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venerdì 20 gennaio 2012

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011 Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le Segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL (Pos. 1650/11). (Deliberazione n. 11/725). (12A00523) (GU n. 16 del 20-1-2012 )


COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
  DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011  
 Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le Segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL (Pos. 1650/11). (Deliberazione n. 11/725). (12A00523) (GU n. 16 del 20-1-2012 ) 


                           LA COMMISSIONE

  Premesso:
    che  la  Air  Pullman  S.p.A.  di  Somma  Lombardo  (Varese)   e'
un'azienda che svolge attivita' di  trasporto  pubblico  anche  nelle
provincie di Milano e Monza/Brianza;
    che, in data 8 luglio  2011,  la  Air  Pullman  S.p.A.  di  Somma
Lombardo (Varese), le R.S.U. aziendali e le  segreterie  territoriali
di Milano/regionali della Lombardia  delle  organizzazioni  sindacali
Filt Cgil, Fit Cisl e  Uilt  Uil  hanno  concluso  un  accordo  sulle
prestazioni indispensabili da  garantire  in  caso  di  sciopero  del
personale dipendente dall'azienda - addetto  al  lotto  1,  sottorete
Nord/Ovest,  delle  provincie  di  Milano  e   Monza/Brianza   -   in
applicazione di quanto previsto  dalla  regolamentazione  provvisoria
delle  prestazioni  indispensabili  per  il  settore  del   trasporto
pubblico locale, adottata dalla commissione di garanzia con  delibera
del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 23 marzo 2002, n. 70;
    che, in data 8 luglio 2011, il  testo  del  predetto  accordo  e'
stato inviato alla commissione di  garanzia  per  la  valutazione  di
idoneita';
    che, in data 4 ottobre 2011, prot. n. 13422,  il  testo  di  tale
accordo e' stato trasmesso  alle  associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni;
    che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle  predette
associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo;
  Considerato:
    1) che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale adottata dalla commissione di garanzia  con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70;
    2) che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
      dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A);
      individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera  b),  nonche'  delle
seguenti  modalita'  operative  necessarie  al  fine  di  emanare   i
regolamenti di servizio (art. 16);
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...);
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio;
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15;
    3) che l'art. 10, lettera  a),  della  predetta  regolamentazione
provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di  operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»;
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il  servizio  completo,  individuate  nell'accordo,   oggetto   della
presente valutazione, sono state cosi' individuate:  dalle  ore  6,00
alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30;
  Precisato  che,  per  tutti  gli  ulteriori   profili   considerati
dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni,
ma non disciplinati nell'accordo  in  esame,  restano  in  vigore  le
regole  contenute  nella  citata  regolamentazione  provvisoria   del
settore;
Valuta idoneo
  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146  del
1990,  e  successive   modificazioni,   l'accordo   aziendale   sulle
prestazioni indispensabili da  garantire  in  caso  di  sciopero  del
personale dipendente dalla  Air  Pullman  S.p.A.  di  Somma  Lombardo
(Varese), - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie
di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8  luglio  2011  con  le
R.S.U. aziendali e le  segreterie  territoriali  di  Milano/regionali
della Lombardia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL  e
UILT UIL;
Dispone
  la comunicazione della presente delibera  all'azienda  Air  Pullman
S.p.A. di  Somma  Lombardo  (Varese),  alle  R.S.U.  aziendali,  alle
segreterie territoriali di  Milano/regionali  della  Lombardia  delle
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL, nonche', per
opportuna  conoscenza,  al  prefetto  di  Milano,  al   prefetto   di
Monza/Brianza,  nonche'  l'inserimento  sul   sito   internet   della
commissione;
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2011

                                                Il Presidente: Alesse


Parte di provvedimento in formato grafico

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