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venerdì 13 gennaio 2012
Soppressione delle addizionali "comunali" e "provinciali" all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 convertito con modificazioni dalla L. n. 20/1989 prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.Lgs. n. 68/2011.
Agenzia delle dogane
Nota 5-1-2012 n. 800/R.U.
Soppressione delle addizionali "comunali" e "provinciali" all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 convertito con modificazioni dalla L. n. 20/1989 prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.Lgs. n. 68/2011.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio contabilità e riscossione.
Nota 5 gennaio 2012, n. 800/R.U. (1).
Soppressione delle addizionali "comunali" e "provinciali" all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 convertito con modificazioni dalla L. n. 20/1989 prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.Lgs. n. 68/2011.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio contabilità e riscossione.
Alle
Direzioni regionali, interregionali e provinciali
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento delle finanze
Direzione del federalismo fiscale
Roma
All'
Upi
All'
Anci
All'
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Fax n. 02/65565266
Al
Gestore mercato elettrico S.p.A.
Fax n. 06/80114392
Al
Gestore del sistema elettrico S.p.A.
Fax n. 06/80114712
All'
Acquirente unico S.p.A.
Fax n. 06/80134191
All'
Eni S.p.A.
Fax 02/52051415
All'
Enel S.p.A.
Fax n. 06/83058304 - 06/83055892
All'
Edison S.p.A.
Fax n. 02/62227128
Alla
Edipower S.p.A.
Fax 02/89039351
Alla
Federutility
Fax n. 06/47865555
Alla
Assoelettrica
Fax n. 0685356431
Alla
Fire
Fax n. 06/30486449
Alla
Romagna Energia Soc. Cons. per azioni
Fax 0547419991
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 sono stati pubblicati il D.M. 30 dicembre 2011 e D.M. 30 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativi, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 e all'articolo 18, comma 5, D.Lgs n. 68/2011.
Entrambi i decreti hanno effetto dal 1° gennaio 2012.
Il primo, in relazione alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a favore dei comuni, all'articolo 1 dispone che "l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, di cui all'allegato 1 al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, è determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata".
Il secondo, in relazione alla soppressione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, lettera c) del menzionato D.L. n. 511/1988, a favore delle province, all'articolo 1 dispone che "l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, di cui all'allegato 1 al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, è determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata.".
A tal proposito si rappresenta che, mentre le aliquote d'accisa sono aumentate su tutto il territorio nazionale, le addizionali in questione non verranno applicate nelle province e comuni delle Regioni a statuto ordinario, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Circ. 3 gennaio 2012, n. 1/DF.
Per quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2012, i soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 53 del T.U.A. qualora il presupposto d'imposta si verifichi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, dovranno versare solamente l'accisa sul capitolo 1411/01 secondo le nuove aliquote, mentre nulla sarà dovuto con riferimento alle addizionali di cui all'arto del D.L. n. 511/1988.
Qualora il presupposto d'imposta si verifichi nel territorio delle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 53 del T.U.A. continueranno ad effettuare due distinti versamenti, uno relativo all'accisa sul capitolo 1411/01 secondo le nuove aliquote e l'altro relativo alle addizionali di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988.
Quanto sopra dovrà essere preso in considerazione per la determinazione delle rate di acconto e dei canoni annui d'imposta di cui all'art. 56, commi 1 e 5 del T.U.A.
In particolare, relativamente, alla determinazione degli acconti dell'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2012, a seguito dell'entrata in vigore delle innovazioni normative, si rileva che, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 56 del D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, gli imponibili sono individuati nell'ammontare dei consumi dell'anno precedente, ai quali devono essere applicate le aliquote in vigore al 1° gennaio 2012.
A tal riguardo, si tenga conto delle istruzioni già impartite da questa Direzione Centrale con la nota 23 dicembre 2011, n. 150199/RU.
Con riferimento all'addizionale "comunale" e "provinciale" si rappresenta, altresì, che qualora dal conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l'anno 2011 si dovesse determinare una posizione debitoria, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli enti beneficiari; qualora, invece, si dovesse determinare una posizione creditoria, la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi enti beneficiari.
Nel rinviare alla citata Circ. 3 gennaio 2012, n. 1/DF, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze per ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti dei tributi addizionali, si invitano codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la massima diffusione della presente.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
D.M. 30 dicembre 2011
D.M. 30 dicembre 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 2
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 18
D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6
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