Stop alle telecamere illecite nei luoghi di lavoro
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Stop
ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza
delle garanzie di legge. Il Garante privacy ha "spento" le telecamere
ad una amministrazione pubblica, ad una società che opera nel settore dell'Ict, ad una casa di riposo e ad un centro di riabilitazione in
convenzione con il servizio sanitario. Gli occhi elettronici erano
stati installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta
il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di
protezione dei dati personali. Il Garante, intervenuto a seguito di
alcune segnalazioni, ha dichiarato illecito il trattamento di dati
effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in
violazione di legge. Per quanto riguarda in particolare la casa di
risposo, l'Autorità ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere
installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei
dipendenti e gli orologi marcatempo. Negli altri tre casi il divieto è
scattato per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai
luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli
ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle
procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione
provinciale del Lavoro). Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito
che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche
nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le
telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola
nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le
procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.
L'Autorità
ha prescritto, infine, alla casa di riposo di designare incaricati del
trattamento i dipendenti autorizzati a visionare le immagini riprese
dagli impianti e di integrare gli avvisi che segnalano la presenza delle
telecamere con tutte le informazioni previste dalla normativa,
rendendoli visibili anche di notte.
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Il Garante per la privacy ha vietato a
una società concessionaria di pubblicità l'utilizzo di due banche dati
contenenti gli indirizzi e-mail di oltre 340.000 persone. La società,
tra le principali in Italia ad offrire servizi internet e di marketing, è
stata sottoposta a una ispezione nell'ambito degli accertamenti
effettuati dal Garante nel settore delle promozioni tramite posta
elettronica. Dalle verifiche è emerso che, in alcuni casi, la società
aveva operato solamente come intermediario tra chi intendeva promuovere i
propri prodotti e servizi e i titolari di alcuni database con liste di
persone contattabili per finalità pubblicitarie, senza accedere quindi
ai dati personali degli interessati. In altri casi, invece, la
concessionaria di pubblicità aveva operato direttamente su due banche
dati esterne, utilizzando gli indirizzi e gli altri dati personali
contenuti senza aver però rispettato l'obbligo di informare le persone
registrate e richiedere il loro consenso. La concessionaria, peraltro,
non è risultata essere stata neppure designata responsabile del
trattamento dai titolari delle due banche dati. Il Garante, accertato
l'illecito, ha vietato alla internet company ogni ulteriore trattamento
dei dati personali presenti nei due archivi e ha avviato un autonomo
procedimento al fine di valutare eventuali sanzioni amministrative per
le violazioni commesse.
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del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002). Direttore responsabile: Baldo Meo. Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma. Tel: 06.69677.2752 - Fax: 06.69677.3755 Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it |
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lunedì 9 gennaio 2012
Stop alle telecamere illecite nei luoghi di lavoro
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