Agenzia delle Entrate
Ris. 11-1-2012 n. 5/E
Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2010.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.
Ris. 11 gennaio 2012, n. 5/E (1).
Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2010.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.
Con la risoluzione 6 marzo 2007, n. 32/E e la risoluzione 26 luglio 2007, n. 188/E, in base a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale della Regione Sardegna L.R. 11 maggio 2006, n. 4, sono stati istituiti i codici tributo SA15, SB15, SC15, SD15, SE15, SF15, SG15 per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati adibiti a seconde case, dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico e dell'imposta sugli aeromobili ed unità da diporto.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 13 febbraio 2008, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della predetta L.R. n. 4/2006.
Ciò premesso, con risoluzione 3 luglio 2008, n. 276/E, sono stati soppressi i codici tributo SA15, SC15, SD15, SE15, SF15, SG15 utilizzati per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati adibiti a seconde case e dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 giugno 2010, n. 216, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 4 della legge della Regione Sardegna L.R. 11 maggio 2006, n. 4.
Al riguardo la Regione autonoma della Sardegna ha richiesto la disattivazione dei codici tributo riferiti alla predetta L.R. n. 4/2006.
In considerazione di quanto sopra esposto si dispone la soppressione del seguente codice tributo:
- "SB15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sugli aeromobili ed unità da diporto - art. 4, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - imposta, sanzioni, interessi".
Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tale codice tributo decorre dal 15 gennaio 2012.
Il Direttore centrale
Paolo Savini
L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 2
L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 3
L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 4
Ris. 6 marzo 2007, n. 32/E
Ris. 26 luglio 2007, n. 188/E
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