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venerdì 20 gennaio 2012
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011 Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le Segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL (Pos. 1650/11). (Deliberazione n. 11/725). (12A00523) (GU n. 16 del 20-1-2012 )
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le Segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL (Pos. 1650/11). (Deliberazione n. 11/725). (12A00523) (GU n. 16 del 20-1-2012 )
LA COMMISSIONE
Premesso:
che la Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese) e'
un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico anche nelle
provincie di Milano e Monza/Brianza;
che, in data 8 luglio 2011, la Air Pullman S.p.A. di Somma
Lombardo (Varese), le R.S.U. aziendali e le segreterie territoriali
di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali
Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno concluso un accordo sulle
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del
personale dipendente dall'azienda - addetto al lotto 1, sottorete
Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - in
applicazione di quanto previsto dalla regolamentazione provvisoria
delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto
pubblico locale, adottata dalla commissione di garanzia con delibera
del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 8 luglio 2011, il testo del predetto accordo e'
stato inviato alla commissione di garanzia per la valutazione di
idoneita';
che, in data 4 ottobre 2011, prot. n. 13422, il testo di tale
accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei
consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni;
che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette
associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto
accordo;
Considerato:
1) che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico
locale adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
marzo 2002, n. 70;
2) che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera
A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera b), nonche' delle
seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i
regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di
agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte
programmate possano garantire un servizio alternativo a quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
3) che l'art. 10, lettera a), della predetta regolamentazione
provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo, individuate nell'accordo, oggetto della
presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6,00
alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati
dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,
ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le
regole contenute nella citata regolamentazione provvisoria del
settore;
Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del
personale dipendente dalla Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo
(Varese), - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie
di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le
R.S.U. aziendali e le segreterie territoriali di Milano/regionali
della Lombardia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e
UILT UIL;
Dispone
la comunicazione della presente delibera all'azienda Air Pullman
S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), alle R.S.U. aziendali, alle
segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL, nonche', per
opportuna conoscenza, al prefetto di Milano, al prefetto di
Monza/Brianza, nonche' l'inserimento sul sito internet della
commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2011
Il Presidente: Alesse
Parte di provvedimento in formato grafico
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