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martedì 17 gennaio 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011 Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. (12A00478) (GU n. 13 del 17-1-2012 )


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011  
 Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. (12A00478) (GU n. 13 del 17-1-2012 ) 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che, quando  sussista  il  fondato  pericolo  di  un
pregiudizio   grave   e   imminente   ai   diritti   della    persona
costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  o  un  Ministro  da  lui  delegato,  ove  il
conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti
a desistere  dai  comportamenti  che  determinano  la  situazione  di
pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il  tentativo
non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire  il
pregiudizio grave e imminente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2011,
concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  dalla  legge  n.  146/1990,  e
successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per  i
casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni
dal  lavoro  regolamentate  dalla  citata  legge  n.  146/1990,   con
esclusione  dei  dipendenti  delle  amministrazioni   pubbliche   dei
comparti di  contrattazione  collettiva  e  delle  autonome  aree  di
contrattazione  della  dirigenza,  della   carriera   prefettizia   o
diplomatica,  dei  professori   e   ricercatori   universitari,   dei
dipendenti degli enti che svolgono la loro  attivita'  nelle  materie
contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno  1985,  n.
281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10  ottobre  1990,
n. 287, nonche' del personale dipendente dagli enti di  cui  all'art.
70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  A decorrere dalla data  del  presente  decreto,  l'esercizio  delle
funzioni e dei poteri attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  dalla  legge  12  giugno  1990,  n.   146,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' delegato, per i settori e gli ambiti
di  rispettiva  competenza,  con  esclusione  dei  dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e
delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera
prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari,
dei dipendenti degli  enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
materie contemplate dall'art. 1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle  leggi  4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287, nonche' del personale dipendente dagli enti  di
cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al:

                                Ministro dell'interno;

                                Ministro della giustizia;

                                Ministro dello sviluppo  economico  e
                                delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Ministro  delle  politiche   agricole
                                alimentari e forestali;

                                Ministro dell'ambiente e della tutela
                                del territorio e del mare;

                                Ministro del lavoro e delle politiche
                                sociali;

                                Ministro             dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca;

                                Ministro per i beni  e  le  attivita'
                                culturali;

                                Ministro della salute.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 novembre 2011

                                                 Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 382

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