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giovedì 16 febbraio 2012

Etichettatura di premiscele medicate riportanti la dicitura “non miscelare con altri medicinali veterinari”. Quesito.


Ministero della salute
Circ. 7-2-2012 n. 2155-P
Etichettatura di premiscele medicate riportanti la dicitura “non miscelare con altri medicinali veterinari”. Quesito.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.
Circ. 7 febbraio 2012, n. 2155-P (1).
Etichettatura di premiscele medicate riportanti la dicitura “non miscelare con altri medicinali veterinari”. Quesito.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.


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In relazione alla nota 16 gennaio 2012, n. 567-P ed in risposta a vari quesiti, si fa presente che il periodo di sei mesi, con scadenza il 16 luglio 2012, citato nella stessa, entro il quale deve essere effettuato l’aggiornamento degli stampati delle premiscele per alimenti medicamentosi con la frase “In assenza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali veterinari” o la possibilità di effettuare tale aggiornamento in occasione di una variazione che comporti un aggiornamento degli stampati, è stato fissato per concedere un termine congruo per l’aggiornamento delle confezioni in commercio.
Indipendentemente dall’aggiornamento delle confezioni già in commercio, qualsiasi prescrizione che preveda un impiego non conforme a quanto riportato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, tra cui la miscelazione di due o più premiscele per alimenti medicamentosi, non autorizzata in base a studi di qualità, sicurezza ed efficacia, si configura come uso in deroga ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 193/2006.


Il Direttore generale
Dott.ssa Gaetana Ferri

Nota 16 gennaio 2012, n. 567-P
D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, art. 11

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