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martedì 5 luglio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-7-2011 n. 13888 Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito. Proroga per l'anno 2011. Chiarimenti. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 4 luglio 2011, n. 13888 (1).
 Incentivo al reimpiego in forma         autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di         sostegno al reddito. Proroga per l'anno 2011. Chiarimenti.      

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 

In merito ad alcune richieste pervenute dalle         Sedi, concernenti l'erogabilità, anche per l'anno 2011, dell'incentivo al         reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di         trattamento di sostegno al reddito, si precisa quanto segue.       
Il comma 7 dell'art. 7-ter del D.L. 10 febbraio         2009 n. 5, convertito con modifiche nella L. 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto         che i datori di lavoro che, senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in         atto), assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori         in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo         pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per         il numero di mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora         erogato.       
Successivamente, l'articolo 1, comma 7, del D.L.         1° luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, ha integrato         il predetto comma 7 dell'art. 7-ter prevedendo che tale incentivo possa essere         corrisposto al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività        autonoma, anche di auto o micro impresa, o finalizzata a un'associazione in         cooperativa e, in caso di lavoratore in cassa integrazione in deroga, previe         dimissioni dall'impresa da cui è dipendente.       
L'art. 1 del comma 31 della L. 13 dicembre 2010,         n. 220 (legge di stabilità 2011), ha infine prorogato i termini dell'art.         7-ter, comma 7, sostituendo le parole «per gli anni 2009 e 2010», con le parole         «per gli anni 2009, 2010 e 2011».       
Dal combinato disposto dell'art. 7-ter, comma 7,         della L. 9 aprile 2009, n. 33 e dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 1° luglio         2009, n. 78 ed in virtù dell'art. 1, comma 31, della 13 dicembre 2010 n.220,         anche l'incentivo al lavoratore per intraprendere una attività autonoma,         avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa, è prorogato         per tutto il 2011.       
Si rinvia in ogni caso, per la disciplina di         dettaglio sull'incentivo in oggetto, a quanto stabilito con il D.M. n.         49409/2009 ove, tra l'altro, si rileva che del predetto incentivo possono         essere destinatari solo i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in         deroga.       
Si ricorda, infine che le istruzioni operative         sono state impartite con il Msg. 23 marzo 2010, n. 8123 ed il Msg. 20 settembre         2010, n. 23542.     

 

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art.       7-ter
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art.       1
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art.       1
D.M. 18 dicembre 2009, n.       49409

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