffici autonomi di Trento e Bolzano             
              
Ai                          
Coordinatori delle consulenze               professionali            


              



Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in         merito all'applicazione della disposizione richiamata in oggetto con         particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro         dipendente operante nelle fattispecie in esame.      
Con la presente nota, acquisito il parere         conforme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (nota n.         57675 del 10 maggio 2011) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali         (nota n. 9736 del 30 maggio 2011) si forniscono le indicazioni         operative per l'uniforme applicazione della norma citata.      
L'articolo 22, comma 1, della L. n. 183/2010,         nel modificare il comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. n. 502/1992,         stabilisce che "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei         dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi         compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del         sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al         maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite         massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la         permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei         dirigenti..." e, al comma 3, specifica che dette disposizioni "si applicano         anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario         nazionale in
servizio alla data del 31 gennaio 2010".      
In virtù della modifica introdotta, quindi, il         limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio         sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:           
1. al compimento del 65° anno di età;      
2. al maturare del 40° anno di servizio effettivo         e nel limite di 70 anni di età.      
Il canale di età pensionabile individuato al         punto 2 è stabilito ad istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai         dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in         servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della L. n.         183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della disposizione in         oggetto.
L'esercizio della facoltà in esame e la conseguente riassunzione in         servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta data,         determina necessariamente il venire meno dell'individuazione del titolo "limiti         di età" per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del         65° anno di età, in quanto la nuova età pensionabile è individuata alla         maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di         età.      
Ciò ha immediati riflessi sul regime di cumulo         pensione/redditi da lavoro dipendente applicabile al personale in esame.           
In particolare, considerato che la prima         cessazione dal servizio deve considerarsi avvenuta per motivi diversi da limiti         di età, per le motivazioni sopra esplicitate, trovano applicazione le         disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del D.P.R. n. 1092/1973 che         sanciscono, nei casi di derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto di         lavoro, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il         precedente rapporto (conclusosi per motivi diversi dai limiti di età) e         trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa.        
Analogamente, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva         non consente l'equiparazione, ai fini del regime di cumulo, con il         pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di età; tale         equiparazione, sempre nei casi di scelta per il secondo canale di età        pensionabile, sussiste solo al raggiungimento di 40 anni di servizio         effettivo.      
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le         sedi dell'Istituto sono tenute a verificare il regime di cumulo applicabile ai         medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio in         applicazione del citato articolo 22, comma 3, della L. n. 183/2010 e ad operare         secondo le indicazioni specificate nella presente nota avendo altresì cura di         renderne noto il contenuto anche alle amministrazioni iscritte che hanno         personale interessato dalla normativa richiamata.      
       
      
Il Dirigente generale      
Dott. Giorgio Fiorino    



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 133 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 134

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