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venerdì 13 gennaio 2012

Interventi in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

    Prassi delle Leggi d'Italia 
Ministero dell'economia e delle finanze
Msg. 2-1-2012 n. 4
Interventi in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.
Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione.

Msg. 2 gennaio 2012, n. 4 (1).

Interventi in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

(1) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione.



Agli
   

Utenti SPT
   



A decorrere dall’anno 2011 questa Direzione ha provveduto all’applicazione in SPT dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, con le modalità descritte nel Msg. 29 dicembre 2010, n. 181 e nel Msg. 11 ottobre 2011, n. 150.

Dopo un attento monitoraggio svolto nel corso del 2011, è stata individuata, a fronte di un’approfondita analisi, una diversa soluzione operativa, pur sempre aderente alle indicazioni fornite dall’Igop con Circ. 15 aprile 2011, n. 12 registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, per garantire quanto più possibile una decurtazione mensile che non determini accertamenti elevati in alcune mensilità dell’anno.

In particolare a decorrere dalla mensilità di gennaio 2012 la determinazione della riduzione mensile è stata così effettuata:

1. ogni mese viene determinato il trattamento economico annuo lordo teorico considerando tutte le voci stipendiali lorde mensili moltiplicate per 12 o 13 a seconda che si tratti di emolumenti utili ai fini della tredicesima mensilità;

2. sul trattamento economico annuo lordo teorico così determinato viene calcolata la riduzione annua del 5% e/o 10%;

3. l’importo della riduzione annua viene divisa per il trattamento economico lordo teorico e moltiplicata per l’importo lordo dello stipendio mensile in corso di emissione, al netto di eventuali arretrati, garantendo una riduzione mensile proporzionale allo stipendio pagato;

4. in caso di presenza di arretrati e/o accessori viene determinato anche il trattamento economico lordo totale sommando algebricamente gli importi di arretrato e gli emolumenti accessori da cedolino unico;

5. sul trattamento economico annuo lordo totale così determinato viene calcolata la riduzione annua del 5% e/o 10%, al netto della riduzione annua del trattamento economico teorico (vedi punto 2);

6. la riduzione applicata sulla mensilità sarà pertanto corrispondente alla ritenuta mensile di cui al punto 3 a cui viene sommata l’eventuale ritenuta di cui al punto 5.

Questa diversa modalità di calcolo permette la visualizzazione della riduzione relativa all’anno in corso già sulla funzione di sviluppo rata, consentendone la consultazione da parte di codesti Uffici anche prima dell’emissione del cedolino. Eventuali conguagli relativi ad anni precedenti resteranno visualizzabili esclusivamente dopo l’emissione.

Per consentire la diversificazione delle riduzioni in base all’anno di riferimento sono utilizzati i seguenti codici ritenuta, validi anche per l’applicazione di eventuali conguagli in anni successivi:

- anno 2011 - RR1 somme tra € 90000,00 ed € 150000,00 - RR2 per somme superiori ad € 150000,00;

- anno 2012 - RR3 somme tra € 90000,00 ed € 150000,00 - RR4 per somme superiori ad € 150000,00;

- anno 2013 - RR5 somme tra € 90000,00 ed € 150000,00 - RR6 per somme superiori ad € 150000,00.

Con riferimento alla riduzione relativa al trattamento economico dell’anno 2011, è previsto su alcune particolari situazioni una nuova elaborazione su rata febbraio 2012, applicando la modalità di calcolo sopra descritta per comprendere in modo puntuale tutte le componenti del trattamento economico altrimenti non considerate (ad esempio nel caso di arretrati generici).

Una particolare problematica emersa nel corso del 2011 riguarda gli stipendi che sono stati corrisposti successivamente rispetto alla rata di riferimento come arretrati, invece che come rate pregresse.

Per consentire di intercettare tale informazione e gestire tale arretrato come stipendio pagato in ritardo, a decorrere dalla rata di gennaio 2012 sono stati istituiti nuovi codici arretrato “4K1 - ARRETRATI STIPENDI NON EMESSI A.C.” e “4K2 - ARRETRATI STIPENDI NON EMESSI A.P.”.

Tali codici devono essere utilizzati dagli Uffici in modo che, nel sistema Spt, gli arretrati non siano considerati come importi aggiuntivi su cui calcolare la retribuzione complessiva da sottoporre a riduzione, ma semplicemente come stipendio già considerato nel trattamento annuo lordo teorico, evitando così un doppio recupero legato allo stipendio stesso.

Si riportano alcune esempi:

Esempio 1 - dipendente in servizio dal 1° marzo 2012, con attivazione pagamenti su rata maggio 2012: gli stipendi relativi alle mensilità di marzo e aprile possono essere corrisposti come arretrati con codice 4K1 garantendone il pagamento sulla prima rata urgente. Sulla rata di maggio viene determinata l’eventuale riduzione ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010, comprensiva del recupero le ritenute mensili per i mesi di marzo e aprile.

Esempio 2 - dipendente in aspettativa fino al 31 dicembre 2011 con riattivazione dei pagamenti su rata febbraio 2012: lo stipendio relativo alla mensilità gennaio 2012 può essere corrisposto come arretrato con codice 4K1 garantendone il pagamento sulla prima rata urgente. Sulla rata di febbraio viene determinata l’eventuale riduzione ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010, comprensiva del recupero della ritenuta mensile per il mese di gennaio.

Si evidenzia che nei casi analoghi agli esempi riportati il trattamento economico viene calcolato senza però sommare tra gli arretrati gli stipendi pagati con i codici arretrato messi a disposizione. Si evidenzia che in questo modo è comunque assicurato che la riduzione sia rapportata al trattamento economico su base annua.


Il Dirigente

Roberta Lotti



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9

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